CITTA DI GAGLIANO DEL CAPO - Provincia di Lecce -



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CITTA DI GAGLIANO DEL CAPO - Provincia di Lecce - R E G O L A M E N T O PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE COMPRESE NEL P.I.P. (Modificato ed integrato per ultimo con D.C.C. n. 13 del 14.04.2011)

Articolo 1 In base al disposto della Legge 22 ottobre 1971, N 865, e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Gagliano del Capo è autorizzato ad acquisire terreni da concedere o cedere in lotti alle imprese che intendono costruire stabilimenti industriali o imprese artigianali. Articolo 2 I terreni da acquistare o espropriare sono quelli compresi nel territorio dell Area per Insediamenti Produttivi secondo quanto previsto da apposito Programma di Fabbricazione del Comune di Gagliano del Capo. Articolo 3 La concessione o cessione dei suoli è limitata alle imprese che intendono costruire ex novo od ampliare propri stabilimenti in settori produttivi. Articolo 4 Potranno concorrere all assegnazione dei suoli le Aziende aventi carattere industriale o artigianale e comprendenti, eventualmente quale attività secondaria, anche l attività commerciale (purché questa sia strettamente connessa all attività principale dell azienda), che: a) non si trovino in stato di liquidazione, fallimento o concordato e tali procedure non si siano verificate nell ultimo triennio; b) se Ditta individuale: il titolare non abbia riportato condanne penali e non abbia in corso procedimenti penali per reati che prevedono un minimo edittale superiore a sei mesi di reclusione; - se società di persone il requisito deve essere riferito a tutti i soci; - se società di capitali il requisito deve essere riferito agli amministratori. c) siano in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; d) si tratti di aziende di tipo non pesante e non inquinante, come individuate dal D.M. del 5.09.1994. Articolo 5 -Il Comune di Gagliano del Capo potrà revocare l assegnazione dei suoli se viene meno il requisito di cui al punto a) dell art. 4, ovvero se l azienda concederà in locazione il suolo o il capannone, in fase di costruzione, a terzi. -Il Comune di Gagliano del Capo potrà procedere all assegnazione di un ulteriore lotto solo se l Azienda richiedente dimostri di essere in regola con il pagamento delle rate relative a lotto precedente assegnato. Articolo 6 Il procedimento per l assegnazione dei suoli verrà instaurato mediante la pubblicazione di apposito bando a cura del Comune almeno ogni sei mesi, il cui schema, in allegato al presente Regolamento ne costituisce parte integrante; all assegnazione provvederà il Responsabile del Servizio sulla base della graduatoria di priorità, che apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale avrà formulato utilizzando i criteri di seguito esplicitati. Qualora nel termine utile previsto dal bando di cui al comma precedente non pervengano regolari istanze per l assegnazione dei suoli, fatti salvi i requisiti richiesti per l ammissibilità se e laddove previsti, il Responsabile del Servizio, nelle more della pubblicazione del nuovo bando, procederà all assegnazione diretta dei suoli se agli atti del Comune sia stata acquisita fuori termine una sola istanza. Nell ipotesi in cui pervengano fuori termine più istanze, il Responsabile del Servizio procederà all assegnazione sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 7). In quest ultima ipotesi, al

fine di stabilire termini certi di confronto tra i diversi soggetti richiedenti, si precisa che la procedura di assegnazione sulla base della graduatoria di merito del successivo articolo 7) sarà applicata alle diverse istanze pervenute al protocollo comunale nei 10 (dieci) giorni successivi a quello di ricezione della prima richiesta per l assegnazione dei suoli pervenuta fuori i termini previsti dal bando. Articolo 7 Ai fini dell iscrizione nella graduatoria di priorità la commissione attribuirà il seguente punteggio rilevabile dal piano aziendale, di cui al punto d) del bando per l assegnazione: - PUNTI 3 per ogni unità di manodopera già impiegata da almeno sei (6) mesi dalla data di pubblicazione del bando, che verrà utilizzata nella struttura concessa o ceduta; - fatturato medio annuo calcolato sulla base dell ultimo triennio: - fino a 103.291,38 (. 200.000.000) PUNTI 5 - fino a 258.228,45 (. 500.000.000) PUNTI 10 - fino a 413.165,52 (. 800.000.000) PUNTI 15 - fino a 516.456,90 (. 1.000.000.000) PUNTI 20 - fino a 1.032.913,80 (. 2.000.000.000) PUNTI 23 - fino a 1.549.370,70 (. 3.000.000.000) PUNTI 25 - fino a 2.065.827,60 (. 4.000.000.000) PUNTI 30 - oltre 2.065.827,60 (. 4.000.000.000) PUNTI 50 - capitale investito nell azienda complessivamente: - fino a 51.645,69 (. 100.000.000) PUNTI 20 - fino a 103.291,38 (. 200.000.000) PUNTI 25 - fino a 154.937,07 (. 300.000.000) PUNTI 30 - fino a 206.582,76 (. 400.000.000) PUNTI 35 - fino a 258.228,45 (. 500.000.000) PUNTI 40 - fino a 309.874,14 (. 600.000.000) PUNTI 45 - oltre 309.874,14 (. 600.000.000) PUNTI 50 - finanziamenti pubblici concessi per il sostegno e lo sviluppo della Imprenditoria: - fino a 258.228,45 (. 500.000.000) PUNTI 10 - fino a 516.456,90 (. 1.000.000.000) PUNTI 20 - oltre 516.456,90 (. 1.000.000.000) PUNTI 30 - PUNTI 70 per avere l Azienda sede almeno da un anno dalla data del Bando nel Comune di Gagliano del Capo o per essere il titolare di Ditte Individuali o l Amministratore Unico o delegato per le Società di capitali o di persone residente nel Comune di Gagliano del Capo da almeno due anni dalla data del Bando. ULTERIORI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA A) PUNTI 30) Attività poste in insediamenti locali non conformi con le previsioni di P.R.G. o collocate in zone urbanistic he A B C di cui al D.M. 1444/98, laboratori non conformi alle norme di sicurezza, prevenzione infortuni e sanitarie che intendono trasferire la propria attività; B) PUNTI 20) 1) Ditte di nuova costituzione (non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando); 2) Ditte aventi le caratteristiche di imprenditoria giovanile; 3) Imprese o Ditte a conduzione femminile ai sensi della legge 215/92 e s.m.i.;

C) PUNTI 10) Ditte alle cui dipendenze travasi soggetti diversamente abili ai sensi della normativa vigente assunti da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando; D) PUNTI 7) Laboratorio posseduto in affitto con contratto a scadenza entro l anno successivo alla data di pubblicazione del bando; E) PUNTI 20) Ditte il cui titolare o amministratore unico sia residente nel comune ed eserciti l attività in un altro territorio comunale, che intenda trasferire la propria attività. Articolo 8 Il Sindaco del Comune di Gagliano del Capo trasmetterà entro 30 giorni tali domande di assegnazione alla apposita Commissione P.I. P. nominata dalla Giunta Comunale. La Commissione, esaminate le domande pervenute tenendo presente la disponibilità dei suoli, provvede, sulla base di criteri economico-sociali di cui all art.7, alla formulazione di eventuale graduatoria di priorità per l assegnazione. Articolo 9 Nell assegnazione dei suoli, a parità di punteggio, si deve dare priorità alle Aziende Pubbliche o a Partecipazione Statale. In assenza di tali requisiti, la priorità sarà stabilita in base al più alto numero di dipendenti occupati nell anno precedente la data del bando. Articolo 10 La graduatoria, redatta dalla Commissione appositamente istituita, verrà approvata dalla Giunta Comunale e l assegnazione verrà disposta dal Sindaco sulla base di essa. La Commissione da nominarsi con atto di Giunta Comunale si compone come segue: MEMBRI DI DIRITTO - Segretario Comunale - Presidente - Presidente Collegio dei Revisori - Componente - Responsabile Servizio Economico-Finanziario - - Responsabile Servizi Tecnici - - Un Rappresentante Organizzazione Imprenditori indicato dalla CONFAPI. Articolo 11 L assegnazione dei suoli avviene in due fasi e precisamente: a) una prima fase provvisoria; b) una seconda fase definitiva. La prima fase è regolata da apposite Convenzioni tra il Comune e l Impresa e, contiene le condizioni di assegnazione e i tempi di realizzazione degli impianti. La seconda fase per l assegnazione definitiva è perfezionata con atto notarile di trasferimento in proprietà, dopo che il Comune ha accertato l'effettiva capacità di concretizzazione dell iniziativa da parte dell Impresa mediante anche l avanzato stato della costruzione degli impianti programmati. Articolo 12 Il valore dei suoli ceduti è determinato dalle spese infrastrutturali eseguite e dal costo di acquisizione e urbanizzazione dei suoli.

Articolo 13 L Impresa assegnataria pagherà al Comune il valore determinato in base al criterio di cui all art. 12. Il corrispondente importo dovrà essere erogato dall Impresa assegnataria secondo le modalità dall art. 3 comma 2 - dello SCHEMA DI CONVENZIONE. Articolo 14 Le superfici da assegnare identificheranno i lotti previsti dal progetto esecutivo, anche se la realizzazione di quanto programmato avverrà in fasi successive. Articolo 15 Le superfici destinate agli ampliamenti rimangono a disposizione delle Imprese per il tempo previsto nel programma di realizzazione delle diverse fasi. Solo in casi eccezionali, e su domanda motivata da parte dell Impresa, il Comune può concedere una sola proroga. Articolo 16 Trascorsi due anni dall assegnazione provvisoria del lotto, senza che l Impresa assegnataria abbia dato inizio alla costruzione degli stabilimenti, l Amministrazione Comunale dopo il periodo massimo concesso per la realizzazione dello stabilimento, incamera la fideiussione a garanzia della realizzazione. Solo in casi eccezionali e su domanda da parte dell impresa assegnataria la Giunta Comunale può concedere una sola proroga non superiore all anno. Articolo 17 L Impresa assegnataria è obbligata a completare la costruzione degli stabilimenti entro il termine stabilito con convenzione di cui all art. 11, comma 2, del presente Regolamento, pena la decadenza dell assegnazione. Possono essere concesse proroghe dal Comune concedente su richiesta motivata da parte dell Impresa, così come previsto al precedente art. 16. Articolo 18 A garanzia delle obbligazioni assunte di cui al presente Regolamento, all allegato bando, alla relativa convenzione e all atto pubblico di cessione, l assegnatario è tenuto a prestare cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, pari al valore del suolo ceduto. Articolo 19 Per quanto non contenuto nel presente Regolamento valgono le norme legislative vigenti.

CITTA DI GAGLIANO DEL CAPO - Provincia di Lecce - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE COMPRESE NEL P.I.P. (Modificato ed integrato per ultimo con D.C.C. n. 13 del 14.04.2011)

L anno duemila il giorno del mese di, innanzi a me, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile, sono comparsi i signori: 1) nato a il nella sua qualità di del Comune di Gagliano del Capo - C.F. 81001150754 ed in tale sua esclusiva qualità; 2) nato a il nella sua qualità di Rappresentante legale della Ditta con sede in alla via - C.F. ed in tale sua esclusiva qualità, nel presente atto indicato come Cessionario. PREMESSO: a) Che in data il Sig., nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta con sede in alla via ha presentato al Comune di Gagliano del Capo domanda per l'acquisizione in proprietà di un'area di superficie utile di mq. circa, compresa nel piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) secondo le disposizioni legislative in atto; b) Che il Consiglio Comunale con deliberazione N del esecutiva, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 della Legge dei 22.10.1971, N 865, il progetto dei piano per gli insediamenti produttivi; c) Che il Consiglio Comunale di Gagliano del Capo ha ottemperato alla pubblicizzazione del Piano P.I.P. secondo le disposizioni legislative in atto; d) Che il Consiglio Comunale con deliberazione N del esecutiva, ha approvato il Regolamento per la Cessione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica; e) Che con il medesimo deliberato N del il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione-tipo per la cessione delle aree comprese nel medesimo P.I.P. Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, dato atto che la presente Convenzione è immediatamente vincolante per il Cessionario mentre per il Comune di Gagliano del Capo è subordinata alla superiore approvazione, Convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Articolo 2 Il Comune di Gagliano del Capo, a mezzo del suo legale rappresentante Sig., proprietario dei terreni costituenti il Piano per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica, SI IMPEGNA DI CEDERE E VENDERE IN PROPRIETÀ alla ditta con sede in alla via, per la quale accetta e stipula il costituito legale rappresentante Sig., il lotto di terreno edificabile compreso nel P.I.P. e contraddistinto nella relativa planimetria del Piano con il N e contornato di colore, da destinare

alla costruzione di unità produttive di aziende industriali o artigianali comprendenti, eventualmente, anche l attività commerciale (quale attività secondaria), purché strettamente connessa all attività principale. Il Lotto in Catasto Terreni del Comune di Gagliano del Capo al foglio mappale di are così come risulta dal tipo di frazionamento redatto in data ed approvato dall'agenzia del Territorio di Lecce in data. Articolo 3 -Il corrispettivo per la Cessione di cui al precedente articolo 2 e all'art. 12 del Regolamento per la cessione in proprietà di aree comprese nel P.I.P., stabilito dal Comune di Gagliano del Capo ed accettato dal cessionario, è fissato in Euro 12,97 (. 25.115) per ogni metro cubo edificabile, ossia pari a totali Euro 25,94/mq. di superficie del lotto (. 50.230/mq.), ed è determinato in via provvisoria tenendo conto del costo di acquisizione dell'area e dei costi di urbanizzazione e dei relativi oneri accessori già sostenuti. -Tale corrispettivo, dovrà essere versato dalla Ditta assegnataria nel seguente modo: a) Euro pari al 50% del valore complessivo del suolo, già stabilito in 25,94/mq. all'atto della stipula della presente convenzione per la assegnazione provvisoria a mente dell'art. 13 del Regolamento per la cessione dei Lotti P.I.P.; b) Il rimanente 50% del corrispettivo della cessione, pari a nonché Euro e quale saldo del valore complessivo del suolo di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere versato in 5 (cinque) anni, senza interessi, previa presentazione di idonea garanzia finanziaria, con copertura bancaria o assicurativa (fidejussione). -Alla stipula dell atto, per il definitivo trasferimento in proprietà, potrà procedersi dopo il versamento del 50% del del valore complessivo del suolo e la costituzione a favore del Comune di ipoteca sull immobile ceduto o, in alternativa, di idonea garanzia finanziaria, con copertura bancaria o assicurativa (fidejussione), dell importo pari al costo totale di cessione del lotto aumentato del 20%. -In alternativa, a garanzia delle somme ancora dovute al Comune, potrà procedersi, su richiesta dell assegnatario, al trasferimento della proprietà del lotto in zona P.I.P. con la stipula di ATTO PUBBLICO SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA per mancato pagamento delle rate oltre che per inadempimento di una delle clausole previste nell atto stesso, secondo quanto previsto con la presente convenzione. -Le somme dovute saranno versate alla Tesoreria del Comune di Gagliano del Capo con rate semestrali anticipate, dell importo pari almeno ad 1/6 (un sesto) del debito da corrispondere entro la prima decade del mese di gennaio e luglio dell anno di riferimento. Rimane in facoltà dell assegnatario corrispondere al Comune importi da rate in modo da saldare il debito anche prima del termine massimo prestabilito in 5 (cinque) anni. -Il mancato pagamento della rata nei termini prestabiliti, oltre a maturare il diritto di applicazione degli interessi legali e moratori calcolati in ragione del triplo di quelli legali, consentirà al Comune, previa formale diffida con contestuale messa in mora ad adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni notificata a mezzo di raccomandata A.R., di avvalersi della condizione risolutiva di cui l atto pubblico stipulato per il trasferimento della proprietà del lotto. -Il mancato rispetto di altre condizioni risolutive inserite nell atto, fermo restando quant altro previsto nella presente convenzione, saranno in ogni caso poste in essere dall Amministrazione Comunale sempre in conseguenza a preventiva formale diffida e messa in mora notificata a mezzo raccomandata A.R., assegnando un termine perentorio ad adempiere non inferiore a trenta giorni.

-Il Comune di Gagliano del Capo si impegna inoltre a completare, mediante progetti stralcio, la viabilità e a realizzare le ulteriori opere di urbanizzazione infrastrutturali, tecnologiche e di arredo urbano necessarie alla regolare attuazione del Comparto previsto dal P.I.P.- -Le suddette opere saranno realizzate utilizzando i ratei versati o garantiti dai Cessionari nella fase della stipula dell'atto definitivo. -I contributi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria, saranno rimessi dal Cessionario all'atto del rilascio del permesso di costruire, nella misura fissata dal C.C. con deliberazione N del ed eventuali successive deliberazioni di adeguamento in base ai disposti contenuti nella legislazione vigente. -Nel caso di ritardato pagamento dei ratei rispetto alle scadenze prefissate, e comunque non oltre 60 giorni dalla loro scadenza, il Cessionario dovrà corrispondere, unitamente alla quota rateale, gli interessi legali di mora e dipendenti. -La Ditta che ha interesse alla stipula dell atto per l immediato trasferimento in proprietà del lotto, dovrà versare il 100/% del costo al momento del rogito e non potrà cedere a terzi il diritto di proprietà dell area non ancora edificata o parzialmente edificata, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data dello stesso rogito. -Inoltre dovrà presentare: 1) Fidejussione a garanzia delle unità già assunte e delle nuove assunzioni dichiarate nel piano d impresa; 2) Fidejussione a garanzia del mantenimento della proprietà per cinque anni, pari a quello lordo dell intero lotto ceduto e quindi 25,94 il metro quadrato; 3) Fidejussione a garanzia dell art. 16 del Regolamento (Inizio dei lavori entro due anni dall assegnazione provvisoria), pari all importo di un terzo del costo lordo dell intero lotto ceduto e quindi 8,65 il metro quadrato. Articolo 4 Il Cessionario dovrà presentare regolare richiesta di Permesso di Costruire entro e non oltre giorni 180 dalla data di prima assegnazione e dovrà iniziare ed ultimare i lavori costruttivi nei termini fissati dalle N.T.A. del P.I.P. e contemplati comunque dall'art. 15 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.- Il Permesso di costruire è subordinato alle sotto riportate condizioni: a) Che il Progetto esecutivo sia redatto in conformità alle previsioni planovolumetriche e alle caratteristiche tipologiche di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano P.I.P. e del vigente Regolamento Edilizio Comunale; b) Che la priorità costruttiva sia riservata principalmente ai reparti produttivi (ivi compresi anche quelli destinati alla eventuale attività commerciale), ed in subordine agli uffici ed agli alloggi di pertinenza, i quali saranno dimensionati così come previsto e regolamentato dalle N.T.A. del P.I.P. Articolo 5 Il contratto di cessione di cui alla presente Convenzione, potrà essere risolto unilateralmente dal Comune di Gagliano del Capo nel caso il Cessionario: a) Non provveda, trascorsi 60 giorni dalle scadenze prefissate, come indicato all'ultimo comma del precedente art. 3, al versamento delle rate di acconto o di saldo del prezzo dovuto, fatta salva l'osservanza da parte del Comune di Gagliano del Capo delle prescrizioni di cui agli artt. 1493 e seguenti del Codice Civile; b) Non osservi i termini per la richiesta del Permesso di costruire; c) Non osservi i termini di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione;

d) Ceda a terzi il diritto di proprietà o di superficie dell'area non ancora edificata o parzialmente edificata senza regolare comunicazione ed autorizzazione del Comune di Gagliano del Capo; e) Ceda a terzi i fabbricati finiti prima del rilascio dell'agibilità e/o abitabilità od entro il termine di 10 anni dalla data della stipula convenzionale, senza preventiva autorizzazione del Comune di Gagliano del Capo; f) Ceda i fabbricati finiti dopo la dichiarazione di agibilità e/o abitabilità a terzi che non abbiano i requisiti di idoneità previsti dal Piano per gli Insediamenti Produttivi. Verificandosi una delle cause su esposte, il contratto sarà risolto per colpa del Cessionario e l'immobile rientrerà in piena disponibilità del Comune di Gagliano del Capo il quale sarà tenuto alla restituzione al Cessionario delle somme già incamerate, decurtate delle spese sostenute. Gli atti di trasferimento dei Cessionario a terzi, in dispregio ai commi d), e), ed f) dell'articolo in argomento, saranno in ogni caso ritenuti nulli ad ogni effetto e nulla sarà dovuto dal Comune di Gagliano del Capo alla parte acquirente. Articolo 6 Nel caso il Cessionario, per cause di forza maggiore restituisca al Comune di Gagliano del Capo l'area non ancora edificata, gli verrà interamente rimborsato il corrispettivo di cui al precedente art. 3 in misura totale o parziale, a seconda dei versamenti effettuati, senza maggiorazioni per interessi od altro ed entro un congruo tempo che permetta al Comune di Gagliano del Capo di cedere l'area ad altro richiedente avente titolo. Articolo 7 L'unità immobiliari edificate potranno essere affidate in locazione dal Cessionario e suoi aventi causa, previo consenso del Comune di Gagliano del Capo e alle condizioni dalla medesima approvate con apposito atto deliberativo a norma delle vigenti, normative di legge, a terzi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal P.I.P. Nel caso il canone di locazione o la sua revisione superi quella fissata dai canoni vigenti, sarà applicata al Cessionario locatore una penale pari a 5 volte la differenza tra i due canoni, e per l intera durata del contratto locativo. Articolo 8 Il Cessionario o l'eventuale locatario delle unità immobiliari edificate non potrà apportare trasformazioni d'uso senza la preventiva autorizzazione del Comune di Gagliano del Capo. Articolo 9 Il Comune di Gagliano del Capo dichiara che le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal P.I.P. rimarranno di sua piena ed esclusiva proprietà. Articolo 10 Il Comune di Gagliano del Capo rinuncia all'iscrizione ipotecaria esonerando il Sig. Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, dispensandolo, nel contempo, da ogni ingerenza in ordine al reimpiego delle somme introitate. Articolo 11 Per quanto altro non contemplato nel presente atto si demanda alle N.T.A. dei P.I.P. alle altre disposizioni di legge in materia vigenti.

Articolo 12 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente Convenzione ivi comprese quelle notarili, di registrazione e trascrizione, saranno a carico al Cessionario, il quale invoca i benefici fiscali previsti dalle vigenti leggi. Letto, approvato e sottoscritto PER IL COMUNE IL CESSIONARIO