Il Whistleblowing in Italia : Luci ed Ombre. Master di II livello in Management dei Servizi Pubblici Locali

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Il Whistleblowing in Italia : Luci ed Ombre Master di II livello in Management dei Servizi Pubblici Locali

DEFINIZIONE E GENESI NORMATIVA Whistleblower: - termine anglosassone, traduzione letterale, suonatore di fischietto - Soggetto facente parte di un organizzazione lavorativa che comunica, ovvero denuncia, un illecito posto in essere in azienda da altro soggetto. Transparency International Italia Transparency International, organizzazione mondiale lotta alla corruzione Ricerca del 2009 sullo stato dell arte del whistleblowing in Italia: Inesistenza di una normativa sul whistleblowing, si era proceduto solo alla ratifica di alcune convenzioni internazionali; Scarsa conoscenza dell istituto giuridico tra le istituzioni; Emerge in particolare che non risulta alcuna norma ad hoc per la tutela del whistleblower

Preludio attuale assetto normativo in materia di whistleblowing: Obiettivo di tali norme non è la tutela del segnalante ma tutela speciale per coloro che cooperano con le autorità o per specifico dovere imposto dalla previsione normativa: - art. 361 e ss. Codice penale (obbligo di denuncia di reato pubblico ufficiale, incaricato pubblico servizio); - Art. 2408 c.c. (Denunzia al collegio sindacale da parte del socio); - Art. 1 Statuto Lavoratori (diritto del lavoratore di manifestare liberamente il proprio pensiero, rientrano le segnalazioni di illeciti riscontrati nello svolgimento proprie mansioni, no tutela) ecc. Raccomandazioni dell Assemblea parlamentare del Consiglio d Europa, inviti o vincolanti SOLO CON LA LEGGE SEVERINO L. 190/2012 SI DELINEA, NELL AMBITO DELLA PREVNZIONE DELLA CORRUZIONE, UN SISTEMA DI TUTELA DEL LAVORATORE CHE EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE DI ILLECITO.

LA LEGGE 190/2012 L art. 1, comma 51, introduce l art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 Tutela del dipendente pubblico che segnala un illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; Limitazione alla tutela: calunnia, diffamazione, ipotesi di cui all art. 2043 c.c.; No licenziamento e misure discriminatorie per motivi collegati alla denuncia; Tutela dell anonimato con sottrazione della denuncia all accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. Della L.241/1990. OBIETTIVO: consentire l emersione di fattispecie di illecito; RATIO: evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire condotte pregiudizievoli; LACUNE: interviene il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2013.

ANAC - Istituita ai sensi dell art. 19, comma 15, del D.L. 90/2014, vengono ad essa trasferite le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra cui quelle di predisporre il PNA; - Si qualifica quale soggetto preposto a ricevere notizie e segnalazioni di illeciti whistleblowing, sia provenienti dai propri dipendenti che quelle di dipendenti di altre amministrazioni; - Potere di regolazione relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, di indirizzo e vigilanza sull adozione di effettive misure di tutela del dipendente; - Deputata a disciplinare le procedure di ricezione e gestione delle segnalazioni.

ANAC Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015): o Fornisce utili indicazioni ai fini delle interpretazione dell art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001: a. Ambito soggettivo di applicazione. pubblici dipendenti con rapporto di lavoro privatistico o di diritto pubblico. strutture organizzative all interno delle quali devono essere previste misure di tutela sono PA di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. auspica un intervento legislativo per estensione enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici b. Inserimento procedura di gestione delle segnalazioni nei PTPCT. garanzia dell anonimato del segnalante dall invio della segnalazione e per tutto il corso del procedimento (ilwb deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ritenendo altamente probabile che si sia verificato il fatto illecito)

ANAC c. Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela si riferiscono all accezione di corruzione, quale delineata nel PNA, più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei delitti contro la PA di cui altitolo II, Capo I, del codice penale e coincidente con la maladministration (assunzione di decisioni,, nell agere amministrativo devianti dalla cura dell interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell interesse pubblico e pregiudicano l affidamento dei cittadini nell imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse); o Indicazioni alle amministrazioni su modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che garantisca il principio di tutela della riservatezza e anonimato, con evidenza delle procedure amministrative sviluppate dall Autorità ed informatiche (protocolli sicuri e standard, sistema di crittografia end-to-end, disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla gestione delle segnalazioni);

ANAC o Responsabile della prevenzione della corruzione, soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni (la prima stesura del 54 bis faceva riferimento al superiore gerarchico), può farsi supportare da Ufficio dedicato. I. sommaria istruttoria; II. in caso di non manifesta infondatezza del fatto, inoltra segnalazione ai soggetti terzi competenti in relazione ai profili di illiceità emersi (Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, Ufficio provvedimenti disciplinari, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC); III. Nella ambito del procedimento disciplinare, fatti salvi i casi in cui l anonimato non può essere opposto per disposizioni di legge speciale, l Ufficio provvedimenti disciplinari valuta, in mancanza di consenso del segnalante, se ricorrono le condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa del segnalato.

La L. 179/2017 DISPOSIZIONI PER LATUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITA DI CUI SIANOVENUTI A CONOSCENZA NELL AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO - Entrata in vigore il 29/12/2017; - Interviene incisivamente sul sistema whistleblowing: 1. modifica dell art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. ampliata definizione di pubblico dipendente, oltre ai dipendenti delle PA, anche dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ed i lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere per la PA;. divieto di rilevare l identità del segnalante, che deve essere coperta dal segreto sia nell ambito del procedimento penale, art. 329 c.p.p., sia nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, almeno fino al termine della fase istruttoria. Il segreto nel procedimento penale non può protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari (vedi Cassazione Penale Sesta Sez. Pen. n. 9047 del 27/02/2018). aumentata e chiarita la portata della tutela dewb, esclusa ogni tutela perwb, qualora sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità del segnalante per reato di calunnia o diffamazione o per reato commesso con la denuncia o la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

L. 179/2017.Attribuzione formale ad ANAC di soggetto designato a predisporre le linee guida per presentazione e gestione segnalazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può irrogare sanzioni amministrative a RPCT che non adottino procedure conformi alle Linee Guida (mancata verifica segnalazione, adozione di misure discriminatorie nei confrontiwb). ANAC aveva chiarito proprio ambito di intervento con il Comunicato del 27/04/2017, a titolo esemplificativo: contratti pubblici, precontenzioso, misure anticorruzione dei PTPCT, obblighi di trasparenza sui siti web istituzionali, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, casi di pantouflage, WB. Archiviate segnalazioni anonime non circostanziate e dove si ravvisi manifesta incompetenza (es. responsabilità penali ed erariali, procedure selettive e concorsi, assenteismo dal lavoro, ecc). ANAC con il Regolamento del 29/03/2017 sull esercizio dell Attività di vigilanza in materia di prevenzione della Corruzione, precisa le modalità di gestione delle segnalazioni delwb.. Spetta all Amministrazione/ente/società l onere di provare che le misure disposte nei confronti delwb non siano ritorsive e discriminatorie e che siano motivate da ratio estranea alla segnalazione. Ogni atto ritorsivo o discriminatorio è da considerarsi nullo.

L.179 /2017 2. Nell ambito del settore privato, l intervento normativo ha inteso introdurre disposizioni in materia di WB, modificando l art. 6 del D.Lgs. 231/2001:. I MOG redatti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, idonei a prevenire gli illeciti previsti dalla norma, devono prevedere dei canali per presentazione segnalazioni su fatti precisi e concordanti relative a condotte illecite o di violazione del modello di organizzazione e gestione della società e che garantiscano riservatezzawb; devono prevedere sanzioni disciplinari sia a carico di chi violi misure di tutela del segnalante, siawb che effettuino segnalazioni infondate con dolo o colpa grave. 3. Viene introdotta, ai sensi dell art. 3 della L. 179/2917, una scriminante per la rivelazione di segreti d ufficio (art. 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c.), con alcune eccezioni specificate da norma. Con la segnalazione il WB non viola gli artt. 2104 e 2105 c.c., che sanciscono il dovere diligenza e l obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro nell ambito del contratto di lavoro. Dalla lettura del combinato disposto dell art. 3 e del art. 622 c.p. (sanzione di rivelazione di segreto professionale), si ravvisa giusta causa che motiva rivelazione segreto. Giusta causa anche per segnalazione di informazioni tutelate da segreti scientifici o commerciali di cui all art. 623 c.p.

QUID IURIS? a. Mancanza di sanzioni per chi omette di segnalare illecito, pur avendone conoscenza e pur sussistendo obbligo di segnalazione; b. Disparità di trattamento per i dipendenti delle imprese private che non hanno adottato il MOG 231; c. Se rientrino nelle tipologie di condotte illecite segnalabili solo quelle commesse in danno della società o anche quelle a vantaggio. d. WB e privacy, problematiche sollevate anche a seguito del GDPR (Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali). Il nuovo Codice Privacy D.Lgs. 101/2018, fuga ogni perplessità. Al Capo III, art. 2 undecies, che disciplina le limitazioni ai diritti dell interessato, sancisce che non possono essere esercitati i diritti del titolare del trattamento qualora possa derivare pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza del WB.

Conclusioni Primo Report annuale sulle segnalazioni WB di ANAC, 11/11/2015; Monitoraggio sul WB in Italia, presentato da ANAC (22/06/2016 e 22/06/2017): Si rileva diffidenza tra i dipendenti relativamente all istituto e assenza di una cultura diffusa; Forte resistenza culturale con cui il WB è tenuto a confrontarsi nel proprio ambiente di lavoro Con chiarimenti e novità apportate dalla L. 179/2017 sono stati fatti ulteriori passi per la implementazione di un sistema quale quello del WB che non ha trovato terreno fertile in Italia;

Conclusioni Attività di Vigilanza ANAC aumentata, Linee Guida ANAC del 21/02/018 per lo svolgimento delle ispezioni. Maggiore certezza al proprio operato e definendo un iter procedurale con definiti (120 giorni dalla data di comunicazione dell avvio del procedimento di vigilanza) a garanzia del WB. I tempi di intervento risultano ancora lenti e molti lavoratori hanno paura di esporsi; Si auspica che Il Parlamento continui a legiferare per rendere l istituto più completo e certo, meno duttile e soggetto ad interpretazioni, garantendo sempre di più il WB.