- dati comuni - dati identificativi - dati sensibili - dati giudiziari

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Tipologie di dati personali Videosorveglianza a norma di legge Udine 16 ottobre 2012 Avv. Luca Zenarolla - dati comuni - dati identificativi - dati sensibili - dati giudiziari Decreto Salva Italia Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: a) all articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole persona giuridica, ente od associazione sono soppresse b) all articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole la persona giuridica, l ente o l associazione sono soppresse Videosorveglianza Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica. Si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali. Decreto Salva Italia Evoluzione normativa Nuova definizione di dato personale : Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale 1.Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000 2.Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso in data 29 aprile 2004 3.Provvedimento in materia di videosorveglianza - 08.04.2010

Finalità Verifica preliminare 1) protezione e incolumità degli individui 2) protezione della proprietà 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge Quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati è OBBLIGATORIO sottoporsi alla verifica preliminare del Garante (art. 17 del Codice Privacy) 4) acquisizione di prove Attenzione! a) principio di liceità b) principio di necessità (obbligo di configurare gli strumenti elettronici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, soprattutto se identificativi ; c) principio di proporzionalità (nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione) Attenzione! Informativa Esistono altre norme dell'ordinamento che si occupano di videosorveglianza: - 615-bis del codice penale: interferenze illecite nella vita privata - art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300: controllo a distanza dei lavoratori - sicurezza c/o impianti sportivi -... E' OBBLIGATORIO INFORMARE chi accede in una zona videosorvegliata. E' possibile usare il modello di informativa "minima" già individuato nel provvedimento del 2004.

Inserire il nome del Titolare Indicare una delle 4 finalità Registrazione o Rilevazione 2. se i sistemi sono configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati: - di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate - di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione; Notificazione E' esclusa nei casi di videosorveglianza effettuata per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente. 3. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto Tipologia delle misure dipende dai parametri del 31, però: 1. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini (mediante profili di autorizzazione diversi!) 4. Attenzione agli interventi di manutenzione! - i tecnici possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

5. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale. Registrazione Un tempo più ampio di conservazione (max 7 giorni) è ammesso solo - peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) - particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina) I soggetti preposti Incaricati Settori specifici: rapporti di lavoro Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, soprattutto se sono collaboratori esterni. Bisogna distinguere le specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo chi può solo visionare le immagini da quelli che possono effettuare ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.) Registrazione Rapporti di lavoro Se è stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. Art. 4 l. 300/1970: divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa E' vietato installare apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).

Rapporti di lavoro La videosorveglianza può essere necessaria per esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: - previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali; - in mancanza, autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Le decisioni del Garante Grazie per l'attenzione! Per info o per avere le slides complete: studio@avvocatidagostini.it info@cindi.it