Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO



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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA A norma dell articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito la direttiva IVA ), il Consiglio, deliberando all unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione dell imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 5 settembre 2011 la Danimarca ha chiesto l autorizzazione a introdurre misure di deroga all articolo 75 della direttiva IVA. A norma dell articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 14 marzo 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 15 marzo 2012 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda secondo le modalità illustrate di seguito. Attualmente la Danimarca beneficia di una clausola sospensiva ai sensi dell articolo 176 della direttiva IVA per quanto riguarda la detrazione dell IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento dei veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a 3 tonnellate. Gli elementi principali della misura sono i seguenti: l impresa che registra il veicolo commerciale leggero esclusivamente a uso commerciale è autorizzata a detrarre integralmente l IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento. L impresa che registra invece il veicolo commerciale leggero sia a uso commerciale che a uso privato non è autorizzata a detrarre l IVA sul prezzo d acquisto, ma può detrarre integralmente l IVA sulle spese di funzionamento del veicolo. Se un veicolo commerciale leggero registrato esclusivamente a uso commerciale è successivamente utilizzato a fini privati, anche una sola volta, il soggetto passivo perde integralmente il diritto alla detrazione dell IVA sul prezzo di acquisto. Il sistema può risultare complicato e oneroso da gestire sia per il soggetto passivo che per l amministrazione fiscale, e la Danimarca ha pertanto chiesto una deroga per introdurre una procedura semplificata. Ai sensi della deroga, la Danimarca introdurrebbe una misura speciale applicabile ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a 3 tonnellate. Conformemente alla misura speciale, il soggetto passivo potrà registrare un veicolo esclusivamente a uso commerciale e potrà detrarre integralmente l IVA applicata sul prezzo d acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo, come avviene ai sensi della vigente clausola sospensiva. Tuttavia, in caso di uso del veicolo a fini privati, il soggetto passivo non perderà più il diritto alla detrazione sul prezzo di acquisto del 1 GU L 347 dell 11.12.2006, pag. 1. IT 2 IT

veicolo, ma sarà invece autorizzato a calcolare l imposta sull uso privato su base forfettaria per un massimo di venti giorni per anno civile (regime del pagamento giornaliero ). Secondo i calcoli effettuati dalle autorità danesi applicando il modello del costo totale e sulla base delle statistiche nazionali, l importo da pagare giornalmente a titolo dell IVA ammonterebbe a 40 DKK. A norma di altre disposizioni nazionali, saranno imposti inoltre il pagamento dell imposta sul reddito sulla disponibilità di un veicolo aziendale, nonché una sovrattassa di circolazione. In caso di uso del veicolo per più di venti giorni nell anno civile, si applicherà la vigente clausola sospensiva e il soggetto passivo perderà il diritto alla detrazione integrale del prezzo di acquisto del veicolo. L amministrazione fiscale danese metterà a punto un sistema elettronico mediante il quale i soggetti passivi potranno effettuare online il pagamento dell importo giornaliero. Le autorità danesi ritengono che la nuova misura consenta una semplificazione delle modalità secondo le quali i soggetti passivi possono adempiere gli obblighi contabili cui sono tenuti (pagando online grazie al regime del pagamento giornaliero, piuttosto che rimborsare tutta l IVA inizialmente detratta sul prezzo di acquisto dei veicoli commerciali leggeri) e l amministrazione fiscale può riscuotere e applicare l imposta. La misura non determina una proroga della clausola sospensiva e rende il sistema danese più coerente con le norme generali dell IVA. Il soggetto passivo può ancora registrare i veicoli commerciali leggeri ad uso commerciale e ad uso privato e avvalersi del vigente sistema, se questo risponde meglio alle sue esigenze. 2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D IMPATTO Non vi è stata necessità di consultazioni o di consulenze esterne. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La presente decisione autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga della direttiva IVA per quanto riguarda la contabilità dell IVA sull uso privato di taluni veicoli. La presente decisione si basa sull articolo 395 della direttiva IVA. La presente decisione riguarda un autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua domanda e non costituisce un obbligo. Tenendo conto della durata e dell ambito rigorosamente limitati, la misura speciale sembra essere proporzionata allo scopo perseguito. IT 3 IT

Ai sensi dell articolo 395 della direttiva IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio che delibera all unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell Unione europea. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta comprende una clausola di cessazione dell efficacia. IT 4 IT

2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto 2, in particolare l articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 5 settembre 2011 la Danimarca ha chiesto l autorizzazione ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il diritto di detrazione dell imposta a monte. (2) A norma dell articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 14 marzo 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 15 marzo 2012 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l esame della domanda. (3) Attualmente in Danimarca, conformemente all articolo 176 della direttiva 2006/112/CE, se il veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato fino a 3 tonnellate è registrato a uso esclusivamente commerciale, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre integralmente l imposta a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se il veicolo è successivamente utilizzato a uso privato, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. (4) Dato che il sistema crea un pesante onere sia a carico del soggetto passivo sia a carico dell amministrazione fiscale, le autorità danesi hanno chiesto l autorizzazione ad applicare una deroga all articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. La misura consente ai soggetti passivi che hanno registrato un veicolo a uso esclusivamente commerciale di utilizzare il veicolo per usi non commerciali e di calcolare la base imponibile della 2 GU L 347 dell 11.12.2006, pag. 1. IT 5 IT

prestazione fittizia conformemente all articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. (5) Questo metodo semplificato di calcolo è tuttavia limitato a venti giorni di uso non commerciale per anno civile e l importo forfettario dell IVA da pagare è fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non commerciale. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell analisi delle statistiche nazionali. (6) La misura, che si applica ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a 3 tonnellate, consentirebbe di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non commerciali un veicolo immatricolato a uso commerciale. Tuttavia, un soggetto passivo potrebbe sempre scegliere di immatricolare il veicolo commerciale leggero sia a uso commerciale che a uso privato, perdendo in tal modo il diritto alla detrazione dell IVA sul prezzo di acquisto del veicolo e al versamento giornaliero per gli usi privati. (7) La previsione di una misura che garantisce che il soggetto passivo che utilizza occasionalmente a uso non commerciale un veicolo immatricolato a uso commerciale non perde il diritto alla piena detrazione dell imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. (8) È opportuno limitare la durata dell autorizzazione, che scadrà pertanto il 31 dicembre 2014. Sulla base dell esperienza che sarà stata acquisita fino a tale data, occorrerà valutare se la deroga sia ancora giustificata. (9) La deroga non ha incidenza sulle risorse proprie dell Unione europea provenienti dall imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Se un veicolo commerciale leggero registrato unicamente a uso commerciale è utilizzato a fini privati da parte del soggetto passivo o del suo personale o più generalmente a fini diversi dall attività commerciale, la Danimarca è autorizzata, in deroga all articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, a stabilire la base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni giorno di uso. La percentuale forfettaria giornaliera di cui al primo comma è pari a 40 DKK. Articolo 2 La misura di cui all articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato fino a 3 tonnellate. La misura non si applica se l uso non commerciale supera venti giorni per anno civile. IT 6 IT

Articolo 3 La presente decisione scade il 31 dicembre 2014. Articolo 4 Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente IT 7 IT