Comune di Cerro Maggiore provincia di Milano Regolamento per l utilizzo dell area pubblica sita in v. San Carlo n. 13, denominata Galleria Grassi Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 4.7.2011 (in vigore dal 27.8.11)
Comune di Cerro Maggiore Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELL AREA PUBBLICA SITA IN VIA SAN CARLO N. 13, DENOMINATA GALLERIA GRASSI. Articolo 1 Finalità L Area Pubblica sita in Via San Carlo n. 13, denominata GALLERIA GRASSI, è un luogo di particolare valore architettonico ed estetico sito al centro della Città e adiacente al Palazzo Municipale. Patrimonio di tutti i cittadini Cerresi, costituisce un luogo di aggregazione e ritrovo, ove si può trascorrere il tempo libero e partecipare alle numerose manifestazioni che vi si tengono. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di garantire la tutela, la conservazione e la fruibilità della GALLERIA GRASSI e dell area verde alla stessa adiacente. Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica all area pubblica sopra citata e alla vicina area verde per disciplinare fattispecie non contemplate dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cerro Maggiore. Articolo 3 Norme Generali Nell area ad uso pubblico oggetto del presente regolamento, vigono le seguenti norme d uso generale. I frequentatori dovranno assumere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e verso l ambiente. E vietato disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare di tale area. Sono, pertanto, proibite grida, schiamazzi, il getto di materiale esplodente e tutti quegli atti o comportamenti che possono recare spavento o molestia al pubblico. Senza apposita autorizzazione dei competenti uffici comunali, è vietata l effettuazione di qualunque manifestazione o attività che comporti una notevole concentrazione di persone (festival, concerti, ecc.).
E, altresì, vietata la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per le operazioni di manutenzione e pulizia e dei mezzi a servizio di persone con ridotta capacità motoria; i velocipedi dovranno essere condotti a mano. I cani potranno essere introdotti e transitare unicamente se tenuti al guinzaglio; i proprietari o detentori degli animali dovranno evitare che gli stessi arrechino danni alle strutture presenti ed effettuino i propri bisogni fisiologici; in ogni caso dovranno provvedere alla pulizia del suolo e rimozione delle deiezioni eventualmente effettuate. E vietato gettare o abbandonare qualsiasi genere di rifiuto al di fuori degli appositi contenitori; è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dell area a chiunque ne abbia provocato l imbrattamento, anche in modo accidentale o compiendo attività autorizzate o consentite. Articolo 4 Atti vietati Nell area pubblica di via San Carlo 13, denominata GALLERIA GRASSI, e nell area verde alla stessa adiacente è, altresì, vietato: a) accedere negli orari di chiusura; b) praticare il gioco del calcio organizzato a squadre ed altri giochi di squadra similari, incompatibili con la corretta conservazione delle strutture architettoniche esistenti; c) inquinare l acqua contenuta nelle fontane, fontanelle, vasche, ecc.; d) danneggiare, in qualsiasi modo, le strutture e gli arredi presenti; e) effettuare qualunque tipo di scritto o disegno; f) utilizzare impropriamente panchine e strutture di arredo urbano, arrampicarsi sulle recinzioni, sui pali dell illuminazione e simili; g) accendere fuochi, gettare fiammiferi o mozziconi accesi o altri oggetti che possano provocare incendi; h) manomettere o imbrattare la segnaletica presente; i) effettuare bivacchi; j) consumare e detenere per il consumo bevande alcoliche, ad eccezione della somministrazione effettuata nell ambito di manifestazioni organizzate o autorizzate dall Amministrazione Comunale. Articolo 5 Ulteriori disposizioni I proprietari confinanti, hanno l obbligo di mantenere siepi e piante presenti in modo che le stesse non si protendano verso l area di cui al presente regolamento e qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere
alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Articolo 6 Vigilanza L esatta osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo Polizia Locale nonché a tutti gli agenti di cui all art. 13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689. Possono essere incaricate dell osservanza delle presenti disposizioni anche volontari, associazioni di volontariato o altri soggetti che abbiano sottoscritto apposita convenzione con l Amministrazione Comunale. Articolo 7 Sanzioni Se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni e fatta salva l applicazione della legge penale nei casi previsti, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con il pagamento in misura ridotta delle seguenti sanzioni amministrative: effettuazione, senza autorizzazione, di manifestazioni o altre attività che comportino una notevole concentrazione di persone: 200,00; circolazione e sosta con veicoli a motore: 100,00; inosservanza dell obbligo di condurre i velocipedi a mano: 50,00; inosservanza degli obblighi relativi alla conduzione di animali e dell obbligo di ripulire il suolo asportando eventuali deiezioni: da 80,00 a 500,00; getto o abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori: 100,00; inosservanza dell obbligo di ripulire le aree eventualmente sporcate: 200,00; accedere negli orari di chiusura: 100,00; praticare il gioco del calcio organizzato a squadre ed altri giochi di squadra similari, incompatibili con la corretta conservazione delle strutture architettoniche esistenti: 100,00; inquinare l acqua contenuta nelle fontane, fontanelle, vasche, ecc.: 200,00; danneggiare, in qualsiasi modo, le strutture e gli arredi presenti: 200,00; effettuare qualunque tipo di scritto o disegno: 200,00; utilizzare impropriamente panchine e strutture di arredo urbano, arrampicarsi sulle recinzioni, sui pali dell illuminazione e simili: 100,00; accendere fuochi, gettare fiammiferi o mozziconi accesi o altri oggetti che possano provocare incendi: 200,00; manomettere o imbrattare la segnaletica presente: 200,00; effettuare bivacchi: 100,00;
consumare e detenere per il consumo bevande alcoliche, ad eccezione della somministrazione effettuata nell ambito di manifestazioni organizzate o autorizzate dall Amministrazione Comunale: 200,00. Per le violazioni alle restanti norme del presente regolamento si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da 25,00 a 500,00, ai sensi dell art. 7-bis D.L.vo n. 267/00. Le sanzioni sono applicate dal Corpo Polizia Locale. Articolo 8 Risarcimento del danno e sanzioni accessorie In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo, l Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento del patrimonio pubblico, esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato secondo stima del competente ufficio tecnico. In caso di recidiva e di inosservanza all ordine di cessare il consumo di bevande alcoliche, gli agenti accertatori potranno procedere al sequestro amministrativo delle stesse finalizzato alla confisca e successiva distruzione. Articolo 9 Deroghe E facoltà dell Amministrazione Comunale stabilire motivate deroghe alla disciplina d uso dell area di cui alle predette norme.