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Comune di BUTI (Provincia di PISA ) REGOLAMENTO DI GESTIONE RISERVA NATURALE PROVINCIALE MONTE SERRA di SOTTO 1

Titolo I Disposizioni a carattere generale Art. 1 Ambito di applicazione ed efficacia 1 Il Regolamento di Gestione della Riserva Naturale Provinciale Monte Serra di Sotto, di seguito denominata Riserva, è lo strumento di gestione dell Area Protetta previsto all articolo 16 della L.R. 49/95 Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale. 2 Il presente Regolamento disciplina l assetto urbanistico e le trasformazioni ammesse nella Riserva, istituita con deliberazione G.P. n 90 del 3 ottobre 2006. 3 La Riserva, avendo sostituito nella valenza dell istituto, di cui alla L.R. 49/95, la preesistente A.N.P.I.L. denominata Serra Bassa, istituita dal Comune di Buti con la Del. G.C. n. 17 del 31.07.2001, al pari di essa costituisce Invariante Strutturale di carattere areale, la cui disciplina è definita dagli stessi articoli del Piano Strutturale (Norme Tecniche di Attuazione), adottato dal Consiglio Comunale con delibera n 47 del 19 ottobre 2004. 4 Il Regolamento di Gestione disciplina tutte quelle attività che per loro natura incidono sulla conservazione ed il restauro ambientale della Riserva. 1 Il Regolamento di Gestione integra: Art. 2 - Finalità la disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali di cui all articolo 8 del Piano Strutturale del Comune di Buti. la disciplina del Sistema Territoriale Montano n 1, sub-sistema delle aree boscate, di cui all articolo 11 del Piano Strutturale. 2 Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell area protetta sono vietate le seguenti attività: la raccolta o il danneggiamento delle specie rare di flora e degli alberi monumentali di cui all art. 10; la cattura, l uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna minore; l introduzione volontaria di specie vegetali o animali non autoctone che possano alterare l equilibrio naturale della Riserva Naturale Provinciale Monte Serra di Sotto ; la coltivazione di cave e l apertura di discariche; l abbandono di rifiuti; alterazione del regime delle acque; 2

l accensione dei fuochi all aperto; lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross; l esecuzione di interventi di trasformazione del territorio e di cambiamenti nella destinazione d uso del suolo in contrasto con le finalità dell area protetta; lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall Ente gestore di cui al succ. art. 3. Titolo II Gestione della Riserva Naturale Provinciale Monte Serra di Sotto Art. 3 Organismo di Gestione della Riserva Naturale 1. La gestione della Riserva è affidata all Amministrazione Comunale di Buti. Di seguito, nel presente Regolamento, l Amministrazione Comunale è indicata come Ente gestore. 2. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico l Ente gestore si avvale di un Comitato misto tecnico-scientifico con potere consultivo, di seguito nominato Comitato, di cui al succ. art. 4. 3. Per la realizzazione della gestione della Riserva, l Ente gestore si può avvalere di Cooperative e/o Associazioni di volontariato, mediante stipula di apposita convenzione pluriennale che regoli i termini dell impegno gestionale concordato. 1 Il Comitato di gestione risulta composto da: a) il Sindaco o suo delegato che lo presiede; Art. 4 Comitato di gestione b) un membro designato della Provincia di Pisa; c) un esperto nella gestione/ripristino degli ambienti naturali individuato dal comune di Buti; d) un rappresentante designato dal Servizio Antincendio Boschivo della Regione Toscana; e) un rappresentante individuato dal Servizio di Gestione del Demanio Regionale; f) un rappresentante del mondo scientifico Universitario dell Ateneo Pisano; g) un membro proveniente dal mondo della scuola, referente per l educazione ambientale; h) un rappresentante delle Associazioni di categoria agricole; i) un rappresentante dell ATC n 14; j) un rappresentante delle associazioni ambientaliste; k) un rappresentante del Gruppo Volontario Antincendio (GVA); l) un dipendente dell Amministrazione Comunale, che svolgerà la funzione di segretario verbalizzante ed amministrativo, senza diritto di voto. 3

2 I componenti del Comitato di gestione sono nominati dal Sindaco, entro due mesi dall approvazione del presente Regolamento. 3 Il Comitato potrà comunque avvalersi, ogniqualvolta lo riterrà necessario, della partecipazione di altri soggetti con specifiche competenze. 4 Il Comitato resta in carica per 4 anni dall avvenuta nomina ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati per un ulteriore periodo di quattro anni non più rinnovabili. 5 Le riunioni del Comitato di gestione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza relativa dei componenti. Le decisioni vengono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti sugli argomenti trattati. 6 Il Comitato esprime pareri obbligatori relativamente ad attività ed interventi riguardanti le finalità di cui all art. 2 e formula proposte inerenti le finalità di cui al medesimo articolo; 7 Ogni componente del Comitato ha diritto al rimborso delle spese vive affrontate per raggiungere il Comune di Buti. 8 Il Presidente coordina l attività del Comitato; convoca il Comitato ogniqualvolta sia richiesto un parere da parte dell Amministrazione Comunale o a sua discrezione per valutare le problematiche, che intende porre all esame dell Amministrazione Comunale. Art. 5 - Modifiche al Regolamento di Gestione 1 Sono possibili modifiche al Regolamento di Gestione, nel rispetto degli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico del Comune di Buti e delle vigenti normative nelle materie contemplate dal Regolamento stesso e solo se ritenute indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale. 2 Le modifiche sottoposte preventivamente al parere del Comitato di Gestione della Riserva sono approvate con delibera di Consiglio Comunale e trasmesse alla Provincia di Pisa per la loro ratifica definitiva. Titolo III Tutela delle Risorse Naturali Art. 6 Tutela dei corsi d acqua e delle risorse idriche 1 L Ente gestore promuove la conoscenza, la tutela e la riqualificazione ecologica dei corsi d acqua minori. Eventuali opere previste lungo i corsi d acqua, o nelle loro aree di pertinenza, dovranno essere realizzate privilegiando l utilizzo delle più adeguate tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle finalità di cui all art. 2. Art. 7 Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio 4

1 L Ente Gestore promuove la tutela e il recupero degli elementi caratteristici, naturali e artificiali, componenti il paesaggio delle aree sulle quali insistono la Riserva. In particolare gli interventi di conservazione e recupero possono riguardare: filari alberati, siepi divisorie, alberi isolati caratteristici, gruppi di alberi emergenti, alberi monumentali, fossetti di scolo, muretti e altri manufatti in muratura a secco, sentieri lastricati, beni architettonici minori. 2 Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i privati proprietari delle aree, per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione pluriennali. Art. 8 Tutela delle emergenze geomorfologiche 1. L Ente gestore promuove lo studio e la conoscenza delle testimonianze geomorfologiche. I siti di maggiore interesse saranno definiti emergenze geomorfologiche e potranno essere opportunamente censiti e segnalati al visitatore con pannelli informativi in situ. I pannelli dovranno indicare il tipo di emergenza, il regime di protezione e le norme comportamentali da osservare. 2. Nei siti classificati emergenze geomorfologiche è fatto divieto di realizzare qualsiasi trasformazione morfologica o di inserire manufatti che possano alterare la configurazione esistente. Art. 9 Tutela della flora, degli alberi monumentali e delle formazioni vegetali 1. L Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell area protetta, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali. 2. Nel territorio della Riserva è vietata la raccolta delle specie di flora inserita nelle Liste Rosse delle piante d Italia con le categorie IUCN: Gravemente minacciato, Minacciato, Vulnerabile, A Minor Rischio. Tale divieto viene esteso, ad opera dell Ente gestore, all elenco delle specie di flora spontanea, di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione, approvato dal Consiglio della Regione Toscana. Tali specie di interesse scientifico potranno essere raccolte solo per motivi di studio previa richiesta all Ente gestore. 3. La raccolta delle piante officinali, ad eccezione di quelle comprese nelle liste rosse e soggette a divieto di raccolta, è regolamentata dalla L. N. 99/1931 e dal R.D. 772/1932. 4. Per i funghi e i prodotti del sottobosco valgono le norme del succ. art. 23 del presente regolamento. 5. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla Legge Regionale 13 Agosto 1998 n. 60 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali ai sensi della Legge citata. L Ente gestore predispone, con opportuno censimento specialistico, l elenco degli alberi secolari o d importanza culturale definendoli alberi monumentali ai sensi della legge citata. L Ente gestore può segnalare con opportuni cartelli la presenza di tali emergenze. 5

6. Gli interventi di conservazione, riqualificazione ed utilizzo produttivo delle formazioni vegetali dovranno attenersi a quanto previsto nel piano di gestione delle formazioni vegetali di cui all art. 10. Art. 10 Piano di gestione delle formazioni vegetali 1. L Ente gestore, se lo riterrà necessario, predisporrà il piano di gestione delle formazioni vegetali. In conseguenza della natura privata delle superfici forestali e non, tale piano dovrà fornire degli indirizzi di massima ai proprietari privati. 2. Il piano potrà essere strutturato individuando quattro diverse tipologie gestionali: A - Aree di conservazione delle cenosi arboree; B - Aree di intervento per la conservazione delle cenosi erbacee ed arbustive; C - Aree di recupero ambientale; D - Aree di recupero produttivo; Art. 11 Tutela della fauna 1. Nella Riserva Naturale, ai sensi dell art. 22, comma 6 della L.N 394/1991, dell art. 15, comma 3 della L.R. 49/95 e dell art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 3/1994, è vietata la cattura, la caccia esercitata con ogni mezzo e in qualsiasi forma, l uccellagione, la molestia specie nei periodi di riproduzione, ibernazione o letargo, la raccolta e la distruzione delle uova. E parimenti vietato il danneggiamento dei nidi e delle tane anche fuori dal periodo riproduttivo. 2. L attività di cattura temporanea per l inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta, previa autorizzazione dell Ente gestore esclusivamente dai titolari della specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana e solo nell ambito di specifici progetti di ricerca approvati e finanziati dal MURST, dal CNR, dalle Università, dall INFS ovvero dagli Enti Locali Territoriali. 3. La cattura di esemplari di specie vertebrate o invertebrate è parimenti vietata assieme alla raccolta delle loro ovature o nidi. L Ente gestore può autorizzare la raccolta per comprovati fini didattici o scientifici. In deroga a quanto stabilito nei punti precedenti, l Ente gestore può rilasciare, per finalità scientifiche, ad Enti ed Organismi pubblici istituzionalmente competenti, specifiche e nominative autorizzazioni, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca. 4. Sono invece consentiti interventi di contenimento della fauna selvatica: tali interventi saranno eseguiti sulla base di specifici piani di gestione, con metodologie tese a minimizzare il disturbo della restante fauna e saranno autorizzati quando strettamente necessari a conservare gli equilibri faunistico ed ambientali e per ragioni sanitarie. In via prioritaria, saranno attuati tramite catture; qualora si verifichi l inefficacia dei metodi ecologici adottati, si potrà ricorrere ad abbattimenti selettivi. I suddetti interventi dovranno avvenire, ai sensi dell art. 8, comma 5, del Regolamento Regionale n. 4/1996 attuativo della L.R. n. 3/1994, per iniziativa della Provincia di Pisa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell Ente gestore. 6

5. Sono vietate le introduzioni faunistiche di ogni specie. L Ente gestore, nell ambito di azioni di lotta biologica, può autorizzare l introduzione di artropodi, parassiti o parassitoidi. 6. Per i cani randagi è prevista la cattura e successiva sanzionatura del proprietario a norma delle leggi vigenti in materia. 7. L Ente gestore favorisce altresì le iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio faunistico della Riserva promuovendo inoltre studi ed indagini di approfondimento. Titolo IV Norme urbanistico-edilizie Art. 12 Invarianti Strutturali 1 L area compresa nel perimetro della Riserva, è sottoposta alla disciplina prevista dal Piano Strutturale (Invarianti strutturali e luoghi a statuto speciale) e dal Regolamento Urbanistico che ne consegue. 2 Gli indirizzi normativi del Piano Strutturale integrano e specificano le direttive di tutela e valorizzazione di cui agli articoli 13 e 14 della DCRT 296/88. 3 L area compresa all interno del perimetro della Riserva ricade all interno del Sistema Territoriale Montano n 1, sub-sistema delle aree boscate, così come individuato dall articolo 11 del Piano Strutturale. 4 Le disposizioni contenute nei seguenti articoli specificano ed integrano quelle contenute nel quadro normativo nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla L.R. 1/2005 Norme per il governo del territorio con le successive integrazioni e modifiche ed alla L.R. 30/2003 Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana, nonché alle disposizioni, ai parametri ed agli indirizzi normativi relativi alle zone agricole contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa. 5 Sono fatte salve tutte le opere ed attività previste dal piano di Gestione del complesso demaniale regionale Monti Pisani e le opere antincendio boschive previste dalla L.R. 39/00 e successive integrazioni e modifiche nonché dai suoi regolamenti attuativi. Art. 13 Edifici di interesse storico colturale 1. L Organo di gestione si adopera per la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio storico. 2. Per gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e alla ristrutturazione edilizia dei manufatti e degli edifici ricadenti nell ANPIL, dovrà essere acquisita tutta la documentazione prevista dal Regolamento Urbanistico. Art. 14 Strade carrabili, percorsi pedonali e sentieri 7

1. Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo, ecc.). 2. E vietato l uso di pavimentazioni in asfalto salvo casi eccezionali, autorizzati dall Ente gestore e tenuto conto del parere del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all art. 4. 3. I percorsi pedonali e i sentieri esistenti devono essere mantenuti e recuperati nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell area. In particolare si prescrive la conservazione ed il ripristino di elementi costruttivi originari quali il fondo dei sentieri in lastre di pietra i muretti di sostegno a secco ed i manufatti in pietra. 4. Per la manutenzione, il recupero e l apertura dei percorsi pedonali e dei sentieri, l Ente gestore potrà realizzare un apposito piano di gestione della rete dei percorsi interni all area protetta di cui all art. 17. Titolo V Disciplina delle attività ricreative e di visita all area Art. 15 Strutture ricettive e turistiche 1. All interno della Riserva sono già presenti delle strutture ricettive e turistico-informative quali: Agriturismo Piscina per invalidi Orto botanico per non vedenti Sistema di allevamento di trote per il ripopolamento dei torrenti di Buti 2. L Ente gestore potrà prevedere la possibilità di realizzare ulteriori strutture utili al conseguimento delle finalità generali della Riserva, previa sottoscrizione di apposita convenzione che assicuri il mantenimento delle sue finalità agli scopi della Riserva. Art. 16 - Strade carrabili e traffico motorizzato 1. Nelle strade interne alla Riserva, il transito e l uso delle stesse sono soggetti alle normative vigenti. 2. Per la realizzazione delle aree di sosta si prescrive l uso di superfici non totalmente impermeabili, utilizzando tecniche costruttive adeguate. Inoltre si prevede l utilizzo di elementi di arredo accessori delle aree di parcheggio realizzati in materiali consoni rispetto alle finalità generali dell area protetta (legno, pietra). Art. 17 - Sentieri di visita e piano di gestione della sentieristica 1. L Ente gestore della Riserva individua la rete dei sentieri di visita, al fine di promuovere l accesso e la fruibilità dell Area. 8

2. I sentieri di visita possono essere soggetti ad un apposito piano di gestione, contenente l attuale rete dei sentieri, gli ampliamenti o le riduzioni previsti, i necessari interventi di manutenzione e di ripristino necessari. 3. L individuazione dei percorsi deve avvenire in base alla presenza delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali dell area protetta, al fine di garantire una corretta conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali presenti nel pieno rispetto di esse. 4. Ai fini di un agevole individuazione dei sentieri di visita, questi verranno segnalati con segnaletica orizzontale e con appositi cartelli indicatori, realizzati preferibilmente in legno, con l indicazione del percorso, il logo della Riserva di cui all art. 20. La segnaletica e la cartellonistica devono essere conformi alla L.R. 17/1998 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e al relativo regolamento applicativo. L Ente gestore cura la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri e della segnaletica in collaborazione con le Cooperative o le Associazioni di volontariato operanti nel territorio. 5. Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo, l Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i proprietari delle aree per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione di cui al successivo art 26. Art. 18 - Cartellonistica 1. L Ente gestore predispone la realizzazione di una apposita cartellonistica informativa e didatticodivulgativa, da installare in corrispondenza dei punti di accesso della Riserva. Tale cartellonistica dovrà rispettare le norme vigenti specifiche del settore 2. I cartelli devono contenere i tematismi generali e particolari riferiti alla Riserva e in particolare: mappa generale dell area protetta comprensiva degli itinerari di visita, schede tematiche sui principali habitat presenti, informazioni generali inerenti le principali risorse naturalistiche e storiche dell area, norme per il comportamento da tenere all interno dell Area Protetta. 3. I cartelli riportanti tematismi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico, sono da installarsi lungo i percorsi di visita della Riserva. 4. La manutenzione ordinaria di queste attrezzature è a carico dell Ente Gestore. Art. 19 - Attrezzature per la visita dell area 1. Per la visita della Riserva possono essere previste alcune attrezzature leggere quali tavoli, panche, cestini per rifiuti, ed altre ritenute idonee a garantire il necessario supporto ai visitatori dell area. Queste attrezzature saranno realizzate preferibilmente in legno e/o in pietra locale e potranno essere collocate in apposite aree individuate lungo i sentieri di visita, nel rispetto delle finalità generali di cui all art. 2 del presente Regolamento. Art. 20 - Logo della Riserva Naturale 1. Il logo della Riserva sarà individuato dall Ente gestore in collaborazione con il Polo Ambientale dei Monti Pisani. 9

Art. 21- Attività di promozione della Riserva 1. L Ente gestore si impegna a garantire la promozione della Riserva in tutte le forme possibili, nel rispetto dei principi stabiliti dall art. 1, comma 1 della L.R. n. 49/95. In particolare l attività di promozione deve riguardare tutti gli aspetti relativi a: a) conoscenza, divulgazione e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e storicoculturali della Riserva; b) sviluppo delle attività di educazione ambientale per la conoscenza e la protezione dell ambiente. c) sviluppo sostenibile. Art. 22 - Disciplina degli accessi alla Riserva 1. La visita alla Riserva è consentita per mezzo degli itinerari di visita, individuati e segnalati a cura dell Ente Gestore dell area protetta. Per l accesso alle aree di proprietà privata l Ente gestore, nel rispetto degli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, ricerca appositi accordi con i proprietari per garantire la massima accessibilità all area tramite gli accordi di cui al successivo art. 26. Titolo VI Promozione, sostegno e disciplina delle attività Art. 23 - Disciplina della tutela e della raccolta del sottobosco 1. La tutela e la raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla L.R. 22 marzo 1999 n. 16 Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei e successive modificazioni e integrazioni. Art. 24 - Attività silvicolturali 1. Le attività silvicolturali devono seguire gli indirizzi del Piano di gestione delle formazioni vegetali di cui al precedente art. 9. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle finalità generali dell ANPIL di cui all art. 2. Titolo VII Disposizioni particolari Art. 25 Misure antincendio 1. Ai fini della difesa del suolo, dell ambiente naturale e per il perseguimento delle finalità di cui all art. 2, le attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi sono regolamentate dalle norme di cui alla L.R. n. 39/00 e seguenti e da quanto previsto nel Piano operativo antincendi boschivi 2004-2006 di cui alla D. G. R. 22 dicembre 2003, n. 1351 e seguenti. Art. 26 - Accordi di gestione con i proprietari privati 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all art. 2, l Ente gestore promuove la stipula di accordi di gestione con i proprietari di aree e manufatti comprese nel perimetro dell area protetta. In particolare gli accordi possono fare riferimento a: 10

regolamentazione dell accesso per la visita all area; installazione delle attrezzature didattico-divulgative e ricreative; manutenzione ordinaria di sentieri e dei piccoli manufatti ad essi connessi; gestione silvicolturale; tutela della biodiversità; conservazione di cenosi vegetali; conservazione e ripristino di emergenze storico-architettoniche; conservazione del paesaggio. 2. Gli accordi di gestione sono stipulati mediante apposite convenzioni di durata pluriennale a cura dell Ente gestore. Titolo VIII Vigilanza e sanzioni Art. 27 - Vigilanza e attività di guida della Riserva 1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, secondo quanto stabilito dall art. 21 della L.R. 49/95. 2. Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dall Ente gestore, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931, n. 773). 3. L Ente gestore, secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/98, può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali Volontarie, da destinare alle funzioni di sorveglianza della Riserva. 4. L Ente gestore si riserva la facoltà di organizzare, secondo quanto previsto dall art. 14 della L.N. 394/91, d intesa con la Regione e la Provincia competente, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell area protetta. 5. Per la disciplina della professione di guida ambientale si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 54/97. Art. 28 - Sanzioni amministrative 1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, in caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all art. 22 della L.R. 49/95. 11