OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto



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Transcript:

Informativa per la clientela di studio N. 162 del 04.12.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo informarla che il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento dell acconto dell imposta sostitutiva sul TFR, da determinare utilizzando il metodo storico o quello previsionale. Il versamento è dovuto, esclusivamente, nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda (ancorché girato al Fondo di Tesoreria dell INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti). Il versamento a saldo, dovrà essere effettuato entro il 17 febbraio 2014 (il 16 è domenica). Premessa Scade il prossimo 16 dicembre, il termine per pagare l'anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali. In particolare, si paga un'imposta sostitutiva Irpef della misura pari all'11%. Il versamento è dovuto, esclusivamente, nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda (ancorché girato al Fondo di Tesoreria dell INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti). Il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro il 17 febbraio 2014. I soggetti interessati L'appuntamento riguarda praticamente tutti i datori di lavoro che, in quanto sostituti d'imposta, sono tenuti all'adempimento che consiste nel determinare l'imposta sostitutiva e di versarla all'erario. Restano fuori, quei datori di lavoro che non sono anche sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). 1

L unica deroga opera nei confronti dei sostituti d'imposta che sono diventati tali durante l'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che tali sostituti d'imposta possono versare direttamente il saldo dell'imposta sostitutiva, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, ed inoltre, che possono determinare l'acconto in via presuntiva considerando il 90% delle rivalutazioni di TFR che matureranno nello stesso anno. ANNO INIZIO ATTIVITA 2012 2013 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2002, n. 50/E, è possibile alternativamente: determinare l acconto, dovuto al 16.12.2013, in base al metodo previsionale, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2013; versare l intera imposta sostitutiva, dovuta per il 2013, in sede di saldo entro il 17.2.2014. Considerata la mancanza di una rivalutazione del TFR, non va effettuato alcun versamento a titolo di imposta sostitutiva. Imprese con almeno 50 addetti Per effetto della Legge n. 296/2006, le imprese con almeno 50 addetti, a partire dal 1 gennaio 2007, sono costrette a liberarsi del Tfr maturando dei propri dipendenti, sia nell'ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il Tfr a un fondo pensione), sia nell'ipotesi in cui abbiano deciso o decidano di conservare il Tfr come retribuzione differita. In quest'ultimo caso, le imprese sono tenute a versare il Tfr a un fondo di tesoreria statale gestito dall'inps. Queste imprese, poiché non gestiscono più il Tfr dall'anno 2007 in avanti, sono tenute ad assolvere al compito del versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni limitatamente alle quote di Tfr accantonate fino al 31 dicembre 2006. I criteri per determinare l acconto Per determinare l'acconto da versare, il datore di lavoro può usare uno dei due criteri previsti dalla legge, a sua scelta. Le due modalità operative sono: il metodo storico. 2

In base a tale metodo, l'acconto viene calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati eventualmente nel corso dello stesso anno. [(fondo Tfr 31.12.2012 x indice Istat 2012) + (rivalutazioni TFR erogate nel 2012)] x 90% x 11% il metodo previsionale. In base a tale metodo, l'acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto. A) = (fondo Tfr 31.12.2012 dipendenti presenti al 30.11.2013) x (incremento indice Istat 12/2012) x 90% x 11% = [imposta riferita ai dipendenti in forza al 30.11.2013]; B) = (imposta trattenuta su rivalutazioni cessati 01.01.2013-30.11.2013) x 90%; C) = A) + B) = imposta da versare in acconto. In merito al primo criterio, occorre considerare il 90% delle rivalutazioni che risultano nell'anno solare precedente quello di riferimento (per l'appuntamento in corso, l'anno solare precedente a quello di riferimento, il 2013, è il 2012), e calcolare l'imposta, tenendo, eventualmente, in considerazione eventuali trattamenti di fine rapporto lavoro, erogati a seguito di licenziamento o dimissioni intervenuti durante il 2013. Se tali eventi non sono accaduti, il versamento sarà lo stesso dell'anno precedente ridotto del 10%. Per il metodo previsionale, nella circolare n. 50/2002 l'agenzia delle Entrate fa presente che l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni, è costituito dal trattamento di fine rapporto maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente (per l'appuntamento in corso, relativo all'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni dell'anno 2013, vale il termine del 31 dicembre 2012), relativo a tutti i lavoratori dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso (per l'appuntamento in corso, dunque, si deve leggere in forza al 30 novembre 2013). L'Agenzia ha aggiunto che, ai fini della determinazione della percentuale di rivalutazione, si deve utilizzare l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente ( per l'appuntamento in corso, che riguarda l'anno 2013, deve intendersi il mese di dicembre 2012 per il quale l'indice Istat è risultato pari a 3,30288461% ). 3

Osserva - Per i dipendenti cessati in corso d'anno, entro il 30 novembre, l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento Per il versamento dell'imposta sostitutiva, sia per l acconto che per il saldo, va utilizzato il modello F24. Compensazione orizzontale e verticale E' consentita la compensazione "orizzontale" nell F24 con altre imposte o contributi, a norma del capo III del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241. Secondo le istruzioni fornite con la C.M. 18.4.2002, n. 34/E, e con la C.M. 29/E/2001, è altresì consentita la compensazione "verticale", ovvero il recupero dell'imposta sostitutiva versata in eccesso, in applicazione delle disposizioni previste dal D.P.R. 10.11.1997, n. 445. Il versamento in eccesso L'eventuale versamento in eccesso, può essere, utilizzato per compensare: altre imposte, con presentazione del Mod. F24; ritenute in acconto operate dal sostituto. In tale ipotesi, se il credito supera le ritenute da versare, non serve il Mod. F24; se non copre va presentato esponendo l'eccedenza. In sede di versamento d'acconto (e anche del saldo) dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto lavoro, è consentito l'utilizzo del credito d'imposta che, ai sensi della Legge n. 662/1996 (Finanziaria per il 1997), si è costituito a seguito del prelievo straordinario Irpef (sempre sui Tfr) negli anni 1997/1998. I codici tributo da usare Per il versamento vanno utilizzati i seguenti codici tributo: 1712 1713 1714 Acconto dell imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto, versata dal sostituto d imposta. Saldo dell imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto, versata dal sostituto d imposta. Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto, versata dal soggetto percettore in dichiarazione. 4

I codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario del modello F24. Escluso il codice 1712, tutti gli altri possono essere esposti, anche, nella colonna importi a credito compensati, della sezione Erario. Il periodo di riferimento da indicare è l anno d imposta a cui si riferisce il versamento. Gli importi relativi al codice 1714 possono essere versati mediante pagamenti rateali. Dipendenti cessati nel 2013 Se vi è la cessazione del rapporto, il datore di lavoro trattiene al dipendente l imposta sostitutiva, calcolata sulla quota di rivalutazione maturata nel 2013 fino alla data della cessazione, applicando al relativo TFR al 31.12.2012 l indice ISTAT del mese in cui è intervenuta la cessazione. Nota bene - Per le cessazioni fino al 14 del mese si applica l indice ISTAT del mese precedente, mentre per quelle successive a tale data, va applicato l indice del mese di cessazione del rapporto. Con riguardo al calcolo dell acconto in esame, le cessazioni dei rapporti di lavoro, possono o meno influenzare il calcolo, a seconda del metodo utilizzato. Infatti: utilizzando il metodo storico, l acconto è calcolato sulla rivalutazione maturata nel 2012 sul TFR al 31.12.2012, indipendentemente dalle cessazioni intervenute nel 2013. Tali situazioni emergeranno in sede di determinazione del saldo, una volta individuata l effettiva rivalutazione per il 2013; utilizzando il metodo previsionale, per la determinazione dell acconto, vengono considerate anche le cessazioni intervenute nel 2013, e pertanto,l acconto risulta pari alla seguente somma: 90% dell imposta sostitutiva effettiva trattenuta ai dipendenti cessati entro il 30.11.2013; 90% dell imposta sostitutiva, calcolata sulla rivalutazione presunta 2013 del TFR al 31.12.2012, relativo ai dipendenti in forza al 30.11.2013. Nota bene - L utilizzo del metodo previsionale può essere particolarmente conveniente qualora, nel corso del 2013 si siano verificate riduzioni significative del numero di dipendenti. Il versamento dell acconto dell imposta sostitutiva, riferita ai dipendenti cessati, va effettuato entro la scadenza ordinaria, ossia entro il 16.12.2013. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 5