ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO "CICERONE - POLLIONE" FORMIA



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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO "CICERONE - POLLIONE" FORMIA LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE "M.T. CICERONE" LICEO CLASSICO "VITRUVIO POLLIONE" Via Olivetani, 24-04023 Formia (LT) c. m. LTIS021002 c. f. 90060380590 0771.771261/700866 ltis021002@istruzione.it REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI Art. 1 Riferimenti normativi Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: - Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo; - Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 - Legge 11 novembre 1975, n. 584; - Circolare Min.San. 5/10/1976 n. 69 - Legge 689/1981; - D. P. C. M. 14/12/1995; - Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507; - legge 28/12/2001, n. 448; - Legge 16.11.2003, n. 3; - Legge 31.10.2003, n. 306; - Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04; - Legge 30.12.2004, n. 311; - Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005; - Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005; - Legge Finanziaria 2005; - D.I. del 01.02 2001, n. 44; - D.L.vo 30.03.2001, 165; - C.C.N.L. del 29.11.2007 Comparto Scuola - Decreto Legislativo 81/2008 - CCNL scuola 2006-2009 - Art. 4 D.L. 104 del 12/09/2013 Art. 2 Finalità 1. Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa. La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Il presente Regolamento si prefigge di: Pagina 1 di 6

a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008; b) prevenire l abitudine al fumo; c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare; d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro; e) fare della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui; f) proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; g) favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione; h) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell Offerta Formativa (POF) dell Istituzione Scolastica; i) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa ed in tutte le aree di pertinenza; l) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione. Art. 3 Fumo e responsabilità del datore di lavoro-dirigente Scolastico Il D.S. può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio. Il D.S. è obbligato a intervenire in quanto l esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni). Il D.S. deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la missione educativa propria di una istituzione scolastica. Il D.S. deve dare attuazione ad un triplo divieto: 1. uno in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro; 2. uno discendente dalla legge sul divieto di fumo; 3. uno come obbligo morale nei confronti dell istituzione che rappresenta. L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti. Art. 4 Locali soggetti al divieto di fumo E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto : nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteca, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, aula magna, area di attesa, bagni, e in tutte le aree di pertinenza della scuola. Il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell' istituzione scolastica. E' vietato altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituto. Nei locali chiusi sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura. Art. 5 Soggetti preposti al controllo dell applicazione del divieto di fumo I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell allegato. E' compito dei responsabili preposti: Pagina 2 di 6

a) Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto. b) Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. I responsabili preposti al controllo dell applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e in tutte le unità del personale A.T.A. L incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto). Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell'istituto restano in carica fino a revoca dell incarico da parte del Dirigente Scolastico. In presenza di eventuali difficoltà nell applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all osservanza del divieto. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. Art. 6 Sanzioni Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 27,50 a. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 220,00 a. 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento Disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione alla norma, dopo la firma da parte dello studente-studentessa del verbale d accertamento del divieto di fumo. Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto. Si ricorda che, poiché al personale dell'istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale Gli studenti che non rispettino il divieto di fumo saranno puniti anche con sanzioni disciplinari. Art. 7 Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola (utente esterno, dipendente, studente) Legge e articolo Fatto illecito Procedimento ** Importo in euro Chi vigilia Chi fa la multa L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 c. 1 Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all utenza L. 689/81 Da 27,5 a 275,00 *Riducibile a 55,00 Funzionario incaricato (o il Dirigente stesso se non ha provveduto Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell ambito dei Pagina 3 di 6

L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 c. 1 Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all utenza in presenza di donna incinta di bambini fino a 12 anni di età L. 689/81 Da 55,00 a 550,00 *Riducibile a 110,00 alla nomina) Funzionario incaricato (o il Dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) servizi a cui sono incaricati Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell ambito dei servizi a cui sono incaricati ** Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04. *Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo. Sanzioni amministrative per il Dirigente Scolastico Legge e articolo Fatto illecito Procedimento ** Importo in euro Chi vigilia e fa la multa L.584/75 Art. 1 e 2 L.3/2003 Art 51, c. 1-2-3 Non esporre la cartellonistica Non vigilare L. 689/81 Da 220,00 a 2.200,00 *Riducibile a 440,00 Polizia Ammin. Locale Agenti o Ufficiali di PG ** Art. 7 c.2 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04. *Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo. Art. 8 Pagamento contravvenzioni Ai sensi dell art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di 400,00. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo I.I.S. Liceo "Cicerone-Pollione" Formia (LT) (Verbale N. del ); b) direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio; c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra). L interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Art. 9 Procedura di accertamento Contestazione e Notificazione : a) La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); Pagina 4 di 6

b) Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola; c) Il verbale è sempre in duplice copia : una per il trasgressore (consegnata o notificata); una per la scuola; d) Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l interessato può far pervenire all Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Iter amministrativo definito dall'accordo Stato-Regioni del 16.12.2004 ORGANO ACCERTATORE Forze di Polizia dello Stato (es. carabinieri, polizia di stato) Funzionario di organi statali (es. insegnante di scuola pubblica, ) Polizia Amministrativa locale Ispettore delle ASL Funzionario di un ente non statale (es. caposala in ospedale, insegnante di scuole paritarie) AUTORITÀ COMPETENTE (A CHI PAGARE) E MODALITÀ Allo Stato (tesoreria provinciale) Modello F23, codice tributo 131T Al Sindaco LUOGO DELL INFRAZIONE In amministrazioni statali (es. scuola pubblica,..) In enti di rilevanza nazionale (es. INAIL, INPS,..) In amministrazioni non statali (es. ASL, comune, scuola paritaria) In tutti gli altri luoghi (es. bar, ristorante, negozio, fabbrica, ufficio, ) AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO E GLI SCRITTI DIFENSIVI Al Prefetto Al Sindaco Art. 10 Violazioni commesse da minorenni Ai sensi dell' Art. 2 della L. 689/81, Capacità di intendere e di volere, "non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Pagina 5 di 6

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va contestata al personale che aveva in quel momento l obbligo di sorveglianza se non è in grado di dimostrare che non ha potuto impedire il fatto. Con il presente regolamento e/o l informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all inizio dell anno scolastico la Scuola ha ottemperato perché non si verificasse il fatto; pertanto, nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo, si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia, ravvisandosi una colpa in educando, e pertanto la famiglia sarà chiamata a rispondere/risarcire la scuola. Art.11 Modalità organizzative I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento. Art. 12 Norme finali Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. Art. 13 Entrata in vigore Con l entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili. Allegati alla procedura: All. A : Determinazione del dirigente di individuazione dei funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare All. B : Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all accertamento delle infrazioni All. C : Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo All. D : Ricevuta di quietanza pagamento sanzione amministrativa All. E : Rapporto per mancato pagamento sanzione amministrativa All. F : Cartello divieto di fumo IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pasquale Gionta Pagina 6 di 6