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Transcript:

C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O X LEGISLATURA SEDUTA DEL 19.12.2017 Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO Consigliere Segretario: MONACO ASS. ASS. ASS. BALDUCCI FEBBO PAOLINI BERARDINETTI GATTI PAOLUCCI BRACCO GEROSOLIMO X PEPE CHIODI IAMPIERI X PETTINARI D ALESSANDRO MARCOZZI PIETRUCCI D ALFONSO MARIANI RANIERI DI DALMAZIO X MAZZOCCA SCLOCCO D IGNAZIO MERCANTE SMARGIASSI DI MATTEO X MONACO SOSPIRI DI NICOLA DI PANGRAZIO MONTICELLI OLIVIERI VERBALE N. 103/1 OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni in materia di trasporto pubblico. IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la relazione della 2 a Commissione consiliare a firma del presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; Udita l illustrazione del consigliere D Alessandro; Visto il progetto di legge n. 449/2017 di iniziativa consiliare recante: Disposizioni in materia di trasporto pubblico; Viste le proposte di emendamento sottoposte all esame dell Assemblea con l esito di seguito riportato: - subemendamento n. 2 a firma dei consiglieri D Alessandro, Berardinetti e Pietrucci che, messo ai voti, è approvato come modificato; Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria; Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA Con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE VT/

Consiglio Regionale Disposizioni in materia di trasporto pubblico Art. 1 (Obbligo di servizio ed ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico) 1. Nell ambito delle misure previste dall articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, avviate con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 539, e in attesa della compiuta definizione delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, i servizi automobilistici in concessione, comunale e regionale, posti a carico del Fondo Regionale Trasporti sono prorogati, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, fino all affidamento dei servizi e comunque non oltre il termine di cui all articolo 8, par. 2 del regolamento (CE) 1370/2007. 2. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale esercitati in base a concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) e non più assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale a partire dal 1 gennaio 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018. 3. Entro il termine di cui al comma 2, ai concessionari dei servizi, ovvero alle società dagli stessi controllate, che soddisfano le condizioni di cui all articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo in luogo della concessione, secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5 della L.R. 11/2007. 4. A partire dal 1 gennaio 2018, i servizi automobilistici di cui al comma 2 non saranno comunque oggetto di contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale. 5. Alla lettera f) dell articolo 3 della L.R. 11/2007 le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni". 6. I commi 2 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni) sono abrogati. 7. La Giunta regionale, per il tramite del dipartimento competente, individua, anche nell ambito dei residui e delle economie vincolate di settore, le somme da destinare prioritariamente al pagamento di sentenze esecutive relative al TPL. A tal proposito, sulla base di tale ricognizione, il servizio competente procede alle reiscrizione in bilancio delle predette risorse entro dieci giorni dalla deliberazione di Giunta.

2 Art. 2 (Clausola di neutralità finanziaria) 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). ************** Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 103/1 del 19.12.2017, ha approvato la presente legge. IL PRESIDENTE VT/cm

Consiglio Regionale Disposizioni in materia di trasporto pubblico Relazione del Proponente Con legge regionale n. 40 del 21.12.2016 è stata disposta la proroga delle concessioni e dei contratti di servizio di TPL su gomma e ferro fino alla data del 31.12.2017. Ad oggi, pertanto, le concessioni prorogate sono tutte prossime alla scadenza. La Giunta Regionale, nel corso del tempo, ha avviato le attività di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico, ad oggi non concluse anche in conseguenza dell annullamento della DGR 522/2016 da parte del TAR Abruzzo Pescara con sentenze nn. 138 e 220 del 2017. Attualmente sono erogati quali servizi di trasporto pubblico regionale e locale quelli storicamente eserciti dagli operatori concessionari in conformità alla L.R. 1/2011, L.R. 40/2016 e conseguenti provvedimenti amministrativi. Con determinazione Direttoriale DPE/18 del 22.5.2017 è stato nominato un gruppo di lavoro che sta definendo la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 422/1997, alla L.R. 13/2016 ed all art. 27 del D.L. 50/2017. Il rinnovato quadro normativo nazionale di cui agli artt. 27 e 48 del D.L. 50/2017, impone agli enti competenti, anche nelle more dell attività di pianificazione che dovrà essere esercitata in forza delle nuove disposizioni, di provvedere comunque ad affidare i servizi di trasporto pubblico nel rispetto della vigente normativa. Il citato art. 27 del D.L. 50/2017, ai fini dello svolgimento dell attività di riprogrammazione dei servizi prevede la definizione dei livelli adeguati di servizio, sulla scorta di un Decreto Ministeriale non ancora pubblicato, talché nelle condizioni attuali, pur restando fermo l obbligo di provvedere all affidamento, l attività di riprogrammazione non potrebbe concludersi. L onere di provvedere all affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale è altresì ulteriormente reso improcrastinabile dal medesimo art. 27 del D.L. 50/2017, il quale ha previsto una decurtazione delle risorse derivanti dal riparto del Fondo Nazionale Trasporti, laddove l affidamento non avvenga entro i termini del 30 settembre 2017 per l avvio delle procedure di concessione in house e 31 dicembre 2017 per l affidamento mediante gara. Con Deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 29 settembre 2017 è stato dato avvio alle procedure di affidamento in concessione dei servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario ex art. 8 del D.Lgs 422/1997 alla società in house TUA ed è stata effettuata la pubblicazione dell avviso di preinformazione di cui all art. 7 del Regolamento n. 1370/2007. Entro il termine del 31 dicembre 2017 la Giunta regionale provvederà alla definizione dei servizi minimi, alla conseguente definizione dei lotti di gara ed avvio delle procedure mediante preavviso di pubblicazione ai sensi della richiamata normativa europea per la porzione di servizi non affidati in house. Il progetto di legge ha dunque lo scopo di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro nelle more della definizione dei procedimenti di affidamento già avviati.

2 Relazione della 2 a Commissione consiliare permanente Signor Presidente e colleghi Consiglieri, la 2 a Commissione Consiliare, nella seduta del 18 dicembre 2017, ha esaminato il progetto di legge n. 449/2017 di iniziativa del Consigliere Di Nicola, assegnato in data 13.12.2017, ex art. 61 del Reg. interno per i lavori del Consiglio regionale, alla Seconda Commissione per competenza e per parere alla Quarta. Il parere di quest ultima è stato reso in senso favorevole nella seduta del 15.12.2017. In esito alla discussione, il Presidente ha posto in votazione tutti i singoli articoli componenti il testo del provvedimento e ognuno è stato approvato all unanimità dei Consiglieri presenti;infine ha posto in votazione l'intero articolato e la Commissione lo ha approvato all unanimità dei Consiglieri presenti. Hanno votato a favore i Consiglieri: Pietrucci (più delega Monticelli), Balducci, Di Nicola, Berardinetti (più delega Mazzocca).