STATUTO TITOLO 1. DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE Art. 1 E costituita la Associazione Pianzola Olivelli - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito denominata in breve Associazione, con sede legale in via Gravellona n. 59, Cilavegna PV. Art. 2 L'Associazione ha durata illimitata. Art. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della mutualità, solidarietà e democraticità interna ed esterna persegue finalità di utilità sociale e principalmente: a) la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà sotto qualsiasi forma, anche di natura economica, verso le persone e le popolazioni disagiate, nel pieno rispetto delle autonomie culturali; b) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ad ogni livello, mediante appropriati mezzi di comunicazione, sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo; attività di informazione e di educazione alla solidarietà sociale; potenziamento del volontariato; c) attività e programmi di formazione scolastica e professionale in Italia a favore di cittadini italiani e stranieri in condizioni di disagio; d) programmi e interventi di formazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democratizzazione, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia e nel Mondo; e) interventi di sostegno e di integrazione sociale a favore di persone diversamente abili e di emarginati sociali; attività di accoglienza residenziale per donne e minori; f) sviluppo di progetti di utilità sociale mediante la collaborazione in rete con altre associazioni, enti pubblici e privati, anche attraverso l'impulso alla costituzione di associazioni di promozione sociale. Art. 4 Il patrimonio e le entrate dell Associazione sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali della stessa. E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. TITOLO 2. SOCI Art. 5 Fanno parte dell Associazione e devono essere convocati all'assemblea dei soci: a) i soci effettivi (promotori e/o fondatori e ordinari); b) i soci onorari. Soci promotori: Coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione Pianzola Olivelli. Soci fondatori I nove che hanno firmato l'atto costitutivo - Mons. Giuseppe Maggioni
- Don Mario Tarantola - Sig.ra Franca Comeglio - Sig. Pierangelo Bortolotti - Sig. Umberto Baratti - Sig. Carlo Ravazzani - Sig. Angelo Conti - Sig. Franco Carlo Corbella - Sig. Nerino Cobianchi Soci ordinari Chi presenta la domanda e paga le quota associativa. Soci onorari Chi viene nominato per meriti speciali. Art. 6 Sono soci effettivi, oltre ai soci promotori e fondatori, tutti coloro che, aderendo all'associazione si impegnano, condividendone lo spirito, a sostenere l'attuazione e lo sviluppo dei programmi della stessa. Le prestazioni fornite dai vari soci sono gratuite. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio ordinario si acquista, previa domanda dell'interessato, con deliberazione motivata dall'assemblea, a seguito di preventivo motivato parere da parte del Consiglio Direttivo. I soci effettivi sono tenuti e corrispondere la quota annuale di adesione, nella misura stabilita dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 7 Sono soci onorari coloro che sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per aver contribuito in modo significativo alla realizzazione degli scopi associativi. Art. 8 Ciascun socio si assumerà l impegno di cooperare all esecuzione dei programmi associativi, in ragione delle proprie esperienze, possibilità e competenze. Art. 9 La qualifica di socio viene meno per: a) decesso della persona fisica o scioglimento dell ente partecipante; b) dimissioni presentate al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell anno in corso; c) mancato versamento della quota annuale da parte dei soci effettivi; d) inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto o altri gravi motivi che risultano incompatibili con la qualifica di socio effettivo o onorario. Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d) la relativa determinazione spetta all'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso il venir meno, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio, non comporta per il medesimo o per i suoi aventi causa, alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
TITOLO 3. ORGANI Art. 10 Sono organi dell'associazione: a) l Assemblea b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio dei Revisori dei Conti Art. 11 Assemblea l'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione. Art. 12 All'Assemblea, cui spetta la sovranità dell Associazione, compete: a) discutere ed approvare li programma annuale delle attività; b) approvare la relazione sull attività svolta ed i bilanci annuali consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo; c) eleggere e rinnovare alla scadenza li Consiglio Direttivo; d) approvare particolari regolamenti per il funzionamento interno dell'associazione; e) deliberare sull'ammontare delle quote sociali; f) approvare le modifiche al presente Statuto; g) nominare i Revisori dei Conti; h) deliberare in ordine a quanto previsto ai punti c) e d) del precedente art. 9; i) nominare su proposta del Consiglio Direttivo i soci onorari; j) accettare su proposta del Consiglio Direttivo la richiesta di adesione dei soci ordinari. Art. 13 L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale (31 dicembre di ogni anno) e in via straordinaria qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci effettivi o della maggioranza del Consiglio Direttivo. Le cariche associative sono gratuite. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto recapitato a ciascun socio. Art. 14 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dal soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci possono delegare a rappresentarli un altro socio, ogni socio non deve essere in possesso di più di tre deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di deleghe e devono astenersi nelle deliberazioni relative ad argomenti che li riguardino nonché in quelle di approvazione del rendiconto annuale. Su richiesta di un decimo dei soci il Presidente deve convocare l'assemblea per la discussione dei temi indicati dai soci richiedenti. Ogni socio ha diritto, di partecipare ai lavori dell Assemblea. La partecipazione all'assemblea comporta il diritto di intervento nella discussione a semplice richiesta al presidente dell'assemblea, nonchè di sottoporre all Assemblea iniziative, progetti e nuovi temi di discussione. Ogni socio ha diritto di ottenere copia dei verbali delle riunioni dell'assemblea, nonchè di far inserire a verbale tutte le dichiarazioni che ritenga opportune.
Art. 15 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni assembleari, i bilanci ed i rendiconti sono resi pubblici mediante deposito presso la sede dell Associazione. Art. 16 Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti tra i soci e nominati dall Assemblea dei soci. Art. 17 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Art. 18 La qualifica dì Consigliere viene meno per dimissioni o per la perdita della qualità di socio. In tal caso il consigliere venuto meno viene sostituito con il primo dei non eletti. I consiglieri sostituiti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio. Art. 19 Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente. Nomina pure il Segretario che può essere un estraneo all'associazione, nel quel caso non ha diritto di voto. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio ed al Segretario, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Art. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, su convocazione scritta del Presidente, ovvero ogni qual volta il Presidente, o il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, lo ritenga necessario e, inoltre, su richiesta formulata al Presidente da parte di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. In assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede il consigliere più anziano di età. Art. 21 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione di sorta, fatti salvi quelli che per legge o per Statuto competono all'assemblea. E' in particolare compito del Consiglio, senza che ciò possa costituire limitazione dei suoi poteri: a) dare esecuzione ai programmi stabiliti dall'assemblea; b) redigere il bilancio annuale e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti; c) sottoporre all'assemblea le proprie determinazioni circa l'ammissione di nuovi soci, la nomina di soci onorari e l'eventuale esclusione dei soci;
d) tenere il libro degli associati; e) stabilire la quota associativa annuale da sottoporre per approvazione all'assemblea. Art. 22 Presidente Il Presidente, ed in caso di sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. E' compito del Presidente dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio. Può assumere determinazioni d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio, sottoponendo la determinazione alla ratifica di quest'ultimo alla prima riunione. Gli atti compiuti dal Vice Presidente fanno fede dell'assenza o impedimento del Presidente. Art. 23 Collegio dei Revisori dei Conti Il controllo della gestione dell'associazione è affidato ad un Collegio di Revisori del conti composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'assemblea per un triennio. I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione dei bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Potranno, inoltre, accertare la consistenza dell'entità di cassa ed, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo. TITOLO 4. PATRIMONIO Art. 24 Il Patrimonio dell'associazione è costituito da: a) beni mobili e/o immobili già di proprietà o che dovessero essere acquistati in proprietà; b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di privati e/o enti pubblici o privati. Le entrate sono costituite da: a) quote sociali annualmente versate dai soci; b) eventuali manifestazioni promosse dall'associazione; c) sottoscrizioni periodiche promosse dall'associazione; d) qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali; e) contributi da enti pubblici e privati. E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio dell'associazione. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO 5. SCIOGLIMENTO Art. 25 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea con le maggioranze di cui al precedente art. 15 ed in detta sede l'assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Art. 26 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione il patrimonio dell'organizzazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini dl pubblica utilità, sentito l organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO 6. DISPOSIZIONI FINALI Art. 27 Tutte le eventuali controversie fra gli associati e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre probiviri, nominati dal Consiglio Direttivo anche fra persone estranee all' Associazione, entro due mesi dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nell' eventualità in cui il Consiglio Direttivo non provveda nel suddetto termine, la nomina dei probiviri è demandata all' Assemblea con le predette modalità. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. I probiviri giudicheranno ex aequo et bono senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del Collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario. Art. 28 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legge regionale della Lombardia 1/08, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni. Approvato con assemblea straordinaria in data 13/4/2017 ore 18.00 Atto pubblico presso Notaio Giovanni Pandolfi in Mortara PV