CONVENZIONE TRA L UNIVERSITÀ DELLA VALLE D AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D AOSTE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI, E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI CONCERNENTI IL PROGETTO UN WELFARE COMUNITARIO E TECNOLOGICO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA VULNERABILE WELCOMTECH, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2014/2020 (FESR). - CUP B59F17000050007. TRA La Regione autonoma Valle d Aosta, codice fiscale 80002270074 e P.IVA 00368440079, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, di seguito nominata Regione, Assessorato sanità, salute e politiche sociali, nella persona della Dirigente della Struttura Programmazione socio - sanitaria, Dott.ssa Miriana Detti, a ciò autorizzata in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. del E L Università della Valle d Aosta Université de la Vallee d Aoste, codice fiscale 91041130070 e P.IVA 01040890079, Dipartimento di Scienze umane e sociali, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, di seguito nominata Università, nella persona del Rettore dell Università della Valle d Aosta, Prof. Fabrizio Cassella, a ciò delegato con deliberazione del Consiglio dell Università n. del. RICHIAMATA La Convenzione stipulata tra le parti in data 10 gennaio 2017, concernente lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifico didattiche di interesse congiunto e la deliberazione della Giunta regionale n. 1828, in data 30 dicembre 2016, recante Approvazione di una bozza di convenzione triennale tra la Regione Dipartimento sanità, salute e politiche sociali e l Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifico - didattiche di interesse congiunto PREMESSO a) che la Regione, con deliberazione della Giunta n. 1306, del 25 settembre 2017, ha approvato la partecipazione della stessa, in qualità di partner, alla proposta progettuale Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile WelcomeTech, nell ambito del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia Svizzera 2014/2020(FESR); b) che l Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all articolo 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio; c) che, nell ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell Università, il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza; d) che il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all innovazione, sia su scala nazionale che comunitaria, è rappresentato dalla centralità dell istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi formativi e di sviluppo del sistema socioeconomico; e) che le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione; tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 (Oggetto) La Regione affida all Università, che accetta, la realizzazione di un attività di valutazione, ai fini della realizzazione del progetto UN WELFARE COMUNITARIO E TECNOLOGICO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA VULNERABILE WELCOMTECH, nell ambito del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera ITALIA SVIZZERA 2014/2020. Il responsabile scientifico identificato dall Università della Valle d Aosta sarà incaricato delle seguenti attività: Realizzazione dell attività di valutazione d impatto interna al progetto riguardo alle soluzioni tecnologiche ad alta innovatività quali i sistemi di monitoraggio delle abitudini di vita installati a domicilio degli utenti beneficiati e la funzione esercitata dai tutor di comunità formati nel corso del progetto. L attività di valutazione dovrà indagare, con gli strumenti della ricerca qualitativa quali: questionari, interviste individuali e focus group, la percezione dei beneficiari (popolazione ultra 65enne, volontari e operatori) sugli esiti delle azioni progettuali e dovrà essere condotta in collaborazione con il Centro di Ricerca sull'educazione ai Media all'informazione e alla Tecnologia dell Università Cattolica di Milano e il soggetto incaricato dal capofila svizzero per l attività di valutazione nel Cantone Ticino, secondo un disegno di ricerca condiviso; Elaborazione di un report finale congiunto di valutazione fra le tre équipe di ricerca attivate per i tre territori della provincia del VCO (Cremit Unicatt), della Valle d Aosta (Università della Valle d Aosta) e il soggetto incaricato per il Cantone Ticino; Collaborazione nella preparazione e realizzazione dell evento intermedio di progetto previsto in Valle d Aosta, rivolto al settore socio-sanitario, relativamente ai contenuti tematici del medesimo ed eventuale attività di moderazione degli stessi, in collaborazione con il personale della Struttura Programmazione socio-sanitario incaricato. Art.2 (Durata) Le attività di cui all art. 1 si concluderanno entro il 29 febbraio 2020, salvo eventuali proroghe concordate previamente. Art. 3 (Modalità di espletamento della ricerca) L Università individua sulla base delle competenze e delle attività richieste all art.1, il responsabile scientifico, in accordo con la Regione e nel rispetto delle indicazioni da essa fornite. L Università potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di eventuali collaboratori oppure di borsisti senza ulteriori oneri a carico della Regione rispetto a quanto indicato all art. 4. La Regione si impegna a fornire ai responsabili scientifici tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di studio e ricerca oggetto del presente contratto. Art. 4 (Corrispettivo) Per l esecuzione delle attività di cui all art. 1, la Regione corrisponderà all Università la somma complessiva di euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00), comprensivi dell Iva di legge, in 2 soluzioni: - anticipo del 40%, pari a 11.000,00 euro (IVA compresa), alla fine del 2019.
- saldo del 60%, pari a 16.500,00 euro (IVA compresa), alla consegna del report finale, a fronte di presentazione di giustificativo di spesa, che deve avvenire entro il 10 Marzo 2020. Il corrispettivo è omnicomprensivo, ovvero comprende ogni eventuale costo (trasferte, viaggi, soggiorni, materiale...) necessari all effettuazione delle attività previste. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, mediante bonifico bancario sul C/C n. 000071019X27, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, Società cooperativa per azioni, Agenzia di Aosta, Corso Battaglione Aosta 79, IBAN - IT54 W056 9601 2000 0007 1019 X27 dedicato alle attività oggetto della presente convenzione. Art. 5 (Riservatezza dei dati e delle informazioni) Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione Dati ), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si precisa che i dati personali forniti dall Università saranno trattati dalla Regione per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione. L Università si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività siano mantenuti riservati e coperti da segreto. L Università è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali, nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal GPDR. L Università non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati acquisiti in ragione della prestazione del servizio, né utilizzarli per la promozione o la commercializzazione dei propri servizi. Art. 6 (Obblighi dell Università della Valle d Aosta) L Università si obbliga a: a. fornire quanto stabilito dalla presente convenzione; b. produrre i prodotti indicati all art. 1 nei tempi previsti; c. non assumere incarichi o servizi in conflitto di interesse con la Regione. Art. 7 (Clausole penali e clausole risolutive espresse) L Università, nell'esercizio delle attività previste dalla presente convenzione, avrà l obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Qualora l Università non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le tempistiche della presente convenzione, è tenuta al pagamento di una penalità, fermo restando l obbligo di eseguire la prestazione. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all 1% del corrispettivo di cui all art. 4, fino a un massimo del 10% dello stesso. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all applicazione delle penali saranno contestati per iscritto e trasmessi con lettera raccomandata A/R o PEC. L Università dovrà in ogni caso far pervenire le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione o questa non sia giunta nel termine fissato, le penali sopra indicate saranno applicate.
Art. 8 (Recesso) Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le spese sostenute. L Università sarà tenuta, tuttavia, a trasmettere alla Regione, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte. Art. 9 (Trattamento dei dati) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione Dati) le parti dichiarano di essere state informate circa l utilizzo dei dati personali che verranno impiegati nell ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell esecuzione della presente convenzione. Il responsabile della protezione dei dati per la Regione autonoma Valle d Aosta è contattabile ai seguenti indirizzi: PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it - con una comunicazione avente ad oggetto: All attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'aosta/vallée d Aoste. Il responsabile della protezione dei dati per l Università della Valle d Aosta - Université de la Vallée d Aoste è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: All attenzione del DPO dell Università della Valle d Aosta/ Université de la Vallée d Aoste. Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo. Art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari) Ai sensi dell art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la Regione è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari discendenti dal servizio. Ai sensi dell art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, il prestatore di servizio Università - comunica alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. Art. 11 (Comunicazione tra le parti) Qualsiasi comunicazione formale tra la Regione Struttura Programmazione socio sanitaria e l Università della Valle d Aosta/Université de la Vallée d Aoste dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) a sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it. Ogni comunicazione o documentazione relativa all esecuzione del contratto, di pertinenza della Regione deve essere indirizzata a: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it.
Art. 12 (Controversie e Foro competente) Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all interpretazione e all esecuzione del presente capitolato, che non sia stato possibile definire bonariamente in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta. Art. 13 (Disposizioni finali) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. Art. 14 (Spese di bollo e registrazione) La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso. In tale ipotesi, l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente. L imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall Università della Valle d Aosta autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Valle d Aosta nr. 7051 del 22/09/2006. Letto, approvato e sottoscritto Aosta, lì La Dirigente della Struttura Programmazione Socio-sanitaria della Regione Autonoma Valle d'aosta Dott.ssa Miriana DETTI Il Rettore dell Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste Prof. Fabrizio CASSELLA sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente