ACCORDO IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO: MODIFICHE ALL ACCORDO DEL 27/07/2006 (Rep. 130)

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ACCORDO IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO: MODIFICHE ALL ACCORDO DEL 27/07/2006 (Rep. 130) In data 26 ottobre 2009, la Delegazione Trattante dell ARPA e le OO.SS. e RSU in calce indicate si sono incontrate presso la sede centrale dell Agenzia, in via Po n. 5 a Bologna, concordando quanto segue circa la materia in oggetto. Premesso quanto segue: in data 27/07/2006 è stato sottoscritto l Accordo sindacale in materia di permessi retribuiti per studio con il quale le parti hanno concordato in applicazione di quanto previsto nell art. 22 CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 i criteri per la formulazione della relativa graduatoria. A distanza di alcuni anni dalla sua entrata in vigore, si ravvisa la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri così definiti con il citato accordo. In particolare si ritiene opportuno modificare le seguenti parti: gli studenti universitari e post-universitari che frequentano l ultimo anno di corso rientrano nella fattispecie di cui alla citata lett. a) laddove alla data di presentazione della domanda di ammissione alla fruizione dei permessi il numero di esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ancora da superare, non sia superiore a tre; gli studenti universitari e post-universitari che frequentano un anno di corso antecedente all ultimo, escluso il primo, rientrano nella fattispecie di cui alla citata lett. b) laddove alla data di presentazione della domanda di ammissione alla fruizione dei permessi il numero di esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ancora da superare, non sia superiore a tre. Si rileva come il fatto di fare riferimento unicamente al numero di esami mancanti, non consente di tenere conto delle specificità dei diversi corsi universitari o post universitari, i quali possono presentare a parità di anno frequentato - un numero di esami molto diverso l uno dall altro. 1

Si ritiene, pertanto, necessario inserire un criterio che sia basato sul rapporto (espresso in termini percentuali) tra numero di esami superati e numero di esami previsti dal programma del corso di studi frequentato. Si rileva, inoltre, la necessità di inserire un ulteriore criterio (che verrà meglio esplicitato nel proseguio del presente documento) il quale tenga conto del fatto che il corso di studi frequentato sia volto al conseguimento di un secondo diploma di scuola media superiore, di un secondo diploma di laurea ovvero di un secondo titolo post universitario: tali dipendenti occuperanno, in graduatoria, una posizione inferiore rispetto agli altri. Visti: - l art. 22 del CCNL integrativo Comparto Sanità 20/09/2001 in materia di Diritto allo studio con particolare riferimento al comma 1 secondo cui i permessi retribuiti per studio sono concessi nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna azienda all inizio di ogni anno, con arrotondamento all unità superiore; - la circolare ASRURS n. 472 del 28/10/2004 con particolare riferimento all art. 13 Criteri per la formulazione della graduatoria. Richiamato: - l Accordo sindacale in materia di permessi retribuiti per studio sottoscritto il 27/07/2006 (Rep. n. 130). Richiamato, in particolare: - l art. 22, commi 4, 5 e 6, il quale dispone quanto segue: (COMMA 4) Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 2

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). (COMMA 5) Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli. (COMMA 6) Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile 1999. Considerato, pertanto: - che ai sensi del sopra menzionato art. 22 i permessi retribuiti in oggetto sono concessi, nell ordine, ai dipendenti che rientrano nella fattispecie di cui alla lett. a), ai dipendenti che rientrano nella fattispecie di cui alla lett. b) ed infine, ai dipendenti che rientrano nella fattispecie di cui alla lett. c); che, all interno di ciascuna di dette fattispecie la precedenza è accordata secondo quanto previsto nei commi 5 e 6 dell articolo citato. Ai fini della formulazione della graduatoria per l attribuzione dei benefici in oggetto secondo l ordine di priorità di cui alle sopra citate lett. a) b) e c), le parti concordano 3

e specificano, a parziale modifica di quanto previsto nel precedente accordo del 27/07/2006, quanto segue: - gli studenti universitari e post-universitari che frequentano l ultimo anno di corso rientrano nella fattispecie di cui alla citata lett. a) laddove alla data di presentazione della domanda di ammissione alla fruizione dei permessi - il numero di esami superati, rispetto a quelli previsti dai programmi relativi agli anni precedenti, sia non inferiore al 50%; 1 - gli studenti universitari e post-universitari che frequentano un anno di corso antecedente all ultimo, escluso il primo, rientrano nella fattispecie di cui alla citata lett. b) laddove alla data di presentazione della domanda di ammissione alla fruizione dei permessi - il numero di esami superati, rispetto a quelli previsti dai programmi relativi agli anni precedenti, sia non inferiore al 50%; - gli studenti universitari e post-universitari iscritti fuori corso rientrano nella fattispecie di cui alla lett. c); rientrano nella fattispecie di cui alla lett. a) solo laddove alla data di presentazione della domanda di ammissione alla fruizione dei permessi il numero di esami superati, rispetto a quelli complessivamente previsti, sia non inferiore al 80%; - i dipendenti che frequentano un corso di studi della durata di un anno rientrano nella fattispecie di cui alla lett. c); - i dipendenti che frequentano il primo anno del biennio successivo (laurea specialistica/magistrale) alla laurea di I livello (laurea triennale) sono considerati come iscritti al primo anno di corso e, conseguentemente, rientrano nella fattispecie di cui alla lett. c). Con riferimento al sopra citato art. 22, comma 5 secondo cui Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata 1 Si fornisce il seguente esempio. Il dipendente è iscritto al II anno; se gli esami previsti dal programma del I anno sono 9, la percentuale del 50% è rispettata se il dipendente ha superato almeno 5 esami. Se, invece, gli esami previsti dal programma del I anno sono 13, la percentuale del 50% è rispettata se il dipendente ha superato almeno 7 esami. 4

ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli le parti concordano che tale disposizione sia applicata in Arpa Emilia Romagna accordando la precedenza ai dipendenti che frequentano nel seguente ordine: 1) corsi di scuola media inferiore 2) corsi di scuola media superiore 3) corsi universitari o post universitari 4) corsi finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di scuola media superiore ovvero di un secondo diploma di laurea ovvero di un secondo titolo post universitario. 2 Le parti concordano e specificano, altresì, che ai fini dell applicazione del sopra citato art. 22, comma 6 - secondo cui Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso - la precedenza è data nell ordine: 1) dipendenti che non sono mai stati autorizzati alla fruizione dei permessi in questione, per lo stesso corso; 2) dipendenti che non sono stati autorizzati alla fruizione dei permessi in questione per lo stesso corso, nell anno solare antecedente a quello a cui si riferiscono i permessi; 3) dipendenti che sono stati autorizzati alla fruizione dei permessi in questione per lo stesso corso, nell anno solare antecedente a quello a cui si riferiscono i permessi. Le parti precisano che, con l espressione per lo stesso corso si intende il corso di studi e non l anno di corso. In caso di ulteriore parità secondo quanto previsto nel citato art. 22 comma 6 la precedenza viene accordata secondo l ordine decrescente di età. Le parti confermano, infine, quanto già previsto nell accordo del 27/07/2006 secondo cui le domande di partecipazione alla procedura per la fruizione delle 150 ore devono riportare il visto di avvenuta presa visione del Direttore del Nodo di appartenenza del dipendente. 2 Non si considera secondo diploma di laurea il primo diploma di laurea specialistica/magistrale. 5

Per quanto non espressamente previsto nel presente verbale, le parti rinviano a quanto previsto nell art. 22 del CCNL integrativo Comparto Sanità 20/09/2001 e nella Circolare ASRURS Prot. n. 472 del 28/10/2004. Le parti si danno atto, altresì, che il presente accordo sostituisce il precedente accordo sottoscritto il 27/07/2006 (Rep. n. 130). Bologna, lì 26/10/2009 per Arpa: La Delegazione Trattante Lia Manaresi Vittorio Boraldi Maria Adelaide CorvagliA OO.SS. e RSU aziendali Luca Barboni UIL FPL Anna Maria Casadei UIL FPL Luigi Pasquali CISL FP Marina Balestrieri FP CGIL Andrea Zannoni RSU Claudio Gamberoni RSU Mauro Noberini RSU Roberto Ghetti RSU Marco Paolo Previati RSU Fabrizio Nerozzi RSU Maurizio Falchieri RSU 6