CIRCOLARE N. 66/E. Roma, 6 agosto Prot. n.

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CIRCOLARE N. 66/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 agosto 2002 Prot. n. Oggetto: Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge approvata dal Parlamento in data 2 agosto 2002, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1. Premessa L articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del credito d imposta per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate contenuta nell articolo 8 della legge 23 dicembre 2001, n. 388. La legge di conversione del decreto-legge, definitivamente approvata il 2 agosto 2002, reca a sua volta modifiche anche sostanziali alle disposizioni originarie del decreto. Facendo seguito alla circolare n. 59/E del 24 luglio 2002, illustrativa delle disposizioni recate dal citato decreto-legge, con la presente si forniscono chiarimenti sulle disposizioni introdotte in sede di conversione, che hanno modificato il regime agevolativo previsto dal decreto-legge in termini sostanzialmente innovativi rispetto al testo notificato alla Commissione europea ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE).

2 2. Regime delle disposizioni agevolative che configurano aiuti comunitari Come noto, il credito d imposta per investimenti nelle aree svantaggiate costituisce un aiuto di stato e, in quanto tale, è soggetto al regime di approvazione della Commissione europea che, secondo le regole dell art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ne verifica la compatibilità con il mercato comune. Tale approvazione deve intervenire anche per le modifiche che uno Stato membro apporta ad un regime di aiuto precedentemente approvato. Le modifiche alla disciplina del credito d imposta contenute nell art. 10 del decreto-legge, come già anticipato, sono state oggetto di apposita notifica alla Commissione europea, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE). Con decisione C(2002)1706 del 21 giugno 2002, quindi precedente dell emanazione del decreto-legge dell 8 luglio 2002, la Commissione ha approvato le suddette modifiche. Esse, come detto, riguardano essenzialmente l ambito soggettivo dell agevolazione, i limiti d intensità di aiuto, nonché la predisposizione di una procedura di ammissione al beneficio. Restano immutate le altre disposizioni già contenute nell art. 8 della legge n. 388/2000, con riferimento, tra l altro, all oggetto dell agevolazione, alle modalità di calcolo e alle disposizioni antielusive. Alcune modifiche introdotte dalla legge di conversione del citato decreto-legge all art. 10 rettificano il regime di aiuti precedentemente approvato dalla Commissione europea. Di conseguenza l effettiva applicabilità di queste disposizioni è subordinata ad una nuova approvazione da parte della stessa Commissione, che tenga conto di tali modifiche. Altre modifiche che non contrastano con il regime degli aiuti di Stato, sono invece immediatamente applicabili. Tali, ultime, riguardano: chiarimenti sull individuazione dei soggetti che beneficiano dell agevolazione,

3 la misura massima d intensità di aiuto spettante alle regioni Abruzzo e Molise, il rilascio della certificazione telematica della presentazione dell istanza, il termine per la formazione del silenzio-assenso, l ordine di priorità nell esame delle istanze delle piccole e medie imprese escluse nel primo periodo di applicazione dell agevolazione. Si evidenziano, nel paragrafo che segue, le disposizioni innovative, che in assenza di approvazione comunitaria non sono suscettibili di immediata applicazione, mentre nel paragrafo successivo saranno analizzate le disposizioni recate dalla legge di conversione di immediata applicazione. 3. Disposizioni non applicabili immediatamente 3.1. Ambito territoriale Rispetto alla precedente formulazione dell art. 8 della legge n. 388 del 2000, il decreto-legge n. 138 del 2002 limita l ambito territoriale dell agevolazione agli investimenti realizzati nelle strutture produttive ubicate - nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato e - nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) dello stesso Trattato. In sostanza, per le aree di cui alla deroga della citata lettera a) l ambito territoriale dell agevolazione è rimasto invariato rispetto all agevolazione di cui al previgente art. 8. Con riferimento alle strutture produttive ubicate nelle aree di cui alla deroga della lettera c) dell art. 87, ammesse integralmente o parzialmente alla deroga, invece, l agevolazione compete a condizione che le aree medesime rientrino nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise.

4 Si fa presente, tuttavia, che la legge di conversione estende l agevolazione a tutte le aree comprese nella deroga di cui alla lettera c) dell art. 87 del Trattato, in tal modo ripristinando l ambito territoriale di applicazione già previsto dal testo originario dell articolo 8. Poiché quest ultima disposizione, in assenza di approvazione da parte della Commissione europea della reintroduzione dell estensione a tutte le aree ammesse alla deroga di cui alla lettera c) dell art. 87 del Trattato, non può trovare applicazione, si ritiene che allo stato attuale l agevolazione compete limitatamente agli investimenti effettuati nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui alla lettera c) dell art. 87. 3.2. Procedura di monitoraggio dell agevolazione La procedura introdotta ai commi da 1-bis a 1-sexies del decreto-legge in esame è evidentemente finalizzata al controllo preventivo del rispetto degli stanziamenti di spesa previsti dal comma 1 dell art. 8 e ad un preliminare riscontro dei requisiti richiesti dalla legge per l ammissione al beneficio. A tali esigenze rispondono, infatti, sia l istanza di ammissione sia la successiva dichiarazione che le imprese devono trasmettere. La dichiarazione successiva, inoltre, consente la verifica dei fondi effettivamente utilizzati e di quelli ancora disponibili, nonché la verifica dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge per la fruizione dell agevolazione, con particolare riguardo all osservanza del termine perentorio di sei mesi previsto dal decreto per l avvio della realizzazione dell investimento. L agevolazione in esame, diversamente da quanto previsto dal previgente testo dell art. 8, non è fruibile automaticamente. In precedenza la semplice realizzazione dell investimento, dal momento in cui lo stesso assumeva rilevanza, legittimava il contribuente ad utilizzare il credito d imposta in compensazione con il modello F24.

5 Ora, invece, come previsto dal comma 1-bis dell art. 8, le imprese interessate devono inoltrare in via telematica apposita istanza al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle entrate. L istanza, a pena di disconoscimento del beneficio, deve precedere l avvio della realizzazione dell investimento, avvio che deve avvenire tassativamente, entro sei mesi dalla presentazione dell istanza. Benché la legge di conversione, per esigenze di coordinamento formale, abbia previsto la soppressione dell ultimo periodo del medesimo comma 1-bis, secondo cui per avvio della realizzazione dell investimento s intende l emissione del buono d ordine ovvero, l inizio delle attività da realizzare in economia., si ritiene che l esigenza di tener fermo il carattere preventivo della comunicazione rispetto alla realizzazione dell investimento, peraltro desumibile dal primo periodo del comma 1-bis, debba essere comunque rispettata. Da qui la logica necessità di individuare con precisione il momento iniziale dell investimento, sulla base di criteri obiettivi riconducibili alla medesima ratio della norma soppressa. Con riferimento all espressione emissione del buono d ordine si ritiene che tale condizione sia soddisfatta dalla sottoscrizione di qualsiasi contratto, atto o documento, in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, l inizio della realizzazione dell investimento. Ovviamente, in tale previsione, non rientrano eventuali semplici preventivi richiesti all impresa fornitrice. 3.3. Decorrenza dell agevolazione Si osserva come l originaria formulazione del comma 3 dell articolo 8 in esame è stata modificata in sede di conversione del decreto legge. Dopo aver enunciato il principio per cui le nuove disposizioni si applicano agli investimenti realizzati in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge, la legge di conversione fa coincidere la realizzazione dell investimento non più con l avvio, da assumere nei termini esaminati al

6 precedente paragrafo, bensì con altri eventi, come, ad esempio, la consegna del bene, l ultimazione del servizio o l accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori. Con eventi cioè che non coincidono necessariamente con l avvio dell investimento ma possono cadere anche in momenti a questo successivi. Da qui l eventualità che la presentazione dell istanza di ammissione possa risultare non preventiva ma successiva all avvio dell investimento agevolabile. Lo stesso dicasi dell affermazione riportata nel secondo periodo del comma 3, anch esso introdotto con la legge di conversione, secondo cui Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge. In tal modo si prefigura l eventualità che determinati investimenti, se previsti in contratti conclusi prima dell entrata in vigore della legge, possano rientrare nel vecchio regime agevolativo, nonostante gli stessi siano avviati dopo l entrata in vigore della medesima legge. Trattandosi pertanto di disposizioni comunque suscettibili di introdurre deroga al richiamato carattere preventivo dell istanza, le stesse, in mancanza dell approvazione comunitaria, non possono trovare immediata applicazione. Di conseguenza, nelle more dell eventuale approvazione da parte della Commissione delle richiamate novità introdotte dalla legge di conversione, il momento di effettuazione dell investimento coincide con l avvio del medesimo da assumere nei termini esaminati al paragrafo precedente. In applicazione, pertanto, del principio enunciato al comma 3 dell articolo 10 del citato decreto legge n. 138 del 2002, la nuova disciplina del credito d imposta è applicabile agli investimenti avviati a decorrere dall 8 luglio 2002, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto legge. 4. Disposizioni di immediata applicazione 4.1. Ambito soggettivo

7 La legge di conversione, modificando il comma 1, lettera b) dell articolo 10, individua con maggiore esattezza i settori di attività agevolati, rispetto alla precedente formulazione contenuta nel decreto legge n. 138 del 2002. Ai fini di tale individuazione, la norma rimanda alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Già l originario testo del decreto legge riproponeva gli stessi settori destinatari, per il periodo 2000-2006, dell agevolazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488, seppur non facendo espresso riferimento alla norma appena citata. Infatti, tali settori di attività, evidenziati anche al paragrafo Obiettivo della decisione della Commissione europea C(2002) 1706 del 21 giugno 2002, sono individuati con la stessa denominazione al paragrafo Obiettivo della decisione SG(2000) D/105754 del 2 agosto 2000, relativa all approvazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92. In definitiva, i beneficiari del credito d imposta in esame devono individuarsi facendo riferimento alla normativa di attuazione dell agevolazione contenuta nella legge n. 488/92. A tal fine, per l individuazione nell ambito di ciascun settore delle attività ammesse e di quelle escluse dalla fruizione del credito d imposta, occorre fare riferimento agli atti normativi, nonché alle circolari del Ministero delle attività produttive, emanati in data antecedente alla presentazione delle istanze. Allo stato attuale, occorre riferirsi: - Per il settore dell industria, alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28 luglio 2000;

8 - Per il settore del commercio, alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, pubblicata nel S.O. n. 34 della G.U.R.I. n. 46 del 24 aprile 2001; - Per il settore del turismo, alla circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000, pubblicata nel S.O. n. 3 della G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2001. 4.2. Massimali d aiuto La legge di conversione, a seguito delle modifiche operate al primo periodo del comma 1, lettera b) del testo originario, ha determinato che l intensità massima d aiuto anche per le regioni Abruzzo e Molise competa nella misura massima dell 85 per cento dell intensità d aiuto prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Si riporta, di seguito, la tabella delle percentuali di aiuto consentite, tenendo conto delle modifiche apportate, elencate per ciascuna area e per tipologia di impresa: Tabella 1 - Massimali di aiuto previsti Area territoriale Piccole imprese Medie imprese Altre imprese Abruzzo 26,50% 26,50% 17% Calabria 55,25% 55,25% 42,50% Campania 42,50% 42,50% 29,75% Basilicata 42,50% 42,50% 29,75% Molise 26,50% 26,50% 17% Puglia 42,50% 42,50% 29,75% Sicilia 42,50% 42,50% 29,75%

9 Sardegna 42,50% 42,50% 29,75% Si ricorda che le misure previste devono intendersi automaticamente rettificate in senso conforme ad eventuali sopravvenute modifiche alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale. 4.3. Procedura di monitoraggio dell agevolazione La legge di conversione introduce modifiche anche in riferimento alla procedura di monitoraggio dell agevolazione, introdotta dal decreto legge n. 138 del 2002. A seguito delle modifiche al comma 1-ter, primo periodo, del testo del decreto legge, è previsto che l Agenzia delle Entrate rilasci in via telematica, e con procedura automatizzata, la certificazione di avvenuta presentazione dell istanza per l accesso al beneficio. Con la medesima disposizione è stabilito che l Agenzia delle Entrate esamina le istanze dando precedenza, secondo l ordine cronologico di presentazione, a quelle presentate nell anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati, e, tra queste, a quelle presentate dalle piccole e medie imprese, come definite dall allegato I del Regolamento CEE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Sono stati inoltre modificati i termini per la comunicazione del diniego e, di conseguenza, per la formazione del silenzio-assenzo. Tali termini sono ora fissati in trenta giorni dalla data di presentazione dell istanza. Infine, con l aggiunta del comma 1-septies, si stabilisce che l Agenzia delle Entrate pubblichi, con cadenza semestrale, sul proprio sito internet www.agenziaentrate.it, il numero delle istanze pervenute, l ammontare totale dei contributi concessi, nonché quello delle risorse finanziarie residue.