Lettera informativa 2019/1: Interpretazione della nozione di «carne separata meccanicamente» prodotta con materie prime di pollame

Documenti analoghi
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE

LA CARNE SEPARATA MECCANICAMENTE

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso del (ODerr, RS )

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

all ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

Istruzione: Divieto dei prodotti per uso orale: interpretazione dell articolo 5 OTab

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso

Modifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS )

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici

alla modifica dell ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS )

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Berna, ) Premessa

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

del... Oggetto e campo d applicazione attive e degli additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.

procedura d autorizzazione dei macelli e degli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Regolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica

all ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Commento relativo all

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

L applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento agli integratori alimentari

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Attività comunitaria concernente i criteri microbiologici degli alimenti in funzione della valutazione del rischio

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Versione provvisoria Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

del 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)

del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Lettera informativa 2017/6: Elaborazione delle linee direttive per la buona prassi procedurale (linee direttive settoriali)

(ORDOA) Modifica del 12 marzo 2018

Ordinanza dell UFV che istituisce misure per impedire l introduzione dell afta epizootica dalla Bulgaria

Ordinanza del DFI sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

prelievo di campioni in caso di macellazioni sanitarie per l analisi riguardo alla BSE

Commento relativo all

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Berna, Situazione iniziale

Carni avicole. Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTA- RE PRODOTTI A BASE DI CARNE

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

DECRETO 17 luglio 2013

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate a- limentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS )

Ordinanza concernente il mercato delle uova

REGOLAMENTO (UE) N. 1086/2011 DELLA COMMISSIONE

visto l articolo 31 dell ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS ),

Il ruolo di ATS Brescia nei controlli sulla sicurezza alimentare. Dr. Fabrizio Speziani Direttore Sanitario ATS di Brescia

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Commento relativo all

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente la produzione primaria

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Commento relativo. all'ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) I. Situazione iniziale

Legge sulle epizoozie

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043211/04.

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta. 03/05/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1

Ordinanza concernente il mercato delle uova

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO

ETICHETTATURA La filiera carne. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043211/04 ANNEX 1.

Lettera informativa : Obbligo di ritiro o di richiamo e di informazione delle autoritä in caso di

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai "Nuovi alimenti"

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l immissione sul mercato

PRINCIPALI STRUMENTI NORMATIVI VIGENTI

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

All'attenzione dei veterinari cantonali e dell'ufficio veterinario del Principato del Liechtenstein Alle cerchie interessate. Berna,

Transcript:

Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari All Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein Alle cerchie interessate Berna, 21.02.2019 Lettera informativa 2019/1: Interpretazione della nozione di «carne separata meccanicamente» prodotta con materie prime di pollame 1 Situazione iniziale Con il recepimento delle disposizioni UE in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nella legislazione svizzera sulle derrate alimentari, è stata recepita anche la nozione di «carne separata meccanicamente» (CSM). La carne separata meccanicamente rappresenta un importante materiale grezzo per la fabbricazione di determinati preparati e prodotti a base di carne. Con questo termine si intende la carne residua ricavata dalle ossa utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o alla modificazione della struttura muscolo-fibrosa. La sua produzione viene realizzata con diversi metodi di separazione meccanica. Nel caso della carne separata meccanicamente a bassa pressione viene applicata una pressione all incirca di 20 bar. Con questo metodo il tenore di calcio del prodotto finale è comparabile a quello della carne macinata. Nel caso della carne separata meccanicamente ad alta pressione, la carne residua viene ricavata applicando una superiore a 100 bar. Il tenore di calcio supera quello della carne macinata, poiché durante il processo di produzione può verificarsi un azione di sfregamento delle ossa. Visivamente il procedimento ad alta pressione restituisce un prodotto dalla consistenza caratteristica e in particolare densa e pastosa, che si differenzia nettamente per aspetto e parametri qualitativi dai prodotti del procedimento a bassa pressione. Secondo le conoscenze attuali si verifica in Svizzera la seguente situazione: La carne da materie prime di pollame separata meccanicamente viene ricavata con il procedimento a bassa pressione nel caso in cui il prodotto finale sia destinato all uso come ingrediente negli alimenti di origine animale. Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria USAV Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna Tel. +41 58 463 30 33 info@usav.admin.ch www.usav.admin.ch

Invece i prodotti ottenuti con il procedimento ad alta pressione sono destinati unicamente all industria di alimenti per animali. In passato la definizione di carne separata meccanicamente ha dato luogo a diverse interpretazioni del concetto, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione di CSM prodotta a bassa pressione a partire da materie prime di pollame. L utilizzo del termine di carne separata meccanicamente per questo tipo di produzione è stato ciclicamente messo in discussione dall industria della carne in Svizzera e a livello europeo ed è oggetto di accesi dibattiti. Sono stati anche fatti dei tentativi affinché venisse consentito l uso di nuove denominazioni come «carne privata dei tendini», «carne Baader», «carne 3 mm» o anche semplicemente «carne». Queste denominazioni sono anche già state utilizzate e conseguentemente contestate dalle autorità d esecuzione. A motivazione del proprio punto di vista, l industria adduce il fatto che il termine «carne separata meccanicamente» sarebbe percepito negativamente dalle consumatrici e dai consumatori e questo si tradurrebbe in perdite economiche, visto il valore di mercato inferiore della CSM rispetto alla carne fresca. Un ulteriore argomento addotto è che la mancata accettazione della carne separata meccanicamente promuoverebbe il «food waste», poiché data la conseguente impossibilità di smercio come alimento, l unico impiego possibile sarebbe nel canale dei mangimi per animali. Viene inoltre espresso il timore di un maggiore ripiego sulla carne di importazione. Tale problematica è stata discussa anche a livello di Commissione europea. Anche nel quadro di un parere emesso dall Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2013 1 è stato sottolineato che utilizzando nuove tecnologie a una pressione più bassa (inferiore a 100 bar) sarebbe possibile fabbricare prodotti finiti con qualità simili a quelle della carne macinata. Nel caso dei metodi con cui viene prodotta la carne separata meccanicamente a bassa pressione, come ad esempio la cosiddetta «macchina Baader», le condizioni di produzione fanno spesso sì che il prodotto presenti una bassa alterazione della struttura muscolo-fibrosa. Tuttavia tale prodotto non può essere indicato come carne, ma deve essere dichiarato come carne separata meccanicamente. La presente lettera informativa intende descrivere il quadro giuridico di base per favorire un attuazione e una verifica unitaria di queste disposizioni. La presente lettera riflette lo stato attuale. 2 Basi legali 2.1 Definizione di carne separata meccanicamente Articolo 4 dell ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA) La carne separata meccanicamente è un prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di volatili, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o alla modificazione della struttura muscolo-fibrosa. Articolo 8 ODOA 1 La carne separata meccanicamente può essere ottenuta solo da carne secondo l articolo 4 capoverso 1. 2 Non possono essere utilizzate: a. le ossa della testa, le zampe, la coda, il femore, la tibia, il perone, l omero, il radio e l ulna; b. le ossa di bovini, ovini e caprini; c. le zampe, la pelle del collo e la testa dei volatili. Tale definizione corrisponde alla definizione del regolamento (CE) 853/2004. Deutsch: Separatorenfleisch Französisch: Viande séparée mécaniquement ou VSM Italiano: Carne separata meccanicamente o CSM Inglese: Mechanically separated meat or MSM 1 EFSA Journal 2013;11(3):3137 2/5

2.2 Informazioni per la consegna alle consumatrici e ai consumatori Articolo 10 ODOA La carne separata meccanicamente deve essere dichiarata nell elenco degli ingredienti come «carne separata meccanicamente» indicando la corrispondente specie animale; sugli imballaggi e sugli involucri di preparati di carne contenenti carne separata meccanicamente si deve indicare che prima del consumo i prodotti devono subire un trattamento termico completo. 2.3 Requisiti Articolo 8 ODOA Il tenore di calcio non deve superare lo 0,1 per cento (= 100 mg per 100 g o 1000 ppm) del prodotto fresco. L articolo 32 dell ordinanza sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ordinanza sui requisiti igienici, ORI; RS 817.024.1) stabilisce i requisiti per la produzione di carne separata meccanicamente. L articolo 68 dell ORI stabilisce la frequenza della campionatura per l analisi microbiologica della carne separata meccanicamente. L allegato 1 dell ORI elenca i criteri microbiologici da osservare. 3 Valutazione 3.1 Criteri La carne separata meccanicamente è definita dai tre criteri seguenti: 1. l utilizzo di ossa carnose dopo il disossamento o di carcasse di volatili; 2. l utilizzo di mezzi meccanici per recuperare la carne residua; 3. la perdita o la modificazione della struttura muscolo-fibrosa. La carne separata meccanicamente deve essere distinta dalle nozioni di «carne», «preparati di carne» e «prodotti a base di carne». Nelle considerazioni del regolamento (CE) 853/2004 2 viene indicato che la definizione di carne separata meccanicamente dovrebbe essere così generica da contemplare tutti i metodi di separazione meccanica della carne. Dato il rapido sviluppo tecnologico, si è ritenuta sensata una definizione flessibile. In altre parole la nozione di «carne separata meccanicamente» dovrebbe includere anche nuovi sviluppi tecnologici futuri. Il rapido progresso tecnologico ha fatto sì che alcune tecnologie nell ambito della separazione meccanica della carne consentano di ottenere un prodotto avente caratteristiche analoghe a quelle della carne macinata. La Commissione è del parere che un prodotto simile rientri tuttavia, in base alle disposizioni in vigore, nella definizione di carne separata meccanicamente e che debba essere pertanto debitamente contrassegnato. Nella sua sentenza del 16 ottobre 2014 3, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha indicato che la definizione di carne separata meccanicamente posa su tre criteri cumulativi da leggere in combinazione gli uni agli altri: 1. l utilizzazione di ossa i cui muscoli interi sono già stati distaccati o di carcasse di pollame alle quali rimane attaccata della carne; 2. l impiego di metodi meccanici di separazione per recuperare tale carne; 3. la perdita o la modificazione della struttura muscolo-fibrosa della carne così recuperata. 2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. 3 Sentenza della CGUE del 16 ottobre 2014 nella causa C-453/13; GU C 462 del 22.12.2014, pag. 9. 3/5

A proposito dei singoli criteri: 1. Materia prima Carcasse di volatili (anche dopo la rimozione di petto, cosce e ali); anche pezzi parziali come la carcassa della schiena o del petto con la muscolatura e la pelle attaccata. 2. Impiego di metodi meccanici come ad es. la macchina Baader Devono essere indicati tutti i metodi per la separazione meccanica della carne dalle ossa. In caso di impiego di metodi meccanici, la carne separata meccanicamente deve essere chiaramente distinta da prodotti in cui vengano separati meccanicamente interi muscoli, ad es. petti di pollo separati meccanicamente. In questi casi si tratta infatti di carne fresca, poiché la perdita o la modificazione della struttura muscolo-fibrosa è strettamente localizzata nel punto di sezionamento. 3. Perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa Secondo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2014, la definizione non opera alcuna distinzione per quanto concerne il grado di perdita o di modificazione della struttura muscolo-fibrosa, in modo tale che qualsiasi perdita o modificazione di tale struttura, che sia superiore a quella strettamente localizzata nel punto di sezionamento, è presa in considerazione nell ambito di tale definizione. Questo vale indipendentemente dal fatto che la tecnica impiegata non alteri la struttura delle ossa utilizzate. In caso di impiego di metodi meccanici, la carne separata meccanicamente deve essere chiaramente distinta da prodotti in cui vengano separati meccanicamente interi muscoli, ad es. petti di pollo separati meccanicamente. In questi casi si tratta infatti di carne fresca, poiché la perdita o la modificazione della struttura muscolo-fibrosa è strettamente localizzata nel punto di sezionamento (quando un muscolo scheletrico viene separato dalle ossa della carcassa). In caso di impiego di metodi meccanici, questo criterio permette di distinguere la carne separata meccanicamente da prodotti ottenuti mediante il sezionamento di muscoli interi, poiché quest ultimo rende evidente una perdita o una modificazione della struttura muscolo-fibrosa strettamente localizzata nel punto di sezionamento. 3.2 Distinzione della nozione di «carne separata meccanicamente» dalle nozioni di «carne fresca», «carne macinata» e «preparati di carne» in base all articolo 4 in combinato disposto con l articolo 10 ODOA Non è consentito far rientrare la carne separata meccanicamente nella nozione di «carne fresca», poiché questo tipo di prodotto non corrisponde alla definizione di carne rilevante per la caratterizzazione ai sensi dell articolo 10 ODOA. Inoltre la carne separata meccanicamente è costituita da carne sminuzzata, che dal punto di vista dell idea di base dovrebbe rientrare unicamente nella nozione di «carne macinata». Tuttavia non è possibile utilizzare neanche i termini «carne macinata» o «preparati di carne», poiché i requisiti vigenti per le materie prime di questi prodotti escludono l impiego di carne separata meccanicamente (art. 6 cpv. 2 ODOA). Questa valutazione si basa sulla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2014. 3.3 Etichettatura Ai sensi dell articolo 6 capoverso 1 dell ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16) una derrata alimentare deve essere definita con una denominazione specifica. In base all articolo 40 dell ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (ODerr; RS 817.02) le indicazioni riguardanti materie prime, prodotti intermedi e semilavorati devono essere tali per cui le derrate alimentari con essi fabbricate possono essere composte e caratterizzate in conformità alla legge. 4/5

Nel quadro dell etichettatura, ai sensi dell articolo 10 ODOA, la carne separata meccanicamente deve essere indicata nell elenco degli ingredienti dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne con la denominazione «carne separata meccanicamente». Per i prodotti rispondenti ai requisiti sopra indicati e fabbricati con metodi di separazione meccanica a una pressione all incirca di 20 bar (separazione a bassa pressione), sono ammessi anche termini come «separatori di carne a bassa pressione». Denominazioni quali «carne destinata alla trasformazione», «carne Baader» e «carne 3 mm» sono denominazioni fantasiose che non sono previste nella legislazione sulle derrate alimentari e che non sono consentite come denominazione specifica. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Dr. Michael Beer Vicedirettore 5/5