Il programma delle misure fiscali e di sostegno economico

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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Transcript:

La Riforma del Terzo Settore Il programma delle misure fiscali e di sostegno economico Dott. Antonio Cuonzo, Dottore Commercialista, Componente della Commissione enti non profit dell'odcec di Roma Roma, 26 Ottobre 2016

Il cuore della Riforma Art. 1 Finalità e oggetto «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.» 2

Disposizioni chiave dell attuale sistema di tassazione Art. 73 del T.U.I.R. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società : a).; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ; d). MENTRE «La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) [omissis].. f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;» (cfr. Art. 3, comma 189 della L. 662/1996). 3

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a)revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente; 4

Il più probabile ambito di intervento Art. 73 del T.U.I.R. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società : a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ; d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 5

Ulteriori proposte di formulazione Proposta di emendamento in Senato (Proposta di modifica n. 9.3 al DDL n. 1870) : Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti: «a) applicazione del regime fiscale ordinario, non di vantaggio, per i corrispettivi derivanti da eventuali attività economiche non riconducibili ai settori di utilità sociale. A tali attività occorre imputare i relativi costi; a-bis) previsione dell'esenzione fiscale per le attività non economiche, ovvero per quote associative, oblazioni, donazioni e contributi. A tali attività occorre imputare i relativi costi; a-ter) previsione che le attività economiche nei settori di utilità sociale siano soggette, se dovuto, in modo omogeneo alle imposte dirette sui redditi d'impresa, di capitale, fondiari e diversi e così trattate: 1) esenzione fiscale per le attività marginali, da limitare definendo soglie massime dei relativi incassi, in valore assoluto o in percentuale rispetto al fatturato complessivo; 2) esenzione fiscale per gli utili destinati a riserva indivisibile e che non possono essere distribuiti ai soci per l'intera durata dell'ente e al suo scioglimento; 3) solo in caso di distribuzione di utili come definita all'articolo 6, applicazione di un regime fiscale di favore in caso di vendita a prezzo di mercato, rivolta a terzi ovvero agli associati non partecipanti attivamente al rapporto societario; applicazione di un regime fiscale di maggior favore nel caso di vendita a soci ove sia comprovata l'effettiva partecipazione attiva al rapporto societario, nonché in caso di vendita accertata a prezzi di favore o a prezzo simbolico, con percentuale di abbattimento minimo del prezzo definita con decreto; 6

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico (segue) I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ; b)razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti; 7

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico (segue) I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico. sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ; b) ; c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g); 8

Durante l iter di approvazione della Legge delega L art. 1, comma 154 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) prevede che «Le disposizioni di cui.., relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell annualità precedente.» (c.d. «stabilizzazione»); Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (c.d. «semplificazione»). 9

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico (segue) I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ; b) ; c) ; d) ; e)razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1; 10

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico (segue) I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ; b) ; m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative. 11

I limiti di operatività Art. 10, comma 1, lett. b e c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 «Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a)..[omissis]; b) l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) [omissis].» 12

La definizione delle attività connesse Art. 10, comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 «Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.» 13

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico (segue) I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ; b) ; f)previsione, per le imprese sociali: 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale; 14

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico (segue) I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ; b) ; g)istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro 15

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico (segue) I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ; b) ; h)introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale; 16

Occorre ricordare Titoli di solidarietà di cui all art. 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 D.M. 8 giugno 1999, n. 328 «1. I titoli da denominarsi «di solidarietà», di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili. 2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l'emissione dei titoli «di solidarietà» e il tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa. 3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d'italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente. 17

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico (segue) I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ; b) ; i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; j)previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; 18