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Allegato B alla deliberazione di C.C. n.... del... COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE PROVINCIA DI MODENA R E G O L A M E N T O D I G E S T I O N E D E L S E R V I Z I O CIMITERIALE approvato con deliberazione del C.C. n... del... 1

INDICE CAPO I NORME GENERALI 4 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 4 Art. 2 - Responsabilità del Comune 4 CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI 4 Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali 4 Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali 4 Art. 5 - Obblighi del custode del custode 4 CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI 5 Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri 5 Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali 5 Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri 5 Art. 9 - Trasporto di cadavere nell ultima abitazione 5 CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI 5 Art.10 - Ricevimento dei cadaveri 5 Art.11 Sepoltura nei giorni festivi 5 Art. 12 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico 6 Art. 13 Divieto di ingresso nei cimiteri 6 Art.14 Comportamenti vietati all interno dei cimiteri 6 Art. 15 Riti religiosi all interno dei cimiteri 6 CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI 7 Art. 16 Inumazioni e tumulazioni Normativa 7 Art. 16bis Inumazioni e tumulazioni Deroghe 7 Art. 16ter Inumazioni e tumulazioni Retrocessione 8 Art. 17 Inumazioni e tumulazioni Termini 8 Art. 18 Epigrafi 8 Art.19 Introduzione di Cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri 8 Art.20 Inumazioni e tumulazioni Oneri 9 Art. 20bis Servizi gratuiti 9 CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 9 Art. 21 Esumazioni e estumulazioni Normativa 9 Art.22 Esumazioni ordinarie 9 Art.23 Esumunazioni straordinarie 9 Art. 24 Verbale delle operazioni 9 Art.25 Smaltimento dei materiali 10 Art. 26 Estumulazioni 10 Art.27 Esumazioni e estumulazioni Oneri 10 CAPO VII LAVORI EDILI ALL INTERNO DEL CIMITERO 10 Art.28 Lavori privati nei cimiteri 10 Art.29 Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri 10 Art.30 Occupazione temporanea del suolo 10 Art. 31 Materiali di scavo 10 Art. 32 Orario di lavoro Sospensione dei lavori 11 Art.33 Opere private Vigilanza Collaudo 11 Art. 34 Concessioni Private nei cimiteri 11 2

CAPO VIII NORME FINALI 11 Art.35 Struttura per il Commiato 11 Art.36 Entrata in vigore 11 Art. 37 Pubblicità del regolamento 11 Art. 38- Leggi ed atti regolamentari 11 Art. 39 Abrogazione di precedenti disposizioni 12 Art. 40 Sanzioni 12 Allegato A - PERCENTUALI PER LA RESTITUZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI 13 Allegato B - GRADI DI PARENTELA E DEFINIZIONE TERMINI PIU USATI 14 3

CAPO I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio comunale. 2. Si richiama inoltre il Regolamento Comunale relativo a Cremazione, Affidamento, Conservazione e Dispersione delle Ceneri derivanti dalla Cremazione dei Defunti approvato con deliberazione del C.C. n. 125 del 22/12/2005 ed attualmente in vigore. Art. 2 - Responsabilità del Comune. 1. Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.). CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali. 1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali risulta dall'organizzazione del personale del Comune di Castelnuovo Rangone approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali. 1. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Responsabile Settore Tecnico, come individuato da apposita deliberazione della Giunta Comunale. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'unità Sanitaria Locale con le procedure indicate nel regolamento di polizia mortuaria vigente Art. 5 - Obblighi del custode del cimitero. 1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti nel regolamento di polizia mortuaria vigente ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico: a) una copia del presente regolamento; b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri. 2. La custodia del cimitero è affidata al personale di cui all art. 3 per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere e del Coordinatore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale per quanto riguarda l'igiene e la sanità. 3. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonchè la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi. 4. Il custode del cimitero deve: a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria; b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private; c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale; d) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe; e) curare la pulizia dei portici, dei locali in generale di tutto il cimitero; f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.; 4

g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso; h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme; i) avvertire il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente, di tutte le necessità che si presenteranno in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite; j) provvedere all'apertura e chiusura dei loculi con opere in muratura e provvedere quindi alla sepoltura delle salme. CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri. 1. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria vigente nonchè quanto disposto dalla L.R. Emilia Romagna n. 19/2004. Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali. 1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.). Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri. 1. Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dal regolamento di polizia mortuaria vigente ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione. 1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui al regolamento di polizia mortuaria vigente all'ultima abitazione, affinchè in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.). CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri. 1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui al regolamento di polizia mortuaria vigente. Per i seppellimenti di cui sopra, gli interessati dovranno fare richiesta al Sindaco, il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti e nei limiti di quanto stabilito al successivo articolo 16. Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi. 1. Di norma il giorno di chiusura del cimitero e i giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, il Sindaco potrà autorizzarle. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti subito o il primo giorno feriale utile. 5

Art. 12 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico. 1. Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico e di ricevimento delle salme disposti dal Responsabile del Settore fatta salva la chiusura completa nelle seguenti giornate: lunedì e 01.01 25.04 01.05 02.06 15.08 08.12. Il Responsabile del Settore, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza potrà apportare ai detti orari temporanee modifiche. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato a mezzo del suono dei campanelli 15 minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita. Art. 13 - Divieti di ingresso nei cimiteri. 1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso: a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto. Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri. 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare: a) tenere contegno chiassoso; b) introdurre armi, cani o altri animali; c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori e spazi; e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero; h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura; i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero; k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti è vietata in tutta l'estensione del cimitero. Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri. 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. 6

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa. 1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria vigente nonché quelle integrative di questo regolamento. 2. Il comune concede agli interessati, a titolo oneroso, il diritto di occupazione di uno o due loculi. I loculi verranno assegnati dal basso verso l'alto, salendo un loculo per fila (tenendo conto che i doppi vengono assegnati affiancati), secondo un rigoroso criterio cronologico, determinato dalla data di morte della persona. 3. La concessione dei loculi ha durata di anni 30 (trenta), con facoltà di rinnovo a favore del concessionario o dei suoi eredi. La concessione delle cappelline di famiglia e delle cappelline in linea "dedicate", nonché dei loculi-ossari ha durata di 99 anni, con facoltà di rinnovo a favore degli eredi. Alla scadenza del termine Comune rientrerà in possesso del/i loculo/i; i resti mortali ivi contenuti saranno posti nell'ossario comune ovvero, su espressa richiesta dei familiari, in speciali loculi ossari individuali; 4. Nei cimiteri comunali l'assegnazione dei loculi, degli ossari è consentita esclusivamente per la tumulazione di: a) residenti nel territorio comunale o coniuge di persona residente; b) parenti fino al 1 grado di persone residenti nel territorio comunale o del coniuge di persona residente; c) deceduti che hanno in precedenza tumulato nello stesso cimitero o il coniuge o parenti fino al 1 grado del deceduto o del coniuge del deceduto; in tal caso si limita la concessione ad un solo loculo. 5. Gli stessi criteri saranno applicati anche in caso di richiesta di inumazione in campo. 6. L assegnazione delle cappelline di famiglia e delle cappelline in linea dedicate è soggetta alle restrizioni di cui al precedente comma 4. Alle medesime tipologie non si applicano i limiti alle tumulazioni di cui al comma 4. 7. Sono fatti salvi i diritti acquisiti con concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 16bis - Inumazioni e tumulazioni Deroghe. 1. In deroga alle norme di cui al quarto comma del precedente articolo in via eccezionale, su richiesta scritta e motivata, è possibile procedere alla assegnazione nei casi di particolare legame con il Comune, tenendo in considerazione i seguenti elementi: a) le origini del defunto; b) gli anni di permanenza sul territorio; c) particolari meriti conseguiti in campo sociale, culturale, scientifico od altro. La valutazione spetta ad apposita Commissione Consiliare. 2. In deroga al precedente articolo 16 è consentita la retrocessione di un loculo singolo in favore di uno doppio per le persone di cui al comma quattro, in base alla seguente procedura: a) inoltro di domanda motivata; b) protocollazione immediata della domanda; c) pagamento entro 10 gg. dalla protocollazione; d) assegnazione, come prima richiesta della giornata, nel trentesimo giorno dalla protocollazione; e) restituzione da parte del Comune del corrispettivo del loculo retrocesso, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell art. 16ter. 7

Art. 16ter - Inumazioni e tumulazioni Retrocessione 1. I concessionari e i loro eredi che per motivate ragioni, oltre al caso di cui al comma 2 dell art. 16bis, non intendano più usufruire del/dei loculo/i dovranno obbligatoriamente richiederne la retrocessione al Comune. 2. E' fatto assolutamente divieto al/ai concessionario/i di cedere ad altro soggetto privato il/i loculo/i assegnato/i, ogni eventuale cessione definitiva di loculi tra privati e' nulla. 3. La domanda di retrocessione del loculo, indirizzata al Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone, dovrà contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato e la motivazione della retrocessione. 4. Per la restituzione verranno applicate le modalità già fissate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 31.03.1987 di seguito richiamate nell allegato C. La percentuale di restituzione viene calcolata sul costo della concessione in vigore al momento della richiesta di retrocessione e non verranno in nessun caso rimborsate le spese contrattuali sostenute per Imposta di Registro, Bolli e Diritti di Segreteria. Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Termini. 1. Il Comune dispone che le lapidi dei loculi e delle tombe private siano di colore omogeneo cioè in granito di colore rosso vanga o simili, le mensole di contorno e di base alla lapide non possono avere una sporgenza maggiore di cm. 5 (cinque) dalla struttura dei loculi stessi; è comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre cm. 7. Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose od in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari. Rimane comunque vietato lasciare sui pavimenti davanti ai loculi, nei corridoi, nei vialetti oggetti e vasi mobili di qualsiasi tipo onde evitare pericolo per l'incolumità dei visitatori; verranno comunque rimossi tutti quegli oggetti o vasi in spazi non consentiti. 2. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 10. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 2 giorni; in quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta. Trascorso il termine, come prima concordato, senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile, così come previsto dal regolamento di polizia mortuaria vigente. Art. 18 - Epigrafi. 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri. 1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha 8

luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali. Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri. 1. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni e inumazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri quando trattasi di prima operazione. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali. 2. I costi di concessione verranno annualmente fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Art. 20bis Servizi Gratuiti. 1. Sono a carico del Comune i Servizi Funebri da svolgere nell ambito del territorio comunale per: a) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; b) la deposizione delle ossa nell'ossario comune; c) l inumazione, l esumazione e l estumulazione ordinarie, di salme di persone indigenti di cui anche i familiari risultino bisognosi previo conforme parere dei Servizi Sociali e di salme di persone sole, per le quali nessuno risulti tenuto a provvedere, nonché di quelle rimaste ignote. 2. E fatto salvo il diritto dell Amministrazione di provvedere all eventuale recupero dei costi sostenuti qualora in esito ad accertamenti espletati risultino dei soggetti obbligati. CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 21 - Esumazioni e estumulazioni - Normativa. 1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria vigente, alla L.R. Emilia Romagna n. 19/2004 nonchè quelle integrative di questo regolamento. Art. 22 - Esumazioni ordinarie. 1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono disposte dal Responsabile del Settore interessato e saranno eseguite tenuto conto delle condizioni climatiche e sanitarie del momento. Almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di dare disposizioni (nel rispetto delle vigenti normative) e di assistervi, anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà eseguita ugualmente. Art. 23 - Esumazioni straordinarie. 1. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria vigente. Art. 24 - Verbale delle operazioni. 1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonchè di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti 9

eventualmente rinvenuti. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati. Art. 25 Smaltimento dei materiali. 1. Tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto, dovrà essere smaltito come da normativa vigente Art. 26 - Estumulazioni. 1. Le estumulazioni si eseguono su espressa richiesta dei familiari attraverso razionale programmazione dell ufficio competente o allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui regolamento di polizia mortuaria vigente. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo. Art.27 - Esumazioni e estumulazioni - Oneri. 1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune, ad esclusione delle pratiche dell'u.s.l. competente. Tutte le operazioni sopracitate verranno eseguite previa compilazione del modulo da parte dei familiari del defunto o del concessionario (o di eventuali eredi se contattabili). Gli oneri per suddette operazioni sono a carico degli interessati; detti oneri sono fissati annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale. CAPO VII LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO Art. 28 - Lavori privati nei cimiteri. 1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la preventiva pratica edilizia che potrà essere presentata solo da privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune con esclusione pertanto di imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune. Art. 29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri. 1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la preventiva pratica edilizia di cui al precedente art. 28, la ditta esecutrice dovrà rispettare la normativa vigente in materia di disciplina e sicurezza sul lavoro. Art. 30 - Occupazione temporanea del suolo. 1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma. Art. 31 - Materiali di scavo. 1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. 10

Art. 32 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori. 1. I cantieri operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro corrispondente all'orario di apertura e chiusura del cimitero. 2. E' comunque vietata l'esecuzione di lavori all'interno del cimitero (sistemazione lapidi, tombe e vari) nel periodo 25.10/15.11 di ogni anno. Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare ogni attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo. Nel periodo dal 26.10 al 15.11 è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri. 3. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario. Art. 33 - Opere private - Vigilanza - Collaudo. 1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private dei cimiteri. Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri. 1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come l illuminazione privata dei cimiteri, saranno regolamentate da apposite disposizioni. 2. Per servizi speciali sono dovuti all'u.s.l. diritti sanitari, dalla stessa U.S.L. determinati e riscossi. CAPO VIII NORME FINALI Art. 35 Struttura per il Commiato. 1. In apposite strutture, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato, oltre che per la custodia e l esposizione delle salme, nel rispetto delle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 2. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all accesso. 3. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale. Art. 36 - Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva. Art. 37 - Pubblicità del regolamento. 1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso i Cimiteri Comunali. Il Comune di Castelnuovo Rangone promuove e favorisce l informazione del presente regolamento tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Art. 38 - Leggi ed atti regolamentari. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili le norme sotto citate: 2. Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n 1265 e successive modificazioni ed aggiunte; 3. Regio Decreto 09.07.1939, n 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive 11

modificazioni ed integrazioni; a) D.P.R. 10.09.1990 n 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; b) L. 130 del 30.03.2001; c) L.R. Emilia Romagna n. 19 del 29.07.2004. Art. 39 - Abrogazione di precedenti disposizioni. 1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contenute dal presente regolamento. Art. 40 - Sanzioni. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a 250,00 né superiore a 9.300,00 (art. 7 lettera d), L.r. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt.32 e 113 della Legge 689/1981. Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Responsabile del Settore Tecnico, previo contraddittorio con l impresa interessata, potrà sospendere l autorizzazione all ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da sette giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione. Nel caso in cui si ravvisi una particolare gravità nelle inadempienze da parte di imprese o dai loro incaricati, il Dirigente competente può adottare un atto di sospensione dell autorizzazione all ingresso dei cimiteri oltre il limite massimo. 12

Allegato A del Regolamento di gestione dei Servizi Cimiteriali PERCENTUALI PER LA RESTITUZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI Tabelle per calcoli. CONCESSIONI TRENTENNALI Periodo di utilizzo del loculo (in anni) DA A PERCENTUALE DI RESTITUZIONE 0 1 85% 1 5 70% 5 10 40% 10 15 20% 15 20 10% 20 25 5% 25 30 Nessun rimborso CONCESSIONI SESSANTENNALI Periodo di utilizzo del loculo (in anni) PERCENTUALE DI DA A RESTITUZIONE 0 1 85% 1 5 80% 5 10 70% 10 15 60% 15 20 55% 20 25 50% 25 30 45% 30 in poi 35% CONCESSIONI A TEMPO INDEFINITO o PERPERTUE o 99 ANNI Periodo di utilizzo del loculo (in anni) PERCENTUALE DI DA A RESTITUZIONE 0 5 85% 5 10 80% 10 15 75% 15 20 70% 20 25 65% 25 30 60% 30 in poi 50% 13

Allegato B del Regolamento di gestione dei Servizi Cimiteriali GRADI DI PARENTELA E DEFINIZIONE TERMINI PIU USATI Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui l una discende dall altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l una dall altra. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all altro parente, sempre restando escluso lo stipite. I gradi di parentela - esemplificazioni. SOGGETTO Genitori = Linea retta di 1 grado Nonni = Linea retta di 2 grado Bisnonni = Linea retta di 3 grado Figli = linea retta di 1 grado Nipoti = linea retta di 2 grado Bisnipoti = linea retta di 3 grado Fratelli e sorelle = linea collaterale di 2 grado Nipoti (figli di fratelli) = linea collaterale di 3 grado Pronipoti (figli di figli di fratelli) = linea collaterale di 4 grado Zii paterni e materni = linea collaterale di 3 grado Cugini = linea collaterale di 4 grado Figli di cugini = linea collaterale di 5 grado Figli di figli di cugini = linea collaterale di 6 grado Figli di pronipoti = linea collaterale di 5 grado Prozii (fratelli dei nonni) = linea collaterale di 4 grado Cugini dei genitori = linea collaterale di 5 grado Figli di cugini dei genitori = linea collaterale di 6 grado Definizione dei termini più usati nel Regolamento. Attività di Polizia Mortuaria = attività autorizzatorie, di vigilanza e controllo da parte degli enti componenti. Servizi Cimiteriali = Servizi ed Uffici, assegnatari sulla base del Funzionigramma dei vari procedimenti nell ambito delle attività necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria di competenza del Comune. Dichiarazione di morte = si intende la dichiarazione che viene fatta all Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte, per la formazione dell atto di morte. Dichiarazione della causa di morte = è la dichiarazione prevista dall art.103 del T.U.LL.SS., dichiarazione fatta dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto 14

Visita necroscopica = è la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte Medico necroscopico = è il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico Certificato necroscopico = è il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento. Permesso di seppellimento = è l autorizzazione che rilascia l Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma. Autorizzazione alla cremazione, autorizzazione alla dispersione ceneri, autorizzazione all affidamento delle ceneri = è l autorizzazione preventiva che rilascia l Ufficiale dello Stato Civile per poter effettuare la relativa operazione (cremazione della salma, dispersione o affidamento ceneri) Trasporto funebre = si intende qualsiasi movimento della salma prima, durante e dopo le esequie, che avvenga all interno del Comune o all esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti umani, di ossa, resti mortali ed urne cinerarie Inumazione = si intende l azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità, scavata all interno del cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo Tumulazione = si intende l azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro, oppure la cassetta contenente i resti mortali o le ceneri, all interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile ai liquidi e ai gas, realizzato in una costruzione che può essere: - una tomba di famiglia - un loculo / ossario in concessione Concessione cimiteriale = atto con il quale un soggetto di diritto pubblico cede l uso di uno spazio sepolcrale sottraendolo alla destinazione in uso collettiva per limitarne il godimento ad un agente definito (persona fisica o giuridica) denominato concessionario Esumazioni = l insieme di operazioni cimiteriali utili al recupero del feretro seppellito in una fossa di un campo all interno del cimiero Estumulazioni = l insieme di operazione cimiteriali utili al recupero del feretro seppellito in un loculo. 15