Allegato alla determinazione n /1884/F.P. del

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Allegato alla determinazione n. 16832/1884/F.P. del 24.04.2014 Premessa Il presente documento introduce i diversi profili di attuazione operativa della DGR 50-26 del 2012, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha introdotto la riforma del sistema di certificazione focalizzato sulle competenze comunque apprese, a partire dalla certificazione delle competenze acquisite nell ambito dei percorsi formativi, autorizzati dalla Regione Sardegna. Istanza di certificazione. La procedura di presentazione deve garantire parità di accesso e trattamento: - a chi proviene da percorsi di convalida (o validazione) di apprendimento non formale/informale; - a chi richiede la certificazione al termine di un percorso formativo autorizzato dalla Regione Sardegna. Requisiti soggettivi per la presentazione dell istanza Per coloro che richiedono la certificazione al termine di un percorso formativo, autorizzato dalla Regione Sardegna, i requisiti attengono la partecipazione al percorso da parte del candidato, in particolare in termini di: - al livello minimo di frequenza secondo quanto previsto dal Vademecum per l operatore (in caso di riconoscimento di crediti in ingresso la percentuale massima di assenze si applica al totale delle ore di frequenza previste) e da altre disposizioni dell Amministrazione; - al superamento delle prove intermedie di valutazione degli apprendimenti: devono essere state superate tutte le verifiche intermedie previste nell ambito del percorso. Il possesso dei requisiti deve essere testimoniato da: - registro presenze e/o attestazione dell Agenzia del raggiungimento della percentuale minima di frequenza; - effettivo svolgimento del programma: per ogni singolo modulo dovrà essere riscontrata la sottoscrizione del programma da parte del docente e da almeno 2 corsisti; - verbali relativi alle verifiche intermedie con esplicitazione degli esiti conseguiti dal partecipante. Il comportamento in termini di output conseguiti come partecipante al percorso formativo costituisce oggetto di valutazione per l ammissione all esame e viene espresso attraverso un voto. 1/10

Per coloro che richiedono la certificazione a valle di percorsi di convalida, i requisiti attengono l avvenuta convalida di esperienze professionali o extraprofessionali che abbiano permesso di sviluppare le conoscenze e capacità componenti l Unità di competenza (UC) presente nel Repertorio Regionale delle Figure professionali (RRFP), per la quale si richiede certificazione. Il possesso dei requisiti deve essere testimoniato dalla documentazione prodotta e formalizzata al termine del percorso di convalida secondo gli standard di attestazione degli esiti del processo che saranno definiti. Procedura e format di presentazione della domanda di certificazione Per coloro che richiedono la certificazione al termine di un percorso formativo, autorizzato dalla Regione Sardegna, la richiesta di certificazione avviene contestualmente all iscrizione al percorso formativo, prevedendo l esplicita dichiarazione da parte del candidato di essere consapevole che il percorso formativo si conclude con un esame finale al cui esito è condizionato il rilascio o meno della qualificazione (certificato di competenze/attestato di qualifica) e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche in relazione a quelli generati dalla procedura di valutazione. Ciò perché, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 13/13, con il nuovo sistema regionale di standard la certificazione si configura come processo a sé stante, rispetto al processo attraverso il quale le competenze sono state acquisite, i cui esiti sono determinati dalla performance del partecipante durante la sessione d esame, in termini di possesso/non possesso delle competenze oggetto di valutazione. Per coloro che richiedono la certificazione a valle di percorsi di convalida, la domanda di certificazione deve essere presentata direttamente al o ad altro soggetto autorizzato sulla base di apposito modello. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che attesta il percorso di convalida compiuto in termini di: - competenze validate e riferimento ad UC del RRFP; - soggetto che ha effettuato la convalida ed ha attestato il rispetto degli standard di processo previsti per tale servizio. Tale documentazione di fatto costituisce attestazione di ammissibilità alla procedura di esame. Programmazione esami L Amministrazione Regionale, sulla base della programmazione annuale delle attività formative finalizzate al rilascio di qualificazione (certificato di competenze/attestato di qualifica), delle relative 2/11

sessioni d esame e dei settori interessati, organizza l inserimento di candidati provenienti da percorsi di convalida in sessioni di esami programmate al termine di percorsi formativi. Tuttavia, qualora non sia possibile individuare per collocazione temporale o per settore di afferenza una sessione d esame adeguata alle istanze presentate da persone provenienti da percorsi di convalida, l Amministrazione Regionale provvede alla programmazione di sessioni ad hoc entro i termini temporali garantiti al candidato. A seguito dell assegnazione dei candidati provenienti da percorsi di convalida alle sessioni di esame programmate, l Amministrazione Regionale provvede a darne comunicazione all Agenzia Formativa che gestisce il percorso formativo al termine del quale è prevista la sessione d esame cui il candidato è stato assegnato. Composizione della Commissione La Commissione è composta da: - un Presidente designato dall Amministrazione Regionale con funzioni di garanzia del rispetto dei requisiti di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità nella procedura d esame; - un esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze, inserito nell elenco degli esperti valutatori-certificatori pubblicato dalla Regione Sardegna, con funzioni di presidio degli aspetti metodologici attinenti la formulazione, somministrazione e valutazione delle prove; - un esperto competente nel settore cui afferiscono i contenuti professionali della/e Unità di competenza da certificare, designato dalle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, con funzioni di presidio dei contenuti tecnico-professionali delle prestazioni da valutare e di coerente individuazione degli indicatori specifici di osservazione e valutazione; - un esperto competente nel settore cui afferiscono i contenuti professionali della/e Unità di competenza da certificare, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con funzioni di presidio dei contenuti tecnico-professionali delle prestazioni da valutare e di coerente individuazione degli indicatori specifici di osservazione e valutazione; - un docente di esercitazioni pratiche del percorso formativo, laddove la Commissione d esame venga costituita al termine del percorso formativo. Ai sensi dell art. 7 della L.R. 47/1979, per gli esami finalizzati al rilascio di attestato di qualifica quale attestazione del possesso di tutte le competenze minime di una Figura professionale - la Commissione è composta anche da un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche 3/11

sociali e da un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. Ai componenti della Commissione viene data comunicazione formale della nomina unitamente a tutte le informazioni concernenti l ambito/gli ambiti di contenuto cui afferiscono le competenze da certificare, con riferimento al RRFP e, laddove la Commissione venga costituita al termine di un percorso formativo, le informazioni relative all Agenzia che ha erogato il percorso. In quest ultimo caso, nella comunicazione viene esplicitata anche l eventuale presenza di candidati esterni, ovvero provenienti da percorsi di convalida dell esperienza. Per lo svolgimento delle rispettive funzioni nell ambito di ogni sessione di prove, a ciascun componente della Commissione spettano i compensi e le indennità previsti dalla normativa regionale vigente in materia di esami per il rilascio di attestato di qualifica; i relativi costi devono essere sostenuti dai soggetti che gestiscono le attività formative che hanno esito nella certificazione. L assegnazione all Agenzia Formativa di candidati provenienti da percorsi di convalida, comporta l integrazione del budget destinato alla retribuzione dei compensi dei membri della Commissione. Nomina della Commissione La Commissione viene nominata a seguito di: - richiesta da parte di un Agenzia Formativa a conclusione di un percorso formativo da essa erogato (mod. A); - esistenza di richieste di certificazione di esperienze professionali/extraprofessionali presentate da persone che provengono da percorsi di convalida, laddove tali richieste non siano compatibili con le sessioni di prove già programmate nell ambito delle attività formative (vedi sopra). La nomina della Commissione viene formalizzata con atto del Direttore del Servizio della Governance della formazione professionale. Insediamento della Commissione Sulla base della nomina, la Commissione procede all insediamento effettuando l apertura della sessione d esame, compilando il relativo verbale (mod. B.1 e B.2). In fase di insediamento, il Presidente richiama le funzioni ed il ruolo di ciascun componente e gli aspetti organizzativi della sessione d esame. 4/11

Esame documentazione La Commissione, successivamente all identificazione dei componenti della medesima da parte del Presidente, procede all esame della documentazione a supporto delle candidature: - votazione di ammissione e documentazione relativa al possesso dei requisiti attinenti la partecipazione al percorso formativo (v. Procedura e format di presentazione della domanda di certificazione ); - documentazione che attesta la realizzazione e gli esiti del percorso di convalida per i candidati che richiedono la certificazione di competenze che sono state validate da soggetti a ciò titolati; ai fini della verifica del rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità. I lavori della Commissione possono essere avviati dal Presidente se risultano presenti tutti i componenti, ad eccezione dell esperto designato dall organizzazione sindacale dei lavoratori, la cui presenza è facoltativa ai sensi dell art. 50, comma 3, della L.R. 22.01.1990, n. 1. Preparazione delle prove L esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze, esclusivamente in collaborazione con l esperto di settore (o con gli esperti di settore) elabora un sistema di prove, che permetta di verificare l effettiva acquisizione delle competenze oggetto di certificazione, attraverso la valutazione della capacità del candidato di svolgere correttamente e secondo livelli di accettabilità definiti, le prestazioni cui le competenze sono connesse. Si tratta quindi di elaborare un insieme di prove che, in relazione alle caratteristiche della/e performance da valutare, permettano di osservare e quindi valutare le competenze che il candidato utilizza nello svolgimento della prestazione. Pertanto, devono essere previste innanzitutto prove autentiche (simulazioni realistiche di problemi e/o situazioni professionali; esercitazioni analogiche; analisi di casi; elaborazione di progetti; etc.) che sollecitano da un lato la applicazione di specifiche conoscenze e capacità, e dall altro l espressione di alcune abilità complesse, nonché la messa in gioco delle risorse più squisitamente personali; le prove autentiche possono essere eventualmente integrate da prove semistrutturate (saggi brevi, questionari a domande aperte) e/o prove oggettive (questionari con item del tipo vero/falso, questionari con item a completamento, questionari con item del tipo corrispondenze, questionari con item del tipo scelte multiple ). Generalmente, il sistema di prove prevede anche un colloquio per la rielaborazione di quanto realizzato nella/e altra/e prova/e e per la valutazione delle competenze trasversali. Nel caso in cui l esame sia organizzato per verificare il possesso di tutte le UC componenti una Figura professionale (dunque sia finalizzato al rilascio di un attestato di qualifica), una singola prova può 5/11

essere predisposta in modo da permettere la valutazione di una o al massimo due UC, soprattutto quando si tratta di UC attinenti fasi diverse di un medesimo processo di lavoro; in quest ultimo caso occorrerà esplicitare quali aspetti della prova saranno analizzati per verificare il possesso di ognuna delle UC e la relativa soglia di accettabilità. In maniera speculare, la valutazione di ciascuna UC può avvenire attraverso un unica prova o al massimo due prove diverse ciascuna focalizzata su aspetti diversi della competenza. In quest ultimo caso il sistema di valutazione deve esplicitare gli aspetti valutati da ciascuna prova e la relativa soglia di accettabilità. Validazione delle prove e definizione del sistema di valutazione La Commissione procede: ad esaminare, eventualmente modificare e quindi validare il sistema di prove elaborato dall esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze, in collaborazione con l esperto di settore; a definire il sistema di valutazione delle prove attraverso l attribuzione del peso in percentuale a ciascuna prova prevista per l assegnazione del punteggio complessivo e l individuazione dei punteggi minimi che traducono le soglie minime di accettabilità (pari al 60% sia in termini di punteggio complessivo, sia in termini di punteggio per singola UC), per consentire di esprimere una valutazione di tipo on/off in termini di possesso/non possesso delle competenze. Al fine di garantire l esplicitazione della valutazione per singola UC, nei casi in cui l esame è effettivamente finalizzato alla certificazione di più UC (ma non tutte quelle di una qualifica), o nei casi in cui l esame è finalizzato al conseguimento di una qualifica, ma il candidato non dimostri il possesso di tutte le UC previste dalla qualifica, è necessario garantire anche l esplicitazione della valutazione per ciascuna UC; pertanto, nella costruzione del sistema di valutazione la Commissione deve prevedere sempre oltre alla ponderazione delle prove rispetto a tutte le UC da valutare e all individuazione del punteggio corrispondente alla soglia minima di accettabilità (pari al 60%) che indica il possesso di tutte le competenze, anche la ponderazione dei punteggi per ciascuna UC e l individuazione del punteggio della relativa soglia minima di accettabilità (pari al 60%) che indica il possesso della singola UC. Nel caso in cui per la valutazione di una UC siano state predisposte due prove distinte, la ponderazione e l individuazione della soglia minima dovrà tenere conto del diverso apporto delle due prove rispetto alla valutazione del possesso dell intera UC. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi delle prove d esame sostenute dai candidati, sulla base dei pesi percentuali assegnati dalla Commissione alle singole prove. 6/11

ESEMPIO Ponderazione del sistema di prove Prove Simulazione 1 Simulazione 2 Colloquio TOTALE Peso sull insieme delle prove 50% 40% 10% 100% Ponderazione delle prove in base alle UC valutate da ciascuna In questo caso il peso viene riportato per comodità in valori assoluti anziché in percentuale, secondo una logica per cui a 20% corrispondono 20 punti, a 40% 40 punti etc Prove Simulazione 1 Simulazione 2 Colloquio TOTALE UC 1 30 30 UC 2 40 40 UC 3 20 10 30 Peso sull insieme delle prove 50 40 10 100 Ponderazione delle prove in base alle UC valutate da ciascuna CON SOGLIE MINIME DI ACCETTABILITÀ In questo caso per ciascun punteggio si definiscono le soglie di accettabilità della prestazione, in modo che sia possibile sia certificare tutte le UC riguardanti una qualificazione, dunque rilasciare l attestato di qualifica, che certificare singole UC. 7/11

Prove Soglia Simulazione 1 Soglia Simulazione 2 Soglia Colloquio Soglia TOTALE Soglia UC 1 18/30 18/30 Soglia UC 2 24/40 24/40 Soglia UC 3 12/20 6/10 18/30 Soglia sull insieme delle prove 30/50 24/40 6/10 60/100 ES. VOTAZIONE ROSSI CLAUDIO Prove Simulazione 1 Simulazione 2 Colloquio TOTALE Soglia UC 1 25/30 25/30 Soglia UC 2 30/40 30/40 Soglia UC 3 18/20 10/10 28/30 Soglia sull insieme delle prove 43/50 30/40 10/10 83/100 Somministrazione delle prove La sessione di prove deve essere realizzata in contesti attrezzati all espletamento delle attività previste (simulazioni, esercitazioni ecc.) ed in tempi che siano : - adeguati alla realizzazione delle attività da parte dei candidati - congrui rispetto alla possibilità per i membri della Commissione di osservare e valutare le prestazioni realizzate dai diversi candidati. In termini di durata, ciascuna prova tecnico-pratica deve essere rapportata alla complessità della prestazione che il candidato deve realizzare; non è tuttavia possibile superare una durata massima di 5 ore per singola prova. Se la Commissione stabilisce di aggiungere un colloquio conclusivo, esso dovrà avere una durata massima di 20 minuti per ciascun candidato. Valutazione delle prove La valutazione avviene sulla base dei criteri approvati in fase di predisposizione delle prove, e deve essere effettuata: 8/11

- collegialmente dai componenti della Commissione; - successivamente alla realizzazione di tutte le prove previste da parte di tutti i candidati sulla base del sistema di attribuzione di punteggi predefinito dai componenti della Commissione e formalizzato nel verbale. Ogni decisione (in relazione alle tipologie di prove ed al sistema di punteggi, in relazione agli esiti delle prove ecc.) deve essere assunta a maggioranza dei componenti della Commissione, e formalizzata all interno del verbale (vedi sotto); in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Gli esiti delle valutazioni, formulati in termini discrezionali (superamento/non superamento della prova), devono essere riportati in forma sintetica nella tabella prevista all interno del format di verbale d esame; quest ultimo, deve essere sottoscritto da ciascuno dei componenti della Commissione al termine di tutte le fasi di valutazione e consegnato all Amministrazione Regionale. Il verbale contiene: - i loghi istituzionali; - l Avviso pubblico di riferimento laddove pertinente - e la fonte di finanziamento; - composizione della Commissione, con attribuzione delle diverse funzioni previste; - descrizione delle tipologie di prove prescelte; - tempi e luogo/luoghi di realizzazione delle prove; - esiti delle prove per ciascun allievo, del relativo punteggio e dell esito finale in termini di valutazione positiva/negativa del possesso delle competenze; - eventuale assenza del candidato per malattia; - firma di ciascuno dei componenti della Commissione e data di chiusura della sessione di valutazione. Al verbale viene allegata la seguente documentazione: - dichiarazione di avvenuta verifica dei requisiti di ammissione dei candidati; - relazione che espliciti le motivazioni della scelta delle tipologie di prove di valutazione prescelte ed i criteri di assegnazione dei punteggi La durata dell intera sessione d esame, comprensiva di preparazione delle prove e della valutazione degli esiti, non può avere una durata superiore ai quattro giorni (32 ore). Consegna della documentazione in Assessorato Il Presidente, una volta conclusi i lavori della Commissione, è tenuto a consegnare in originale la seguente documentazione all Amministrazione Regionale: 9/11

verbale (corredato degli allegati previsti) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto da tutti i componenti; foglio firme dei componenti della Commissione; nell ipotesi di competenze certificate a seguito di percorsi di formazione formale, relazione sottoscritta dal Direttore del corso dalla quale si evincano gli output conseguiti da ciascun allievo in termini di apprendimento durante il percorso, quelli relativi ad eventuali stage ed i programmi svolti sottoscritti da docenti ed allievi, compreso il voto di ammissione all esame; nomine dei Commissari; testo delle prove predisposte. Rilascio certificato/attestato Sulla base del verbale d esame, l Agenzia o l Amministrazione Regionale provvede alla predisposizione delle attestazioni da rilasciare ai candidati che hanno superato l esame, secondo le specifiche definite in termini di informazioni contenute, loghi, tipologia di carta da utilizzare. I certificati/attestati sono firmati dal Direttore del Servizio della Governance della Formazione professionale o suo delegato e registrati in un apposito protocollo regionale che ne permetta la chiara ed univoca identificazione. Unicamente per i certificati/attestati così protocollati l Amministrazione Regionale rilascia duplicati (attestazioni sostitutive), solo in caso di smarrimento/danneggiamento dell originale. La validità del documento è subordinata all apposizione della firma del Direttore del Servizio della Governance della Formazione professionale o suo delegato e alla registrazione nel protocollo regionale. Nel caso di esame finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica quale attestazione del possesso di tutte le competenze minime di una Figura professionale nel quale il candidato non abbia superato tutte le prove previste, potrà essere rilasciato un certificato di competenze relativo alle sole competenze di cui ha dimostrato il possesso. In caso di candidati provenienti da percorso formativo, per ciascun candidato che ha superato l esame, l Agenzia provvede alla compilazione del Supplemento al certificato, che attesta gli esiti conseguiti durante il percorso formativo, ivi compresa la votazione con la quale il partecipante è stato ammesso a sostenere le prove d esame. Tale documento completa le informazioni inerenti la certificazione conseguita. 10/11

Rilascio documentazione d esame In caso di non superamento dell esame finalizzato al rilascio di certificato di competenza al termine di un percorso formativo, al candidato viene rilasciata da parte dell Agenzia titolare del percorso una dichiarazione degli apprendimenti conseguiti, sulla base delle verifiche di apprendimento realizzate durante il percorso. Tale dichiarazione cd. di parte seconda, ha valenza unicamente ai fini di un eventuale riconoscimento degli apprendimenti dichiarati quali crediti in ingresso ad altro percorso formativo. In caso di non superamento dell esame finalizzato al rilascio di certificato di competenza a seguito di percorsi di convalida dell esperienza, al candidato viene rilasciato un documento riservato sottoscritto dai componenti della Commissione che esplicita la valutazione formulata dalla Commissione in relazione alla/e prova/e sostenuta/e. Ai candidati è garantito il diritto di accesso agli atti relativi all esame sostenuto, limitatamente a quelli relativi alla propria performance, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Direttore del Servizio Luca Galassi Resp. Settore Programmazione D. Zepponi Resp. Settore Gestione e Accreditamento M. Girau 11/11