DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 06/05/2013 n. 123 SETTORE I Oggetto: Rinnovo della zona addestramento cani tipo E denominata Il Solengo situata in territorio del Comune di Cupramontana con conferma dell affidamento in gestione all Associazione Enalcaccia / Sezione Comunale di Cupramontana. Destinatari Settore I Ancona 06/05/2013 Il Dirigente del Settore I Dott. Fabrizio Basso Pagina 1 di 4
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RICHIAMATI: - la Legge Regionale 5 gennaio1995 n. 7 recante Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria e ss.mm.ii., ed in particolare l art. 33 (Zone per l allenamento e l addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile); - la deliberazione della Giunta Regionale n. 948 del 27 giugno 2012 di approvazione dei Criteri e modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle zone per l allenamento e l addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile (ZAC) ; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 25 febbraio 2013 con cui è stata revocata la D.G.R. n. 948 del 27/06/2012 e sono stati definiti i nuovi criteri e modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC; VISTA l istanza prot. n. 25189 dell 11/02/2013, formulata dal Sig. Sauro Barbetta, in qualità di Presidente dell Enalcaccia, Sezione Comunale di Cupramontana, finalizzata ad ottenere il rinnovo e l affidamento in gestione della zona addestramento cani di tipo E permanente denominata Il Solengo sita in località Poggio Cupro di Cupramontana, istituita con determinazione dirigenziale n. 109 del 18/02/2005 per il periodo di vigenza del Piano Faunistico- Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) 2004-2009; VISTI i documenti prodotti a completamento dell istanza, assunti agli atti in data 19 febbraio e 17 aprile 2013, quest ultimi assunti al prot. n. 62288 del 18/04/2013; CONSIDERATO che, dall analisi della documentazione e da sopralluogo (relazioni tecniche protocolli n. 43038 del 12/03/2013, n. 56537 del 08/04/2013 e n. 64917 del 23/04/2013), si è riscontrato quanto segue: - gli allegati prodotti risultano conformi alla regolamentazione vigente; nel merito si precisa che la documentazione fornita dal richiedente in base alla DGR n. 948/2012, vigente alla data di pervenuto dell istanza presso la Provincia di Ancona, risulta comunque rispondente alle previsioni della DGR n. 242/2013; - l area richiesta coincide con quella precedentemente autorizzata, misura ha 2 di superficie di pianificazione faunistico-venatoria (SPFV) e non interferisce con la presenza di altri istituti faunistici (divieti introdotti dalla DGR n. 242/2013 e dal P.F.V.P. 2012-2017, al paragrafo 4.2.1 Indicazioni prescrittive che si applicano in tutte le aree della Rete Natura 2000 ); - il territorio ricadente nella ZAC, per cui si conferma la sottrazione alla gestione programmata della caccia, rientra nella quota di superficie riservata dal P.F.V.P. 2012-2017 (paragrafo 3.3.1.5) a tale tipologia di istituto; - il Regolamento di gestione riproposto, acquisito agli atti al prot. n. 62288 del 18/04/2013, ha recepito le prescrizioni contenute nella relazione tecnica prot. n. 43038/2013 e risulta pertanto puntuale e funzionale allo scopo; in particolare il Presidente ha sottoscritto l impegno di non immettere nell area addestramento più di due soggetti di cinghiale dello stesso sesso e di comunicare preventivamente alla Provincia la loro sostituzione; RICHIAMATA la deliberazione n. 21 del 20/11/2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona, adottata nell esercizio dei poteri spettanti al Consiglio della Provincia di Ancona, con la quale, in deroga agli indirizzi e criteri di pianificazione di cui al P.F.V.P. 2012 2017, sono state prorogate al 31/05/2013 tutte le convenzioni in essere relative alla gestione delle Z.A.C. a carattere permanente istituite con il P.F.V.P. 2004-2009, tra le quali la Z.A.C. di Poggio Pagina 2 di 4
Cupro denominata Il Solengo, per consentire l avvio e l espletamento delle procedure di rinnovo nel rispetto delle direttive della disciplina regionale; RITENUTO pertanto opportuno: - autorizzare il rinnovo della ZAC permanente denominata Il Solengo ; - confermare la gestione della ZAC all Enalcaccia, Sezione Comunale di Cupramontana; - dichiarare estinti, in via definitiva, con decorrenza immediata, gli effetti della convenzione registrata al Rep. Interno del Settore n. 50 del 18/02/2005, da ultimo prorogata con la D.C.P. n. 21/2012, relativa all affidamento in gestione della zona di cui trattasi, istituita per la vigenza del precedente PFVP; ATTESO che il presente atto per sua natura non comporta oneri finanziari; D E T E R M I N A I. di autorizzare il rinnovo della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) tipo E permanente denominata Il Solengo istituita in località Poggio Cupro in territorio del Comune di Cupramontana, ricomprendente i fondi distinti al Catasto Terreni al Foglio 9 particelle 200-360 e 823 (ex 201), avente estensione di 2 ettari di superficie di pianificazione faunisticovenatoria (SPFV), meglio evidenziata nella Cartografia, parte integrante e sostanziale del presente atto; II. di dare atto che, a seguito di rinnovo della Z.A.C., l intera area individuata al punto I., di ha 2 di SPFV, ricompresa nel territorio dell Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, rimane sottratta alla gestione programmata di caccia; III. di confermare la gestione della zona di cui al punto I all Enalcaccia, Sezione Comunale di Cupramontana, con sede a Cupramontana, C.so Leopardi n. 35, nella persona del Presidente pro-tempore Sauro Barbetta; IV. di approvare il Regolamento di gestione proposto dall Associazione, assunto al ns. prot. n. 62288 del 18/04/2013; V. di stabilire che la presente concessione decorre dal giorno di esecutività del presente atto ed ha validità per tutto periodo di vigenza del P.F.V. 2012-2017 della Provincia di Ancona, ovvero fino al 20/11/2017, fatto salvo il caso in cui la Z.A.C., a seguito di modifica dell Allegato A al P.F.V.P. 2012-2017, venga a ricadere in una zona di protezione speciale della fauna (oasi di protezione, zona di ripopolamento e cattura, centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica); VI. di dichiarare estinti, in via definitiva, con decorrenza immediata, gli effetti della convenzione sottoscritta tra la Provincia di Ancona e l Enalcaccia, Sezione Comunale di Cupramontana, in data 18/02/2005 e distinta al Rep. Interno del Settore n. 50/2005, da ultimo prorogata con la D.C.P. n. 21/2012, relativa all affidamento in gestione della ZAC di cui trattasi, istituita ed autorizzata per il periodo di vigenza del P.F.V.P. 2004-2009; VII. di stabilire che il soggetto autorizzato alla gestione della zona, dovrà: - attenersi alla disciplina del Regolamento di gestione approvato al punto IV del dispositivo e rispettare gli impegni ivi assunti riguardo la detenzione dei selvatici (immissione nell area addestramento di massimo due cinghiali dello stesso sesso con tenuta di un registro di carico e scarico vidimato dalla Provincia) e la loro eventuale sostituzione, per la quale la Provincia si riserva di fornire tutte le disposizioni che riterrà opportune, nel rispetto delle vigenti normative di legge; Pagina 3 di 4
- osservare le disposizioni contenute nell Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 25 febbraio 2013, in particolare ai sottotitoli Tipologia, ubicazione e modalità di gestione / ZAC di tipo E, Svolgimento di prove e Gare cinofile, Perimetrazione, Accesso alle ZAC, Danni causati all interno delle ZAC, Immissione di fauna, Disposizioni finali ; VIII. di riservarsi la verifica ed il controllo sul corretto adempimento di quanto stabilito con il presente atto; IX. di dare atto che la normativa di riferimento prevede l applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di gestione; X. di trasmettere il presente atto in originale all Enalcaccia, Sezione Comunale di Cupramontana e in copia al Personale di Polizia Provinciale territorialmente competente; XI. di comunicare, per l opportuna conoscenza, l adozione del provvedimento all Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2; XII. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa; XIII. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l istruttore amministrativo Maria Rita Fabietti. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL UFFICIO: XI.04.N.03/72 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: Cartografia Ancona, 06/05/2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Maria Rita Fabietti) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dott. Fabrizio Basso) Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno conservato agli atti presso la Segreteria del Settore I e l altro rilasciato al richiedente in bollo a norma dell art. 4 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni. Pagina 4 di 4
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 123 del 06/05/2013