PROFILI LEGALI E CAUTELE NELL UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA



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PROFILI LEGALI E CAUTELE NELL UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA CONI - COMITATO REGIONALE VALLE D AOSTA Aosta, 4 dicembre 2014 Studio Legale Avv. Stefano Comellini 1

SOCIAL NETWORK SITES Servizi di rete sociale basati su una struttura informatica che gestisce nel Web le reti basate su relazioni sociali e che permettono: la creazione di un profilo pubblico o semipubblico all'interno di un sistema vincolato l articolazione di una lista di contatti la possibilità di scorrere la lista di amici dei propri contatti 2

SOCIAL NETWORK SITES I più diffusi: Facebook Myspace Twitter Linkedin Bebo 3

FACEBOOK Social network disponibile in oltre 70 lingue, che già ad ottobre 2012 contava 1 miliardo di utenti attivi, primo servizio di rete sociale ad accesso gratuito da giugno 2013 il sito web più visitato al mondo pubblica dieci milioni di immagini all ora, (Instagram sessanta al secondo). rappresenta una sorta di agorà virtuale (Cass. pen., 11.07.2014 n. 37596) 4

FACEBOOK Una "piazza immateriale" che consente un numero indeterminato di "accessi" e di visioni, resa possibile da un evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare (Cass. pen., 11.07.2014 n. 37596) 5

FACEBOOK Per la valutare la sussistenza di illeciti civili e penali occorre avere presente il funzionamento dei social network, e in particolare del sito web "Facebook, rete sociale in cui può essere coinvolto un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet 6

FACEBOOK Utenti o navigatori Internet che tramite FB entrano in relazione tra loro, pubblicando e/o scambiandosi contenuti che sono visibili ad altri utenti facenti parte dello stesso gruppo o comunque a questo collegati. All'interno di FB gli utenti possono creare propri "profili personali" su cui pubblicare fotografie, video, informazioni personali e liste di interessi e aderire ad un gruppo di cosiddetti "amici". 7

FACEBOOK Per ciò che qui maggiormente rileva, FB consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l'invio e la ricezione di messaggi, rilascio di commenti, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni 8

FACEBOOK È evidente che gli utenti del social network sono consapevoli delle loro azioni di inserimento, e anzi in genere tale effetto non solo è accettato ma è indubbiamente voluto In sostanza, vogliono che altre persone prendano o possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete 9

FACEBOOK Infatti, è nota agli utenti di FB la possibilità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: si tratta del cd. "tagging 10

FACEBOOK Il "tagging consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure e-mail e conversazioni in "chat Di fatto, quindi, si sottrae alla disponibilità dell'autore questo materiale, che sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network 11

RESPONSABILITÀ Penale (da reato) Civile (risarcitoria) 12

INGIURIA E DIFFAMAZIONE Il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) tutelano la dignità personale da tutte le manifestazioni del pensiero, in forma scritta e orale, che siano lesive dell onore e del decoro della persona nonché della sua reputazione 13

L'uso sui social network di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione di un soggetto integra sicuramente gli estremi della diffamazione alla luce - del detto carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, - della sua conoscenza da parte di più persone - della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del social network. 14

INGIURIA E DIFFAMAZIONE La differenza principale tra le due fattispecie è che l ingiuria presuppone la presenza della vittima nel momento in cui viene posta in essere la condotta criminosa mentre, al contrario, la diffamazione ne presuppone l assenza. Per quanto qui rileva, il reato di ingiuria richiede, inoltre, che l offesa sia percepita o quantomeno percepibile dalla vittima nel momento stesso in cui viene posta in essere. 15

ELEMENTI DELLA DIFFAMAZIONE La precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose La comunicazione con più persone, alla luce del carattere "pubblico" dello spazio virtuale in cui si diffonde in modo incontrollato la manifestazione del pensiero dell utente, in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti che ne vengono a conoscenza 16

ELEMENTI DELLA DIFFAMAZIONE La coscienza e volontà di usare espressioni idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie è sufficiente la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. 17

Se un messaggio offensivo postato su Facebook viene rimosso dall'autore prima che sia giunto a conoscenza di almeno due persone, allora il reato di diffamazione non sussiste (ma potrebbe essere contestato il tentativo di diffamazione, in quanto si realizza una condotta idonea, diretta in modo non equivoco a commettere il reato stesso). 18

GIURISPRUDENZA Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l'esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici, non ha ritenuto di mutare o integrare la normativa con riferimento ai reati contro l'onore (artt. 594 e 595 c.p.), pur essendo intuitivo che questi ultimi possano essere commessi anche per via telematica o informatica. 19

IL LUOGO PUBBLICO L'utilizzo di Internet integra l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale. 20

GIURISPRUDENZA Sussiste l'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che la pubblicazione di frase offensiva sul profilo del social network Facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate agli "amici" ad una cerchia ampia di soggetti. (Cass. pen., 22.01.2014 n. 16712) 21

GIURISPRUDENZA Mentre nel caso di diffamazione commessa, ad es., per posta, telegramma o e-mail, è necessario che l'agente provveda a una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi potenzialmente erga omnes, sia pure nel ristretto, ma non troppo, ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi (Cass. pen., 21.06.2006 n. 25875) 22

GIURISPRUDENZA È configurabile il reato di diffamazione in capo a un militare che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook una frase offensiva nei confronti del collega designato a sostituire l'imputato nella posizione di comando da quest'ultimo in precedenza ricoperta (Cass. pen., 22.01.2014 n. 16712) 23

DIRITTO DI CRITICA Per la costante giurisprudenza in tema di diffamazione, il limite di esercizio del diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, non si può in alcun modo giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (Cass. pen., 23.02.2011 n. 15060) 24

GIURISPRUDENZA Ed ancora, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale'' (Cass. pen., 28.10.2010 n. 4938) 25

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE (Art. 660 c.p.) Integra il reato di cui all'art. 660 c.p. l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa, trattandosi di luogo virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi di "luogo aperto al pubblico (Cass. pen., 11.07.2014 n. 37596) 26

ATTI PERSECUTORI (Art. 612-bis c.p.) Integra il delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, sms e messaggi di posta elettronica, anche tramite i c.d. social network (ad es., Facebook), nonché la divulgazione, attraverso questi ultimi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima vittima, procurandole così uno stato d'animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite 27

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-ter c.p.) Risponde del reato di cui all'art. 615-ter c.p. chi abusivamente accede alla casella di posta elettronica ed al profilo Facebook di altro soggetto dal quale invia messaggi molesti (dal contenuto ingiurioso o osceno) a diversi contatti, così tra l'altro precludendo alla intestataria il legittimo accesso. 28

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI Questione di grande rilevanza nell ambito dei social network. Può essere che una persona di nostra fiducia (che magari conosce le nostre password o le può facilmente reperire tra i file del nostro pc) possa accedere al nostro profilo Facebook o Twitter e pubblicare contenuti offensivi nei confronti di altri utenti. E altresì possibile che il nostro profilo virtuale possa essere hackerato a distanza a nostra insaputa. 29

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI Il titolare del profilo violato può difendersi con una consulenza tecnica informatica che fornisca la prova che l accesso : è stato ottenuto in modo forzato tramite operazioni di hackeraggio a distanza è stato effettuato da un luogo diverso da quello dove egli si trovava in quel momento e che è pertanto opera di altro soggetto, diverso da lui. 30

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI Per poter riferire la paternità delle frasi riportate in Facebook - ovvero per far corrispondere l'identità della persona che ha postato il messaggio a quella che ha formato il profilo su Facebook è di norma necessario acquisire informazioni negli USA, sede legale di Facebook 31

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI Tuttavia, spesso le difficoltà di indagine sono superate dal contenuto degli inserimenti, incauti, dell autore con i quali si consente di individuare, anche solo per via indiziaria, la sua vera identità 32

PROVA DEL REATO Salvataggio della pagina quale prova documentale Testimonianza diretta di chi ha potuto visionare i contenuti offensivi 33

SOSTITUZIONE DI PERSONA (Art. 494 c.p.) Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di chi crea ed utilizza un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, soggetto subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità" (Cass. pen., 34 14.12.2007 n. 46674)

SOSTITUZIONE DI PERSONA (Art. 494 c.p.) Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza" (Cass. pen, 31.10.2006 n. 36094) 35

RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 1218 c.c.: inadempimento di particolari obblighi previsti nelle clausole contenute nei contratti di accesso e nelle condizioni generali che regolamentano il servizio Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito): Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno 36

RESPONSABILITÀ CIVILE Oggi si dubita che i rimedi tradizionalmente destinati alla tutela della reputazione e dell'immagine, (azione inibitoria e rettifica), possano considerarsi veramente efficienti e adeguatamente compensativi. Le loro carenze sono state accentuate da Internet, in cui la diffusione di una notizia avviene in tempi rapidi e senza controllo, mentre spesso è ignorata l'eventuale rettifica. 37

DANNI NON PATRIMONIALI Il danno alla reputazione comprende, innanzi tutto, i danni non patrimoniali causati dalla sofferenza e dal disagio, la cui liquidazione deve avvenire tramite valutazione equitativa. Si tratta di danni la cui configurabilità costituisce il riflesso della concezione tradizionale della reputazione come onore o dignità. 38

DANNI PATRIMONIALI Da liquidarsi nella misura atta a permettere al soggetto di ripristinare la situazione precedente all'offesa in modo da compensare la svalutazione della sua immagine intesa come bene 39

ART. 2048 CODICE CIVILE Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. I genitori e i precettori (vi rientrano i tecnici sportivi) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

GIUSTIZIA SPORTIVA Codice di Comportamento Sportivo CONI Statuti e Regolamenti delle Federazioni e Discipline Associate 41

Codice di Comportamento Sportivo Art. 7. CONI I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo" 42

STATUTI FEDERALI Statuto FITARCO Art. 3.5.1. : Gli Affiliati sono responsabili della corretta applicazione delle norme emanate dal CONI Art. 3.16 : Il Tesserato ha il dovere di osservare il Codice di comportamento sportivo CONI la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni 43

REGOLAMENTI DI GIUSTIZIA FEDERALI Regolamento di Giustizia FITARCO Art. 2.1. : I tesserati e gli affiliati sono tenuti all osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni federali, del Codice di comportamento sportivo del CONI 44

GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE Commissione Disciplinare Nazionale FIGC (Dec. 12.03.2014): ammenda di 6.670,00 nei confronti sia del Parma che di Alessandro Melli, suo team manager. Melli era stato deferito per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook espressioni e giudizi ritenuti lesivi della reputazione del tecnico dell Inter Mazzarri, mentre il Parma era stato chiamato in causa a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio tesserato. 45

GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE Giudice Sportivo FPI (Dec. 7.05.2013): 1 mese di sospensione per il tesserato colpevole di Comportamento antisportivo nei confronti dell arbitro dell incontro tra le atlete S.B. e P.P. Signor E.C., per aver offeso quest ultimo in Internet, a mezzo del social network Facebook, con espressioni quali: Faccia da venduto di merda, Beccamorto e Venduto. 46

CONDIZIONI DI UTILIZZO Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità di Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/update) 47

DOVERI DELL UTENTE non denigrare, intimidire o infastidire altri utenti non pubblicare contenuti minatori, pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza o con immagini di nudo o di violenza forte o gratuita non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori non favorire o incoraggiare l'inottemperanza della presente Dichiarazione o delle nostre normative 48

FOTOGRAFIE Qualora la foto che si vuole inserire in un social network contempli l immagine di soggetti che non abbiano dato uno specifico assenso a tale utilizzo non può parlarsi di accettazione, anche implicita, delle particolari condizioni d uso che dell immagine può farsi in tale ambito. Pertanto, sconsiglio l inserimento non autorizzato di immagini di tesserati su social networks. 49

In particolare, possiamo pubblicare sui social network qualunque immagine o foto di cui siamo in possesso, ma qualora vi siano altre persone raffigurate nella foto che intendiamo rendere pubblica: avvisiamole della nostra volontà di pubblicazione richiediamo (se sono estranei) un consenso scritto (es. e-mail) provvediamo all'immediata rimozione se ci viene richiesta per i minori è sempre necessaria l autorizzazione dei genitori (e la massima cautela) 50

L IMMAGINE DEL MINORE Nell occorrenza della ripresa e diffusione di una competizione sportiva, (come tale riconducibile ad attività protetta nell ambito del diritto costituzionale alla salute) il consenso del genitore esercente la potestà a che il figlio partecipi alla stessa include, a mio avviso, anche l implicito, ma conseguente, consenso a che egli venga fotografato e ripreso nel corso di quella specifica attività sportiva 51

L IMMAGINE DEL MINORE Sempre che l immagine venga diffusa nel sito istituzionale o paraistituzionale in modo corretto, ovvero nei mezzi di comunicazione con le cautele di cui sopra 52

L IMMAGINE DEL MINORE Diversamente, ma sarebbe questione non di privacy ma di diritto di immagine (legge 633/1941), se la raffigurazione del minore, riconoscibile, venisse utilizzata fuori da tale ambito, ad esempio per propaganda o pubblicità commerciale, ecc, così da estrapolare quella immagine tra tutte le altre ravvisabili nella manifestazione. Inammissibile sarebbe, invece, giova ripetere il concetto generale, un immagine offensiva del minore: ad esempio, in difficoltà nel gesto tecnico con dei compagni che ridono di lui. 53

GRAZIE PER L ATTENZIONE 54