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Transcript:

Accordo di ambito aziendale, per l attivazione con modalità plurime su base individuale della previdenza complementare ex art. 3, c. 1, lett. a), e per gli effetti dell art. 12 del D.Lgs. 05.12.2005, n. 252 AZIENDA: INDIRIZZO: PARTITA IVA: DATA: Versione del 20.10.2008 1

Tra la (di seguito denominata brevemente: AZIENDA ), con sede in, nella persona del suo legale rappresentante,, ed i dipendenti dell AZIENDA sottoscrittori del presente Accordo di ambito aziendale con modalità plurime su base individuale (di seguito denominati brevemente: DIPENDENTI ) (di seguito AZIENDA e DIPENDENTI congiuntamente: PARTI ) Premesso che, ai dipendenti dell AZIENDA si applica il contratto collettivo (se l azienda non applica alcun contratto collettivo scrivere NESSUNO); le PARTI concordano, ai sensi dell art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 05.12.2005, n. 252 (di seguito in breve D.Lgs. n. 252/2005) sulla volontà di realizzare l accesso dei DIPENDENTI ad un fondo pensione aperto; che ai fini suddetti le PARTI, avvalendosi della facoltà di cui all art. 12, intendono realizzare una forma pensionistica complementare con modalità plurima su base individuale avvalendosi di un fondo pensione aperto a contribuzione definita e pertanto sottoscrivono il presente Accordo di ambito aziendale con modalità plurime su base individuale, di ambito aziendale, che consente l adesione al (di seguito denominato brevemente FONDO PENSIONE ); che per quanto concerne il Regolamento, la Nota informativa ed il Modulo di adesione del FONDO PENSIONE troveranno sempre applicazione le versioni in vigore (in allegato le versioni in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo da parte dell Azienda); che il presente Accordo è stato stipulato con il consenso del FONDO PENSIONE al quale è stato consegnato copia dello stesso; che in ogni caso, salvo recesso dell AZIENDA dall accordo, adeguatamente notificata ai lavoratori interessati, troverà se più favorevole, immediata applicazione la quantificazione dei versamenti alla previdenza complementare che verrà fissata nella contrattazione collettiva di categoria, a far data dalla decorrenza di quest'ultima; che in caso di recesso dell AZIENDA dall accordo, adeguatamente notificata ai lavoratori interessati, il dipendente iscritto al FONDO PENSIONE avrà facoltà di trasferire la propria posizione al fondo pensione di categoria nazionale, o, alternativamente, al Fondo Pensione territoriale Laborfonds. Tutto ciò premesso, fra le PARTI si conviene e si stipula il seguente Accordo di ambito aziendale, per l attivazione con modalità plurime su base individuale della previdenza complementare: Versione del 20.10.2008 2

1. PREMESSE E ALLEGATI Tutte le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. 2. SCOPO La finalità del presente Accordo è quella di istituire, a favore dei dipendenti dell AZIENDA che intenderanno aderirvi, una forma pensionistica complementare a quella del sistema pubblico obbligatorio in conformità alle disposizioni di legge (art. 12 del D.Lgs. n. 252/2005). 3. SCELTA DEL FONDO PENSIONE Per conseguire le finalità di cui all articolo 2 l AZIENDA si avvale del FONDO PENSIONE, istituito e gestito da, con sede in. Il regolamento del FONDO PENSIONE (allegato 1) offre ai dipendenti la possibilità di scegliere in base alla propria propensione al rischio uno dei comparti di investimento disposti dal FONDO PENSIONE. Le forme di controllo del FONDO PENSIONE corrispondono all organizzazione prevista dalla legge, ed in particolare dall art. 12, c. 4 del D.Lgs. n. 252/2005. Il FONDO PENSIONE è un fondo pensione aperto a contribuzione definita. L adesione da parte dei dipendenti avviene su base volontaria, con effetto dalla data di adesione. 4. CONTRIBUZIONE Le misure della contribuzione sono le seguenti, in conformità alle attuali previsioni del contratto collettivo di riferimento, e salve successive modifiche: a) Quota a carico del dipendente: % della base retributiva individuata dal contratto collettivo di lavoro applicato oppure, in mancanza, della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro). in alternativa alla misura minima il dipendente può scegliere tra: % della base retributiva individuata dal contratto collettivo di lavoro applicato oppure, in mancanza, della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. b) Quota a carico dell AZIENDA: % della base retributiva individuata dal contratto collettivo di lavoro applicato oppure, in mancanza, della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. c) Quota di TFR (che matura dalla data di assunzione/dalla data di scelta della destinazione del TFR): i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29.04.1993 possono scegliere tra: % o 100% del TFR; la scelta di conferire il 100% del TFR non è revocabile; i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28.04.1993 devono conferire al FONDO PENSIONE il 100% del TFR. Entro il 30 novembre di ogni anno il dipendente può variare la percentuale della quota a suo carico con decorrenza da gennaio dell anno successivo, comunicandolo all AZIENDA. Negli stessi termini, l AZIENDA può variare la quota a suo carico. L obbligazione alla quota a carico dell AZIENDA ha durata annuale con rinnovo tacito, salvo disdetta 3 mesi prima. Eventuali implementazioni potranno essere definite su base collettiva o su base individuale, anche con modalità plurima. Versione del 20.10.2008 3

5. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I contributi al FONDO PENSIONE e le quote di TFR vengono versati direttamente dall AZIENDA secondo le regole previste dal FONDO PENSIONE ovvero con cadenza trimestrale. Le quote a carico dei dipendenti vengono trattenute dalla retribuzione con cadenza mensile. 6. CESSAZIONE DELL OBBLIGO CONTRIBUTIVO L obbligo contributivo per l AZIENDA ed i DIPENDENTI cessa nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 252/2005, e relative disposizioni normative secondarie e di attuazione, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento del FONDO PENSIONE. È fatta salva la prosecuzione volontaria a titolo individuale, con obbligo contributivo a carico del solo lavoratore iscritto. 7. DECORRENZA DELL ADESIONE L adesione di ciascun dipendente al FONDO PENSIONE sulla base del presente Accordo, può avvenire, rivolgendosi al soggetto collocatore indicato dal FONDO PENSIONE, a partire dal, nel rispetto della legge, del regolamento e della nota informativa del FONDO PENSIONE (allegato 1). In particolar modo l adesione deve avvenire secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 252/2005 e della Delibera Covip 29.05.2008 ( Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari ) e successive modiche. Ai fini dell adesione sulla base del presente Accordo, il modulo di adesione, correttamente compilato e sottoscritto dal lavoratore e dal collocatore, deve essere consegnato all AZIENDA, contestualmente alla diversa documentazione eventualmente prevista (es. Modulo TFR2). L AZIENDA sottoscrive il modulo di adesione, nonché le eventuali copie previste, ne trattiene copia e consegna al lavoratore ed al collocatore le copie loro spettanti. (Integrare e modificare la presente previsione sulla base delle eventuali diverse modalità di adesione e di gestione del rapporto lavoratore-collocatore-azienda) 8. SPESE Le spese di adesione e di partecipazione al FONDO PENSIONE sono indicate nel regolamento e nella nota informativa del FONDO PENSIONE (allegato 1). 9. PRESTAZIONI, ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI, RISCATTI Le prestazioni, le anticipazioni, i trasferimenti ed i riscatti sono disciplinati dal regolamento del FONDO PENSIONE (allegato 1). 10. OBBLIGAZIONI DELLE PARTI Le PARTI si obbligano ad informare tempestivamente e per iscritto la controparte in relazione alle vicende relative al presente Accordo ed alla partecipazione al FONDO PENSIONE del lavoratore. 11. FORO COMPETENTE Il foro competente in caso di controversie relative al presente è (es. Bolzano o Trento). Versione del 20.10.2008 4

Bolzano, Per l AZIENDA: I DIPENDENTI: Luogo e data Cognome e nome Firma Allegati all Accordo Regolamento, Nota informativa e Modulo di adesione del FONDO PENSIONE Versione del 20.10.2008 5