I PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE E SCIENTIFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA I



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I PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE E SCIENTIFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA I. DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA II. BORSE DI STUDIO III. SCAMBI NEL SETTORE UNIVERSITARIO E SCOLASTICO IV COOPERAZIONE UNIVERSITARIA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA V. ATTIVITA CULTURALI VI. CINEMA E TELEVISIONE VII MOSTRE, EVENTI ARTISTICI MUSICALI E LETTERARI VIII. SCAMBI GIOVANILI IX DIRITTI UMANI X. DISPOSIZIONI FINALI ANNESSO I ANNESSO II I PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE E SCIENTIFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA La Parte italiana e la Parte panamense, animati dal desiderio di intensificare la cooperazione culturale e scientifica e contribuire in tal modo a rinsaldare i legami di amicizia tra i due Paesi, hanno convenuto, sulla base dell art.6 dell'accordo Culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama del 20 maggio 1980, il seguente Protocollo per gli anni 2000-2003: I.DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA 1.1 Le due Parti, allo scopo di favorire la conoscenza delle reciproche culture, dei sistemi di istruzione e dei metodi di insegnamento, si scambieranno libri, manuali e sussidi audiovisivi e informatici. Al riguardo la Parte italiana (Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri), rinnova la sua disponibilità a fornire testi di italianistica, di letteratura, di storia e di geografia, esplicitamente destinati alla diffusione della lingua e della cultura per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori e per quelle istituzioni culturali che tramite le sedi diplomatiche, ne facessero esplicita richiesta. 1.2 Le due Parti favoriranno l insegnamento della lingua e cultura dell altra parte nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, in particolare mediante l attivazione di cattedre e dottorati. La Parte italiana è inoltre disponibile a erogare contributi per l apertura di cattedre di italiano presso scuole secondarie o Università panamensi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente. II. BORSE DI STUDIO 2.1 La Parte italiana offre a cittadini panamensi, debitamente selezionati, nell'anno accademico 2000-2001, borse di studio per complessive 8 mensilità. La Parte panamense offre a cittadini italiani 1 borsa di studio per 2 anni per seguire corsi postlauream. 2.2 Entrambe le Parti comunicheranno per le vie diplomatiche il numero di mensilità offerte negli anni accademici successivi. Ciascuna Parte potrà proporre all'altra modifiche al numero delle mensilità offerte, nonché al sistema di ripartizione, per l'anno accademico successivo, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari. Le modifiche verranno comunicate per le vie diplomatiche. III. SCAMBI NEL SETTORE UNIVERSITARIO E SCOLASTICO 3.1 Le due Parti, nel periodo di validità del presente Protocollo, si adopereranno per promuovere iniziative in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

IV COOPERAZIONE UNIVERSITARIA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. 4.1 Le due Parti favoriranno la collaborazione diretta e lo sviluppo delle relazioni tra le università e gli istituti di istruzione superiore dei due Paesi, tramite la stipula di accordi e convenzioni tra singole università e lo scambio di attività didattiche e scientifiche. Esse faciliteranno a tal fine i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e l'omologa istituzione panamense. Nel periodo di validità del presente programma, le due Parti si scambieranno 2 docenti o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a 15 giorni, atte a consolidare una base per nuove collaborazioni e per la realizzazione di progetti congiunti. 4.2 Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di rapporti congiunti tra gli organismi, le università, centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle seguenti forme: a) scambio di informazioni e di documentazione scientifica; b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca e incrementare gli scambi ed le esperienze: c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e d altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico; d) realizzazione di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate Al riguardo si informa che l ENEA ( Ente per le Nuove Tecnologie, l Energia e l Ambiente) è disponibile a prendere in considerazione proposte di collaborazione, nei settori di sua competenza, da parte di Enti panamensi. Il supporto finanziario per le attività di cooperazione previste nel presente Protocollo esecutivo sarà fissato in ragione di ciascun progetto che le Parti intendano realizzare; le attività di cooperazione saranno subordinate alla disponibilità di fondi e concordate caso per caso tra le due parti per le vie diplomatiche. 4.3 Le Parti favoriranno le collaborazioni interuniversitarie anche nell'ambito del Programma di cooperazione universitaria tra l'unione Europea e l'america latina, ALFA II- Formazione accademica, nonché, nello stesso programma multilaterale ALFA, l elaborazione di progetti congiunti e la partecipazione più attiva di scienziati ed esperti dei due Paesi nella attuazione di progetti multilaterali. V. ATTIVITA CULTURALI Archivi, Biblioteche 5.1 Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra le rispettive Amministrazioni archivistiche ( per la Parte italiana l Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti e su una base di reciprocità. 5.2 Le due Parti ( per parte italiana l'ufficio Scambi Internazionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie ed Istituzioni culturali dei due Paesi. Le due Parti incoraggeranno, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne anche in tema di diritto d autore, gli scambi di riproduzioni e microfilm e del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche statali. Nel periodo di validità del presente Protocollo e sulla base del principio della reciprocità, le due Parti effettueranno lo scambio di 1 bibliotecario per visite di studio della durata massima di due settimane. 5.3 Durante il periodo di validità del presente Protocollo, l ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l Editoria si dichiara disponibile, qualora venga richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell informatica, dell edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari; i relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche. 5.4 la Parte italiana informa che sono istituiti i seguenti premi per la traduzione: - Il Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale - conferisce premi o contributi finanziari a editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte

finalizzate alla diffusione della cultura italiana per la divulgazione del libro italiano, per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, la sottotitolatura e il doppiaggio di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa. In tale contesto saranno considerate meritevoli di particolare incentivazione, ai fini della concessione di premi e contributi, le edizioni bilingui e le opere che si inquadrino in un progetto organico di elevata valenza culturale. Le domande dovranno essere inoltrate alle Rappresentanze diplomatiche italiane o agli Istituti Italiani di Cultura e sottoposte poi alla Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura italiana all estero istituita presso il Ministero degli Affari Esteri. - La Divisione Editoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali attribuisce i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica, fra gli altri, ad operatori della traduzione ed editori stranieri. Presso la stessa Divisione è in funzione un "Centro italiano per i traduttori e la iniziative a favore della Traduzione" che è interessato a stabilire contatti con le Istituzioni panamensi interessate. - Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere; le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche 5.5 La Divisione Editoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è disponibile a fornire libri di qualsiasi disciplina e materia alle Università e Istituzioni culturali panamensi che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche. Musei e Patrimonio Culturale 5.6 Le due Parti faciliteranno lo scambio di informazioni, esperienze ed esperti museografici tra le istituzioni museografiche dei due Paesi. 5.7 Le due parti faciliteranno reciprocamente l'importazione e la presentazione di opere ed oggetti, provenienti da musei statali e provvisti di garanzia alla riesportazione di opere provenienti da enti pubblici, destinate a esposizioni di carattere artistico ed educativo. 5.8 Le due Parti promuoveranno i rapporti tra i rispettivi Enti ed istituzioni che sviluppino lavori di ricerca su temi culturali integrati ed in particolare per quanto riguarda la gestione integrata nel territorio dei beni culturali e ambientali. 5.9 Le Parti si impegnano a cooperare, attraverso le competenti Autorità dei due Paesi, per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, nell ambito della normativa comunitaria e nel rispetto delle normative interne dei due Paesi e concordano a tal fine di prendere le opportune misure. In tale contesto le Parti si riservano di esaminare la possibilità di istituire, qualora necessario, un Gruppo di lavoro ad hoc. Si impegnano altresì a cooperare per facilitare l individuazione e la restituzione agli aventi titolo delle opere d arte e dei beni culturali illecitamente pervenuti nel proprio territorio. 5.10 La Parte italiana informa che è disponibile a fornire assistenza per la formazione di tecnici nel campo della conservazione, restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale,. In particolare la Parte italiana è disponibile a fornire assistenza tecnica per il restauro del Telo del Teatro Nazionale di Panama A tale proposito segnala che presso il Centro di Restauro Archeologico della Soprintendenza Archeologica per la Toscana si svolgono stage tecnico-pratici della durata di 3 mesi; tali stage sono aperti anche a stranieri. Associazioni Culturali 5.11 La Fondazione Roma Europa intende prendere contatti con strutture artistiche e culturali panamensi in vista di una loro partecipazione alle attività ed agli eventi organizzati da detta Fondazione. 5.12 La Fondazione "Valentino Bucchi" è disposta a realizzare iniziative comuni nel quadro della creazione artistica e culturale del nostro tempo. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Fondazione, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte inviante o di ente o istituzione da essa delegato. In particolare la Fondazione, tramite le Rappresentanza diplomatica panamense a Roma, intende proporre a musicisti e esperti pamamensi, designanti dal Paese inviante, la partecipazione alla giuria del "Premio Internazionale Valentino Bucchi " e ad altre attività ( convegni, seminari, rassegne, festival).

VI. CINEMA E TELEVISIONE 6.1 Le due Parti faciliteranno reciprocamente l'organizzazione di rassegne cinematografiche e lo scambio di informazioni e di documentazione e favoriranno, in regime di reciprocità, la partecipazione ai più importanti festival cinematografici dei due paesi. 6.2 Le due Parti promuoveranno lo scambio di programmi culturali radiotelevisivi, tenendo conto della legislazione sulla proprietà intellettuale, diritto d autore e diritto di trasmissione per radio e televisione dei due Paesi. 6.3 Le due Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo aventi carattere culturale, allo scopo di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi e per facilitare intese fra gli organi interessati delle due Parti in materia di:. - organizzazione di corsi di formazione e soggiorni di aggiornamento professionale per giornalisti, tecnici e programmisti eventualmente ricorrendo anche a borse di studio offerte dai due Paesi; - facilitazione per l'attività di giornalisti e troupe tecniche; - agevolazioni per le squadre di ripresa di produzioni televisive; - ricezione dei programmi RAI diffusi via satellite; - contatto via TV delle comunità italofone con l'italia; - facilitazioni per la partecipazione a festival e rassegne di programmi radio-televisisvi anche a carattere internazionale, nei rispettivi Paesi; - organizzazione di festival, di programmi radiofonici e televisivi, - trasmissione televisiva in lingua originale di programmi tipo; VII MOSTRE, EVENTI ARTISTICI MUSICALI E LETTERARI 7.1 Nel periodo di vigenza del presente Protocollo esecutivo, le due Parti si scambieranno almeno una mostra di adeguato livello. Le disposizioni relative allo scambio di mostre di cui sopra, incluse quelle di carattere finanziario, saranno concordate per le vie diplomatiche. 7.2 Nel periodo di validità del presente Protocollo le due Parti si scambieranno almeno un gruppo teatrale o musicale di adeguato livello; le disposizioni relative a tale scambio, incluse quelle di carattere finanziario, saranno concordate per le vie diplomatiche. VIII. SCAMBI GIOVANILI 8.1 Le due Parti favoriranno la collaborazione nel settore degli scambi giovanili mediante la realizzazione di progetti di scambi tra Associazioni e Enti dei due Paesi. IX DIRITTI UMANI 9.1 Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l intolleranza e per la tutela dei diritti dell uomo. Al riguardo il Centro di Studi e Ricerche sui Diritti dell'uomo dell'università LUISS di Roma, nel quadro del decennio mondiale delle Nazioni Unite per l'insegnamento e l'informazione sui Diritti dell Uomo, è disposta ad avviare contatti con competenti organismi panamensi. 9.2 Le due Parti promuoveranno iniziative in campo culturale finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale, in relazione al complesso dei settori oggetto del presente programma. Al riguardo la Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, è disposta ad avviare contatti con i competenti organi panamensi. X. DISPOSIZIONI FINALI 10.1 Il presente Protocollo non esclude la possibilità di concordare per le vie diplomatiche, altre iniziative di scambi in esso non previsti. Le condizioni finanziarie per la messa in atto di tali iniziative saranno concordate, caso per caso, attraverso intese tra gli enti interessati dei due Paesi.

10.2 Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Protocollo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali. 10.3 Per dare concreta applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre o quattro anni. 10.4 La prossima riunione della Commissione Mista italo-panamense si svolgerà in località e data da concordare per le vie diplomatiche. Il presente Protocollo resterà valido fino all'entrata in vigore del successivo. 10.5 Gli Annessi I e II costituiscono parte integrante del presente Protocollo. Fatto a Roma, il 12 settembre 2000, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER LA PARTE ITALIANA Il Sottosegretario di Stato On. Franco Danieli PER LA PARTE PANAMENSE Il Ministro degli Affari Esteri José Miguel Alemàn ANNESSO I COOPERAZIONE IN ATTO TRA LE UNIVERSITA DEI DUE PAESI ( punto 4.1 del Protocollo) Le collaborazioni interuniversitarie previste dal punto 4.1, attualmente in atto sono le seguenti: Univ.italiana Univ.panamense Settore Politecnico di Milano Universidad de Panama Ingegneria Civile ed Architettura Ingegneria Industriale dell'informazione Università di Siena Universidad de Panama Geografia, Sociologia, Letteratura, Storia, Antropologia e linguistica ANNESSO II CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE IIa) Scambi di persone Lo scambio di persone previsto dai punti 4.1, 5.2 del presente Protocollo si attuerà secondo il seguente schema: - la Parte che invia offrirà informazioni dettagliate sulle generalità delle persone o delegazioni proposte (nome, curriculum, la nazionalità - che deve necessariamente essere quella dei due paesi firmatari del presente Protocollo - oggetto del viaggio, progetto di lavoro suggerito, titolo di eventuali conferenze, ecc.), e comunicherà la data di partenza e di ritorno così come qualsiasi altro dettaglio necessario. Tali informazioni saranno comunicate per le vie diplomatiche, di regola con un minimo di 3 mesi di anticipo sulla prevista data di partenza; - la Parte che ospita dovrà confermare la sua accettazione per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza; - la Parte che invia coprirà le spese di viaggio internazionale di andata e ritorno, incluse quelle di transito e di bagaglio, nonché le tasse aeroportuali;

- La Parte che ospita coprirà le spese di viaggio all'interno del suo territorio indispensabili per la realizzazione del programma sul quale si saranno accordate previamente le parti; - la Parte italiana contribuirà alle spese di soggiorno con la somma giornaliera di L.180.000 al giorno, onnicomprensive. La Parte panamense contribuirà alle spese di soggiorno con una somma di US$ 125 al giorno Lo scambio di persone previsto dal punto 4.2 del presente Protocollo si attuerà secondo il seguente schema: La Parte inviante notificherà la Parte ricevente attraverso i canali diplomatici, con un preavviso minimo di tre mesi, i seguenti elementi: 1. i nominativi dei due partner partecipanti al progetto, con le rispettive generalità, la nazionalità - che deve necessariamente essere quella dei due paesi firmatari del presente Protocollo - il loro titolo accademico e professionale, il campo di ricerca, il soggetto proposto; 2. la durata della visita, sia essa "breve" o "lunga". La durata non può essere frazionata; 3. la Parte italiana offrirà: visite "brevi": una somma forfetaria di Lit. 180.000 al giorno per 10 giorni; visite "lunghe": una somma forfetaria di Lit. 2,5 milioni per un mese; d. la Parte panamense offrirà: visite "brevi" (meno di un mese): una somma forfetaria di US$. 125 al giorno; visite "lunghe" (più di un mese) una somma forfetaria di US$. 2.000 al mese; In caso di scambi di visite per campi di ricerca non previsti dal presente Protocollo, al momento in cui verranno effettuate, le Parti specificheranno il campo di ricerca, il soggetto interessato, i nomi dei partner italiani e panamensi ed i loro titoli accademici e professionali. La nazionalità deve esclusivamente essere quella dei due paesi firmatari del presente Protocollo. IIb) Borse di Studio - La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno, in ognuno dei due paesi, da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell'ambasciata del paese offerente; - L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'ambasciata del paese offerente entro i termini da essa previsti; i candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati; - I candidati dovranno avere un'età non superiore ai 35 anni; ognuna delle due Parti notificherà all'altra se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati, e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti: - I borsisti non potranno partire per il paese ospitante prima di aver ricevuto dall'ambasciata del paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza. - La parte italiana offrirà ai borsisti panamensi: a) una somma mensile non inferiore a L.1.200.000; b) assicurazione sulla vita contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie. - La Parte panamense offrirà la somma di US$ 500 al mese per la durata degli studi nella Università del Panama IIc) Scambio di mostre Fermo restando quanto stabilito al punto 7.1, nel corso di scambi di mostre, la parte che invia fornirà, per via diplomatica, i dati tecnici relativi all'organizzazione degli eventi, con congruo anticipo in relazione all'inaugurazione della mostra. Le Parti stabiliscono, le seguenti condizioni finanziarie concernenti gli scambi di mostre: A) la Parte inviante avrà a suo carico:

- le spese di assicurazione del materiale espositivo "da chiodo a chiodo"; - le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva, nonché quelle dall'ultima sede della mostra alla sede di partenza del materiale; - le spese per la preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra; le spese relative al viaggio degli esperti che accompagnano la mostra; B) la Parte ricevente avrà a suo carico: - le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio territorio; - le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, comprese quelle derivanti dalla pubblicazione del catalogo; - le spese relative al soggiorno degli esperti che accompagnano la mostra; Il numero degli esperti che accompagnano le mostre e la durata del loro soggiorno verranno stabiliti per le vie diplomatiche. IId) Cinema Musica teatro e danza Le spese concernenti l organizzazione delle rassegne cinematografiche verranno concordate di volta in volta tra le Parti in base alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti Tutte le iniziative suscettibili di un sostegno finanziario del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero peri Beni e le Attività Culturali, sono subordinate al preventivo parere favorevole delle Commissioni Consultive di settore. - Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folcloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga, protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto. IIe) Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrate nel presente Accordo Culturale, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.