R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

contro per l'accertamento ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

contro nei confronti di e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensiva,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 00091/2013 REG.RIC.. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 91 del 2013, proposto da: Giulia Bertelli, Rosa Rosaclot, Libera Maria Sciarra, Gaetana Marzella, Annamaria Marchisio, Loredana Maccioni, Maria Cubito, Giusi Longhitano, Chiara Sartori, Simona Volonnino, Valentina Goglia, Federica Rinaldi, Maria Raffaella Popolo, Rossana Porta, Erminia Rita Tiano, Irene Esposito Ferrara, Sara Puma, Elisabetta Zanini, Luisella Zanotto, tutte rappresentate e difese dall avv. Roberto Longhin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Vittorio Amedeo II, 19; contro Comune di Torino, rappresentato e difeso dall avv. Mariamichaela Li Volti, con domicilio eletto in Torino, via Corte d Appello, 16; per l'annullamento in quanto di ragione, dell avviso di selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una graduatoria di 300 candidati, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferimento di

istruttore pedagogico - profilo specifico di insegnante di scuola materna - anche con funzioni di sostegno in presenza di alunni diversamente abili, indetta il 6 dicembre 2012 dalla Città di Torino, successivamente pubblicata; nonché per l accertamento delle situazioni di diritto o interesse legittimo riguardanti il valore abilitante del diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l anno scolastico 2001/2002 ai fini della ammissione alla selezione pubblica; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Le ricorrenti sono insegnanti precarie della scuola materna e titolari del diploma quinquennale di Scuola Magistrale o del diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguiti entro l anno scolastico 2001/2002 e titoli abilitanti all insegnamento nella Scuola dell Infanzia. Impugnano in parte qua l avviso pubblico del 6 dicembre 2012, con il quale il Comune di Torino ha indetto una selezione per titoli ai fini della formazione di una graduatoria di 300 insegnanti, per assunzioni a tempo determinato nel profilo specifico di insegnante di scuola materna anche con funzioni di sostegno (selezione alla quale hanno tutte presentato domanda di ammissione). Chiedono, in particolare, l annullamento della clausola di cui alla lett. A.2.b) che dispone, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di Scuola Magistrale ovvero il diploma di Istituto Magistrale entro l anno scolastico 2001/2002 ma

siano privi della abilitazione all insegnamento nella scuola dell infanzia conseguita a seguito del superamento di concorso ordinario o di concorso riservato, la loro collocazione in graduatoria in ordine di punteggio in coda ai candidati abilitati o laureati e, comunque, dispone la loro ammissione nella graduatoria solo in caso di mancato completamento della stessa con i candidati laureati o abilitati. Deducono motivi così rubricati: - violazione dell art. 197, primo comma, del d.lgs. n. 297 del 1994, violazione dell art. 15, settimo comma, del d.p.r. n. 323 del 1998, violazione della circolare del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca n. 31 del 18 marzo 2003, violazione del C.C.N.L. 29 febbraio 2012 per la mobilità nella scuola statale, eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto d istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparita di trattamento e sviamento; - violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, violazione degli artt. 25, 27 e 31 del d.lgs. n. 198 del 2006, violazione dell art. 15 dello Statuto dei lavoratori, eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto d istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparita di trattamento e sviamento. 2. Si è costituito il Comune di Torino, chiedendo il rigetto dell impugnativa. La domanda di sospensiva è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 89 del 13 febbraio 2013. Di conseguenza il Comune, con determinazione dirigenziale n. 207 del 15 febbraio 2013, ha disposto di formare la graduatoria provvisoria disapplicando la clausola controversa, sospesa nei suoi effetti dall ordinanza del Tribunale. Le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 27 novembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione. 3. Il primo motivo di ricorso ha carattere assorbente ed è fondato, per le ragioni sommariamente espresse dalla Sezione nella fase cautelare.

L art. 15, settimo comma, del d.p.r. n. 323 del 1998 stabilisce in via transitoria che I titoli conseguiti nell esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell istituto magistrale iniziati entro l anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l attuale valore legale e abilitante all insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell abilitazione all insegnamento nella scuola dell infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, cha hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l accesso alle selezioni. Tanto configura un ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento, tenuto conto del fatto che l amministrazione ha, da un lato, ammesso alla selezione i candidati in possesso del solo diploma conseguito prima dell anno scolastico 2001/2002 ma, dall altro, ha introdotto nell avviso pubblico una clausola che finirebbe per relegare irrimediabilmente costoro in una posizione di sovrannumero, senza tener conto dell anzianità di servizio e di tutti gli altri titoli curricolari. Per quanto detto, ed assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è fondato ed è annullata la clausola di cui alla lett. A.2.b), nella parte sopra esaminata. 4. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla novità della questione trattata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e per l effetto annulla in parte qua l avviso pubblico di selezione del 6 dicembre 2012, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Savio Picone, Primo Referendario, Estensore Antonino Masaracchia, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/01/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)