LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI



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LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1

Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. 2. Regolamento recante la disciplina dei criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina a norma dell art. 8, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 18 giugno 2015, a seguito di parere favorevole del Ministro dell Economia e delle Finanze adottato in data 26 marzo 2015. Art. 2 Istituzione registro dei ricorsi disciplinari 1. Il Consiglio di Disciplina nazionale istituisce apposito registro, preventivamente numerato e vidimato dal Presidente del Consiglio di Disciplina nazionale, nel quale vengono annotati cronologicamente i ricorsi disciplinari. 2. La segreteria del Consiglio Nazionale tiene ed aggiorna l elenco di tutti i fascicoli in deposito per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, conformemente alle modalità di cui all art. 1 dello stesso. Art. 3 Adempimenti del Consiglio Nazionale di Disciplina 1. Nel repertorio e a margine del ricorso vengono annotate, a cura del Consiglio di Disciplina nazionale, la data di presentazione o di ricevimento del fascicolo da parte del Consiglio di Disciplina territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, ed il numero di protocollo assegnato. 2. Il Consiglio di Disciplina successivamente provvede a trasmettere il fascicolo al Presidente del Consiglio Nazionale di disciplina, annotando la data di consegna nel registro stesso. Alla conclusione del procedimento, il Consiglio di Disciplina Nazionale annoterà la data di deposito della decisione nel registro. Art. 4 Formazione del Collegio 1. Il Presidente del Consiglio di disciplina, ricevuto il fascicolo, provvede a nominare il Collegio adottando ogni provvedimento di sua competenza. Art. 5 Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale e rinuncia al ricorso 1. Avverso le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale è ammesso ricorso avanti al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. 2

2. Possono proporre ricorso: a) lo spedizioniere doganale riconosciuto colpevole dei fatti addebitati; b) il Consiglio territoriale presso cui lo spedizioniere doganale è iscritto, per ogni decisione. 3. In qualunque fase della controversia è possibile rinunciare al ricorso, mediante dichiarazione sottoscritta presentata al Consiglio di disciplina nazionale. Il Consiglio di disciplina nazionale comunica al Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali interessato la rinuncia del ricorrente. Art. 6 Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi 1. I ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale, devono contenere: a) l'intestazione al Consiglio di disciplina nazionale; b) le generalità complete del ricorrente e l'indicazione del domicilio o della residenza; c) l'indicazione dell'atto o del provvedimento impugnato; d) l'indicazione dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda il ricorso, gli eventuali mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda avvalersi, nonché le conclusioni del ricorrente; e) la sottoscrizione del ricorrente o, nell'ipotesi in cui sia stato conferito apposito mandato del suo difensore. 2. La mancanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità del ricorso. Art. 7 Modalità di presentazione dei ricorsi 1. I ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale vanno redatti in bollo e presentati entro trenta giorni dalla notificazione della decisione emessa dal Collegio di disciplina territoriale, pena l irricevibilità. 2. Il ricorso deve essere corredato da: a) copia della decisione impugnata; b) copia della notifica o del documento che evidenzi la data di ricevimento del provvedimento contestato. Art. 8 Istanza di sospensione 1. Il ricorrente può presentare al Consiglio Nazionale di disciplina istanza di sospensione del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di disciplina territoriale, allegando a giustificazione della richiesta, i motivi di urgenza e gravità conseguenti alla esecuzione del provvedimento disciplinare. 2. L'istanza di sospensione del provvedimento, qualora non contenuta nel ricorso, può essere presentata separatamente, in bollo. 3

3. Il Collegio può sospendere l'efficacia del provvedimento disciplinare adottato, comunicando la decisione all'interessato ed al Consiglio territoriale entro i cinque giorni successivi. Art. 9 Assistenza tecnica 1. E' data facoltà al ricorrente di difendersi personalmente o farsi assistere o rappresentare, nonché di eleggere il domicilio presso il difensore e/o delegato. 2. Ai fini della validità del conferimento del suddetto mandato, ove lo stesso non sia contenuto nel ricorso, è sufficiente il suo deposito presso la segreteria del Consiglio Nazionale. Art. 10 Memorie difensive e documentazione 1. Il ricorrente ed il Consiglio territoriale, ove costituitosi, possono prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare e richiedere copie, nonché presentare documenti e memorie fino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso. Art. 11 Operazioni preliminari alla trattazione del ricorso 1. Il Presidente del Collegio di disciplina nazionale stabilisce la data di trattazione del ricorso, dandone comunicazione al ricorrente ed al Consiglio territoriale a mezzo posta elettronica certificata o con posta raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione. 2. Entro cinque giorni dalla nomina, copia del fascicolo relativo al ricorso assegnato deve essere va trasmessa al relatore. 3. Il Presidente del Collegio, può chiedere al ricorrente, tramite posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, chiarimenti, documentazione o atti, nonché disporre indagini, fissando i termini per le risposte. Art. 12 Discussione del ricorso 1. Nella seduta stabilita per la discussione, il relatore illustra al Collegio di disciplina nazionale i fatti che hanno determinato la decisione impugnata ed i motivi del ricorso. 2. Il Presidente del Collegio invita il ricorrente, nonché il Consiglio Territoriale costituitosi o i loro difensori ad esporre le proprie argomentazioni. 3. I componenti del Collegio possono rivolgere agli interessati richieste di chiarimento o approfondimento sui fatti e sui motivi del ricorso. 4. Qualora dalla discussione del ricorso emerga la necessità di approfondire l'istruttoria, il Collegio può deliberare il rinvio della data di discussione del ricorso ed il Presidente ne dà comunicazione agli interessati. 4

5. La funzione del Consiglio Nazionale di Disciplina è di dare un giudizio di legittimità formale e sostanziale sul provvedimento adottato dal Consiglio Territoriale di Disciplina per cui la decisione può essere di conferma, annullamento o riduzione della sanzione adottata, ma non di aggravio. 6. Al termine della discussione, il Collegio decide sul ricorso per votazione adottata a maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente, che vota per ultimo. Art. 13 Decisione 1. La decisione del ricorso va depositata in segreteria entro trenta giorni e deve contenere, pena la sua nullità: a) la data della pronuncia; b) l'oggetto dell'impugnativa; c) una sintesi dello svolgimento del procedimento; d) la motivazione; e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore. Art. 14 Notifiche 1. La decisione deve essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente ed al Consiglio Territoriale, a cura del Consiglio di Disciplina nazionale entro i quindici giorni successivi all'avvenuto deposito. 2. La decisione del Consiglio di disciplina nazionale può essere impugnata davanti all Autorità giudiziaria amministrativa entro 60 giorni dalla notifica. 5