VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O:

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Reg.delib.n Prot. n. 16 P VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O:

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Reg.delib.n. 3029 Prot. n. 715/UI ic VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio». Approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge - settore commercio. Il giorno 21 Dicembre 2007 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE Lorenzo Dellai Presenti: VICE PRESIDENTE Margherita Cogo ASSESSORI Remo Andreolli Marco Benedetti Oliva Berasi Ottorino Bressanini Marta Dalmaso Mauro Gilmozzi Tiziano Mellarini Franco Panizza Gianluca Salvatori

Assiste: LA DIRIGENTE Patrizia Gentile Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il Relatore comunica: la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 recante Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio, rinvia con l articolo 35 la definizione dei criteri e delle modalità per la sua applicazione a successivi provvedimenti della Giunta provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 sono stati approvati nuovi criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale n. 6/1999 per le domande presentate dal 2 dicembre 2005. La succitata deliberazione ha approvato contestualmente sia le disposizioni di carattere generale sia le disposizioni riguardanti i singoli settori economici, disciplinate da appositi e distinti allegati. In particolare con l allegato e), parte integrante e sostanziale della deliberazione, sono state individuate le disposizioni settoriali riguardanti il settore commercio. A seguito di un primo periodo di applicazione di tale normativa risulta ora necessario provvedere alla revisione della medesima. Relativamente alle domande di agevolazione ritenute non prioritarie presentate dai soggetti elencati al comma 5 dell articolo 1 Campo di applicazione, si propone di eliminare da tale elenco i promotori finanziari in quanto si è proposto il loro inserimento, con gli agenti di assicurazione, tra i soggetti beneficiari di cui al punto 2 delle norme di carattere generale. È necessario riscrivere le tabelle relative alle misure di agevolazione per il commercio al dettaglio, pubblici esercizi e per il commercio all ingrosso, al fine di adeguarle al nuovo regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d importanza minore ( de minimis ). È stata eliminata la priorità Attività sostitutiva al fine di ottemperare alle disposizione comunitarie in materia di aiuti di stato. E stata aggiunta una priorità in relazione all installazione di sistemi di video-sorveglianza antirapina. Per quanto riguarda la priorità Investimenti ambientali relativi al metano, al fine di incentivare ulteriormente tale tipo di investimento, si propone di integrare i criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale n. 6/1999, aumentando la misura di agevolazione e la soglia di spesa ammissibile ed estendendo la possibilità di applicare questa priorità, anche alle domande relative all apertura di nuovi impianti. E stata formulata una più articolata definizione della priorità Nuove iniziative. Per quanto riguarda in particolare la priorità Sostituzione di autoveicoli Euro 0 o Euro 1, si propone di eliminare il vincolo temporale entro il quale effettuare la sostituzione del veicolo Euro 0 o Euro 1 con autoveicoli di tipo Euro 4 o superiori, fissato al 31 dicembre 2006. E stata aggiunta una nuova maggiorazione con riguardo all acquisto di veicoli da parte di agenti o rappresentanti di commercio, promotori finanziari, nonché agenti di assicurazione che esercitano tali attività in via esclusiva, per le domande che verranno presentate dal 2008.

Si provvede ad adeguare i criteri secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 825 di data 20 aprile 2007 in tema di risparmio energetico, prevedendo alcune specifiche maggiorazioni. Sulla base delle problematiche applicative intercorse e al fine di assicurare l osservanza della normativa antiriciclaggio, si propone di ammettere ad agevolazione esclusivamente le spese sostenute tramite mezzi di pagamento elettronico o accollo del mutuo o permuta di beni immobili o beni mobili registrati. Per le agenzie di mediazione immobiliare la spesa massima ammissibile ad agevolazione viene incrementata da 125.000 Euro a 150.000 Euro. Si precisa che le domande per supero di spesa devono rispettare la soglia minima di 10.000 Euro ed alle medesime non si applica la soglia di significatività di cui all articolo 5, comma 4. Per quanto riguarda l articolo 9 Interventi per il mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate, si propone di abrogare, come già indicato in apposito conchiuso, il comma relativo all obbligo di apportare una somma di entità pari a quella del contributo da parte di soggetti terzi pubblici o privati (anche con riferimento alle domande concesse e non ancora erogate). Si propone, inoltre, di innalzare la soglia connessa al volume d affari per accedere all agevolazione con contestuale aumento della spesa massima ammissibile e della percentuale di contributo distinta in due fasce in base al fatturato dell impresa; a tal fine si propone l applicazione dei nuovi criteri anche alle domande già presentate e la riapertura del termine per la presentazione delle domande scaduto il 30 giugno 2007. Si prevede che il provvedimento di diniego della domanda di agevolazione venga assunto solo nel caso che l impresa istante non presenti la documentazione richiesta neppure a fronte di espresso sollecito da parte dell Ente istruttore. Al fine di fornire un migliore servizio all utenza, si propone di eliminare il divieto di presentazione delle domande in alcuni periodi dell anno. È stata esplicitamente prevista anche la possibilità di chiedere la modifica dei vincoli apposti in sede di concessione. Inoltre dall esame delle disposizioni settoriali approvate per il settore commercio e sulla base delle problematiche applicative emerse, risulta opportuno apportare modificazioni rispetto al provvedimento precedentemente assunto, con riguardo alle disposizioni relative a: - semplificazione della documentazione; - ammissibilità degli investimenti realizzati alla data della presentazione della domanda di agevolazione con applicazione di tale disposizione anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; - priorità altri casi; - investimenti e spese ammissibili; - valutazione economico-finanziaria delle imprese istanti; - obblighi e revoche; - trasferimento delle agevolazioni ed affitto d azienda; - agevolazioni ai consorzi per iniziative promozionali dei centri storici. Conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 i criteri e le modalità per l applicazione della legge sono stati inviati alla competente Commissione del Consiglio provinciale, che nella seduta di data 20 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole.

I suddetti criteri e modalità nella loro nuova formulazione sono stati inviati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, alle organizzazioni imprenditoriali ed alla Camera di Commercio di Trento, come previsto dal comma 1 dell articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 nonché agli organi di staff della Provincia conformemente a quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1112 del 24 maggio 2002 e s.m.. In considerazione delle modifiche introdotte, si propone di approvare il nuovo testo dei criteri e modalità per l applicazione della legge settore commercio in sostituzione di quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m.; - vista la deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005; - visti gli atti citati in premessa; - ad unanimità di voti legalmente espressi D E L I B E R A 1) di approvare il nuovo testo dei criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. - settore commercio, che sostituisce quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 2) di disporre che i presenti nuovi criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. - settore commercio, si applicano a tutte le domande presentate dal 1 gennaio 2008, fatte salve le deroghe di cui al punto 3); 3) di stabilire che: a) quanto disposto dal comma 8 dell articolo 4, in relazione alle modalità di pagamento, si applica a tutte le domande ed ai documenti di spesa aventi data successiva al 31 dicembre 2007; b) il nuovo testo dell articolo 9 Interventi per il mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate si applica anche alle domande presentate entro la scadenza del 30 giugno 2007; c) l abrogazione dell obbligo di apportare una somma di entità pari a quella del contributo da parte di soggetti terzi pubblici o privati, previsto al comma 12 dell articolo 9 dei vecchi criteri, si applica anche alle domande per le quali sia già stato adottato il provvedimento di concessione, ma non sia stata ancora effettuata l erogazione della relativa agevolazione; d) le modifiche apportate dal comma 2 dell articolo 11 e dal comma 5 dell articolo 17, relative ai termini di presentazione della documentazione, nonché dal comma 2 dell articolo 15, in riferimento al termine per l effettuazione degli investimenti relativi alle domande esaminate con procedura valutativa, si applicano anche alle domande già presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; e) le modifiche apportate dall articolo 21 si applicano a tutte le domande di agevolazione presentate a valere sulla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. ; f) le modifiche apportate dall articolo 22 si applicano a tutti i rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse successivamente all entrata in vigore della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 ed anche ai rapporti sorti anteriormente qualora venga presentata la richiesta prevista al comma 11 dell articolo 35 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

4) di stabilire, con riferimento alle domande agevolative a valere sull articolo 9 dei criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. - settore commercio, la riapertura del termine di presentazione delle istanze scaduto il 30 giugno 2007, concedendo a tal fine un periodo di 30 giorni decorrenti dal giorno di entrata in vigore del presente provvedimento; 5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. RDB