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Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 286 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla LPP svizzera ad un soggetto fiscalmente residente in Italia Articolo 76, comma 1-bis, della legge della legge 30 dicembre 1991, n. 413 Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO L Istante dichiara di essere un soggetto residente in Svizzera, di riceve la pensione in detto Stato di residenza dal 2018 e di voler lasciare definitivamente la Svizzera e trasferirsi, a titolo definitivo, in Italia nel 2019. Il Contribuente specifica che finora ha avuto una posizione previdenziale esclusivamente in Svizzera, ove vige il sistema cosiddetto dei tre pilastri, costituito dalla previdenza statale, dalla previdenza professionale e da quella privata. In particolare, in istanza si evidenzia che: - l assicurazione statale per la vecchiaia e i superstiti, nota anche come AVS, obbligatoria in Svizzera per tutti i contribuenti, rappresenta il primo pilastro della posizione previdenziale ed ha lo scopo di coprire il fabbisogno vitale dell assicurato; - la previdenza professionale, nota anche come LPP, obbligatoria in Svizzera, forma il secondo pilastro della previdenza e ha un finanziamento che si basa su un sistema di capitalizzazione in base al quale gli assicurati versano i contributi alla propria cassa pensione, che poi investe il capitale accumulato. Al momento del pensionamento

2 dell assicurato, la cassa eroga una rendita. Su richiesta dell interessato la cassa versa, integralmente o parzialmente, il capitale; - la previdenza individuale facoltativa costituisce il terzo pilastro (non attivata dall Istante). Con particolare riferimento al secondo pilastro, il Contribuente precisa che, in ossequio alle disposizioni normative svizzere e al regolamento della cassa pensione di appartenenza, nel caso in cui il medesimo lasci definitivamente la Svizzera e si trasferisca in uno stato UE, potrà esigere il pagamento della parte di previdenza in eccedenza rispetto alla parte obbligatoria, sotto forma di capitale versato in un unica soluzione. Al riguardo, l Istante precisa che la prestazione del secondo pilastro sarà erogata attraverso intermediari finanziari situati in Italia, in analogia all AVS. Il Contribuente evidenzia che la tassazione delle pensioni percepite in Svizzera dai residenti in Italia è regolata in primo luogo dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Paesi (articoli 18 e 19 della Convenzione, ratificata dalla legge del 23/12/1978, n. 943, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12/02/1979). Detta Convenzione stabilisce nell articolo 18: Fatte salve le disposizioni dell articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. L articolo 19 (Funzioni pubbliche) stabilisce: 1) Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

3 2) Ai fini del presente articolo l espressione "persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico " designa:. b) per quanto riguarda la Svizzera: (1) le Ferrovie federali svizzere (FFS); (2) l Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); (3) l Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST). Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti. L Istante evidenzia che, poiché percepirà il capitale del secondo pilastro da un ente pensionistico di natura privata e che, quindi, le somme erogate non rientrano nella fattispecie prevista dalla Convenzione come pensione pubblica, le relative erogazioni sono imponibili in Italia. Al riguardo, il Contribuente evidenzia che relativamente alla modalità di tassazione in Italia con l articolo 55-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è stata fatta chiarezza in merito, attraverso l introduzione del comma 1-bis nell articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha previsto l applicazione di una ritenuta del 5 per cento dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera in qualunque forma erogate. Tuttavia, l Istante fa presente che l articolo 55-quinquies è stato inserito in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sotto la Rubrica Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri. Il tenore letterale della Rubrica fa nascere all Istante il dubbio che la predetta disposizione faccia riferimento ai lavoratori transfrontalieri, ossia ai

4 lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all estero per svolgere la propria prestazione di lavoro. Al riguardo il Contribuente precisa che non è mai stato lavoratore frontaliere. Secondo l Istante da una lettura restrittiva della Rubrica dell articolo 55- quinquies sopra citato, si potrebbe ricavare che la disposizione novellata valga solo per i lavoratori transfrontalieri, ovvero per i percettori di pensioni che siano stati frontalieri e non sia, invece, applicabile per tutti gli altri percettori che non abbiano avuto lo stato di frontaliere. Ciò posto, tenuto conto che in futuro, come soggetto fiscalmente residente in Italia, sarà obbligato a sottoporre a tassazione in Italia l erogazione sotto forma di capitale dal secondo pilastro svizzero (LPP), l Istante chiede se è corretto assumere che la stessa debba essere sottoposto alla ritenuta del 5 per cento di cui citato comma 1 dell articolo 76. SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L Istante ritiene che, indipendentemente dalla Rubrica dell articolo 55- quinquies del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, la disposizione normativa recata dal nuovo comma 1-bis dell articolo 76 legge 413 del 1991, riguarda tutti i potenziali percettori di rendite derivante dal secondo pilastro, a prescindere dalla circostanza che il percettore della prestazione sia stato lavoratore transfrontaliere o meno, con la conseguenza che, nel caso concreto, alle erogazioni sia da applicare la tassazione forfettaria del 5 per cento. Pertanto, il Contribuente intende far applicare all intermediario finanziario residente che interviene nella riscossione delle somme percepite in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità svizzera (LPP) la ritenuta a titolo d imposta del 5 per cento prevista dall articolo 76 comma 1-bis della legge 413 del 1991. Una lettura restrittiva secondo l Istante - della disposizione sarebbe difficilmente sostenibile alla luce della ingiustificata disparità di trattamento tra

5 la categoria dei soggetti frontalieri e dei soggetti non frontalieri, di fronte alla stessa ed identica fattispecie reddituale; tra i due soggetti (frontaliere e non) non vi sono, difatti, differenze di capacità contributiva che giustificherebbero un trattamento differenziato. Ad analoghe conclusioni si rinviene considerando che il comma 1 dell articolo 76 della legge n. 413 del 1991, cui fa riferimento la disposizione novellata di cui all articolo 55-quinquies riguarda la totalità dei percettori delle prestazioni AVS, senza distinguere sul piano soggettivo se il percettore rientrava tra i frontalieri o meno; pare, infatti, equo e coerente che sia nel caso del frontaliere, sia nel caso di un emigrato che torna nel suo Paese natale in Italia, dopo aver speso all estero la sua vita lavorativa, le rendite AVS siano da tassare con la ritenuta del 5 per cento prevista dall articolo 76, comma 1, della legge 413 del 1991. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, si evidenzia che l accertamento dei presupposti per stabilire l effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9 del 1 aprile 2016). Nel seguito, pertanto, si forniscono alcune indicazioni di carattere strettamente interpretativo sulle disposizioni applicabili al caso prospettato. L articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede che, per le persone residenti in Italia, l imposta si applica sull insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese. Nel caso di specie, l Istante ha evidenziato che percepirà da un ente pensionistico privato un erogazione a titolo di prestazione sotto forma di capitale del secondo pilastro del sistema previdenziale svizzero.

6 Al riguardo, si evidenzia che in Svizzera il secondo pilastro è costituito dalla previdenza professionale obbligatoria (LPP, secondo l abbreviazione ufficiale della legge federale), che ha il compito d integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età, contribuendo in tal modo a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento. Pertanto, nell ipotesi di un contribuente soggetto fiscalmente residente in Italia e di un ente pensionistico svizzero di natura privatistica, tale erogazione deve essere tassata in via esclusiva in Italia, tenuto conto che l articolo 18 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 943, prevede che, fatte salve le pensioni pubbliche di cui all articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. L erogazione in argomento, tuttavia, non concorre alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscossa in Italia, è assoggettata a ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d imposta da parte dell intermediario presso il quale è accreditata; infatti, ai sensi dell articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tale trattamento fiscale, inizialmente previsto dal comma 1 del medesimo articolo per le rendite del tipo AVS, è stato esteso alle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate : Tale disposizione è stata aggiunta nel citato articolo 76 dal comma 1 dell articolo 55-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, rubricato Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri.

7 A tal riguardo, si rileva che le disposizioni di cui al citato comma 1-bis dell articolo 76 della legge n. 413 del 1991, si riferiscono alle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità svizzera (LPP), senza alcuna delimitazione soggettiva riferibile alle sole prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento a favore dei lavoratori transfrontalieri. Il riferimento a tale particolare categoria di contribuenti, contenuta esclusivamente nella Rubrica della norma (articolo 55-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) che ha modificato l articolo 76 comma 1-bis, non è stata ivi trasfusa. Ne consegue che la disposizione in argomento è applicabile a tutti i soggetti che percepiscono somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità svizzera (LPP). In altri termini, nonostante la lettera della sopra riportata Rubrica, si ritiene che l ambito di applicazione del comma 1-bis dell articolo 76 della legge n. 413 del 1991, non possa essere circoscritto ai soli contribuenti aventi lo status di transfrontalieri, in considerazione della portata di carattere generale che assume la disposizione in mancanza di una previsione che ne limiti l applicazione (ai soli transfrontalieri). In tal senso la Rubrica di una disposizione di legge non ha di per sé valore vincolante - rubrica legis non est lex - nei casi in cui dalla stessa si evinca un contrasto logico con il contenuto della norma. Si condivide, pertanto, la soluzione prospettata dal Contribuente di far applicare all intermediario finanziario residente che interviene nella riscossione delle erogazioni in argomento la ritenuta a titolo d imposta del 5 per cento prevista dall articolo 76 comma 1-bis della legge 413 del 1991. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente