REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI BENI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

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REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI BENI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 2018

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI BENI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da espletare per l acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria da parte della Fondazione Sviluppo Ca Granda (la Fondazione ), in conformità con quanto prescritto dall art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice ) e s.m.i., nonché dalle Linee guida approvate dall A.n.a.c. ai sensi dell art. 36, comma 7, del Codice ( le Linee guida A.n.a.c. ) e s.m.i.. 2. La Fondazione, nell esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure di aggiudicazione ordinarie, anziché a quelle previste dal presente Regolamento e dalla normativa relativa ai contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Art. 2 Principi Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire che gli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria da parte della Fondazione avvenga nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34, 36, comma 1, e 42 del Codice. Art. 3 Divieto di frazionamento 1. Nessun lavoro, servizio o fornitura può essere artificiosamente frazionato allo scopo di ricondurne l acquisizione alla disciplina del presente Regolamento o di sottrarlo all applicazione del principio di rotazione. 2. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al precedente comma è fatta salva la facoltà di suddividere l oggetto dell affidamento in lotti funzionali. 2

Art. 3 bis Principio di rotazione 1. La Fondazione di norma non invita alle procedure di acquisto di cui al presente Regolamento gli operatori economici che hanno partecipato a una procedura di affidamento immediatamente precedente avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e, al contempo, di importo analogo. 2. Ai fini del riconoscimento della natura analoga dell importo, i contratti stipulati dalla Fondazione sono suddivisi nelle seguenti fasce di valore: I. fino a 5.000 euro; II. da 5.001 a 20.000 euro; III. da 20.001 a 40.000 euro; IV. da 40.001 a 90.000 euro; V. da 90.001 a 150.000 euro; VI. da 150.001 a 200.000 euro; VII. da 200.001 a 350.000 euro; VIII. da 350.001 a 500.000 euro; IX. da 500.001 a 800.000 euro; X. da 800.001 a 1.000.000 di euro. 3. La Fondazione può derogare al principio di rotazione: a) per affidamenti di importo inferiore o uguale ai 1.000 euro, salvo l obbligo di motivare sinteticamente la scelta; b) per affidamenti di importo superiore ai 1.000 euro, dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre con riferimento: all idoneità a fornire prestazioni in linea con le attese della Fondazione; al grado di soddisfazione maturato all esito del precedente rapporto contrattuale; alla competitività del prezzo offerto; alla particolare struttura del mercato e all effettiva assenza di alternative; all affidabilità dell operatore economico. Il reinvito o il rinnovo dell affidamento diretto all affidatario uscente rivestono carattere eccezionale. 4. Nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non si fa luogo all applicazione del principio di rotazione esclusivamente nei seguenti casi: a) la prestazione oggetto del contratto può essere svolta da un unico operatore, anche in ragione del possesso di privative industriali; b) il cambio di operatore comporterebbe un significativo aggravio di costi o una rilevante perdita di efficienza a carico della Fondazione. Art. 4 3

Disciplina generale 1. La Fondazione procede all affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo le seguenti modalità: a) acquisti di importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. I lavori possono essere acquisiti anche in amministrazione diretta; b) acquisti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro o di forniture e di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 35 del Codice: procedura negoziata previa consultazione, per i lavori, di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere acquisiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente; c) acquisti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro: procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti. Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l indicazione anche dei soggetti invitati; d) acquisti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro: mediante ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice. 2. Il responsabile del procedimento per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture soggette al presente Regolamento è il Direttore generale della Fondazione o altra persona nominata da quest ultimo. 3. Per le procedure espletate in applicazione del presente Regolamento deve essere conseguito il CIG in modalità ordinaria (Simog), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell art. 5 del presente Regolamento. Art. 5 Acquisizioni di importo inferiore a 40.000 euro 1. Per l affidamento di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro si procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. I lavori possono essere acquisiti anche in amministrazione diretta. 2. La procedura di affidamento trova riscontro in una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato ex art. 32, comma 2, ultimo periodo, del Codice: l oggetto 4

dell affidamento, l importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 3. Per le procedure di cui al presente articolo il CIG può essere conseguito, oltre che con modalità ordinaria (Simog), anche con modalità semplificata (SmartCig). Art. 6 Acquisizioni di opere di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 1. Per l affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro e per l affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si procede con la procedura negoziata previa consultazione, per i lavori, di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici, ove esistenti. Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici gestiti dalla Fondazione e pubblicati sul profilo della stessa, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La scelta in favore dell indagine di mercato ovvero dell utilizzo degli elenchi è rimessa alla discrezionalità della Fondazione. 2. L avvio della procedura trova riscontro in una determina a contrarre, la quale contiene: l indicazione del fabbisogno che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l importo massimo stimato dell affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura prescelta con una sintetica indicazione delle ragioni, i requisiti e i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali. 3. L indagine di mercato può essere compiuta con le modalità ritenute più convenienti dalla Fondazione, ad esempio attraverso la consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti o mediante ricerca sul web. La Fondazione assicura la conoscibilità dell attività di indagine di mercato pubblicando un avviso sul proprio profilo per un periodo minimo di quindici giorni, riducibile fino a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza. Il contenuto minimo dell avviso corrisponde a quanto previsto dalle Linee guida A.n.a.c.. Gli esiti del compimento dell analisi di mercato possono essere utilizzati, per un periodo massimo corrispondente a un anno, anche per l affidamento di ulteriori contratti aventi un oggetto corrispondente a quello in funzione del quale si è compiuta l indagine di mercato. 4. La Fondazione può prescindere dall indagine di mercato e provvedere mediante affidamento diretto, nel caso in cui sia palese l esclusività dell opera, del bene o del servizio da acquisire sulla base delle caratteristiche tecniche o di mercato. In tal caso la Fondazione dà conto della predetta situazione di 5

esclusività nell atto di affidamento, che può essere disposto in favore dell operatore uscente ovvero in favore dell unico operatore che, di fatto, sia in grado di fornire una prestazione corrispondente al fabbisogno della Fondazione. 5. Il coinvolgimento nelle attività costituenti l indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento circa il successivo invito a presentare l offerta. 6. All esito della indagine di mercato la Fondazione trasmette gli inviti a presentare le offerte, aventi il contenuto minimo previsto dalle Linee guida A.n.a.c.. 7. La Fondazione può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi costituiti dalla Fondazione medesima secondo le modalità previste dalle Linee guida A.n.a.c.. L iscrizione degli operatori interessati è consentita senza limitazioni temporali. Il contenuto dell invito rivolto agli operatori iscritti agli elenchi corrisponde a quanto previsto dalle Linee guida A.n.a.c.. La mancata inclusione di un operatore economico nell elenco di riferimento non preclude, in ogni caso, la possibilità per la Fondazione di rivolgere all operatore in questione l invito a presentare la propria offerta e, eventualmente, di disporre l affidamento del contratto in favore dell operatore non iscritto. 8. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di cui all art. 80 del Codice nonché i requisiti speciali previsti dall invito a presentare le offerte. 9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in relazione agli incarichi concernenti i servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici di cui all art. 157 del Codice, si applicano unicamente agli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro. I medesimi incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati a norma dell art. 8 del presente Regolamento. Art. 7 Acquisizioni di opere di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro 1. Per l affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si procede con la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti. Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici gestiti dalla Fondazione e pubblicati sul profilo della stessa, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La scelta in favore dell indagine di mercato ovvero dell utilizzo degli elenchi è rimessa alla discrezionalità della Fondazione. 2. La procedura negoziata di affidamento è espletata nel rispetto di quanto previsto dall art. 6 del presente Regolamento, con l estensione a 15 del numero minimo di operatori da invitare a presentare le proprie offerte. 6

3. Per affidamenti di lavori di importo superiore a 500.000 euro la Fondazione motiva il mancato ricorso a procedure ordinarie, in forza delle caratteristiche tecniche o di mercato dell oggetto dell affidamento. Art. 8 Acquisizioni di opere di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 1. L affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avviene mediante procedura ordinaria. 2. La stipula del contratto è soggetta al termine dilatorio di 35 giorni di cui all art. 32, comma 9, del Codice. Art. 9 Esame delle offerte e aggiudicazione 1. L affidamento mediante procedura negoziata avviene all esito della valutazione delle offerte compiuta con il criterio del prezzo più basso ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio di valutazione è esplicitato dalla Fondazione nella lettera di invito trasmessa agli operatori economici selezionati all esito dell indagine di mercato ovvero della consultazione di elenchi. 2. Nel caso in cui la Fondazione abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento, le verifiche dei requisiti avverranno sull aggiudicatario, sebbene le verifiche potranno comunque essere estese anche agli altri partecipanti. 3. Qualora nella lettera di invito siano richiesti requisiti economici, finanziari e tecnico professionali, la Fondazione dovrà accertare anche il possesso dei medesimi. Art. 10 Stipula 1. Ai contratti soggetti al presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula previsto dall art. 32, comma 9, del Codice, ad eccezione delle fattispecie di cui all art. 8 del presente Regolamento, rispetto alle quali il termine in questione deve, invece, essere osservato. 7

3. I contratti affidati in applicazione del presente Regolamento sono stipulati mediante corrispondenza secondo l uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata a.r.. Art. 11 Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano i principi e le norme previsti dal Codice e dalle Linee guida dell A.n.a.c. oltreché tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme europee, statali o regionali che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo. 3. In particolare le soglie di acquisizione previste nel presente Regolamento debbono intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute nella eventuale disciplina sopravvenuta. Art. 12 Modifiche al Regolamento Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito atto del Consiglio di amministrazione. Art. 12 bis Controlli 1. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Fondazione procede alla stipula del contratto sulla base di apposita Dichiarazione sostitutiva semplificata, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la Fondazione procede comunque, prima della stipula del contratto: a) alla consultazione del casellario ANAC; b) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); c) alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti; d) alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l esercizio di particolari professioni o dell idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. 8

2. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Fondazione procede alla stipula del contratto sulla base di quanto previsto nel precedente comma nonché alla verifica dei requisiti di cui all articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice. 3. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la Fondazione, prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l esercizio di particolari professioni o l idoneità a contrarre con la P.A. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Fondazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,. A tal fine, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Uffici delegati dal Direttore generale individuano mediante estrazione il campione su cui effettuare i controlli, in misura pari al 10% dei fornitori individuati mediante affidamento diretto fino al momento dell estrazione. Art. 13 Disposizioni finali Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. 9