ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 13660 Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 23 aprile 2015 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34; - premesso che in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di Ricerca e con il mondo dell impresa; - premesso che l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, favorisce l innovazione promuovendo il trasferimento verso l impresa e la società civile delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali; - premesso che Else Nuclear Srl è uno dei più importanti operatori industriali nazionali del mercato dei sistemi per monitoraggio e rivelazione delle radiazioni ionizzanti, nonché di strumentazione per il monitoraggio ed il trattamento dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento di impianti nucleari ; - premesso che è già in essere una collaborazione tra INFN e Else Nuclear Srl per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel predetto settore applicativo; - considerato, pertanto, l interesse reciproco di INFN ed Else Nuclear Srl ad attivare ulteriori forme di collaborazione di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori della rivelazione delle radiazioni ionizzanti, del monitoraggio e trattamento dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento di impianti nucleari, che coinvolgono diverse Strutture INFN; - vista la richiesta formulata dal Coordinatore del CNTT, Dott. Andrea Vacchi, con nota del 15 aprile 2015, relativa alla richiesta di formalizzazione di un Accordo Quadro tra INFN e Else Nuclear Srl per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della strumentazione per misure dedicate al decommissioning di impianti nucleari e per la determinazione della dose prodotta da sorgenti di radiazioni ionizzanti ; - esaminato lo Schema di Accordo Quadro tra INFN e Else Nuclear Srl allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 16-4/38
- visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del suddetto Accordo Quadro che prevedono, rispettivamente, la costituzione di un Comitato di Coordinamento e che le proposte di attività in collaborazione dovranno costituire oggetto di specifici Accordi tra le Parti approvati secondo i rispettivi ordinamenti interni; - ritenuto che lo Schema di Accordo Quadro di cui alla presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l Istituto; - su proposta della Giunta Esecutiva; - con n. 33 voti a favore; DELIBERA Di approvare lo Schema di Accordo Quadro allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato allo svolgimento di attività di comune interesse nel campo della rivelazione delle radiazioni ionizzanti, del monitoraggio e del trattamento dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento di impianti nucleari tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Else Nuclear Srl. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a sottoscriverlo.
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI RICERCA TRA L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), con sede in Frascati, Via Enrico Fermi, n. 40 00044, Codice Fiscale n. 84001850589, in persona del suo Presidente prof. Fernando Ferroni a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n..del. ; E La società ELSE NUCLEAR s.r.l., (nel seguito detta ELSE NUCLEAR), con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Pier della Francesca, n. 26-20090, P.IVA 08410920964, in persona dell Amministratore Unico, Sig. Giuseppe Marco Merlino; PREMESSO CHE - premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell impresa; - l'infn, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, favorisce l innovazione promuovendo il trasferimento verso l impresa e la società civile delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- l'infn intende collaborare con l'industria per sviluppare, nei settori di sua competenza, sistemi utili alla innovazione tecnologica, ed è interessato alla valorizzazione e allo sfruttamento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite e sviluppate nello svolgimento della sua attività istituzionale, secondo quanto previsto altresì dal proprio Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l applicazione delle conoscenze dell Istituto; - La società ELSE NUCLEAR è uno dei più importanti operatori industriali del mercato dei sistemi per monitoraggio e rivelazione delle radiazioni ionizzanti, nonché di strumentazione per il monitoraggio ed il trattamento di rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di centrali ed impianti nucleari; - l'infn e la società ELSE NUCLEAR intendono lavorare in condizioni di reciprocità per attività di comune interesse nel campo dello sviluppo e della ricerca nei settori della rivelazione delle radiazioni ionizzanti, del monitoraggio e trattamento dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento di impianti nucleari; tutto ciò premesso tra le suddette Parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Con il presente Accordo l'infn e la società ELSE NUCLEAR instaurano una collaborazione di ricerca tecnologica il cui fine è lo svolgimento di attività di comune interesse nel campo della rivelazione delle radiazioni ionizzanti, del monitoraggio e trattamento dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento di impianti nucleari al fine di: 2
a) sviluppare attività di innovazione e ricerca; b) favorire gli scambi di conoscenze nell ottica di un costante aggiornamento, nell ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico nel campo delle scienze fisiche e delle loro applicazioni ; c) sviluppare conoscenza sullo studio e progettazione di sistemi innovativi e/o per applicazioni industriali e di tutti i sub-sistemi hardware e software necessari al funzionamento; d) collaborare per trasformare la conoscenza acquisita in prodotti made in Italy vendibili sul mercato mondiale. Ulteriori attività di interesse comune nell ambito del della rivelazione delle radiazioni ionizzanti, del monitoraggio e trattamento dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento di impianti nucleari potranno essere individuati dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 3. ART. 2 Ciascuna Parte prende atto che le attività di cui al presente Accordo Quadro e agli accordi o contratti previsti al successivo articolo 4 vengono condotte senza vincolo alcuno di esclusività e, pertanto, ciascuna Parte sarà libera di concludere altri accordi e/o contratti con terze Parti e aventi oggetto identico, simile, collegato o comunque connesso a quello di cui agli atti sopra indicati, salvi i vincoli di riservatezza previsti al successivo articolo 7, nonché gli eventuali vincoli sull utilizzo dei risultati che saranno disciplinati con accordi specifici previsti nel successivo art.4. ART. 3 Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro le Parti istituiscono un Comitato di coordinamento, costituito da due membri per 3
parte e designati entro trenta giorni dalla stipula del presente Accordo, con il compito di esaminare le proposte di attività pervenute dai ricercatori delle Parti stesse. Il coordinamento del Comitato è affidato ad uno dei due componenti nominati dall INFN. ART. 4 Ogni attività definita dal Comitato potrà costituire oggetto di uno specifico accordo di collaborazione scientifica, contratto di ricerca e/o di attività in conto terzi e/o di apposita domanda di finanziamento a valere su bandi regionali, nazionali o comunitari nel rispetto della normativa in vigore presso i due enti. ART. 5 Ciascuna Parte è e rimane proprietaria delle conoscenze, delle metodologie e del know how di cui dispone e che mette a disposizione dell altra al solo fine dello svolgimento delle attività di ricerca e per il tempo strettamente necessario. Fatto salvo quanto eventualmente ed espressamente disposto negli accordi o nei contratti di cui al precedente articolo 4: - ciascuna Parte è altresì proprietaria esclusiva delle conoscenze, metodologie e del know how, nonché dei relativi diritti di sfruttamento economico, sviluppati autonomamente; - le conoscenze, metodologie e il know how sviluppati congiuntamente dalle Parti nello svolgimento delle collaborazioni previste dagli atti di cui al precedente art. 4, costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle liberamente per le proprie attività di ricerca e formazione; 4
- fermo restando il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti autori delle eventuali invenzioni derivanti dalle ricerche svolte nell'ambito delle collaborazioni previste dagli atti di cui al precedente art. 4, la titolarità dei diritti patrimoniali degli eventuali risultati inventivi brevettabili, o comunque sfruttabili commercialmente in qualunque forma, scaturenti dall'attività di ricerca sarà disciplinata nei contratti di cui al precedente articolo 4 o con successivi accordi tra le Parti; - ove i risultati congiuntamente raggiunti derivanti dall attività di ricerca siano suscettibili di sviluppo industriale e/o commerciale gli eventuali brevetti potranno essere depositati congiuntamente, ovvero da una sola Parte a fronte di rinuncia dell altra, - la cessione a Terzi dei diritti di sfruttamento degli eventuali brevetti e conoscenze è soggetta all accordo di entrambe le Parti che ne disciplinano i relativi profili economici; - lo sfruttamento industriale e/o commerciale ad opera di una delle parti dei risultati congiuntamente raggiunti è ammesso solo previa disciplina dei relativi profili, anche economici che verranno definiti con successivi accordi specifici tra le Parti. ART. 6 I risultati delle attività svolte in base alle collaborazioni previste dagli atti di cui al precedente art. 4 potranno venire divulgati in pubblicazioni, convegni, workshop, conferenze e simili secondo modalità definite di comune accordo dalle Parti. Ciascuna Parte si impegna a menzionare l altra in ogni opera, scritto, pubblicazione, workshop, conferenza o simili relativi alle attività di 5
ricerca comunque realizzata con l apporto dell altra. L'eventuale pubblicazione dei risultati dello svolgimento delle ricerche svolte nell ambito del presente Accordo Quadro sarà preventivamente concordata tra le Parti per il tramite del Comitato di cui al precedente articolo 3. In ogni caso: - se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali; - la pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi. ART. 7 Ciascuna Parte si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all esecuzione delle collaborazioni di cui all articolo 4 dati e informazioni, sia verbali che scritti, che le vengano comunicate dall altra e che siano espressamente qualificate come riservate, confidenziali e simili. Resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non si applicheranno ad informazioni riservate che: (i) siano o diventino di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente; (ii) siano acquisite da una parte presso terzi che dichiarino di poterne disporre; (iii) siano sviluppate autonomamente da una parte senza fare affidamento 6
su informazioni riservate precedentemente acquisite; (iv) una parte sia obbligata a rivelarle ad autorità amministrative o giudiziarie al cui potere detta parte sia soggetta. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci e vincolanti per le Parti per un periodo di 5 anni successivi alla scadenza del presente Accordo o, se successiva, degli Accordi nell ambito del quale sono state comunicate Il personale delle Parti sarà direttamente ed esclusivamente responsabile delle eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo; a tal fine ciascuna Parte è tenuta ad informare il rispettivo personale impiegato degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e ad acquisire una apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza. ART. 8 Per le attività di cui agli Accordi di cui all articolo 4, la ELSE NUCLEAR potrà finanziare borse per dottorati innovativi, borse di studio ed assegni di ricerca che verranno attribuiti in base alla graduatoria che sarà redatta dalla Commissione appositamente istituita dall'infn e di cui potrà far parte un rappresentante della ELSE NUCLEAR. La ELSE NUCLEAR potrà altresì contribuire al finanziamento di iniziative o progetti di Alta Formazione attivati dall INFN o ai quali l INFN partecipa. Tali finanziamenti, previo assenso del Comitato di cui al precedente articolo 3, saranno definiti con scambio di lettere tra le Parti. ART. 9 7
Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale. ART. 10 Il presente Accordo Quadro ha la durata di tre anni a far data dalla stipula. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo comunicando tale intenzione all altra a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso di tre mesi. Resta inteso che le iniziative attivate secondo quanto previsto al precedente articolo 4 restano in vigore sino alla scadenza in esse prevista. ART. 11 Le Parti si impegnano a definire amichevolmente le controversie che potessero derivare dall interpretazione e/o dall esecuzione del presente Accordo e/o dagli atti di cui al precedente articolo 4 Ove non fosse possibile addivenire ad una amichevole composizione le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma. ART. 13 Il presente Accordo è redatto in due originali, ed è soggetto a registrazione solo in caso d uso. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente. 8