RISOLUZIONE N. 123/E



Похожие документы
RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 248/E

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI

Roma, 22 ottobre 2001

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Roma, 30 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 117/E

Roma, 28 gennaio 2009

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

OGGETTO: Interpello n /2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n Articolo 1, legge n. 449 del 1997.

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 206/E

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

Corso Diritto Tributario

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N. 166/E

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*)

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

REGIME DEI MINIMI: LE RISPOSTE DELL AGENZIA

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

RISOLUZIONE N. 118/E

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma,01 marzo 2004

RISOLUZIONE N. 100/E

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 236/E

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

RISOLUZIONE N. 131/E

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 107/E

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 67/E QUESITO

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

RISOLUZIONE N. 1/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 119/E

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 11/2015

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009


Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

RISOLUZIONE N.333/E. OGGETTO: Istanza di interpello Cessione alloggi ATER - art. 32 DPR n. 601/73 imposte di registro, ipotecaria e catastale.

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.

QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011

Транскрипт:

RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in caso di fuoriuscita dal regime Quesito L interpellante, che svolge l attività di psichiatra, per il periodo d imposta 2008 rientra nel regime fiscale previsto per i contribuenti minimi dall art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008). In data 24 giugno 2009 ha stipulato un contratto di compravendita per l acquisto di un immobile, appartenente alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati), da adibire esclusivamente ad uso ufficio. Il pagamento del prezzo di acquisto, per complessivi Euro 138.451,18, è avvenuto in contanti: Euro 68.451,18 con le disponibilità liquide già in possesso dell interpellante ed Euro 70.000,00 derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato nella stessa data di acquisto dell immobile. Nel corso del periodo d imposta 2009 l interpellante ha realizzato ricavi per Euro 25.000,00.

2 Considerato che l art. 1, comma 111, della legge 244 del 2007, dispone la fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi a partire dal periodo d imposta successivo, se è stata superata la soglia di Euro 15.000,00, prevista per gli acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio precedente, l interpellante chiede di sapere quali siano gli effetti fiscali conseguenti all acquisto dell immobile avvenuto nel 2009. Soluzione prospettata L istante ritiene che l intero costo di acquisto del fabbricato strumentale debba essere dedotto nel periodo d imposta 2009, in quanto si considera sostenuto alla data di stipula del rogito ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, così come chiarito al punto 1.8 della circolare 13/E del 26 febbraio 2008. La perdita che si genera per effetto dell acquisto dell immobile potrà essere portata in diminuzione dai redditi di lavoro autonomo prodotti in regime ordinario nei successivi periodi d imposta, ma non oltre il quinto. Parere dell Agenzia delle Entrate I commi da 96 a 117 dell art. 1 della legge n. 244 del 2007 disciplinano, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il regime semplificato ed agevolato dei contribuenti minimi previsto per le persone fisiche la cui attività d impresa, artistica e professionale, sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di attività minima. Si tratta di un regime naturale per le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato ed esercenti le attività predette, che nell anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 Euro e che non abbiano acquistato, anche mediante contratti di appalto e locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro [art. 1, comma 96, lett. b), della legge n. 244 del 2007].

3 Con particolare riferimento al superamento della soglia prevista per i beni strumentali il regime dei minimi cessa di avere efficacia ex lege, a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui il contribuente effettua acquisti di beni strumentali, ivi compresi beni immobili (cfr. circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008) per un importo che, sommato agli acquisti di beni strumentali dei due anni precedenti, supera l ammontare complessivo di 15.000 euro (art. 1, comma 111, della legge n. 244 del 2007, circolare n. 73/E del 2007 par. 2.4.2.1. lett. e). I predetti acquisti rilevano, ai fini della determinazione del limite triennale, con riguardo al momento in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 633 del 1972 (al momento della stipula dell atto per i beni immobili), come affermato peraltro nella circolare n. 73/E del 2007 par. 2.4.2.1. lett. e). Le regole per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi sono dettate dal comma 104 dell art. 1 della legge n. 244 del 2007 ed integrate da alcune disposizioni del decreto di attuazione (D.M. 2 gennaio 2008). Il citato comma 104 stabilisce che il reddito d impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame è costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell attività d impresa o dell arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all impresa o all esercizio di arti o professioni. La disposizione in esame detta, quindi, in deroga alle disposizioni previste dal TUIR per la determinazione dei redditi d impresa e di lavoro autonomo, specifiche regole che trovano applicazione solo per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi.

4 In particolare, la norma in commento stabilisce che l imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d imposta deve essere effettuata sulla base del principio di cassa, cioè nel momento in cui le relative somme sono pagate o incassate. Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi d imposta. Come precisato dall art. 4, comma 1, lett. b), del D.M. 2 gennaio 2008 e dalla circolare 73/E del 2007, il costo sostenuto per l acquisto di beni strumentali è deducibile dal reddito nell esercizio in cui è avvenuto il pagamento. Per quanto appena detto, quindi, la scrivente concorda con l interpellante circa la deducibilità dell intero costo di acquisto dell immobile nell esercizio di sostenimento dello stesso in applicazione del principio di cassa. La rilevanza fiscale dell intero costo sostenuto per l acquisto dell immobile determinerà una significativa perdita fiscale per il periodo d imposta 2009. L art. 1, comma 108, della legge n. 244 del 2007, con riferimento alle perdite fiscali generatesi nel corso dell applicazione del regime dei minimi, prevede che esse sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell esercizio d impresa, arte o professione dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell ultimo periodo del comma 3 dell art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A parere della scrivente le regole previste dal citato comma 108 trovano applicazione anche per le perdite fiscali, eventualmente maturate in costanza del regime dei minimi, nell ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita dal regime stesso.

5 Tuttavia si fa presente quanto segue. In base all articolo 54, comma 2, del TUIR, così come modificato dall articolo 1, comma 335, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell ammortamento, se l atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31 dicembre 2009. Per ragioni di ordine logico e sistematico, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, si ritiene che la stessa limitazione trovi applicazione anche per un professionista che rientri nel regime dei minimi. Ne consegue che il lavoratore autonomo minimo non può dedurre per cassa il costo di acquisto di un immobile strumentale acquistato a partire dal 1 gennaio 2010. Si ricorda, infine, che la scelta del contribuente di far rientrare l immobile tra i beni relativi all attività professionale comporterà che, in caso di successiva eventuale fuoriuscita del bene dalla sfera professionale per effetto di cessione a titolo oneroso o destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all arte o professione, l intero corrispettivo ovvero l intero valore normale dell immobile concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo di cui all articolo 54 del TUIR. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. IL DIRETTORE CENTRALE