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Civile Sent. Sez. 2 Num. 23244 Anno 2017 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 05/10/2017 SENTENZA sul ricorso 2055-2013 proposto da: FALSINA GIOVANNI CARLO (o GIANCARLO) FLSGCR29H24D918U, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato RENATO MIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO; - ricorrenti - nonchè contro MG S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, ora FALLIMENTO MG S.r.l. in persona del Curatore pro tempore;

- intimati - avverso la sentenza n. 250/2011 del TRIBUNALE di SASSARI - SEDE DISTACCATA di ALGHERO, depositata il 06/12/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -

RG 2055-2013 FATTI DI CAUSA 1. La società M.G. ha ottenuto nei confronti di Giovanni Carlo (o Giancarlo) Falsina un decreto di ingiunzione a pagare una somma di denaro a titolo di pagamento, pro quota, di spese che la ricorrente assumeva di aver sostenuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni compresi nel complesso immobiliare denominato Condominio Eurotel Capo Caccia, al cui interno la società esercitava un'attività alberghiera. Falsina ha instaurato giudizio di opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell'utilizzo esclusivo dei beni comuni. L'opposizione si è chiusa con il rigetto, da parte del Giudice di pace di Alghero, delle domande proposte da Falsina. 2. Contro tale decisione Falsina ha proposto appello: il Tribunale di Sassari, con sentenza del 6 dicembre 2011, ha respinto l'impugnazione. 3. Falsina propone ricorso in cassazione, articolato in sei motivi. La parte intimata non ha proposto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell'articolo 1134 c.c. nonché motivazione omessa/insufficiente/ contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere richiedibili al ricorrente spese sostenute dalla società M.G. per il suo esclusivo godimento di parti comuni e

comunque nel ritenere sussistente il requisito dell'urgenza ex art. 1134. Il motivo è da ritenersi fondato, in conformità a quanto questa Corte ha già statuito, in cause sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 20151/2013, nonché più di recente Cass. 9177/2017). Il Tribunale ha sì ritenuto che, trattandosi di un condominio, il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, trova la sua disciplina nell'art. 1134 c.c., in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti, ma ha poi con falsa applicazione di legge che si riflette nella contraddittorietà della motivazione ravvisato l'urgenza in una situazione di fatto in cui tale urgenza delle spese (intesa, secondo lo stesso Tribunale che si richiama alla pronuncia delle sezioni unite n. 2046/2006, come l'erogazione che non può essere differita senza danno o pericolo) non è ravvisabile (il Tribunale richiama infatti la diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compressi nel complesso e la "difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini", in relazione all' "adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l'attività alberghiera" e, comunque, al mantenimento degli spazi comuni). 2. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei restanti cinque motivi, con i quali è denunciata violazione degli articoli 167, 345 c.p.c., 1123 c.c., nullità della sentenza per omesso esame di un motivo d'appello, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (secondo motivo); violazione degli articoli 345, 167 c.p.c., DPR 26 ottobre 1972, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo); violazione dell'articolo 167 c.p.c., motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un 9

, fatto controverso e decisivo per il giudizio (quarto motivo); motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (quinto motivo); violazione dell'articolo 345 c.p.c., motivazione omessa insufficiente contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sesto motivo). 3. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, che procederà a un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; pertanto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Sassari, in persona di diverso giudice. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 16 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Chiara Besso Marcheis 4Z- Il Presidente i tc-.." Bruno Bianchini F NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 0 5 OTT. 2017