REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE



Documenti analoghi
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Circolare n. 19/D. Roma, 15 novembre Alle Direzioni Regionali/Interregionali/Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 306/3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2012 DELLA COMMISSIONE

Cacao e cioccolato l etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato D.lgs. 178/2003 denominazioni di vendita burro di cacao

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

ESPORTAZIONI 2014/4 ESPORTAZIONI 2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese. Traduzione 1

Circolare n.22/d. Roma, 28 dicembre Alle Direzioni Regionali/Interregionali/Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV.VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI PG/2013/ del 27/06/2013 Giunta

N. CE Denominazione Prodotti alimentari Dosi massime d impiego

Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni

COMMERCIO ALL INGROSSO DI FRUTTA E ORTAGGI CONSERVATI COMMERCIO ALL INGROSSO DI PRODOTTI DI SALUMERIA

del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012)

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

Istamina nei prodotti della Pesca

Roma, 29 luglio CIRCOLARE n. 40/D. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. e, p.c.

OGGETTO: Istanza di Interpello - Articolo 11 legge n. 212 del 2000 Aliquota IVA applicabile alle cessioni di alcuni prodotti alimentari

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO ALLEGATO III

(Atti non legislativi) DECISIONI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad

Etichettatura Indicazione del tenore di zucchero

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

!!!!!!!!! DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PANETTONE TIPICO DELLA TRADIZIONE ARTIGIANA MILANESE! 1

GESTIONE DEI PRODOTTI

L etichetta del cacao e del cioccolato

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

Le etichette alimentari

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale

Disciplinare Tecnico di Produzione

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti.

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

IL MERCATO DELLA BIRRA IN BELGIO

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani. Periodo: LE CONSERVE VEGETALI

ESPORTAZIONE VERSO L UE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 501/2014 DELLA COMMISSIONE

L etichetta di panettone, pandoro, colomba, savoiardo, amaretto e amaretto morbido

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/86/UE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2010 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Tabella 1 - ITALIA - Interscambio commerciale per il totale delle attività economiche 1 (mln di euro)

Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento?

REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2011 DELLA COMMISSIONE

Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Codici ATECO AGRICOLTURA - SILVICOLTURA - PESCA COLTIVAZIONI AGRICOLE - PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI CACCIA E SERVIZI CONNESSI

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

CATEGORIA *)***) (note ultima pagina)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

! " $ #% &' ) * * + ,, -'./.''' # "

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

STUDIO DI SETTORE UG61A ATTIVITÀ INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

REGOLAMENTO (CE) N. 826/2008 DELLA COMMISSIONE

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

I Registri del settore vitivinicolo: La telematizzazione 24 Giugno 2015 Riccardo Minelli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

Etichettatura degli additivi

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

Dott. Francesco De Dominicis

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

LA LEGGE SUL PESO NETTO

Roma, 14 ottobre 2008

Cosa comporta per la produzione

Legge 598/94. Disciplina delle attività rientranti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

I gruppi alimentari GRUPPO N GRUPPO N. CARNI, PESCI, UOVA Forniscono: proteine ad alto valore biologico; minerali quali ferro,

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/802/UE)

Normativa vecchia e nuova a confronto

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DIETA SEMILIQUIDA A. Requisiti degli alimenti:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

L 143/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Transcript:

L 254/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell Unione per i prodotti agricoli originari dell America centrale LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, tariffa doganale comune ( 3 ), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione ( 4 ), contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell allegato al presente regolamento. vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell Unione, dell accordo che istituisce un associazione tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l America centrale, dall altra, e all applicazione provvisoria della parte IV dell accordo relativa al commercio ( 1 ), in particolare l articolo 6, (4) Poiché l accordo si applica a decorrere dal 1 o agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, considerando quanto segue: HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (1) La decisione 2012/734/UE ha autorizzato la firma, a nome dell Unione europea, dell accordo che istituisce un associazione tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l America centrale, dall altra, («l accordo»). In conformità con la decisione 2012/734/UE, l accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1 o agosto 2013. Articolo 1 Sono aperti contingenti tariffari dell Unione per le merci originarie dell America centrale elencate in allegato. Articolo 2 I dazi doganali applicabili all importazione nell Unione delle merci originarie dell America centrale elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all allegato del presente regolamento. (2) L appendice 2 dell allegato I dell accordo concerne i contingenti tariffari dell Unione applicabili all importazione di merci originarie dell America centrale. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione. Articolo 3 I prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova dell origine, come previsto nell appendice 3 dell allegato II dell accordo. (3) I contingenti tariffari devono essere gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 2 ). Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nell allegato del presente regolamento devono essere accompagnati da una prova dell origine, conformemente a quanto stabilito nell accordo. L allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla ( 1 ) GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1. ( 2 ) GU L 253 dell 11.10.1993, pag. 1. Articolo 4 I contingenti tariffari di cui all allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2013. ( 3 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. ( 4 ) GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

26.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 254/7 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

L 254/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 ALLEGATO Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell adozione del presente regolamento. 09.7300 0201 0202 Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate 3 959 ( 1 ) 9 975 ( 1 ) ( 2 ) 09.7301 0703 20 Aglio 230 550 09.7302 0711 51 Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati, ma non atti per l alimentazione nello stato in cui sono presentati 2003 10 Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell aceto o acido acetico 115 275 09.7303 1006 20 15 1006 20 17 Riso semigreggio a grani lunghi 8 334 1006 20 96 1006 20 98 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 46 1006 30 48 Riso semilavorato o lavorato a grani lunghi 21 000 ( 3 ) 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 96 1006 30 98 09.7304 ( 4 ) 2208 40 51 2208 40 99 Rum e altre acqueviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri 2 917 hl (espressi in equivalente alcole puro) 7 300 hl (espressi in equivalente alcole puro) ( 5 )

26.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 254/9 09.7305 0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 Granturco dolce 600 1 560 ( 6 ) 09.7306 1108 14 00 Fecola di manioca 2 084 5 000 09.7307 ( 4 ) 1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido diverso dallo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 62 500 (espresse in equivalente zucchero greggio) 1702 30 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio 1702 40 90 Glucosio e sciroppo di glucosio, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, aventi tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore a 20 % ma inferiore a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito 1702 50 Fruttosio chimicamente puro 1704 90 99 Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao 154 500 (espresse in equivalente zucchero greggio) ( 7 ) 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio, escluso il maltosio chimicamente puro 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 1806 10 30 1806 10 90 ex 1806 20 95 Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore al 65 % Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %

L 254/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 ex 1806 90 90 Altri prodotti di cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1901 90 99 Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 40 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; altre preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata 2006 00 31 2006 00 38 Frutta (esclusi frutta tropicale e zenzero), ortaggi, frutti a guscio (esclusi i frutti tropicali), scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) 2007 91 10 2007 99 20 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 ex 2009 Succhi di frutta (esclusi il succo di pomodoro, i succhi di frutta tropicale e i miscugli di succhi di frutta tropicale) o di ortaggi e legumi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, non fermentati e senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti pari o superiore al 30 % ex 2101 12 98 ex 2101 20 98 Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % ex 2106 90 98 Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %

26.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 254/11 3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol. ( 1 ) Espresso in equivalente peso carcassa nel modo seguente: 100 kg di carne non disossata equivalgono a 70 kg di carne disossata. ( 2 ) Con un aumento di 475 t a decorrere dall 1.1.2015. ( 3 ) Con un aumento di 1 000 t a decorrere dall 1.1.2015. ( 4 ) Applicabile ai paesi dell America centrale, tranne Panama. ( 5 ) Con un aumento di 300 hl (espressi in equivalente alcole puro) a decorrere dall 1.1.2015. ( 6 ) Con un aumento di 120 t a decorrere dall 1.1.2015. ( 7 ) Con un aumento di 4 500 t (espresse in equivalente zucchero greggio) a decorrere dall 1.1.2015.