Provincia di Chieti V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E

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COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E N. 2 DATA 22.04.2010 OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili - I.C.I. approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20.03.2007. L anno DUEMILADIECI il giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 09,30 nella solita sala delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge normativa, è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. All appello risultano: TOTALE PRESENTI: 13 TOTALE ASSENTI: - Presente = N. COGNOME E NOME P Assente = A 1 BENEDETTI Nicola P 2 DI PIETRO Antonio P 3 TARTAGLIA Vincenzo P 4 DI PIETRO Daniela P 5 GIZZARELLI Rosella P 6 D ATTILIO Giuseppe P 7 TARABORRELLI P Angelo 8 CICCHITTI Nicola P 9 TINARI Catia P 1 DI MARTINO Luigi P 0 1 DI MARTINO Antonio P 1 1 VENDITTI Sara P 2 1 3 VARALLI Michele P Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Giorgia Vadacca. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Nicola BENEDETTI, il quale, constatato il numero legale

dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili - I.C.I. approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20.03.2007. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che con deliberazione Consiliare n. 5 del 20.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta Comunale sugli immobili - I.C.I; Visto in particolare l art. 7 del regolamento sopra citato il quale testualmente recita: Art. 7 Valore aree fabbricabili. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g) 1. Al fine di ridurre al minimo l insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto: ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore) A.2 - Aree nel Centro urbano 26,00 VALORE VENALE per mq. B.1 Zona di completamento nel Capoluogo- I.F = 3Mc/Mq C.da San Barbato- Via Tre Croci- Via Gavone- Via Mons. Carusi- Via A.Muzio- Via Colleromano B.3 Zona residenziale e di completamento nelle contrade- I.F. 2 Mc/Mq C.da Piano Croce- Piano Valle- Piano Palme- Martina- Colledonne- San Barbato- Fonticelli Fontepannonico- Civita- Cerchigrossi- San Tommaso C.1 Zona residenziale di insediamento di nuovo impianto I.T. 1,3 Mc/Mq C.da San Barbato- Fragginino- Colleromano C.2 Zona residenziale di nuovo impianto- Zona P.E.E.P.- I.T. 1,2 Mc/Mq C.da San Barbato Via Colleromano C.3 Zona residenziale di nuovo impianto nelle Contrade- I.T. 1,00 Mc/Mq C.de Piano Croce Colledonne- Ponticelli- Civita 26,00 24,00 22,00 15,00 20,00 D - Produttivi- Turistici- Commerciali- C.de Piano Croce- Pinao Palme- Martina- San Barbato- Civita- San Tommaso- Filichieri- Crivella- Fragginino 4,60 ZONA INDUSTRIALE (COASIV) FONDO SINELLO 4,13

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. 3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il termine stabilito per l approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati per l anno successivo. Preso atto che con la suddetta disposizione regolamentare sono stati determinati in senso generale i valori commerciali delle aree, distinti per zona, per l anno allora in corso, anno di imposta 2007; Rilevato che tali valori sono riferiti ad aree potenzialmente edificabili per le quali sono rispettate le caratteristiche ed i parametri previsti dalle norme di PRG; Verificato che tuttavia nelle tavole di zonizzazione di PRG sono presenti lotti di terreno e/o residuati che per loro caratteristiche hanno sì vocazione edificatoria, ma non effettiva potenzialità in quanto di dimensioni tali da non consentire in alcun modo l edificazione; Che detta situazione è anche rafforzata da segnalazioni di privati; Accertato in base ad apposita relazione predisposta dell Ufficio tecnico comunale che d intervento ai soli fini ICI vanno così individuati: i lotti minimi ZONA Lotto minimo (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore) (mq) A.2 - Aree nel Centro urbano Mq 250 mq B.1 Zona di completamento nel Capoluogo- I.F = 3Mc/Mq Mq 250 C.da San Barbato- Via Tre Croci- Via Gavone- Via Mons. Carusi- Via A.Muzio- Via Colleromano B.3 Zona residenziale e di completamento nelle contrade- I.F. 2 Mc/Mq Mq 250 C.da Piano Croce- Piano Valle- Piano Palme- Martina- Colledonne- San Mq 250 Barbato- Fonticelli Fontepannonico- Civita- Cerchigrossi- San Tommaso C.1 Zona residenziale di insediamento di nuovo impianto I.T. 1,3 Mc/Mq C.da San Barbato- Fragginino- Colleromano C.2 Zona residenziale di nuovo impianto- Zona P.E.E.P.- I.T. 1,2 Mc/Mq C.da San Barbato Via Colleromano C.3 Zona residenziale di nuovo impianto nelle Contrade- I.T. 1,00 Mc/Mq C.de Piano Croce Colledonne- Ponticelli- Civita Mq 250 Mq 250 Mq 250 D - Produttivi- Turistici- Commerciali- C.de Piano Croce- Pinao Palme- Martina- San Barbato- Civita- San Tommaso- Filichieri- Crivella- Fragginino Mq 1000 ZONA INDUSTRIALE (COASIV) FONDO SINELLO Mq 1000 Ritenuto che, in base alle condizioni medie generali intrinseche ed estrinseche dei vari appezzamenti, i lotti con destinazione edificatoria inferiori come estensione al lotto minimo d intervento sopra individuato debbano oggettivamente assumere ai fini dell applicazione imposta ICI un valore di mercato al mq. ridotto del 60% rispetto alla valutazione della zona corrispondente riportata nella tabella di cui all art. 7 del vigente regolamento comunale ICI; Richiamati inoltre :

- l art 5, comma.5, del D.Lgs. 504/1992 (norma di istituzione dell ICI) il quale prevede Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.; - L art. 36 c. 2 del D.L. n. 223/2006 (convertito dalla L. n. 248/2006 e noto come decreto Bersani ) ha previsto che la soggezione ad I.C.I. delle aree edificabili inizi con il solo inserimento del terreno in uno strumento urbanistico generale (senza necessità di un livello di attuazione quale ad esempio il piano di lottizzazione), come per altro aveva confermato ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione ed anche la Corte Costituzionale, e che il momento dell imposizione si concretizza con l adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale. Ritenuto alla luce delle argomentazioni svolte nonché della normativa richiamata riscrivere l art. 7 del vigente regolamento comunale come segue: Art. 7 Valore aree fabbricabili. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g) Ai sensi dell art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l attività di controllo dell ufficio tributi nonché ridurre al minimo l insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili vengono determinati per zone omogenee come risulta dal seguente prospetto: ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore) VALORE VENALE per mq. Lotto minimo (mq) A.2 - Aree nel Centro urbano 26,00 Mq 250 B.1 Zona di completamento nel Capoluogo- I.F = 3Mc/Mq C.da San Barbato- Via Tre Croci- Via Gavone- Via Mons. Carusi- Via A.Muzio- Via Colleromano 26,00 Mq 250 B.3 Zona residenziale e di completamento nelle contrade- I.F. 2 Mc/Mq Mq 250 C.da Piano Croce- Piano Valle- Piano Palme- Martina- Colledonne- San Barbato- Fonticelli Fontepannonico- Civita- Cerchigrossi- San Tommaso 24,00 Mq 250 C.1 Zona residenziale di insediamento di nuovo impianto I.T. 1,3 Mc/Mq C.da San Barbato- Fragginino- Colleromano C.2 Zona residenziale di nuovo impianto- Zona P.E.E.P.- I.T. 1,2 Mc/Mq C.da San Barbato Via Colleromano C.3 Zona residenziale di nuovo impianto nelle Contrade- I.T. 1,00 Mc/Mq C.de Piano Croce Colledonne- Ponticelli- Civita D - Produttivi- Turistici- Commerciali- C.de Piano Croce- Piano Palme- Martina- San Barbato- Civita- San Tommaso- Filichieri- Crivella- Fragginino 22,00 Mq 250 15,00 Mq 250 20,00 Mq 250 4,60 Mq 1000 ZONA INDUSTRIALE (COASIV) FONDO SINELLO 4,13 Mq 1000 I valori di cui al precedente comma potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il termine stabilito per l approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in

vigore a decorrere dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati per l anno successivo. Ai sensi dall art. 59 co. 1 lett. g) D. Lgs. n. 446 del 15/12/97 con l indicazione del valore delle aree edificabili l Amministrazione comunale limita il proprio potere di accertamento qualora l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.tali valori non sono vincolanti per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. I valori delle aree edificabili sono ridotti del 60% qualora l area abbia un estensione inferiore al lotto minimo indicato nella precedente tabella. La riduzione non si applica qualora vi siano lotti contigui a destinazione residenziale aventi il medesimo proprietario o di proprietà di coniuge in comunione legale, la cui superficie complessivamente superi le dimensioni del lotto minimo. Per la sussistenza dell edificabilità dell area, come definita dall art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/1992, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. Visto il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Visto lo statuto comunale; Acquisiti i pareri di regolarità di cui all art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000; Con il seguente risultato della votazione palese, espressa per alzata di mano, essendo 13 i presenti: VOTANTI 13 ASTENUTI - FAVOREVOLI 9 CONTRARI 4 (DI MARTINO Luigi, DI MARTINO Antonio, VENDITTI Sara, VARALLI Michele) DELIBERA 1) di sostituire l art. 7 del regolamento comunale per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili I.C.I. con il seguente testo: Art. 7 Valore aree fabbricabili. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g) Ai sensi dell art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l attività di controllo dell ufficio tributi nonché ridurre al minimo l insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili vengono determinati per zone omogenee come risulta dal seguente prospetto: ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore) VALORE VENALE per mq. Lotto minimo (mq) A.2 - Aree nel Centro urbano 26,00 Mq 250 B.1 Zona di completamento nel Capoluogo- I.F = 3Mc/Mq C.da San Barbato- Via Tre Croci- Via Gavone- Via Mons. Carusi- Via A.Muzio- Via Colleromano 26,00 Mq 250 B.3 Zona residenziale e di completamento nelle contrade- I.F. 2 Mc/Mq Mq 250 C.da Piano Croce- Piano Valle- Piano Palme- Martina- Colledonne- San Barbato- Fonticelli Fontepannonico- Civita- Cerchigrossi- San Tommaso 24,00 Mq 250

C.1 Zona residenziale di insediamento di nuovo impianto I.T. 1,3 Mc/Mq C.da San Barbato- Fragginino- Colleromano C.2 Zona residenziale di nuovo impianto- Zona P.E.E.P.- I.T. 1,2 Mc/Mq C.da San Barbato Via Colleromano C.3 Zona residenziale di nuovo impianto nelle Contrade- I.T. 1,00 Mc/Mq C.de Piano Croce Colledonne- Ponticelli- Civita D - Produttivi- Turistici- Commerciali- C.de Piano Croce- Piano Palme- Martina- San Barbato- Civita- San Tommaso- Filichieri- Crivella- Fragginino 22,00 Mq 250 15,00 Mq 250 20,00 Mq 250 4,60 Mq 1000 ZONA INDUSTRIALE (COASIV) FONDO SINELLO 4,13 Mq 1000 I valori di cui al precedente comma potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il termine stabilito per l approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati per l anno successivo. Ai sensi dall art. 59 co. 1 lett. g) D. Lgs. n. 446 del 15/12/97 con l indicazione del valore delle aree edificabili l Amministrazione comunale limita il proprio potere di accertamento qualora l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.tali valori non sono vincolanti per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. I valori delle aree edificabili sono ridotti del 60% qualora l area abbia un estensione inferiore al lotto minimo indicato nella precedente tabella. La riduzione non si applica qualora vi siano lotti contigui a destinazione residenziale aventi il medesimo proprietario o di proprietà di coniuge in comunione legale, la cui superficie complessivamente superi le dimensioni del lotto minimo. Per la sussistenza dell edificabilità dell area, come definita dall art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/1992, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. 2) Di dare atto che la presente modifica ha effetto per l anno d imposta 2010 e pertanto a far data dal 01.01.2010; 3) Di abrogare con effetto dalla medesima data ogni disposizione vigente in contrasto con la presente disposizione.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to NICOLA BENEDETTI IL SEGRETARIO COMUNALE F.to GIORGIA VADACCA Prot. N._2123 Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale, Che la presente deliberazione: ATTESTA q E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 29.04.2010 e vi rimarrà in pubblicazione per trenta giorni consecutivi; q E' stata trasmessa, con lettera n., in data ai signori capigruppo consiliari; q E stata dichiarata immediatamente eseguibile. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Giorgia Vadacca Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ; q q Perché dichiarata immediatamente eseguibile; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Dalla Residenza Comunale, Reg. pubb. N. 262 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Giorgia Vadacca

PARERE DI REGOLARITA TECNICA (Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) FAVOREVOLE IL RESPONSABILE F.to Nicola Benedetti PARERE DI REGOLARITA CONTABILE (Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) FAVOREVOLE IL RESPONSABILE F.to Nicola Benedetti