Regolamento comunale per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare CAPO 1 PREMESSA Art. 1 Oggetto 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni per l installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Riccione, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione. 2) L Amministrazione Comunale, può promuovere un Accordo Volontario, sottoscritto dalle parti (Comune e i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare) per la programmazione e lo sviluppo degli impianti radio base, che prevedano anche l uso di aree pubbliche. CAPO 2 PROCEDURE AUTORIZZATIVE Art. 2 Programma annuale delle installazioni 1) Al fine di garantire la collocazione ottimale degli impianti nel territorio comunale, i gestori di rete per telefonia mobile presentano all Amministrazione Comunale, entro il 30 Settembre di ogni anno, un Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell anno successivo, corredato dalla localizzazione delle aree di ricerca con raggio non superiore 150 m e siti puntuali corredati dalla documentazione tecnica, come previsto dalla normativa vigente in materia. 2) Il Comune, acquisito il parere vincolante di ARPA e AUSL, approva il Programma di cui al presente articolo entro 90 giorni. 3) L amministrazione Comunale s impegna a pubblicizzare al fine di rendere accessibili ulteriori informazioni i piani annuali, le singole installazioni ed il monitoraggio, con le forme previste dalla Legge Regionale 30/02. Art. 3 Autorizzazioni 1) Le installazioni che comportino la realizzazione di opere edilizie, ovvero cambio di destinazione d uso, sono soggette al rilascio degli ordinari provvedimenti in materia edilizia, previsti dalla L.R 31/02, in base alla caratteristica dell intervento. 2) Le installazioni su edifici esistenti dovranno prevedere il riuso di eventuali volumi dismessi o non più funzionali; l altezza dei vani tecnici collocati sul solaio sovrastante l ultimo piano dell edificio, non potrà superare tre (3) metri, al fine di mitigare il più possibile l impatto visivo; tali vani tecnici dovranno essere eliminati in caso di dismissione dell impianto di telefonia cellulare. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di mitigare l impatto visivo di un eventuale vano tecnico e degli apparati di trasmissione Art. 4 Autorizzazione all installazione di impianti 1) Ogni installazione di antenne per la telefonia mobile deve essere preventivamente autorizzata. 2) L istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione, è presentata o inviata allo Sportello Unico del Comune, corredata dalla documentazione indicata all Art. 8 Legge Regionale n. 30 del 25 novembre 2002, e dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità delle altezze degli edifici limitrofi, dichiarate all interno del progetto anche, ai sensi dell articolo 481 del Codice Penale, per la quale l amministrazione si riserva ulteriori controlli, per il rilascio di: - parere ARPA e AUSL
- titolo edilizio abilitativo - compatibilità con il vigente regolamento (ufficio Ambiente). 3) Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), previa verifica della documentazione prodotta e riservati i controlli ritenuti necessari, rilascia o diniega il provvedimento autorizzatorio entro un termine massimo di 90 giorni per le nuove installazioni e per le modifiche agli impianti esistenti (che comportino una variazione del C.E.M. in prossimità di locali adibiti a permanenza di persone superiore alle 4 ore. Si precisa che, al fine di determinare la variazione di campo elettromagnetico la misura dello stesso andrà effettuata dapprima ad impianto attivo e successivamente ad impianto spento). 4) I termini di cui al comma precedente decorrono dal giorno di protocollazione della domanda. 5) Il responsabile del procedimento può richiedere, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda, eventuale integrazione della pratica.ciò soprattutto laddove siano accertate difformità delle altezze o di qualunque altro dato tecnico e siano necessari nuovi controlli. In tal caso i termini ridecorrono dall inizio. 6) L installazione di stazioni mobili avviene in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa compatibilità con la carta di vulnerabilità del territorio e del regolamento. La domanda dovrà essere presentata corredata da pareri ARPA ed Azienda USL. Le stazioni mobili non possono rimanere in essere per più di quattro (4) mesi dalla comunicazione di attivazione che dovrà pervenire al Comune entro 20 gg. dalla data di autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale. 7) La richiesta di installazione di microcelle, oltre alla documentazione prevista al comma 2, deve essere corredata da: - relazione tecnica contenente le previsioni di impatto elettromagnetico stimato. - misure del fondo elettromagnetico; - dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell articolo 481 del Codice Penale, assevera la conformità delle distanze tra il sito d installazione e gli edifici limitrofi, dichiarate all interno del progetto. CAPO 3 PROCEDURE DI CENSIMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO Art. 5 Censimento delle stazioni radio-base esistenti 1) Al fine di pianificare lo sviluppo delle stazioni radio base, i soggetti gestori in rapporto alla situazione esistente, si impegnano entro il 30 settembre di ogni anno a fornire tutti gli elementi per l aggiornamento del catasto degli impianti per la telefonia mobile attivi (tale documentazione dovrà essere inviata all Ufficio Ambiente del Comune di Riccione, in formato cartaceo e digitale Cad compatibile.dxf,.dwg). 2) Tramite l applicazione dei modelli matematici e dei dati forniti dalle ditte proprietarie l Amministrazione individua le zone di attenzione teoriche (aree con esposizione potenziale superiore ai 3 V/m, pari a metà del limite di Legge di 6 V/m). 3) Sulle zone di attenzione di cui al comma precedente l Amministrazione effettua una campagna di rilevamenti, così come previsto nell Allegato B del D.M. 381/98. Art. 6 Controlli e monitoraggi 1) Le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, vengono assegnati per competenza in materia all organismo istituzionalmente preposto (ARPA), con cui l Amministrazione concorda: - modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti posti nelle cosiddette zone di attenzione teoriche cui all Art. 5 comma 2 del presente Regolamento, e agli impianti che abbiano subito una qualsiasi modifica così come previsto all Art. 7 del presente Regolamento; - numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti, agli impianti cui all Art. 5 comma 2 del presente Regolamento e alle modifiche e/o variazioni intervenute.
2) I controlli e monitoraggi delle emissioni elettromagnetiche, nei limiti e per gli aspetti consentiti dalla Legge, non riservati esclusivamente all ARPA, possono essere affidati dall Amministrazione Comunale anche a soggetti con cui si stipulerà apposita convenzione, come ad esempio il CSAAE presso l Università di Urbino. Tramite la predetta convenzione verranno regolamentate, tra gli altri aspetti: - le modalità di controllo e/o di misurazione cosiddetto teorico; - le modalità, il numero di controlli, ed monitoraggio relativi ai nuovi impianti, agli impianti cui all Art. 5 comma 3 del presente Regolamento e agli impianti che abbiano subito modifiche e/o variazioni ex Art. 7 del presente Regolamento (ai controlli possono partecipare anche alcuni rappresentanti dei comitati); nell ipotesi di controlli e monitoraggi affidati dall Amministrazione Comunale e svolti da altri soggetti convenzionati, nel caso in cui si riscontri un superamento dei limiti del livello di attenzione (3 V/m) sarà affidata all ARPA la verifica dei parametri, nei tempi e nei modi previsti fissati dalla normativa vigente in materia. 3) Qualora si riscontrino, per edifici o luoghi di permanenza superiori alle 4 ore consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori al limite di attenzione di 3 V/m, i rilevamenti di cui al comma precedente andranno ripetuti, così come previsto dalla vigente normativa nazionale in materia 4) I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati di cittadini, i quali possono richiedere ulteriori controlli da eseguirsi da parte degli enti convenzionati. 5) Nel caso in cui l ARPA rilevi la violazione dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri parametri tecnici, trasmette i risultati all Amministrazione Comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di cui al successivo Art. 12 del presente Regolamento. 6) Al fine di realizzare le attività di monitoraggio e controllo, l Amministrazione concorda con i soggetti Gestori il finanziamento di un piano di controllo annuale; tale piano comprende sia le nuove installazioni (stazioni radio base e microcelle) sia le stazioni esistenti (stazioni radio base e microcelle). CAPO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE E LIMITAZIONI Art. 7 Disposizioni tecniche 1) Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste nel presente Regolamento. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di locali adibiti a permanenza non inferire a quattro ore giornaliere, il gestore provvede alla modifica, previa comunicazione al Comune, all Arpa e all Azienda Usl. Art. 8 Localizzazione topografica 1) L installazione di impianti di trasmissione relativi ad apparati di telefonia cellulare (macrocelle) deve essere localizzata in siti con altezza maggiore rispetto ad aree ed edifici confinanti; inoltre l orientamento delle antenne di trasmissione, non dovrà interferire, per quanto possibile, con i volumi all interno dei quali si prevede un campo elettrico pari a 3 V/m, determinati nei pareri redatti da Arpa ed Azienda Usl, con ambienti e/o locali con permanenza di persone prolungata (superiore alle 4 ore), e secondo l impostazione contenuta nella relazione tecnica agli atti dell ufficio Ambiente. Art. 9 Concentrazioni delle antenne su una stessa struttura 1) Al fine di evitare il proliferare di antenne sui tetti delle residenze private, l Amministrazione Comunale, sulla base del programma annuale delle installazioni di cui all art.2, può richiedere agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radiobase, regolamentandone la disposizione, così come previsto dalla normativa regionale in materia. La
concentrazione delle antenne deve comunque essere tale da garantire il principio di minimizzazione dell esposizione. 2) Il progetto di concentrazione delle stazioni radio base è validato da una relazione di ARPA, Azienda USL e Ufficio Ambiente del Comune. 3) Per evitare il proliferare di antenne su aree private, l Amministrazione Comunale segnala proprie aree, strutture, ecc., sulle quali possono essere installate antenne radio base e microcelle. Nell ipotesi di concentrazione di stazioni radiobase, ferme restando le forme di controllo previste all Art. 6 del presente Regolamento, l Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico. Le aree pubbliche disponibili costituiscono motivo di precedenza rispetto ad aree private situate nella stessa zona di influenza. Art. 10 Divieti 1) Al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa (Legge Regionale 30 del 31 ottobre 2000 Art. 9 comma 2, Delibera di Giunta Regionale n 197/2001 Art. 9) in considerazione dell alta concentrazione di bambini e persone disabilitate (malati, immunodepressi, ecc.), ed in riferimento alla relazione tecnica agli atti dell ufficio Ambiente, è fatto divieto di installare stazioni radio-base fisse e mobili entro un raggio di 200 metri e microcelle entro un raggio di 50 metri dai seguenti edifici: a) Strutture scolastiche (scuole e asili); b) Attrezzature sanitarie ed assistenziali (ospedali, case di cura o protette). 2) E fatto altresì divieto di installare stazioni radio-base e microcelle, sugli edifici di valore storico, architettonico, monumentale, culturale, testimoniale e nelle aree e giardini di pregio, come indicati dal vigente Piano Regolatore Comunale. 3) Deve essere mitigato, per quanto possibile, l impatto visivo, e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici. CAPO 5 PROCEDURE DI RISANAMENTO E SANZIONI Art. 11 Programmi di risanamento 1) Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni del presente regolamento (fatta eccezione per le disposizioni dell art 10 comma 1 del presente regolamento, per le quali l Amministrazione Comunale si riserva di concordare con il gestore l adozione di diverse misure di minimizzazione del campo elettromagnetico ) e la vigente normativa in materia sono ricondotti a conformità ovvero risanati o delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall entrata in vigore del presente testo normativo. 2) Per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. 3) Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere di Arpa ed Azienda Usl con le modalità di cui alle precedenti norme. 4) Dell avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da comunicazione al Comune entro trenta (30) giorni dalla loro realizzazione. art. 11 bis 1) Per incentivare l attività dell Ufficio Ambiente la Giunta Comunale attribuisce compensi speciali al personale addetto all ufficio medesimo rapportati ai risultati anche economici, raggiunti nell esecuzione dei compiti affidati, ovvero alla realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo; Art. 12 Sanzioni 1) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell esercizio o nell impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con la
sanzione amministrativa previste dalla L.R da 2.582,28 (lire 5.000.000) a 10.329,14 (lire 20.000.000). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che, nei termini previsti dalla presente Legge, presentano alle competenti autorità i Piani di Risanamento e/o delocalizzazione. 2) Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento, ex Art. 11 del presente Regolamento, è punito, previa diffida ad adempire entro un congruo termine assegnato dall Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l Autorità competente provvede ad interdire l uso dell impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti. 3) Chiunque installa impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da 2582,28 (lire 5.000.000) a 10329,14 (lire 20.000.000). Qualora l impianto risulti anche attivato l Autorità competente provvede ad interdire l uso. 4) Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi Art. 4 comma 7 per gli impianti di telefonia mobile. 5) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzativi da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l autorizzazione è revocata. **************
Del che s è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: IL PRESIDENTE CIABOCHI VALTER IL VERBALIZZANTE AVV. CASTELLANI ENZO Copia della presente deliberazione nr. 87 del 27-10-2005 composta da n. fogli è in affissione all Albo Pretorio dal 09.11.2005 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, unitamente ai suoi allegati. Pubblicata al n. del Registro delle Pubblicazioni. Riccione, lì 09.11.2005 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE Avv. Enzo Castellani La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E DIVENUTA ESECUTIVA per: (A) - Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000). (B) - Intervenuta approvazione da parte del CO.RE.CO. (provvedimento Prot. N. del ) ai sensi art. 134 comma 1 D.Lgs. 267/2000. (C) - Decorrenza termini di cui all art. 127 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 (15 gg.). (D) - Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione (10 gg.) ex art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000. Riccione, lì IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE Avv. Enzo Castellani Per copia conforme ad uso amministrativo. Riccione, lì IL DIRIGENTE