L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero Brevi note 09 Ottobre 2009 Armin Kapeller I Oggetto dell obbligo I genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei figli, in particolare a sostenere i costi per la loro cura, educazione e per la loro formazione scolastica e professionale. Se i genitori non adempiono l obbligo suddetto in forma diretta, essi sono tenuti a corrispondere contributi in denaro in favore di chi provvede all educazione e alla cura dei loro figli. I genitori sono esentati dall obbligo di mantenimento in favore dei figli nella misura in cui questi sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. L obbligo di mantenimento dei genitori viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli. Se i figli, diventati maggiorenni, non hanno ancora un adeguata formazione professionale o scolastica, i genitori, tenuto conto della loro situazione economica e della loro capacità di lavoro, sono tenuti al mantenimento dei figli per un periodo di tempo in cui - normalmente - la formazione professionale o scolastica può essere ultimata. Durante il matrimonio, i genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei loro figli ma ciascun coniuge è tenuto a contribuire in modo adeguato in favore dell altro coniuge, obbligato a mantenere figli nati da un precedente matrimonio. Il figlio è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del padre o della madre oppure contro entrambi, anche per conseguire il mantenimento arretrato, ma limitatamente ad un annualità. L autorità giudiziaria dispone i mezzi di prova d ufficio e valuta le prove acquisite liberamente. L azione per ottenere i contributi di mantenimento e quella di riconoscimento della paternità naturale, possono essere proposte congiuntamente nello stesso procedimento. Provvedimenti provvisori e cautelari Iniziato il procedimento, l autorità giudiziaria dispone, a richiesta dell attore, i provvedimenti di carattere cautelare che si appalesano necessari per la durata del processo. Se la filiazione è provata, il convenuto può essere obbligato a corrispondere anticipi o a prestare adeguata cauzione. Qualora l azione per ottenere il mantenimento sia stata proposta congiuntamente a quella di riconoscimento della paternità e se quest ultima appare fondata, il convenuto, su richiesta dell attore, deve prestare cauzione nell ammontare ritenuto congruo per il mantenimento della madre e del figlio. Se le prove allegate al ricorso per riconoscimento della paternità depongono nel senso della fondatezza dello stesso, il convenuto, su richiesta del ricorrente, è tenuto a pagare un importo congruo per il mantenimento del figlio ancor prima dell emanazione della sentenza. La competenza per i provvedimenti di natura cautelare è dell autorità giudiziaria competente per il merito. Determinazione del contributo di mantenimento In sede di determinazione del contributo di mantenimento, è da tenere conto delle esigenze dei figli, della capacità reddituale dei genitori e delle loro sostanze patrimoniali in genere. Salva diversa disposizione

dell autorità giudiziaria, l obbligato al mantenimento è tenuto altresì al versamento, in favore del figlio, degli assegni familiari percepiti per lui. I versamenti da parte dell obbligato devono essere eseguiti in via anticipata ed entro il termine fissato dall autorità giudiziaria. E in facoltà della stessa disporre l aumento o la diminuzione del contributo nel mantenimento in caso di mutamento delle esigenze del figlio o della capacità reddituale dei genitori oppure in caso di mutamento del costo della vita. Qualora le circostanze suddette subiscano un mutamento di rilevante entità, l autorità giudiziaria, su richiesta di uno dei genitori o del figlio, provvede ad una nuova determinazione del contributo di mantenimento o alla revoca dello stesso. Se si verificano, per il figlio, esigenze straordinarie e non previste, l autorità giudiziaria può imporre ai genitori la prestazione di un contributo apposito per far fronte alle stesse. Convenzioni relative al mantenimento Convenzioni concernenti il mantenimento dei figli acquistano efficacia soltanto dopo l approvazione delle stesse da parte dell autorità tutoria; eventuali modifiche non devono essere escluse dalla suddetta autorità. Le convenzioni stipulate nell ambito di un procedimento giudiziario, sono soggette ad approvazione da parte dell autorità giudiziaria. L obbligo di mantenimento di un figlio può essere assolto con la corresponsione di una somma una tantum se ciò è nell interesse del figlio e se: 1) l autorità tutoria oppure, in caso di procedimento giudiziario, l autorità giudiziaria, hanno dato la loro approvazione e 2) se la somma una tantum è stata corrisposta al beneficiario risp. al suo legale rappresentante. Titolare del diritto al mantenimento è il figlio e fino a quando questi non è maggiorenne, il relativo importo deve essere corrisposto al legale rappresentante o a chi provvede all educazione e alla cura del figlio. Se vi provvede un istituzione pubblica, questa subentra in tutti i diritti spettanti al figlio assistito. Inadempimento In caso di inadempimento, da parte del padre o della madre, all obbligo di mantenimento, l autorità tutoria, su richiesta del genitore non inadempiente, è obbligata a prestare assistenza adeguata e gratuita in sede di esecuzione. Se i genitori non adempiono regolarmente il loro obbligo di mantenimento del figlio, l autorità giudiziaria può obbligare i loro debitori a versare, in parte o in toto, quanto da loro dovuto al legale rappresentante del figlio. Qualora i genitori, ripetutamente, non provvedano ad adempiere il loro obbligo di mantenimento o se vi è fondato timore per ritenere che possano espatriare o che le garanzie patrimoniali possano essere dissipate, l autorità giudiziaria può obbligarli a prestare adeguate garanzie per il soddisfacimento dei futuri obblighi di mantenimento. Se i genitori non sono in grado di provvedere al mantenimento dei figli e neppure i parenti obbligati in tal senso, l obbligo di mantenimento è disciplinato da norme di diritto pubblico che prevedono pure i casi di corresponsione di anticipi. I genitori affidatari, salvo patto contrario, hanno diritto alla corresponsione, in loro favore, di un adeguato compenso. La cura e l educazione da parte degli stessi si presume gratuita in caso di affidamento di figli di parenti stretti o se l affidamento viene fatto al fine di una futura adozione. Diritti di madri non coniugate Entro un anno dalla nascita di un figlio, la madre non coniugata può chiedere all autorità giudiziaria competente per l azione di riconoscimento della paternità, la rifusione delle spese sostenute:

1) per il parto 2) per il mantenimento del figlio per dodici settimane 3) per spese sostenute durante la gravidanza e per il vestiario del figlio. I Oggetto dell obbligo I genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei figli, in particolare a sostenere i costi per la loro cura, educazione e per la loro formazione scolastica e professionale. Se i genitori non adempiono l obbligo suddetto in forma diretta, essi sono tenuti a corrispondere contributi in denaro in favore di chi provvede all educazione e alla cura dei loro figli. I genitori sono esentati dall obbligo di mantenimento in favore dei figli nella misura in cui questi sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. L obbligo di mantenimento dei genitori viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli. Se i figli, diventati maggiorenni, non hanno ancora un adeguata formazione professionale o scolastica, i genitori, tenuto conto della loro situazione economica e della loro capacità di lavoro, sono tenuti al mantenimento dei figli per un periodo di tempo in cui - normalmente - la formazione professionale o scolastica può essere ultimata. Durante il matrimonio, i genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei loro figli ma ciascun coniuge è tenuto a contribuire in modo adeguato in favore dell altro coniuge, obbligato a mantenere figli nati da un precedente matrimonio. Il figlio è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del padre o della madre oppure contro entrambi, anche per conseguire il mantenimento arretrato, ma limitatamente ad un annualità. L autorità giudiziaria dispone i mezzi di prova d ufficio e valuta le prove acquisite liberamente. L azione per ottenere i contributi di mantenimento e quella di riconoscimento della paternità naturale, possono essere proposte congiuntamente nello stesso procedimento. Provvedimenti provvisori e cautelari Iniziato il procedimento, l autorità giudiziaria dispone, a richiesta dell attore, i provvedimenti di carattere cautelare che si appalesano necessari per la durata del processo. Se la filiazione è provata, il convenuto può essere obbligato a corrispondere anticipi o a prestare adeguata cauzione. Qualora l azione per ottenere il mantenimento sia stata proposta congiuntamente a quella di riconoscimento della paternità e se quest ultima appare fondata, il convenuto, su richiesta dell attore, deve prestare cauzione nell ammontare ritenuto congruo per il mantenimento della madre e del figlio. Se le prove allegate al ricorso per riconoscimento della paternità depongono nel senso della fondatezza dello stesso, il convenuto, su richiesta del ricorrente, è tenuto a pagare un importo congruo per il mantenimento del figlio ancor prima dell emanazione della sentenza. La competenza per i provvedimenti di natura cautelare è dell autorità giudiziaria competente per il merito. Determinazione del contributo di mantenimento In sede di determinazione del contributo di mantenimento, è da tenere conto delle esigenze dei figli, della capacità reddituale dei genitori e delle loro sostanze patrimoniali in genere. Salva diversa disposizione dell autorità giudiziaria, l obbligato al mantenimento è tenuto altresì al versamento, in favore del figlio, degli assegni familiari percepiti per lui. I versamenti da parte dell obbligato devono essere eseguiti in via anticipata ed entro il termine fissato dall autorità giudiziaria. E in facoltà della stessa disporre l aumento o la diminuzione del contributo nel mantenimento in caso di mutamento delle esigenze del figlio o della capacità reddituale dei genitori oppure in caso di mutamento del costo della vita. Qualora le circostanze suddette subiscano un mutamento di rilevante entità, l autorità giudiziaria, su richiesta di uno dei genitori o del figlio, provvede ad una nuova determinazione del contributo di

mantenimento o alla revoca dello stesso. Se si verificano, per il figlio, esigenze straordinarie e non previste, l autorità giudiziaria può imporre ai genitori la prestazione di un contributo apposito per far fronte alle stesse. Convenzioni relative al mantenimento Convenzioni concernenti il mantenimento dei figli acquistano efficacia soltanto dopo l approvazione delle stesse da parte dell autorità tutoria; eventuali modifiche non devono essere escluse dalla suddetta autorità. Le convenzioni stipulate nell ambito di un procedimento giudiziario, sono soggette ad approvazione da parte dell autorità giudiziaria. L obbligo di mantenimento di un figlio può essere assolto con la corresponsione di una somma una tantum se ciò è nell interesse del figlio e se: 1) l autorità tutoria oppure, in caso di procedimento giudiziario, l autorità giudiziaria, hanno dato la loro approvazione e 2) se la somma una tantum è stata corrisposta al beneficiario risp. al suo legale rappresentante. Titolare del diritto al mantenimento è il figlio e fino a quando questi non è maggiorenne, il relativo importo deve essere corrisposto al legale rappresentante o a chi provvede all educazione e alla cura del figlio. Se vi provvede un istituzione pubblica, questa subentra in tutti i diritti spettanti al figlio assistito. Inadempimento In caso di inadempimento, da parte del padre o della madre, all obbligo di mantenimento, l autorità tutoria, su richiesta del genitore non inadempiente, è obbligata a prestare assistenza adeguata e gratuita in sede di esecuzione. Se i genitori non adempiono regolarmente il loro obbligo di mantenimento del figlio, l autorità giudiziaria può obbligare i loro debitori a versare, in parte o in toto, quanto da loro dovuto al legale rappresentante del figlio. Qualora i genitori, ripetutamente, non provvedano ad adempiere il loro obbligo di mantenimento o se vi è fondato timore per ritenere che possano espatriare o che le garanzie patrimoniali possano essere dissipate, l autorità giudiziaria può obbligarli a prestare adeguate garanzie per il soddisfacimento dei futuri obblighi di mantenimento. Se i genitori non sono in grado di provvedere al mantenimento dei figli e neppure i parenti obbligati in tal senso, l obbligo di mantenimento è disciplinato da norme di diritto pubblico che prevedono pure i casi di corresponsione di anticipi. I genitori affidatari, salvo patto contrario, hanno diritto alla corresponsione, in loro favore, di un adeguato compenso. La cura e l educazione da parte degli stessi si presume gratuita in caso di affidamento di figli di parenti stretti o se l affidamento viene fatto al fine di una futura adozione. Diritti di madri non coniugate Entro un anno dalla nascita di un figlio, la madre non coniugata può chiedere all autorità giudiziaria competente per l azione di riconoscimento della paternità, la rifusione delle spese sostenute: 1) per il parto 2) per il mantenimento del figlio per dodici settimane 3) per spese sostenute durante la gravidanza e per il vestiario del figlio. TAG: famiglia e successioni, Diritto processuale civile

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