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ALLEGATO C SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA CONTENENTE DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE, NATURALE E GASATA REFRIGERATA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA REG. N. L'anno duemiladodici addì del mese di tra i Sigg.: - ALASIA Giorgio nato a Bra (CN) l'11 giugno 1961 e residente in Cavallermaggiore - Via Zoppeni n. 21, Responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Cavallermaggiore, con funzioni dirigenziali come da decreto sindacale n. 11 del 6 giugno 2011 quale agisce in nome e nell'interesse esclusivo dell'ente che rappresenta (C.F. e P.I. del Comune: 00330720046); - nato a ( ) il residente a ( ), il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse della ditta con sede in ( ), in qualità di legale rappresentante della ditta stessa (C.F. e P.I.: ); si conviene e si stipula quanto segue: P R E M E S S O C H E - la presente Amministrazione da diverso tempo sta promuovendo sul territorio comunale una serie di iniziative di sensibilizzazione ambientale

rivolte in particolare sulla riduzione della produzione di rifiuti urbani nonché sulla valorizzazione dell acqua pubblica; - in particolare sul tema della valorizzazione dell acqua pubblica, l Amministrazione Comunale ha manifestato la propria intenzione di voler realizzare a livello sperimentale, un punto di distribuzione acqua potabile ovvero strutture che prevedono l erogazione a favore della cittadinanza, di acqua naturale e gassata, prelevando la stessa dalla rete dell acquedotto; - in data 30 gennaio 2012 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 venivano forniti gli indirizzi al Responsabile del Servizio LL.PP. ed individuata l area su cui collocare il primo distributore; - in data 20 febbraio 2012 con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 sono stati approvati i documenti per l indizione della gara, tra cui il presente schema di convenzione, per la realizzazione un punto di distruzione acqua naturale e gasata refrigerata, concedendo a titolo gratuito il suolo pubblico; - in data 23 febbraio 2012 il Responsabile del Servizio LL.PP. adottava la determina a contrarre, ai sensi dell art. 192 del D. L.gvo 267/2000, n 40 stabililendo i criteri di scelta dei concessionari; - a seguito di gara, come da verbale in data la gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla ditta con sede in ( ) Via n. ; - con determina n. adottata in data l installazione del punto di distribuzione acqua veniva aggiudicato al concessionario affidatario del servizio in argomento; pertanto gli interessati: CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSE ED ALLEGATI Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ART. 2 - OGGETTO La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un punto di distribuzione acqua potabile naturale e gasata refrigerata nell area situata in Piazza Baden Powell a Cavallermaggiore. Per consentire la realizzazione del suddetto punto di distribuzione acqua, il Comune di Cavallermaggiore autorizza in favore del Concessionario, che accetta, l occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito dell area individuata per la realizzazione del manufatto edilizio che ospiterà il suddetto impianto tecnologico. ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione il concessionario si impegna: * 1 Alla realizzazione (senza la richiesta di alcuna corresponsione da parte del Comune di Cavallermaggiore) delle strutture con annessi impianti tecnologici per la distribuzione di acqua di rete, naturale e gasata refrigerata, da collocarsi presso l area di Piazza Baden Powelle; * 2 A provvedere a proprie spese alla fornitura dell acqua dalla rete pubblica e di energia elettrica di alimentazione al punto di distribuzione dell acqua; Il Concessionario dovrà farsi carico di richiedere alle società erogatrici dell acqua e dell energia elettrica la fornitura dei punti di consegna; eventualmente, se possibile, il concessionario potrà allacciarsi con una propria linea a un punto di consegna di proprietà del Comune, previa

installazione a monte di un misuratore che indicherà i consumi effettuati, in modo tale che le spese derivanti vengano rimborsate allo stesso Comune. * 3 Ad assumersi i costi di gestione inerenti il consumo di acqua potabile, di energia elettrica e di CO2; * 4 A condurre il servizio di erogazione di acqua di rete naturale e gassata refrigerata, osservando le vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, in ordine alla assunzione del personale, alle assicurazioni sociali; * 5 A provvedere all ispezione, alla pulizia e disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazioni del suddetto impianto di distribuzione acqua, alla sostituzione periodica dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche, ed a rifornire periodicamente l impianto di opportuno gas CO2 per alimentare la gasatura dell acqua e trasmettere il resoconto semestrale al Comune di Cavallermaggiore; * 6 La manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto, nonché l eventuale sostituzione dello stesso, a seguito di danneggiamento per atti di vandalismo o per incidenti stradali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, ai sensi degli articoli 2043 e 2055 del Codice Civile; * 7 Ad effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori per l acqua erogata a titolo oneroso; * 8 Ad assumersi la responsabilità sull impianto installato, nonchè il risarcimento di ogni eventuale danno a persone e cose che lo stesso impianto abbia potuto arrecare, sia di proprietà del comune sia di proprietà di terzi. A tale riguardo la ditta dovrà stipulare una polizza assicurativa all risk con

idonei massimali, in grado di coprire eventuali rischi derivanti dall impianto, sollevando quindi il Comune di Cavallermaggiore da ogni responsabilità. * 9 Ad effettuare campionamenti periodici della qualità dell acqua erogata, pubblicando gli esiti sulla bacheca della struttura congiuntamente ai consumi ed a trasmetterne i relativi risultati al Comune di Cavallermaggiore per l opportuna conoscenza; * 10 Ad installare segnaletica di indicazione dell impianto e una bacheca di informazione ad uso esclusivo del Comune, da apporsi sulla struttura o nei pressi; * 11 A dichiarare la propria disponibilità ad un azione sinergica con il Comune di Cavallermaggiore per la promozione del progetto con iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell utenza (chiavette elettroniche personalizzate bottiglie in vetro con marchio cestelli ecc.) e delle attività promosse dal Comune di Cavallermaggiore per manifestazioni sociali, culturali e sportive (es. fornire acqua filtrata naturale e gasata per la manifestazione annuale SPORT IN PIAZZA, ecc); * 12 Allo smantellamento della struttura e ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della concessione, salvo rinnovo da richiedersi e che dovrà ottenere formale approvazione, ovvero dietro richiesta motivata dell Amministrazione. * 13 A stabilire il prezzo massimo di costo dell acqua 0,05/litro; ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, il Comune di Cavallermaggiore si impegna: * A rendere disponibile l area ove realizzare la struttura;

* A concedere al concessionario l occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito; * A concedere al concessionario l opportunità di collocare uno o più altri punti di distribuzione, preventivamente concordati, a seguito di una buona risposta di utilizzo da parte dei cittadini; * A riconoscere al soggetto gestore, a fronte dei costi di esercizio sostenuti, gli incassi derivanti dal servizio; ART. 5 - CORRISPETTIVO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO Il concessionario trattiene per se, quanto corrisposto dagli utenti per l erogazione del servizio oneroso (acqua refrigerata liscia e gassata), sia incassando quanto raccolto nella gettoniera sia vendendo schede e/o chiavette elettroniche, bottiglie e cestelli, per un importo fissato in /litro per acqua naturale ed in /litro per acqua gassata. ART. 6 - PROPRIETA DELL IMPIANTO Il suddetto impianto di distribuzione d acqua è da considerarsi bene strumentale di proprietà della ditta. Le Parti riconoscono che la ditta ha facoltà di rimuovere l impianto di distribuzione qualora la stessa ritenga non economica la gestione del medesimo, previo preavviso di 6 mesi, al fine di trovare una eventuale soluzione alternativa alla rimozione. Resta inteso che il Comune potrà utilizzare l impianto suddetto come luogo di aggregazione per iniziative ambientali, culturali, ecc. Al termine della convenzione, fatti salvi eventuali rinnovi, la ditta si impegna a rimuovere a proprie spese l impianto in questione ed a ripristinare l originale stato dei luoghi, fatta salva l eventuale cessione gratuita della

struttura edilizia al comune, qualora quest ultimo ne fosse interessato per eventuali iniziative di carattere pubblico. ART. 7 DURATA E DECORRENZA L occupazione di suolo pubblico sopra citato viene costituito per anni 6 dal momento dell installazione dell impianto, alle condizioni citate dalla presente convenzione, che vengono accettate dal Concessionario per sé e per i propri aventi causa, ed è rinnovabile alla sua scadenza, previa intesa tra le parti. Il Concessionario dovrà installare l impianto entro quattro mesi dalla firma della presente. ART. 8 - OPERATIVITA Il referente del concessionario a cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazione malfunzionamenti, necessità di manutenzione, ecc.) è il reperibile al seguente numero telefonico, fax e/o posta elettronica. Il Comune si impegna ad individuare un proprio responsabile, il quale avrà il compito di comunicare con il concessionario per la risoluzione di ogni eventuale criticità e/o problema derivante dalla gestione dell impianto. ART. 9 - CONTROVERSIE Qualora tra le Parti dovessero sorgere contestazioni, dispute e divergenze nell interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, ciascuna Parte potrà notificare all altra l esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di derimere amichevolmente la vertenza.

In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Saluzzo, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria. ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI a) la presente Convenzione redatta in 3 (tre) originali ad unico effetto, sarà impegnativa per le Parti a seguito della sottoscrizione da parte del concessionario e del Comune di Cavallermaggiore. b) Le spese di stipula della presente Convenzione, siano esse accessorie e/o conseguenti e comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione, sono da intendersi a carico del concessionario. c) La presente Convenzione viene redatta in forma di scrittura privata e verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5-2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Letto, confermato e sottoscritto. IL RESPONSABILE UTC LL.PP. LA DITTA CONCESSIONARIA