CAPO I Disposizioni Generali

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Allegato A DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile CAPO I Disposizioni Generali Art.1 Oggetto 1.- Le presenti disposizioni, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, di seguito denominata Direttiva, disciplinano: a) l adozione e trasmissione degli avvisi regionali di condizioni meteorologiche avverse (di seguito denominati avvisi meteo regionali); b) l adozione degli avvisi regionali di criticità, i corrispondenti livelli di allerta del sistema della protezione civile, le modalità della loro adozione e trasmissione agli enti interessati. 2.- Le disposizioni di cui al comma 1, lett. b) hanno carattere sperimentale; la fase sperimentale è stabilita in un periodo non superiore ad un anno dalla data di attivazione del Centro Funzionale regionale. 3. - Durante il periodo di sperimentazione di cui al comma 2: a) il Dipartimento della Protezione Civile assisterà il Centro Funzionale regionale di cui all art. 3, in particolare, nella predisposizione degli Avvisi regionali sia meteo che di criticità, ed, in generale, la Regione nei compiti e nelle funzioni previste nella Direttiva e non ancora operative secondo quanto stabilito d intesa tra la Regione ed il Capo del Dipartimento; b) con cadenza trimestrale le Province, anche sulla base delle osservazioni presentate da Comuni e dagli altri enti coinvolti nella sperimentazione, redigono e trasmettono alla Regione una relazione complessiva sugli esiti della medesima nel proprio territorio. 4.- Le relazioni di cui al comma 3 lett. b) sono discusse in apposita conferenza di servizi convocata dalla Regione ai fini di definire le eventuali proposte migliorative da presentare all approvazione della Giunta regionale, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile nazionale. 5. La conclusione del periodo di sperimentazione sarà stabilita d intesa tra la Regione ed il Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale anche sulla base delle attività di cui al comma 4. Art.2 - Monitoraggio e supporto in corso di evento 1.- Ferme restando le procedure di allertamento previste nei successivi Capo II (Previsioni meteorologiche) e Capo III (Avviso di criticità e stati di allerta), ove si verifichino comunque eventi meteorologici significativi, la Regione fornisce gli elementi per la valutazione puntuale della situazione in atto e della sua evoluzione agli enti locali e agli altri soggetti di cui all art.8. 2.- A tali fini la Regione rende disponibili i livelli pluviometrici e idrometrici in tempo reale e le relative tendenze (stabile, in diminuzione, in crescita), nonché commenti per quanto attiene 1

l evoluzione meteo e i conseguenti effetti al suolo, tramite pubblicazione sul sito web della Regione medesima, con accesso riservato agli enti e ai soggetti di cui all art.8. 3. - Al fine di consentire una adeguata interpretazione delle informazioni di cui al comma 2 e la relativa valutazione da parte degli enti locali per le attività di competenza, la Regione promuove apposita formazione per il personale degli enti medesimi preposto alle attività di contrasto dei fenomeni idrogeologici e di protezione civile. 4. - La Regione, inoltre, effettua attività di consulenza diretta per i Comuni e le Province, nel corso o in previsione di situazioni di emergenza, ove richiesto in rapporto all esigenza di assumere decisioni relative alla salvaguardia della pubblica incolumità. Art.3. Centro funzionale regionale e Centro situazioni regionale 1.- Le attività di cui all art. 2 sono svolte dalla Regione tramite il Centro funzionale regionale, istituito ai sensi del D.P.C.M. del 15 dicembre 1998 recante l approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale. 2.- Il medesimo Centro funzionale regionale provvede all attività di previsione ed all adozione degli avvisi meteo e di criticità in base a quanto disposto dai successivi capi II e III. 3. - La Regione svolge le attività di trasmissione degli avvisi meteo e di criticità, nonché degli stati di allerta tramite il Centro situazioni regionale, istituito con decisione Giunta Regionale n.26 del 1 Luglio 2002. Art. 4 -Bollettini nazionali 1.- Il Bollettino di vigilanza meteo e il bollettino di criticità nazionale previsti al punto 4 della Direttiva emessi ed ufficializzati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasmessi al Centro funzionale regionale attraverso la pubblicazione quotidiana e senza ulteriore forma di comunicazione, rispettivamente sul sito web del Dipartimento stesso e su di un area web riservata ed accessibile a scala di Regione. I medesimi non sono oggetto di adozione da parte della Regione né di trasmissione al sistema degli enti locali ed agli altri soggetti interessati alle procedure di allertamento. CAPO II Previsioni ed Avvisi Meteo regionali Art.5 Bollettino Meteo regionale 1.- Il Centro Funzionale Regionale emette entro le 9.30 un Bollettino Meteo Ordinario Giornaliero, che rappresenta la situazione in atto e quella riferita alle 24-72 ore successive. 2.- Il Bollettino Meteo Ordinario Giornaliero ha i seguenti contenuti: a) data e ora di emissione; b) situazione sinottica generale; c) previsione fino alle ore 24 sulla Toscana (stato del cielo, temperature, venti, mari); 2

d) previsione per domani (24-48 ore) sulla Toscana (stato del cielo, temperature, venti, mari); e) previsione per dopodomani (48-72 ore) sulla Toscana (stato del cielo, temperature, venti, mari); f) tendenza per i giorni successivi sulla Toscana. g) fenomeni rilevanti per oggi domani e dopodomani e tendenza per i giorni successivi. 3.- Il Bollettino Meteo Ordinario Giornaliero è integrato, entro le ore 13.00, dalla sezione Sintesi delle criticità che riporta l emissione o meno di avviso meteo - criticità e il riepilogo dei livelli di criticità ordinaria/moderata/elevata previsti per le 25 zone di allerta, con un approfondimento della valutazione dei fenomeni a criticità ordinaria (sezione Valutazione della Criticità ordinaria ). 4.- Il Bollettino Meteo è pubblicato sulle pagine WEB del Centro Funzionale fruibile da qualsiasi utente e senza alcuna ulteriore forma di comunicazione. Art.6 Effetti della pubblicazione del Bollettino Meteo Ordinario Giornaliero. 1.- I Comuni e le province nonché gli altri enti competenti per il pronto intervento idraulico o idrogeologico sono tenuti a consultare quotidianamente il Bollettino Meteo Ordinario Giornaliero. 2.- Ove il Bollettino Meteo Ordinario Giornaliero preveda fenomeni rilevanti solo per dopodomani (48-72 ore), è attivato il seguente grado di operatività del sistema regionale di protezione civile (pre attenzione): a) il Centro Funzionale intensifica l attività di vigilanza meteoidrologica b) gli enti locali seguono l evoluzione dei fenomeni sul sito web del Centro Funzionale e garantiscono, per il giorno successivo (domani), le condizioni di operatività necessarie per il ricevimento di eventuali avvisi meteo/di criticità moderata o elevata trasmessi 3.- Ove la sezione Sintesi delle criticità preveda situazioni di criticità ordinaria di cui all art.16 per la giornata in corso (oggi) e/o per quella successiva (domani) e non sia emesso Avviso Meteo o Avviso di Criticità, è attivato il seguente grado di operatività del sistema regionale di protezione civile (vigilanza): a) il Centro Funzionale intensifica l attività di vigilanza meteoidrologica b) gli enti locali seguono l evoluzione dei fenomeni sul sito web del Centro Funzionale e garantiscono le condizioni di operatività necessarie per il ricevimento di eventuali avvisi meteo/di criticità moderata o elevata trasmessi anche con preavvisi inferiori alle 12 ore rispetto alla data di inizio dei fenomeni c) i Comuni assicurano l operatività di recapiti telefonici e fax forniti alle Province e segnalano prontamente alle medesime eventuali eventi meteorologici intensi in corso. Art.7 Avviso meteo regionale 1.- A seguito del riconoscimento da parte del Dipartimento della protezione civile nazionale della possibilità di autonoma emissione dell avviso meteo regionale, la Regione, provvede alla predisposizione ed all adozione degli avvisi meteo regionali. 2.- L avviso meteo regionale ha i seguenti contenuti: a) riferimento al bollettino di cui all art. 5, comma 1; b) data e ora di emissione; c) periodo di validità; d) elenco dei destinatari dell Avviso; 3

e) tabella con indicazione delle zone d allerta interessate dagli eventi oggetto dell Avviso Meteo stesso, contenente: - indicazione dell intensità complessiva dei fenomeni per ciascuna area; - relativamente alla pioggia, quantità di precipitazione cumulata (in mm) attesa sulle zone d allerta interessate sulla durata complessiva dell evento (in ore); - valutazione quantitativa dell intensità massima di ciascun fenomeno previsto f) commento testuale, con indicazione dell orario atteso di inizio e fine, dei soli eventi che, distinti per tipologia, possano essere ritenuti causa di un livello di criticità atteso sulle zone di allerta interessate: - almeno moderato nel caso di rischio idrogeologico ed idraulico - rilevante nel caso degli altri rischi per i quali gli effetti non siano valutabili o valutati; g) tendenza per i giorni successivi. Art.8 - Trasmissione avviso meteo regionale 1.- L avviso meteo regionale è trasmesso ai seguenti soggetti: a) Province b) Comuni e Centri Intercomunali di protezione civile c) Comunità Montane d) Consorzi di bonifica e) Soggetti gestori della viabilità f) Soggetti gestori dei servizi pubblici g) Centrali operative 118 2.- L avviso meteo regionale è altresì trasmesso a: a) Dipartimento di Protezione Civile b) Prefetture c) Direzione Regionale dei VVF d) Registro italiano Dighe Uffici periferici di Firenze e Perugia. Art.9 Modalità della trasmissione 1.- La Regione provvede, tramite il Centro Situazioni regionale, a trasmettere l avviso meteo regionale direttamente ai seguenti soggetti interessati dall Avviso: a) Province b) Comuni capoluogo di provincia c) Anas Compartimento di Firenze d) Gestori rete autostradale (Autostrade Spa, Salt, Cisa) e) Enel f) Telecom g) Snam h) Centrali operative 118 i) Soggetti di cui all art.8, comma 2. 2.- Le Province provvedono a trasmettere l avviso meteo regionale ai seguenti enti operanti nel territorio di competenza: 4

a) Comuni (esclusi quelli capoluogo di provincia), Centri Intercomunali, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica b) Soggetti gestori dei servizi pubblici diversi da quelli di cui al comma 1 3.- Le province provvedono a verificare anche telefonicamente la ricezione degli avvisi meteo regionali inviati e a confermare alla Regione, tramite messaggio fax, gli esiti della attività svolta. 4.- La trasmissione dell avviso meteo regionale é effettuata tramite messaggio fax, ferme restando le eventuali ulteriori forme di comunicazione concordate tra gli enti. Art.10 - Attività sostitutiva 1.- Nel caso in cui la Provincia, per il sopraggiungere di circostanze impreviste e non riconducibili a carenze dell organizzazione preposta, non sia in grado di procedere, al ricevimento di un avviso meteo regionale, alle trasmissioni di competenza, ne informa immediatamente la Regione che si sostituisce alla medesima in tale adempimento, provvedendo alla trasmissione direttamente, tramite messaggio fax, agli enti di cui all art.9, comma 2, esclusa ogni ulteriore diversa forma di comunicazione eventualmente concordata dalla provincia medesima con gli enti destinatari. 2.- Ai fini di cui al comma 1, entro 10 giorni dall adozione delle presenti disposizioni, ciascuna Provincia comunica, sotto la propria responsabilità, l elenco dei destinatari delle trasmissioni di competenza, completo dei riferimenti telefonici e fax. E altresì in responsabilità della Provincia acquisire e comunicare alla Regione le eventuali variazioni. Art.11 Effetti avviso meteo regionale 1.- Salvo che l avviso meteo sia emesso contestualmente ad un avviso di criticità e produca l adozione di uno stato di allerta, la trasmissione dell avviso meteo regionale da parte della Regione attiva automaticamente lo stato di Attenzione del sistema della protezione civile, senza necessità di una sua formale adozione. 2.- All attivazione dello stato di attenzione del sistema della protezione civile: a) il Centro funzionale regionale rinforza la sorveglianza meteo-idrologica ed estende, secondo propri disciplinari, il servizio a tutto l arco delle 24 ore per tutto il periodo di validità dell avviso (oppure, ove sia successivamente adottato lo stato di allerta, sino alla cessazione dello stato di allerta di cui all art. 17) e per le 48 ore successive oppure sino a quando non valuti autonomamente cessate le condizioni di rischio; b) i Comuni, i Centri Intercomunali e le province garantiscono la reperibilità telefonica e fax H24 e verificano i collegamenti con i propri servizi tecnici e in particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento nonché con le organizzazioni del volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con gli altri soggetti a supporto delle attività di soccorso. Art.12 Raccordo con le Prefetture 1.- Fermi restando gli eventuali specifici contatti tra la Regione e le Prefetture previsti dalla Direttiva o comunque concordati, la Regione provvede, entro 30 giorni dall adozione delle presenti disposizioni, a trasmettere alle Prefetture la lista dettagliata dei soggetti destinatari dell avviso meteo regionale ai fini di promuoverne l integrazione con l elenco dei soggetti statali ai quali la medesima è trasmessa a cura delle Prefetture medesime. 5

CAPO III Avviso di criticità regionale e stati di allerta Art.13 Avviso di criticità regionale 1. A seguito della attivazione, in conformità a quanto previsto nella Direttiva, il Centro Funzionale Regionale provvede a predisporre ed adottare l avviso di criticità regionale ove le previsioni meteorologiche descritte nel Bollettino meteo regionale di cui all art.4 evidenzino, in rapporto al superamento di soglie prefissate e alle diverse zone di allerta, che gli effetti sulla popolazione e sui beni possono raggiungere e superare livelli di criticità almeno moderata oppure, il possibile verificarsi di fenomeni idraulici e/o idrogeologici rilevanti dagli effetti difficilmente prevedibili. 2.- L avviso di criticità è preceduto e/o emesso contestualmente all avviso meteo regionale di cui al Capo II ed a cui farà formale e sostanziale riferimento. 3.- L avviso di criticità è adottato entro le ore 13.00, di regola con preavviso di 12-36 ore dall inizio della criticità, con validità a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo. 4.- L Avviso di criticità ha il seguente contenuto: a) data e ora di adozione; b) riferimento al Bollettino Meteo Ordinario Giornaliero; c) periodo di validità; d) elenco dei destinatari dell Avviso; e) indicazione delle zone d allerta interessate anche dai conseguenti effetti; f) commento testuale sul tipo di evento e sugli effetti attesi; g) livello di criticità degli effetti attesi per ciascuna delle zone di allerta ed orario atteso di inizio e fine sia dell evento che della criticità. 5.- L Avviso di criticità è adottato dal Responsabile del Centro Funzionale Regionale o suo delegato ed è reso disponibile tramite inserimento nel sito Web del Centro Funzionale con accesso riservato agli enti e ai soggetti di cui all art.8 con data e ora di adozione. 6.- A seguito dell adozione dell Avviso di criticità, il Centro Funzionale Regionale provvede a trasmetterlo immediatamente via fax al Centro Situazioni regionale ed al Dipartimento della protezione civile nazionale, richiedendo conferma telefonica del ricevimento. 7.- Al termine del periodo di sperimentazione di cui all art. 1 comma 2 l Avviso di criticità regionale potrà essere emesso anche senza la previa o contestuale adozione dell avviso meteo: in tale caso dovrà includere le informazioni e le valutazioni contenute nell avviso meteo regionale. Art.14 Zone di allerta 1.- Ai fini dell emissione dell avviso di criticità, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti zone di allerta: 6

ID Area Nome Area Nome Area Esteso A1 Magra Bacino del F. Magra A2 Versilia Bacini del litorale della Versilia A3 Serchio Bacino del F. Serchio A4 Basso Serchio Basso corso del F. Serchio B1 Sieve Val di Sieve B2 Vald. Med. Valdarno Medio (tratto fiorentino) B3 Ombrone Bisenzio Bacino del F. Ombrone Pistoiese B4 ValdInf Valdarno Inferiore e Valdinievole B5 RenoSanterno Bacino del F. Reno e del F. Santerno C1 Foce Arno Foce F. Arno, Scolmatore, Colline livornesi C2 Cecina Bacino del F. Cecina C3 Cornia Bacino dei F. Cornia e costa C4 Isole Isole Arcipelago Toscano D1 Elsa Bacini dei F. Elsa ed Egola D2 Era Valdera D3 Ombrone GR Alto Bacino dell'ombrone Grossetano, Merse e Farma D4 GrevePesa Bacini del F. Greve e F. Pesa E1 Casentino Casentino E2 Chiana Val di Chiana E3 ValdSup Valdarno Superiore E4 Tevere Bacino del F. Tevere F1 Orcia Medio Bacino del F. Ombrone Grossetano e F. Orcia F2 Bruna Bacino del F. Bruna e foce del F. Ombrone F3 Albegna Bacino del F. Albegna F4 Fiora Bacino del F. Fiora 2.- I Comuni, le Comunità montane, i consorzi di bonifica e le Province comprese in ciascuna zona risultano dall allegato B Parte seconda. Art.15 Livelli di criticità moderata e elevata 1.- La criticità, rilevante ai fini dell adozione degli stati di allerta, è articolata in due livelli (moderata e elevata), per i rischi di natura idraulica ed idrogeologica, e in un unico livello (elevata) per gli altri rischi. 2.- Per ciascuno dei livelli di cui al comma 1, la criticità per rischio idraulico-idrogeologico può essere determinata sulla base dei dati pluviometrici ovvero di questi stessi e dei dati idrometrici attesi. 3.- I livelli di criticità di cui al comma precedente corrispondono alle seguenti situazioni: a) Criticità moderata: condizioni corrispondenti al raggiungimento della stima del tempo di ritorno quinquennale per almeno uno dei valori di precipitazione cumulata a 1-3-6-12-24 ore. Indica il manifestarsi di piogge non ordinarie, con una situazione da monitorare focalizzando l attenzione nei punti critici in cui si sta sviluppando il fenomeno, con possibili conseguenze di: 7

per il raggiungimento della soglia per durate brevi (1-3-6 ore): probabili smottamenti in zone ad elevata pericolosità idrogeologica, aggravamento delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani, sollecitazione del reticolo idrografico minore; per il raggiungimento della soglia per durate lunghe (6-12-24 ore): saturazione del suolo con aumento della pericolosità da frana (soprattutto se si manifestano successivi scrosci di breve durata ed alta intensità); aggravamento delle condizioni di reticoli principali dei bacini di medie-grandi dimensioni (500 5000 kmq), con diminuzione del volume invasabile in alveo e probabile innalzamento dei livelli sulle aste principali. b) Criticità elevata: condizioni corrispondenti al raggiungimento della stima del tempo di ritorno decennale per almeno uno dei valori di precipitazione cumulata a 1-3-6-12-24 ore. Indica il manifestarsi di piogge rilevanti, quasi eccezionali, con possibili conseguenze di: per il raggiungimento della soglia per durate brevi (1-3-6 ore): probabili smottamenti in zone ad elevata e media pericolosità idrogeologica, forte aggravamento delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani con eventuali allagamenti locali, forte sollecitazione del reticolo minore con possibili allagamenti in zone ad elevata pericolosità idraulica, probabile formazione di onde di piena su bacini di piccole-medie dimensioni (100-1000 kmq); per il raggiungimento della soglia per durate lunghe (6-12-24 ore): saturazione del suolo con forte aumento della pericolosità da frana (soprattutto se si manifestano successivi scrosci di breve durata ed alta intensità); formazione di piena sui reticoli idrografici principali dei bacini di medie-grandi dimensioni (500 5000 kmq), con probabile repentino innalzamento dei livelli sulle aste principali. Art.16 Livello di criticità ordinaria 1.- Oltre ai livelli di criticità moderata o elevata è considerato un livello di criticità ordinaria che di regola non prevede danni diffusi a scala comunale e che può essere affrontato con mezzi ordinari; tale livello di criticità può comportare anche effetti significativi, con una possibile ed occasionale pericolosità per l incolumità delle persone, ove si manifestino eventi intensi, quali temporali accompagnati da fulmini, rovesci di pioggia e grandinate nonché colpi di vento e trombe d aria, d incerta previsione sia spaziale che temporale. 2.- Il livello di criticità ordinaria non è adottato ma è direttamente desunto dall indicazione nell apposita sezione (Valutazione della criticità ordinaria). Il medesimo produce automaticamente l attivazione della vigilanza di cui all art. 6 comma 3, salvo che venga emesso un avviso meteocriticità e conseguentemente attivato uno stato di attenzione o di allerta. 3.- Quando gli eventi intensi di incerta previsione di cui al comma 1 sono attesi nell ambito di condizioni meteo diffusamente perturbate, il Centro Funzionale adotta un livello di criticità sulle zone di allerta interessate almeno moderato ed emette Avviso Meteo-Criticità. 8

Art.17 Stato di Allerta 1.- Ove venga adottato un avviso di criticità moderata o elevata, la Regione attiva la procedura di allertamento per le finalità di protezione civile, attraverso la adozione di uno stato di allerta correlato alla data prevista per l inizio delle condizioni di criticità. 2.- Gli stati di allerta e i corrispondenti tempi di preavviso sono così determinati: a) Allerta 1: in caso di avviso di criticità adottato con preavviso superiore alle 12 ore dalla data di inizio della criticità prevista b) Allerta 2: in caso di avviso di criticità adottato con preavviso inferiore alle 12 ore ovvero in corso di evento non previsto avente le caratteristiche di criticità moderata/elevata. 3.- Ciascuno degli stati di allerta è distinto in moderato o elevato a seconda del corrispondente livello di criticità previsto. Art.18 Adozione dello stato di allerta 1.- Lo stato di allerta è adottato dal responsabile del Centro situazioni regionale o suo delegato al ricevimento dell avviso di criticità corrispondente, in conformità a quanto previsto dall art.13, ovvero anche in difformità, su proposta del Centro Funzionale Regionale. 2.- Lo stato di allerta d ora in poi denominato Allerta - riporta l avviso di criticità, richiamando per quanto attiene i fenomeni attesi e corrispondenti al livello di criticità adottato e le attività da intraprendere, le presenti disposizioni e in particolare gli artt. 9, comma 2, 23,24 e 25. 3.- Gli eventuali aggiornamenti dell avviso di criticità che intervengono nel periodo di validità dell allerta, non danno luogo all adozione di una nuova allerta, salvo che ricorrano i presupposti per la modifica del relativo stato. Art.19 Trasmissione della dichiarazione dello stato di allerta 1.- L allerta è trasmessa dalla Regione e dalle Province ai soggetti di cui all art. 8 e con le modalità di cui agli artt. 9 e 10. 2.- Gli stati di Allerta 2 previsti all art. 17 comma 2 lett.b vengono comunicati agli enti interessati immediatamente per le vie brevi salva la successiva trasmissione via fax. 3.- Per le comunicazioni telefoniche si osservano le seguenti priorità: a) dalla Regione: Province e Comuni capoluogo, Prefetture, Direzione Regionale VVF e a seguire gli altri soggetti b) dalle Province: Comuni e Centri Intercomunali e a seguire gli altri soggetti. 4.- Ove sia comunicata l allerta 2) e le Province non siano in grado di contattare uno o più comuni, ne informano la Prefettura richiedendone il supporto per contattare i comuni medesimi. Art.20 Cessazione dello stato di allerta 1.- Lo stato di allerta cessa automaticamente alla data prevista per la fine dell evento/criticità nell avviso di criticità. Eventuali cessazioni anticipate o posticipate verranno comunicate, tramite messaggio fax, con le stesse procedure previste per l invio della allerta. 9

Capo IV Adempimenti degli enti nei vari stati di allerta ART. 21 Oggetto 1.- Le disposizioni del presente Capo IV individuano le azioni ordinariamente connesse all attivazione degli stati di allerta da porre in essere da parte degli enti indicati e da dimensionare in rapporto al livello di criticità moderata o elevata previsto. 2.- Restano conseguentemente ferme le responsabilità dei singoli enti circa la valutazione della situazione in atto o prevista e delle conseguenti attivazioni, ancorché non previste nel presente Capo. 3.- Gli enti locali provvedono a verificare la integrazione delle procedure di allerta di cui alle presenti disposizioni con le procedure previste nei piani di protezione civile locali in rapporto alle specifiche situazioni di criticità del territorio ed ai tempi necessari per attivare le azioni di contrasto degli eventi e di contenimento dei conseguenti danni. Art. 22 - Adempimenti della Regione 1.- In caso di attivazione di un qualsiasi stato di allerta, la Regione, garantendo l operatività H24, svolge le seguenti attività: a) Tramite il centro funzionale Sorveglianza meteo e idro rinforzata Supporto agli enti su informazioni meteo e effetti al suolo richiesti Emissione primo commento meteo e idro entro inizio periodo di validità avviso Emissione commenti idro-meteo a cadenze regolari a seconda della gravità del fenomeno in atto (ogni commento riporta l ora di emissione del successivo commento l ora di emissione del primo è indicata nell avviso di criticità) Sorveglianza funzionalità sistemi informatici Sorveglianza funzionalità sistemi di monitoraggio meteo-idro-pluvio b) Tramite Centro situazioni regionale: verifica gli esiti delle trasmissioni di competenza delle Province sulla base delle conferme trasmesse dalle medesime ai sensi dell art.9, comma 3, ed adotta gli eventuali provvedimenti sostitutivi di cui all art.10; mantiene costante rapporto con le province per verifica situazioni locali, trasferendo ogni utile informazione al centro funzionale attiva le procedure operative di competenza Art.23 - Adempimenti della Provincia 1.- La Provincia, oltre a garantire gli adempimenti previsti in caso di attenzione ai sensi dell art 11, comma2, lett.b), in caso di allerta provvede ai seguenti adempimenti: Attiva o verifica l attivazione dei servizi tecnici della provincia e degli altri enti competenti per le attività di pronto intervento idraulico ed idrogeologico Attiva il coordinamento provinciale del volontariato, se istituito Attiva gli eventuali presidi già presenti sul territorio 10

Verifica lo stadio di attivazione del servizio di piena Contatta la Prefettura per organizzare ogni opportuna collaborazione e la reciproca informazione Verifica la necessità di attivare la Sala Operativa provinciale nelle dimensioni ritenute opportune Attiva un costante rapporto informativo con i Comuni e i Centri Intercomunali interessati, verificandone, in rapporto con i Sindaci, la operatività Attiva tutte le altre procedure previste nel piano provinciale di protezione civile in caso di allerta 2 Indipendentemente dallo stato di allerta in corso la Provincia provvede, a comunicare alla Regione - Centro Funzionale regionale - tramite servizio di e-mail su apposito account dedicato, tutte le attivazioni del servizio di piena, in conformità al documento che ne regola lo svolgimento. 3.- Dalla data prevista per l inizio della criticità, la Provincia provvede alla elaborazione di un report complessivo avente ad oggetto gli effetti rilevati sul territorio e le eventuali azioni di contrasto attivate nonché le attività di protezione civile in essere e lo invia al Centro Situazioni regionale, via fax o in via informatica, con la periodicità definita d intesa con il Centro Situazioni medesimo in rapporto alla situazione. Il report è trasmesso anche alla Prefettura e all Ispettorato provinciale dei VVF. 4.- Il Centro Situazioni Regionale provvede a informare il Centro Funzionale regionale sul contenuto dei report trasmessi. ART. 24 - Adempimenti del Comune nei vari stadi di allerta c) 1 Il Comune oltre a garantire gli adempimenti previsti in caso di attenzione ai sensi dell art.11, comma 2, lett.b), in caso di allerta provvede ai seguenti adempimenti : Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e delle associazioni di volontariato locali Verifica l efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano comunale di protezione civile Comunica alla provincia le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità Verifica necessità di attivare il Centro Operativo Comunale se non già attivato Attiva le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla criticità prevista Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di allerta Art.25 Informazione alla popolazione 1.- Ferme restando le eventuali iniziative di informazione generale adottate dalla Regione e dalle Province, il Comune provvede a garantire l attività di informazione alla popolazione interessata dalle criticità, facendo riferimento anche alle procedure di allerta. Art.26 Procedure operative Le procedure operative funzionali all attuazione delle presenti disposizioni sono contenute nell allegato B. 11

I formati dei bollettini e degli avvisi previsti nel medesimo allegato possono essere modificati, previa informativa agli enti di cui all art.8, con disposizione dirigenziale. 12