Regolamento comunale per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare



Documenti analoghi
Riconfigurazione di impianto esistente Codice Sito. Installazione nuovo impianto di telefonia mobile Codice Sito. Il/La sottoscritto/a

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 SULL INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO. SOMMARIO

Regolamento comunale per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare

Regolamento Approvato con delibera C.C. n. 35/91/190 del 29/03/2004

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

PROTOCOLLO D INTESA ANCI E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il concetto di gestione dei rifiuti

N. del APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DELLE STAZIONI RADIOTELEVISIVE - ANNO 2013.

PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data n.208/36843

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

Piano di settore per la telefonia mobile Aggiornamento del Piano a seguito nuove richieste dei Gestori per l anno 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE COMUNE DI CESENA ALLEGATO A

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi Varese

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

BANDO A TEMA RESTAURO BENI MOBILI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. n. DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA E VIDEOFONIA MOBILE

Presentazione Regolamento Comunale per l installazione di impianti di telefonia cellulare e radioelettrici

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO (Provincia di Chieti)

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Regolamento per l'organizzazione del servizio relativo alla tenuta dell'albo pretorio on line

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n Matera (MT)

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

C O M U N E DI T I R I O L O Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

Deliberazione del Direttore Generale N Del 22/09/2015

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI RADIOELETTRICI PER LA TELEFONIA MOBILE, PER LA RADIOTELEDIFFUSIONE

REGOLAMENTO PREINSEGNE ATTIVITA RICETTIVE

VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

ADEMPIMENTI NORMATIVI PER STABILIMENTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DELL ART. 8 D.LGS. 334/99 e s.m.i.

PERCORSO PARTECIPATO PER L APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI LUCCA. Lucca, Giugno 2015

Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

Albo pretorio on line Regolamento

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale Ufficio IV

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

D.Lgs. 626/1994 (art. 1, c. 2)

ART.1-OGGETTO Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti per telefonia mobile.

COMUNE DI VILLONGO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Città di Castiglione delle Stiviere

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Il Sottoscritto. Nome

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Introduzione al catasto

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA PROVINCIA DI ANCONA

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE LAZIO

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONZA SETTORE AMBIENTE E QUALITÀ URBANA Ufficio Ecologia

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1997, n

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Transcript:

Regolamento comunale per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare CAPO 1 PREMESSA Art. 1 Oggetto 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni per l installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Riccione, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione. 2) L Amministrazione Comunale, può promuovere un Accordo Volontario, sottoscritto dalle parti (Comune e i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare) per la programmazione e lo sviluppo degli impianti radio base, che prevedano anche l uso di aree pubbliche. CAPO 2 PROCEDURE AUTORIZZATIVE Art. 2 Programma annuale delle installazioni 1) Al fine di garantire la collocazione ottimale degli impianti nel territorio comunale, i gestori di rete per telefonia mobile presentano all Amministrazione Comunale, entro il 30 Settembre di ogni anno, un Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell anno successivo, corredato dalla localizzazione delle aree di ricerca con raggio non superiore 150 m e siti puntuali corredati dalla documentazione tecnica, come previsto dalla normativa vigente in materia. 2) Il Comune, acquisito il parere vincolante di ARPA e AUSL, approva il Programma di cui al presente articolo entro 90 giorni. 3) L amministrazione Comunale s impegna a pubblicizzare al fine di rendere accessibili ulteriori informazioni i piani annuali, le singole installazioni ed il monitoraggio, con le forme previste dalla Legge Regionale 30/02. Art. 3 Autorizzazioni 1) Le installazioni che comportino la realizzazione di opere edilizie, ovvero cambio di destinazione d uso, sono soggette al rilascio degli ordinari provvedimenti in materia edilizia, previsti dalla L.R 31/02, in base alla caratteristica dell intervento. 2) Le installazioni su edifici esistenti dovranno prevedere il riuso di eventuali volumi dismessi o non più funzionali; l altezza dei vani tecnici collocati sul solaio sovrastante l ultimo piano dell edificio, non potrà superare tre (3) metri, al fine di mitigare il più possibile l impatto visivo; tali vani tecnici dovranno essere eliminati in caso di dismissione dell impianto di telefonia cellulare. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di mitigare l impatto visivo di un eventuale vano tecnico e degli apparati di trasmissione Art. 4 Autorizzazione all installazione di impianti 1) Ogni installazione di antenne per la telefonia mobile deve essere preventivamente autorizzata. 2) L istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione, è presentata o inviata allo Sportello Unico del Comune, corredata dalla documentazione indicata all Art. 8 Legge Regionale n. 30 del 25 novembre 2002, e dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità delle altezze degli edifici limitrofi, dichiarate all interno del progetto anche, ai sensi dell articolo 481 del Codice Penale, per la quale l amministrazione si riserva ulteriori controlli, per il rilascio di: - parere ARPA e AUSL

- titolo edilizio abilitativo - compatibilità con il vigente regolamento (ufficio Ambiente). 3) Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), previa verifica della documentazione prodotta e riservati i controlli ritenuti necessari, rilascia o diniega il provvedimento autorizzatorio entro un termine massimo di 90 giorni per le nuove installazioni e per le modifiche agli impianti esistenti (che comportino una variazione del C.E.M. in prossimità di locali adibiti a permanenza di persone superiore alle 4 ore. Si precisa che, al fine di determinare la variazione di campo elettromagnetico la misura dello stesso andrà effettuata dapprima ad impianto attivo e successivamente ad impianto spento). 4) I termini di cui al comma precedente decorrono dal giorno di protocollazione della domanda. 5) Il responsabile del procedimento può richiedere, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda, eventuale integrazione della pratica.ciò soprattutto laddove siano accertate difformità delle altezze o di qualunque altro dato tecnico e siano necessari nuovi controlli. In tal caso i termini ridecorrono dall inizio. 6) L installazione di stazioni mobili avviene in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa compatibilità con la carta di vulnerabilità del territorio e del regolamento. La domanda dovrà essere presentata corredata da pareri ARPA ed Azienda USL. Le stazioni mobili non possono rimanere in essere per più di quattro (4) mesi dalla comunicazione di attivazione che dovrà pervenire al Comune entro 20 gg. dalla data di autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale. 7) La richiesta di installazione di microcelle, oltre alla documentazione prevista al comma 2, deve essere corredata da: - relazione tecnica contenente le previsioni di impatto elettromagnetico stimato. - misure del fondo elettromagnetico; - dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell articolo 481 del Codice Penale, assevera la conformità delle distanze tra il sito d installazione e gli edifici limitrofi, dichiarate all interno del progetto. CAPO 3 PROCEDURE DI CENSIMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO Art. 5 Censimento delle stazioni radio-base esistenti 1) Al fine di pianificare lo sviluppo delle stazioni radio base, i soggetti gestori in rapporto alla situazione esistente, si impegnano entro il 30 settembre di ogni anno a fornire tutti gli elementi per l aggiornamento del catasto degli impianti per la telefonia mobile attivi (tale documentazione dovrà essere inviata all Ufficio Ambiente del Comune di Riccione, in formato cartaceo e digitale Cad compatibile.dxf,.dwg). 2) Tramite l applicazione dei modelli matematici e dei dati forniti dalle ditte proprietarie l Amministrazione individua le zone di attenzione teoriche (aree con esposizione potenziale superiore ai 3 V/m, pari a metà del limite di Legge di 6 V/m). 3) Sulle zone di attenzione di cui al comma precedente l Amministrazione effettua una campagna di rilevamenti, così come previsto nell Allegato B del D.M. 381/98. Art. 6 Controlli e monitoraggi 1) Le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, vengono assegnati per competenza in materia all organismo istituzionalmente preposto (ARPA), con cui l Amministrazione concorda: - modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti posti nelle cosiddette zone di attenzione teoriche cui all Art. 5 comma 2 del presente Regolamento, e agli impianti che abbiano subito una qualsiasi modifica così come previsto all Art. 7 del presente Regolamento; - numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti, agli impianti cui all Art. 5 comma 2 del presente Regolamento e alle modifiche e/o variazioni intervenute.

2) I controlli e monitoraggi delle emissioni elettromagnetiche, nei limiti e per gli aspetti consentiti dalla Legge, non riservati esclusivamente all ARPA, possono essere affidati dall Amministrazione Comunale anche a soggetti con cui si stipulerà apposita convenzione, come ad esempio il CSAAE presso l Università di Urbino. Tramite la predetta convenzione verranno regolamentate, tra gli altri aspetti: - le modalità di controllo e/o di misurazione cosiddetto teorico; - le modalità, il numero di controlli, ed monitoraggio relativi ai nuovi impianti, agli impianti cui all Art. 5 comma 3 del presente Regolamento e agli impianti che abbiano subito modifiche e/o variazioni ex Art. 7 del presente Regolamento (ai controlli possono partecipare anche alcuni rappresentanti dei comitati); nell ipotesi di controlli e monitoraggi affidati dall Amministrazione Comunale e svolti da altri soggetti convenzionati, nel caso in cui si riscontri un superamento dei limiti del livello di attenzione (3 V/m) sarà affidata all ARPA la verifica dei parametri, nei tempi e nei modi previsti fissati dalla normativa vigente in materia. 3) Qualora si riscontrino, per edifici o luoghi di permanenza superiori alle 4 ore consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori al limite di attenzione di 3 V/m, i rilevamenti di cui al comma precedente andranno ripetuti, così come previsto dalla vigente normativa nazionale in materia 4) I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati di cittadini, i quali possono richiedere ulteriori controlli da eseguirsi da parte degli enti convenzionati. 5) Nel caso in cui l ARPA rilevi la violazione dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri parametri tecnici, trasmette i risultati all Amministrazione Comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di cui al successivo Art. 12 del presente Regolamento. 6) Al fine di realizzare le attività di monitoraggio e controllo, l Amministrazione concorda con i soggetti Gestori il finanziamento di un piano di controllo annuale; tale piano comprende sia le nuove installazioni (stazioni radio base e microcelle) sia le stazioni esistenti (stazioni radio base e microcelle). CAPO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE E LIMITAZIONI Art. 7 Disposizioni tecniche 1) Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste nel presente Regolamento. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di locali adibiti a permanenza non inferire a quattro ore giornaliere, il gestore provvede alla modifica, previa comunicazione al Comune, all Arpa e all Azienda Usl. Art. 8 Localizzazione topografica 1) L installazione di impianti di trasmissione relativi ad apparati di telefonia cellulare (macrocelle) deve essere localizzata in siti con altezza maggiore rispetto ad aree ed edifici confinanti; inoltre l orientamento delle antenne di trasmissione, non dovrà interferire, per quanto possibile, con i volumi all interno dei quali si prevede un campo elettrico pari a 3 V/m, determinati nei pareri redatti da Arpa ed Azienda Usl, con ambienti e/o locali con permanenza di persone prolungata (superiore alle 4 ore), e secondo l impostazione contenuta nella relazione tecnica agli atti dell ufficio Ambiente. Art. 9 Concentrazioni delle antenne su una stessa struttura 1) Al fine di evitare il proliferare di antenne sui tetti delle residenze private, l Amministrazione Comunale, sulla base del programma annuale delle installazioni di cui all art.2, può richiedere agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radiobase, regolamentandone la disposizione, così come previsto dalla normativa regionale in materia. La

concentrazione delle antenne deve comunque essere tale da garantire il principio di minimizzazione dell esposizione. 2) Il progetto di concentrazione delle stazioni radio base è validato da una relazione di ARPA, Azienda USL e Ufficio Ambiente del Comune. 3) Per evitare il proliferare di antenne su aree private, l Amministrazione Comunale segnala proprie aree, strutture, ecc., sulle quali possono essere installate antenne radio base e microcelle. Nell ipotesi di concentrazione di stazioni radiobase, ferme restando le forme di controllo previste all Art. 6 del presente Regolamento, l Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico. Le aree pubbliche disponibili costituiscono motivo di precedenza rispetto ad aree private situate nella stessa zona di influenza. Art. 10 Divieti 1) Al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa (Legge Regionale 30 del 31 ottobre 2000 Art. 9 comma 2, Delibera di Giunta Regionale n 197/2001 Art. 9) in considerazione dell alta concentrazione di bambini e persone disabilitate (malati, immunodepressi, ecc.), ed in riferimento alla relazione tecnica agli atti dell ufficio Ambiente, è fatto divieto di installare stazioni radio-base fisse e mobili entro un raggio di 200 metri e microcelle entro un raggio di 50 metri dai seguenti edifici: a) Strutture scolastiche (scuole e asili); b) Attrezzature sanitarie ed assistenziali (ospedali, case di cura o protette). 2) E fatto altresì divieto di installare stazioni radio-base e microcelle, sugli edifici di valore storico, architettonico, monumentale, culturale, testimoniale e nelle aree e giardini di pregio, come indicati dal vigente Piano Regolatore Comunale. 3) Deve essere mitigato, per quanto possibile, l impatto visivo, e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici. CAPO 5 PROCEDURE DI RISANAMENTO E SANZIONI Art. 11 Programmi di risanamento 1) Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni del presente regolamento (fatta eccezione per le disposizioni dell art 10 comma 1 del presente regolamento, per le quali l Amministrazione Comunale si riserva di concordare con il gestore l adozione di diverse misure di minimizzazione del campo elettromagnetico ) e la vigente normativa in materia sono ricondotti a conformità ovvero risanati o delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall entrata in vigore del presente testo normativo. 2) Per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. 3) Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere di Arpa ed Azienda Usl con le modalità di cui alle precedenti norme. 4) Dell avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da comunicazione al Comune entro trenta (30) giorni dalla loro realizzazione. art. 11 bis 1) Per incentivare l attività dell Ufficio Ambiente la Giunta Comunale attribuisce compensi speciali al personale addetto all ufficio medesimo rapportati ai risultati anche economici, raggiunti nell esecuzione dei compiti affidati, ovvero alla realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo; Art. 12 Sanzioni 1) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell esercizio o nell impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con la

sanzione amministrativa previste dalla L.R da 2.582,28 (lire 5.000.000) a 10.329,14 (lire 20.000.000). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che, nei termini previsti dalla presente Legge, presentano alle competenti autorità i Piani di Risanamento e/o delocalizzazione. 2) Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento, ex Art. 11 del presente Regolamento, è punito, previa diffida ad adempire entro un congruo termine assegnato dall Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l Autorità competente provvede ad interdire l uso dell impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti. 3) Chiunque installa impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da 2582,28 (lire 5.000.000) a 10329,14 (lire 20.000.000). Qualora l impianto risulti anche attivato l Autorità competente provvede ad interdire l uso. 4) Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi Art. 4 comma 7 per gli impianti di telefonia mobile. 5) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzativi da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l autorizzazione è revocata. **************

Del che s è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: IL PRESIDENTE CIABOCHI VALTER IL VERBALIZZANTE AVV. CASTELLANI ENZO Copia della presente deliberazione nr. 87 del 27-10-2005 composta da n. fogli è in affissione all Albo Pretorio dal 09.11.2005 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, unitamente ai suoi allegati. Pubblicata al n. del Registro delle Pubblicazioni. Riccione, lì 09.11.2005 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE Avv. Enzo Castellani La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E DIVENUTA ESECUTIVA per: (A) - Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000). (B) - Intervenuta approvazione da parte del CO.RE.CO. (provvedimento Prot. N. del ) ai sensi art. 134 comma 1 D.Lgs. 267/2000. (C) - Decorrenza termini di cui all art. 127 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 (15 gg.). (D) - Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione (10 gg.) ex art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000. Riccione, lì IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE Avv. Enzo Castellani Per copia conforme ad uso amministrativo. Riccione, lì IL DIRIGENTE