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COMUNE DI NUVOLENTO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 30.04.2013 Il Sindaco Angelo Pasini Il Segretario Comunale Dr. Sacchi Maurizio

Il presente regolamento disciplina l esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto da: - L.R. 06 del 02/02/2010; - D.G.R. 3 dicembre 2008 n. VIII/8570 - Determinazioni in merito all individuazione delle aree mercatali e fieristiche. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 : RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 1. L esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone, di capitale e cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all art. 20 L.R. 06/2010. 2. L attività può essere svolta su qualsiasi area purché in forma itinerante o su posteggi dati in concessione. 3. L attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento. 4. La concessione ha validità fino al 5 luglio 2017 (05/07/12 Conferenza Unificata durata minima 9 anni decide il Comune) e verrà rinnovata previa verifica dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività e del relativo bando da emettersi secondo il succitato provvedimento della Conferenza Unificata. 5. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. 6. L autorizzazione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d azienda. 7. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, deve comunicare l avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. 8. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi. 2

ART. 2 : VERIFICA ANNUALE Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti entro il 31 dicembre di ogni anno; gli esiti delle verifiche sono annotati sull attestazione annuale che dovrà essere compilata in via telematica (D.d.g. 28 marzo 2012 n. 2613 allegato A). ART. 3 : CARTA D ESERCIZIO 1. La carta d esercizio ha finalità di natura identificativa dell operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi. 2. L operatore interessato, una volta ottenuta l autorizzazione per l esercizio dell attività, deve compilare la Carta di esercizio in modalità telematica (D.d.g. 28 marzo 2012 n. 2613 allegato A) attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all interno della piattaforma MUTA. ART. 4 : CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI Le associazioni di categoria, sono sentite in riferimento: a) alla programmazione dell attività; b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato; d) alla definizione dei criteri per l assegnazione dei posteggi e dei canoni per l occupazione di suolo pubblico; e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazione comunali aventi ad oggetto l attività di commercio su aree pubbliche. ART. 5 : RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. n. 06/10 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche. 3

ART. 6 : ABROGAZIONE 1. Con l approvazione del presente regolamento, s intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. TITOLO II MERCATI ART. 7 : TIPOLOGIA, LUOGO ED ORARI DI SVOLGIMENTO Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge nella giornata di GIOVEDI nell'area delimitata dalla planimetria allegata, dalle ore 08.00 alle ore 12.30. Alle ore 14.00 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua nelle quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà fissare la data anticipata di svolgimento. Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia. ART. 8 : LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONAMENTO, ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA 1. Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 12 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 6 metri. Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune. Dimensionamento L area complessiva del mercato è definita dall allegata planimetria; gli spazi destinati allo svolgimento del mercato occupano una superficie pari a mq. 3.335 dei quali mq. 1283 sono riservati alla vendita. Essi sono così delimitati: area riservata alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore rosso): mq. 303 n. 7 posteggi; area riservata alla vendita di altri prodotti non alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore blu):mq. 948 n. 24 posteggi; area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli (contrassegnata nella planimetria con colore verde): mq. 32 n. 2 posteggi. 4

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà essere opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti; in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita. ART. 9: MODALITA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco che dovrà essere di cm 0,60 su ogni lato (fatte salvo deroghe autorizzate). ART. 10 : REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all interno dell area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato. ART. 11 : MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI L'assegnazione definitiva del posteggio è effettuata dal Comune secondo la procedura prevista dall art. 23 della L.R. 6/2010 e tenendo conto della graduatoria dallo stesso predisposta. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, a condizione che siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera e che non abbiano altri posteggi nella medesima giornata di mercato, secondo il criterio della maggiore anzianità di spunta. A parità di anzianità di spunta, si considera la maggior anzianità dell attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese. Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria. ART. 12 : MODALITA DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE Presenze sul mercato DEGLI OPERATORI 5

Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività; Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale mercato. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (del legale rappresentante in caso di società). Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono: - comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza - presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa. Sulla base di quanto sopra l'ufficio di Polizia Locale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro. Gestione del mercato Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato. La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'ufficio di Polizia Locale. Il responsabile del procedimento provvederà a quanto segue: a) rilevazione delle assenze; b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti; c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio; d) compilazione del registro del mercato; e) relazione annuale della gestione. ART. 13 : MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE E SPOSTAMENTO DEL MERCATO Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge. Qualora si proceda: alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell ambito dell area di mercato esistente; 6

al trasferimento dell intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio; b) anzianità di presenza effettiva sul mercato; c) anzianità di iscrizione al Registro Imprese; d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, del settore alimentare e non alimentare, o al tipo di attrezzatura di vendita. ART. 14 : MODALITA E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI VENDITA 1. Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni: esibizione dei documenti autorizzativi (autorizzazione e carta d esercizio con attestazione) in originale; rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi; utilizzo dei posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati utilizzo di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario; tenuta dei i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro; raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato con conferimento diretto, da pare degli operatori, nei cassonetti per la raccolta differenziata, appositamente ubicati all interno della recinzione del Centro Sportivo; divieto di utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo; rispetto della superficie assegnata; divieto di appendere merci ai margini degli ombrelloni; mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20; non occupare spazio superiore a quello consentito nella sosta dei veicoli; divieto di depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale. ART. 15 : DECADENZA E REVOCA DALLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO Il Comune revoca l autorizzazione nei seguenti casi: 7

a) mancato inizio dell attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione con contestuale assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio; c) perdita da parte del titolare dei requisiti morali e professionali di cui all art. 71 del D.Lgs. 59/2010 o venir meno degli elementi di cui all art. 21 comma 4 L.R. 6/2010 (assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali) o qualora non sia stato assolto l obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell art. 21 comma 10 L.R. 6/2010; d) in caso di subentro per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso; In caso di subentro per atto tra vivi, l autorizzazione decade e torna in capo al titolare cedente, qualora non venga comunicato l avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato. ART. 16 : SCAMBIO DI POSTEGGIO 1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l espresso consenso del Comune. 2. L istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta. 3. Il Responsabile dell Ufficio Commercio, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati. ART. 17 : SUBINGRESSO 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell autorizzazione 8

amministrativa al subentrante purché quest ultimo sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 06/2010 e che sia provato l effettivo trasferimento del ramo d azienda. 2. La domanda di reintestazione dell autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all autorizzazione ceduta. 3. La concessione del posteggio segue la cessione dell azienda, o di un ramo di essa, con l obbligo a volturarla. 4. Il subentrante deve comunicare l avvenuto sub-ingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità. 5. Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l attività fino alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale di cui sopra. 6. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l attività. 7. Nelle operazioni di sub-ingresso, si dovrà inoltre prevedere il rispetto dei due settori (alimentare e non alimentare); ART. 18 : NORME IGIENICO SANITARIE 1. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene. ART. 19 : SANZIONI 1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 06/2010, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l applicazione della sanzione amministrativa da. 25,00 ad 500,00 come previsto dall art. 7 bis del D.Lgs 270/00 introdotto dalla legge 16/1/2003. 2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile del settore vigilanza può disporre la sospensione dell attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario. 3. La recidiva avviene qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi e disposta la revoca del posteggio. 9

ART. 20 : POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, sono riservati ai margini del mercato, n 2 posteggi, che possono essere dati in concessione per il periodo stagionale relativo alle produzioni coltivate e per un massimo non superiore di 4 mesi. 2. Allo stesso titolare può essere assegnato il posteggio non più di due volte nell anno solare, purché fra una concessione e l altra siano trascorsi almeno 4 mesi. In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale). 3. I posteggi non utilizzati dai produttori agricoli sono assegnati per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall art. 12 del presente regolamento. 10