COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, il 19.V.2005 C (2005) 1562 Oggetto: Aiuto di Stato N 271/2004, Italia Regione Emilia Romagna - «Misura 1.A) del programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico» Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera A/34605 del 22.6.2004, il progetto di regime in oggetto è stato notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (2) La Commissione con lettera D/56002 del 17.8.2004 ha chiesto informazioni supplementari; tali informazioni sono state trasmesse con lettera A/38113 del 21.10.2004. (3) Con lettera D/59094 del 16.12.2004 sono state chieste ulteriori informazioni alle autorità italiane cui è stato inoltre inviato un sollecito con lettera D/52022 del 17.3.2005. Le informazioni sono state fornite con lettera registrata il 4.4.2005 con il numero A/32718. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Finalità dell'aiuto (4) La Regione Emilia-Romagna ha adottato nel dicembre 2003 un regime di aiuti alla ricerca e sviluppo, inquadrato nel programma regionale pluriennale per la ricerca industriale l innovazione e il trasferimento tecnologico. La parte del regime che S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11
riguarda le PMI è già stata realizzata ai sensi del regolamento 364/2004 1. La misura notificata concerne l estensione alle grandi imprese di questo regime di aiuti alla ricerca. (5) La misura punta a promuovere e a sostenere le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, addizionali rispetto a quelle già attuate nel quadro delle normali attività delle imprese, al fine di: (a) Estendere la base delle attività di ricerca e sviluppo in termini di bilancio e di personale dedicato; (b) sviluppare e consolidare i rapporti tra le imprese e il sistema della ricerca pubblica, attraverso contratti di lunga durata e forme di distacco temporaneo di ricercatori presso le imprese, e tra tutti questi soggetti e le attività professionali di consulenza scientifica e tecnologica; (c) promuovere le ricadute delle attività di ricerca sul tessuto produttivo regionale e la partecipazione delle imprese ai programmi europei di ricerca; (d) stimolare l'adozione di forme di tutela della proprietà intellettuale e dei risultati di ricerca al fine di aumentare il numero di brevetti registrati. (6) Questi elementi dovrebbero portare alla creazione dì una rete regionale della ricerca destinata a costituire il nucleo del nuovo sistema economico regionale basato sulla conoscenza, in linea con la finalità degli obiettivi della strategia di Lisbona, recentemente rilanciata dalla Commissione europea 2. 2.2. Base giuridica (7) La misura di aiuto notificata si basa sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2823 del 30 dicembre 2003. 2.3. Forma, durata e stanziamento (8) Gli aiuti saranno concessi unicamente sotto forma di sovvenzione. Il presente regime sarà applicato dalla data di approvazione del medesimo da parte della Commissione fino alla fine del 2005. Lo stanziamento della presente misura è stato stimato pari a 30 milioni di euro, da detrarre dal bilancio totale di 90 milioni di euro comunicato in conformità con l articolo 7 del Regolamento di esenzione citato - in occasione della istituzione del regime destinato unicamente alle PMI. 2.4. Fasi di ricerca, spese ammissibili e intensità (9) Le fasi di ricerca, che possono essere finanziate dal regime in causa, sono quelle della ricerca industriale e delle attività di sviluppo precompetitive. La ricerca 1 Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, pubblicato nella GU L63 del 28.2.2004, pag. 22. 2 «Lavorare insieme per la crescita e l occupazione. Il rilancio della Strategia di Lisbona Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera, COM (2005) 24 del 2 febbraio 2005. 2
fondamentale e le attività che possono essere considerate innovatrici ma che non rientrano nelle definizioni delle fasi di ricerca di cui all'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 3 (in prosieguo «la disciplina») non possono beneficiare di aiuti in virtù del presente regime. (10) Quanto all'intensità di aiuto, le autorità italiane hanno assunto l impegno, previsto dall'articolo 6 del bando a manifestazione di interesse non potranno in ogni caso essere superate le percentuali di aiuto previste dalla disciplina comunitaria (ossia il 50% e il 25% rispettivamente per la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive) rispetto all'insieme dei costi connessi ai progetti di ricerca. Questo impegno è stato ripreso nel programma di calcolo dell'importo massimo di contributo pubblico che le imprese dovranno utilizzare per presentare le loro domande di aiuto in virtù del regime in questione. Tali intensità saranno aumentate di 5 punti percentuali per le attività di ricerca svolte in regioni ammissibili alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). (11) Sono previste intensità di aiuto più elevate per le differenti spese, secondo l'elenco seguente: (a) 80 e 30% rispettivamente per spese per nuovo personale da assegnare ad attività di ricerca e per personale esistente; (b) 50% del costo dei lavori affidati a università e centri di ricerca e 30% delle spese per attrezzature anche informatiche incluso software specifico; (c) 80% per contratti di collaborazione con università ed enti di ricerca che prevedano il distacco temporaneo di ricercatori o consulenze utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca; (d) 50% per la registrazione di brevetti (ricerca industriale) e 50% e 25% rispettivamente per l'acquisto e la registrazione di brevetti (sviluppo precompetitivo). (12) Per garantire in ogni caso il rispetto delle intensità stabilite dal regime, che sono conformi alla disciplina, le autorità italiane hanno proposto un duplice calcolo dell'intensità e del relativo importo di aiuto erogabile, di tipo analogo a quello già approvato dalla Commissione per l'aiuto N124/2004 notificato dalla stessa regione italiana. (13) Secondo tale metodo viene innanzitutto preso in considerazione l'insieme dei costi di ciascun progetto, ammissibili alla luce dell'allegato II della disciplina (paniere A) cui sarà poi applicata la relativa intensità applicabile (ad esempio il 50% nel caso della ricerca industriale purché al caso di specie non sia applicabile alcuna maggiorazione dell'intensità). Ciò permetterà di individuare l'importo di aiuto in valore assoluto, misurabile in euro (importo x). (14) Successivamente saranno prese in considerazione unicamente le spese rispetto alle quali è chiesto il finanziamento (paniere B) e ad esse verranno applicate le 3 Pubblicata nella GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5. 3
intensità specifiche previste dal presente regime; si otterrà quindi un secondo valore assoluto espresso in euro (importo y). (15) L'importo di aiuto y non viene concesso qualora superi l'importo x e ciò già al momento della presentazione della domanda di aiuto, sotto forma elettronica, da parte dei beneficiari mediante il programma citato al punto 10. 2.5. Beneficiari degli aiuti (16) Potranno beneficiare del regime grandi imprese, consorzi e associazioni temporanee di imprese aventi o meno sede operativa nella regione Emilia Romagna, purché le attività di ricerca finanziate si svolgano nel territorio regionale. I risultati de progetti effettuati dai consorzi o in cooperazione con dei centri di ricerca pubblici rispetteranno le disposizioni dell articolo 4 della disciplina. (17) Le imprese attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà 4 non sono ammesse ai benefici del presente regime. 2.6. Cumulo (18) Gli aiuti accordati in virtù del presente regime possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 purché le intensità previste dalla disciplina non siano superate e ciò rispetto alla totalità dei costi ammissibili di ciascun progetto di ricerca presi in considerazione per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto autorizzato (paniere A). 2.7. Impegni delle autorità italiane (19) Innanzitutto le autorità italiane si sono impegnate a non sovvenzionare i costi di consulenze relative all'accesso ai finanziamenti previsti sia dalla Commissione che dallo Stato membro o da privati salvo nei limiti del Regolamento 69/2001 («de minimis»), considerato che questi non corrispondono affatto agli studi di fattibilità di cui al punto 5.4 della disciplina. (20) In secondo luogo le autorità italiane garantiranno la coerenza del regime con le condizioni poste dalla disciplina, soprattutto in termini di intensità ammissibile, tenuto conto, come è stato stabilito nel progetto di bando a manifestazione di interesse, dei costi ammissibili indicati all'allegato II della disciplina anche se non sovvenzionati per i quali il rispetto dell'intensità sarà verificato caso per caso. (21) Un comitato di valutazione qualificato sarà incaricato di verificare la fase di ricerca per distinguere tra ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo. Se un progetto selezionato dovesse presentare simultaneamente aspetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, l'intensità di aiuto da applicare non 4 Pubblicata nella GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2. 4
supererà la media ponderata delle intensità di aiuto previste per queste due tipi di ricerca. (22) Per le PMI, l effetto di incentivazione è presunto, in conformità con il punto 6.4 della disciplina. L'effetto di incentivazione sarà dimostrato per ciascuna grande impresa beneficiaria dell'aiuto in virtù del presente regime. Il comitato di esperti indipendenti sarà in particolare incaricato di verificare due aspetti: la presenza dell effetto di incentivazione e che in nessun caso gli aiuti concessi possono essere definiti aiuti al funzionamento. L effetto di incentivazione sarà misurato grazie all'uso di variabili quantitative, secondo la disciplina, e comunicato alla Commissione con le relazioni annuali sull'attuazione del regime.. (23) L'aiuto in virtù del presente regime sarà concesso soltanto previa presentazione della domanda prima dell'inizio delle attività di ricerca interessate. Inoltre, saranno accettate soltanto le spese sostenute dopo l'individuazione dei beneficiari. (24) I progetti superiori a 25 milioni di euro di costo totale o a un importo di aiuto, in ESL, di 5 milioni di euro non potranno beneficiare del presente regime essendo soggetti all'obbligo di notifica preliminare individuale. 3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 3.1. Legittimità della misura di aiuto (25) Le autorità italiane, avendo notificato alla Commissione la misura prima che fosse posta in vigore, hanno soddisfatto gli obblighi ad esse incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 3.2. Sussistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (26) La Commissione ha valutato la misura di aiuto in base all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE secondo il quale «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». (27) Dato che il regime notificato è finanziato direttamente dalla Regione Emilia Romagna, le risorse utilizzate sono indubbiamente pubbliche. (28) I beneficiari sono grandi imprese, consorzi e associazioni temporanee di imprese. Questi traggono un vantaggio economico in quanto possono ridurre i costi connessi alle specifiche attività di ricerca e sviluppo svolte. (29) Tale vantaggio è selettivo poiché concerne unicamente le grandi imprese attive nel territorio della regione Emilia Romagna. (30) Peraltro le imprese beneficiarie dell'aiuto in questione possono esercitare attività commerciali internazionali. Di conseguenza il regime è di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. 5
(31) Il regime, nell'accordare vantaggi selettivi ad imprese, finanziati mediante risorse pubbliche e atti ad incidere sugli scambi intracomunitari, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 3.3. Compatibilità in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE (32) La Commissione ha basato la valutazione del regime in questione sulla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato e la ricerca e allo sviluppo 5 quale confermata e prorogata da ultimo con la comunicazione della Commissione 2002/C 111/03 6. (33) La Commissione rileva innanzitutto che le fasi di ricerca interessate dal progetto oggetto della notifica sono quelle della ricerca industriale e delle attività di sviluppo precompetitive, quali definite all'allegato I della disciplina, mentre non sono ammesse ai benefici del presente regime, la ricerca fondamentale né attività che potrebbero essere considerate come innovatrici, ma che non corrispondono alle categorie indicate al succitato allegato I. (34) Inoltre non sono ammessi a beneficiare del regime notificato progetti che comportano costi totali superiori a 25 milioni di euro o che beneficiano di un aiuto, in ESL, superiore a 5 milioni di euro e sono soggetti all'obbligo di notifica preliminare su base individuale, conformemente al punto 4.7 della disciplina. (35) La Commissione osserva che il presente regime non si applica alle imprese attive nel settore dell'agricoltura né a quelle in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 7. (36) Le autorità italiane hanno mantenuto la possibilità di concedere intensità di aiuto alquanto elevate, in particolare a concorrenza dell'80%, per determinati costi ammissibili pur rispettando l'intensità di base del 50 e del 25% rispettivamente per la ricerca industriale e per le attività di sviluppo precompetitive per quanto concerne l'insieme dei costi dei progetti di ricerca finanziati. (37) È garantita l'osservanza delle regole sul cumulo in relazione alla totalità dei costi ammissibili presi in considerazione per verificare che siano rispettati i massimali di aiuto. (38) La Commissione ritiene quindi che siano rispettate le intensità massime di aiuto previste ai punti 5.3 e 5.5 della disciplina, rispetto alla ricerca industriale e alle attività di sviluppo precompetitive, ossia il 50 e il 25%. (39) Inoltre, l'intensità da applicare qualora un progetto selezionato presenti contemporaneamente aspetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo rispetta la disposizione di cui al punto 5.9 della disciplina (ossia non può superare la media ponderata delle intensità di aiuto previste per questi due tipi di ricerca). 5 Pubblicata nella GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5. 6 Pubblicata nella GU C 111 dell'8.5.2002, pag. 3. 7 Pubblicata nella GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2. 6
(40) La maggiorazione dell'intensità di 5 punti percentuali, per i progetti di ricerca realizzati in regioni ex articolo 87, paragrafo 3 c) del Trattato CE è conforme con il punto 5.10.2 secondo capoverso della disciplina. (41) Il cumulo tra gli aiuti concessi in virtù del presente regime ed altri aiuti è ammissibile unicamente se sono rispettate le intensità di aiuto previste dalla disciplina rispetto all'insieme dei costi presi in considerazione per il calcolo dell'intensità degli aiuti del presente regime. In particolare saranno in tutti i casi rispettati i massimali del 75% e del 50% rispettivamente per la ricerca industriale e per le attività di sviluppo precompetitive. (42) Le autorità competenti si sono impegnate a dimostrare, per ciascuna grande impresa beneficiaria, la necessità e l'effetto incentivante degli aiuti, in modo da escludere che si tratti di aiuti al funzionamento, in occasione dell'invio delle relazioni annuali. In tal modo sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 della disciplina. (43) Infine va osservato che è rispettato il principio della necessità dell'aiuto in quanto la domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'inizio delle attività di ricerca interessate e dato che saranno riconosciute unicamente le spese sostenute dopo l'individuazione dei beneficiari. 4. DECISIONE La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con il trattato CE. La Commissione ricorda alle autorità italiane l obbligo di inviare un rapporto annuale sull applicazione del regime, in particolare sull effetto di incentivazione per le grandi imprese. La Commissione ricorda alle autorità italiane l obbligo di notificare, sulla base dell articolo 4 del Regolamento 794/2004, tutti i progetti di rifinanziamento o di modifica di questo regime. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà il tacito accordo alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. 7
Tale richiesta dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione G B-1049 BRUXELLES Fax: +32 2 296 12 42 Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta stima. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 8