REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



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COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO Provincia di Catania REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n -3 / del V

<& Art.l PREMESSA L'Amministrazione Comunale di Piedimonte Etneo, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina i servizi cimiteriali e ne regolamenta l'uso e la fruizione. Il presente Regolamento si applica al Cimitero del Capohiogo, dette anche Cimitero Monumentale, ed al Cimitero dì Presa. Esso integra le seguenti norme: «- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni; -* D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria". * D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile": AH. 2 ATTRIBUZIONI DEL COMUNE II Comune garantisce il funzionamento dei cimiteri comunali e ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Arma inoltre tutte quelle misure di prevenzione affinchè all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, alle cose, danni, furti, etc. Non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, così come pure per l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico quali scale mobili, montacarichi, etc. Ari. 3 ADDETTI AL SERVIZIO I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali appartengono al personale asegnato all'area Tecnica e sono alle dipendenze del funzionario dirigente l'ufficio Tecnico. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri, vigila l'ufficio Igiene Pubblica dell'azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) cui territorialmente appartiene il Comune di Piedimonte Etneo. Art 4 FUNZIONI E COMPITI DEL CUSTODE fl custode del cimitero è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'ari. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 o_ 2S5: in particolare, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva Ssv.O del 24/03/2010 L

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI l'autorizzazione al M trasporto; inoltre scrive sopra l'apposito registro (opportunamente vidimato) in doppio esemplare: Le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto d'autorizzazione di cui aìpart. 6 del D.P.R. 285/1990, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero della sepoltura e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento. * " Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, o del luogo in cui sono stati trasportati, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile dello Stato Civile. Quaìsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto dei cadaveri o delle ceneri. I suddetti registri debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo. II custode del cimitero ha inoltre l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico: Copia dei presente regolamento; Copia di regolamenti e tariffe relative alle concessioni cimiteriali;» Registro delle tumulazioni e mappatura del cimitero. ArtS DICHIARAZIONE DI MORTE Per la dichiarazione di morte e trasporto dei cadaveri, trovano puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1^90. Ari. 6 TRASPORTI FUNEBRI Nel territorio Comunale, i trasporti funebri sono eseguiti a cura e a spese dei familiari del defunto, mediante ditte specializzate ed autorizzate per effettuare detto servizio. E' a cura della famiglia reperire il personale idoneo per le operazioni di seppellimento. Il trasporto funebre sarà autorizzato dal responsabile dello Stato Civile del comune di morte, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine su esposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafe, etc.). Rev. O del 24/03/2010

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DE! CIMITERI COMUNALI Copia dell'autorizzazione al trasporto sarà trasmessa alla Polizia Municipale per eventuali servizi d'assistenza e vigilanza. Ari. 7 CADA VERI AMMESSI NEI CIMITERI Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non è richiesta altra destinazione: I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso la residenza; I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza; I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso; Gli ascendenti o discendenti e i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune. Tali requisiti si estendono anche ai nati morti, ai prodotti del concepimento ed ai resti mortali delle persone sopra elencate; Per i seppellimenti in loculi comunali, dovrà avanzarsi al Sindaco apposita documentata richiesta corredata da ricevuta di versamento. La Concessione verrà rilasciata solo in presenza di disponibilità di posti. Per i seppellimenti in tombe o loculi privati, gli interessati dovranno avanzare apposita documentata richiesta al Sindaco che ne rilascerà l'autorizzazione. Ari. 8 GIORNATE DI TUMULAZIONE Nei Cimiteri comunali le tumulazioni ed inumazioni possono avvenire sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Ari. 9 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO I Cimiteri comunali osserveranno lo stesso orario di apertura al pubblico che sarà fissato mediante determina del Capo Settore Tecnico, sentita l'amministrazione Comunale. II servizio di apertura e chiusura dei cimitteri viene affidato al personale dipendente dal Comune, il quale darà l'avviso della chiusura a mezzo di segnale sonoro 15 minuti prima dell'orario fissato e saràripetuto ogni 5 minuti. Al primo segnale di chiusura tutti coloro i quali si trovano dentro il perimetro cimiteriale, devono avviarsi all'uscita. Rev. O del 24/03/2010

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DE! CIMITERI COMUNALI Ari. 10 DIVIETI DI INGRESSO Ai cimiteri è vietato l'ingresso: * Ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte. Alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con i caratteri del luogo. Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza preventiva autorizzazione del Sindaco. * A chiunque, il Sindaco, per motivi d'ordine pubblico, di polizia mortuaria, o di disciplina interna, né abbia fatto divieto. ATTEGGIAMENTI Ari. 11 VIETATI NEI CIMITERI Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare: Fumare, consumare cibi, correre, fare chiasso, cantare; Introdurre armi: cani o altri animali; Toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione; Calpestare, danneggiare aiuole, alberi, zone verdi, sedersi sulle tombe, scrivere sulle lapidi o sui muri; Disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare offerte di lavoro, di oggetti, distribuire volantini di ogni sorta; Fotografare opere funerarie senza autorizzazione del custode, o se si tratta di tombe private senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura; Eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione del concessionario;» Commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il perimetro dei cimiteri; I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti ai cimiteri. Art 12 ' AUTOMEZZI E FIACCHINE OPERATRICI E' vietato l'accesso ai cimiteri ad automezzi privati e pubblici, di mezzi meccanici in genere, macchine operatrici etc., sprovvisti,di apposita autorizzazione a firma del Dirigente l'ufficio Tecnico o suo delegato. Rev. O del 24/03/2010

COLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI Eventuali danni arrecati alle tombe, edicole, vialetti interni e a qualsiasi struttura sia essa pubblica o privata, dovranno essere risarciti dal Committente i lavori. Art 13 CELEBRAZIONE DI RITI NEI CIMITERI All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto sia per la collettività dei defunti, dalla chiesa cattolica e dalle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza dì numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate, secondo le norme vigenti. Art 14 AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme' di cui rispettivamente al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento' dì polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10/09/1990 n 285 nonché quelle integrative di questo regolamento. Non si può dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere o di parti di essi senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile che osserverà le disposizioni contenute nell'art 74 del D.P. R. 396/2000. Arti 5 DEPOSITO DEI FERETRI NELLA CAMERA MORTUARIA Le inumazioni e le tumulazioni, di norma saranno effettuate all'arrivo dei feretri al cimitero oppure il giorno successivo. Per particolari esigenze, a richiesta scritta dei familiari, sentito il responsabile del servizio igiene_ dell* A. S. P. di competenza, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni tre^ In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati, il giorno e l'ora in cui sì svolgeranno le operazioni. L'accordo sarà annotato in calce alla richiesta. Trascorso il termine, come prima concordato senza che i familiari si presentino per effettuare le operazioni d'inumazione o tumulazione, il Sindaco con ordinanza motivata da notificare almeno ad uno dei familiari o interessati, disporrà l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art 75 del regolamento di polizia mortuaria D. P. R. n 285/90 o la tumulazione in un loculo comunale disponibile con addebito delle spese ai familiari. Rev. O del 24/03/2010

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI Ari. 16 CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE ED EPIGRAFI Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, simboli, secondo le forme, le misure i materiali autorizzati in relazione al carattere delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti, e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. i - Art 17 CASSETTE CONTENENTI RESTI MORTALI Nei loculi comunali e nei loculi privati è consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali di altri defunti oltre la salma del concessionario dei loculi stessi, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria e previo il rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali e dell'a.s.p. La durata della concessione è pari alla residua durata della concessione già in essere per la salma del concessionario. Art. 18 ONERI RELATIVI ALLE SEPOLTURE Tutte le operazioni relative.-alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dai familiari che ne sostengono l'onere, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree esclusi di detti oneri. Gli interessati dovranno provvedere direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali. Art. 19 RITIRO STRUTTURE CORONE DI FIORI I fiorai fornitori di corone, possono ritirare le strutture portanti delle corone stesse dopo tre giorni dalla data dell'avvenuta inumazione o tumulazione. Trascorsi otto giorni da tale data, senza che il fioraio provveda al ritiro, saranno conferiti al servizio raccolta R. S. U. Rev. O del 24/03/2010

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DE! CIMITERI COMUNALI An. 20 ESUMAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. n 285/90 nonché quelle integrative di questo Regolamento. -* Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione o 'estumulate prima della scadenza delle concessioni, per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio anagrafe, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni o estumulazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria. Tali esumazioni ed estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'a.s.p. locale e del custode cimitero. Art 21 ESUMAZIONI ORDINARIE Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie vanno eseguite durante' i seguenti periodi dell'anno e precisamente dal 1 dicembre al 30 marzo, alla presenza del coordinatore sanitario dell'a. S. P. competente per territorio, del custode del cimitero e dei familiari. Tali operazioni vengono eseguiti a cura ed a carico dei familiari. Per ciascuna operazione verrà redatto apposito verbale con indicazione degli oggetti eventualmente rinvenuti. Detti verbali saranno firmati oltre che dalle Autorità preposte, anche dai familiari che attesteranno l'eventuale ricevuta di oggetti loro consegnati. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività di esumazione ed estumulazioni vengono smaltiti nel rispetto della vìgente normativa sui rifiuti cimiteriali. Art 22 LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI Nessun lavoro può essere eseguito da privati all'interno dei Cimiteri senza previa autorizzazione. Per la realizzazione di manufatti edilìzi all'interno dei Cimiteri comunali, troveranno applicazione le norme del Regolamento Edilizio vìgente nel Comune di Piedimonte Etneo. La superficie occupata per la realizzazione dei lavori, dovrà essere convenientemente recintata e schei-mata in modo da impedire l'accesso e la vista ai visitatori. Eventuale materiale di risulta proveniente da scavi o quant'altro, Rev. O del 24/03/2010

REGOLAMENTO D! POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DE] CIMITERI COMUNALI dovrà essere conferito in discarica autorizzata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Ari. 23 LA VORIALL 'INTERNO DEI CIMITERI Le imprese che eseguono lavori all'interno dei cimiteri comunali, dovranno rispettare tutte le normative relative alla gestione e sicurezza nei cantieri di lavoro. E' vietato l'accesso ai cimiteri di mezzi d'opera, macchine operatici etc., il cui peso complessivo a pieno carico superi 1,5 tonnellate; in ogni caso i mezzi che potranno essere utilizzati, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ufficio Tecnico Comunale. E' fatto assoluto divieto di accesso a mezzi non gommati. Eventuali danni arrecati alle tombe, edicole, vialetti interni e a qualsiasi struttura sia essa pubblica o privata, dovranno essere risarciti dal Committente i lavori. Il titolare della concessione o autorizzazione è responsabile dì eventuali danni causati a persone, cose, tombe e monumenti funerari adiacenti, durante tutto il periodo di realizzazione dei lavori. Art.24 LA VOR1D URANTE L'OJiARfO DI CHIUSURA POMERIDIANO I cantieri di lavoro per la realizzazione di tombe e cappelle operanti all'interno dei Cimiteri, dovranno osservare l'orario di apertura e chiusura. Durante l'orario di chiusura pomeridiano, le imprese potranno essere autorizzate alla continuazione dei lavori, previa richiesta scritta, dal Dirigente l'ufficio Tecnico Comunale. E' vietato lavorare nei giorni ^festivi, salvo per particolari esigenze riconosciute ed autorizzate dall* U. T. C. Cinque giorni prima della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti e fino a cinque giorni dopo, è vietata l'installazione di ogni cantiere, l'introduzione di materiali e qualsiasi posa in opera di manufatti, fatte salve sopraggiunte necessità. Le imprese, in tale periodo, dovranno sospendere ogni attività lavorativa, provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi qualora intralciassero la visita alle tombe, ed alla pulizia dell'area del cantiere. Le sepolture si distinguono in: - sepolture per inumazione; - sepolture per tumulazione. Art.25 TIPOL O GIE DI SEPOL UTUKE Rev. O del 24/03/2010

: ab- REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DE! CIMITERI COMUNALI La sepoltura per inumazione avviene nella terra o in fossi, negli appositi spazi individuati dal Comune e possono essere comuni o private. Le sepolture per inumazione di tipo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente. Le sepolture per inumazione di tipo privato hanno'durata temporanea e vengono assegnate dietro pagamento della Concessione. ^ Le sepolture per tumulazione sono quelle effettuate in opere murarie, siano esse tombe, loculi, cappelle, costruite dal Comune o dai privati. Ari. 26 REVOCA DELLA CONCESSIONE II Sindaco, in qualunque momento, previa diffida o comunicazione agli interessati può: a) Disporre la revoca delle concessioni di sepolture a tempo ed ordinare la rimozione delle salme provvedendo ad altra sistemazione (sepoltura, ossari ecc.) se necessario per motivi di igiene e/o di pubblico interesse; b) Ordinare interventi urgenti, compresa Pestumulazione e l'inumazione in fossa, qualora si verifichino moleste esalazioni o perdita di materiali organici, a meno che non vi provvedano gli interessati. e) Ordinare la rimozione di opere, lapidi, ricordi, piante, in violazione del presente regolamento e dell'autorizzazione o concessione data, se pericolanti o se in stato dì abbandono. Ari 27 CONCESSIONI INDIVIDUALI A TERMINE La concessione di sepolture individuali (loculi) a termine, può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando: a) Non sia stata occupata entro due armi dalla data di assegnazione formale del loculo ad eccezione delle concessioni in vita; b) A seguito di diffida ed ordinanza, il Concessionario o suo erede, non provvede ad eliminare eventuali inconvenienti igienici (perdita di materiali organici ecc.) o lascia la sepoltura in stato di completo abbandono, per cui si rende necessario emettere l'ordinanza di estumulazione ed inumazione. La decadenza viene adottata con provvedimento del Dirigente il Settore Tecnico mediante comunicazione agli interessati, cui non spetta alcun rimborso. Rev. O del 24/03/2010 i - \0V

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DE! CIMITERI COMUNALI Art28 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE La rinuncia della concessione di sepoltura individuale (loculo) a termine, è ammessa solo quando questa non è stata occupata dalla salma, oppure quando quest'ultima viene trasferita per una diversa sistemazione. La rinuncia deve essere avanzata dal Concessionario, da un suo erede, da un delegato con procura, entro un anno e da luogo al seguente trattamento: 1) Qualora la sepoltura temporanea o non è stata mai occupata dalla salma viene rimborsata l'intera somma versata. 2) Se il trasferimento avviene dopo la tumulazione, il concessionario non ha più diritto ad alcun rimborso. 3) I loculi che si rendessero liberi per decadenza o per rinuncia, possono essere concessi al prezzo di concessione vìgente al momento della richiesta e assegnazione. Ari. 29 CONCESSIONE PER SEPOLTURE DI FAMIGLIA L'area per la costruzione di sepolture di famiglia può concedersi, secondo le disponibilità, nei modi e nei termini fissati. L'area viene concessa in uso temporaneo per novantanove anni, per la realizzazione di un sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, consistente in cappella, edicola o monumento. La concessione dell'area può essere fatta in favore di un capofamiglia e può essere concessa anche a due o più capofamiglia congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed i relativi oneri della manutenzione. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura, salvo il caso di sopravvenuta eredità. La concessione deve risultare da Atto pubblico; le 'spese per la stipula dell'atto sono a carico del concessionario. Art 30 DISCENDENZA VENTI DIRITTO ALLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA La concessione delle aree per la realizzazione di sepolture di famiglia sì intende fatta "iure sanguinis" fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di successione o nel testamento del primo Concessionario. A tali effetti, s'intendono far parte del gruppo familiare del titolare, il coniuge, i discendenti ed i congiunti di questi, gli ascendenti. Solo il concessionario di origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri, i quali dovranno essere indicati nell'atto di concessione. '$< *".. V '\r'- : ' Rev. O del 24/03/2010 11

ft REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI Art. SI DIRITTI D'USO I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione "iure sanguinis" e, estinta la famiglia, nei suoi discendenti diretti, "iure hereditatis". Art 32 SALME AMMESSE NELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i prodotti del concepimento, delle persone ovunque decedute, o'già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione della sepoltura stessa. Il richiedente la tumulazione in una tomba di famiglia deve provare il suo diritto. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza dell'autorità giudiziaria. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario o divisione dei loculi ed assegnazione delle quote, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "jure sanguinis" è dato dall'ordine di morte. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi realizzati. Art 33 ESTUMULAZIONE NELLE SEPOL TURE DI FAMIGLIA Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno trenta anni dalla tumulazione. I resti, eventualmente, sono conservati nella sepoltura stessa in apposita sistemazione. Art. 34 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE II concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorsa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative,, ad eseguire restauri ed opere per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene ed a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si prowederà in ottemperanza delle vigenti normative., non escludendo la decadenza della concessione stessa. Rev. O del 24/03/2010 12

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI Nel caso in cui la sepoltura è divenuta poco sicura o indecorosa, il Sindaco può sospendere la tumulazione delle salme ed ordinare 1' esecuzione dei lavori occorrenti. Art. 35 RINUNCIA ALL 'AREA PER SEPOLTURA DI FAMIGLIA II concessionario di area per la costruzione di una sepoltura di famiglia sulla quale non sono state realizzate opere, può rinunciare alla stessa in favore del Comune e mai in favore di terzi, a) Se la rinuncia avviene prima dei termini fissati per l'inizio dei lavori viene rimborsata il 90% della somma versata per la concessione dell'area e l'intera fideiussione senza interessi, qualora prevista. b) Se la rinuncia avviene dopo la scadenza dei termini fissati per l'inizio dei lavori viene rimborsata solo il 70% della somma versata per la concessione e l'intera fideiussione senza interessi, qualora prevista. e) Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, rinunciando anche alla concessione dell'area in favore del Comune, viene rimborsata il 50% della somma versata per la concessione dell'area. Le eventuali opere, realizzate sull'area in concessione verranno quantificate e stimate sulla base dei prezzi vigenti e rimborsate al concessionario nella misura del 50% e verrà incamerata l'intera somma depositata coma cauzione, qualora prevista. Il concessionario ha diritto al recupero dei materiali giacenti in cantiere e non utilizzati. Le sepolture di famiglia in parte o interamente costruite, restituite al Comune per rinuncia o per decadenza, possono essere riconcesse a terzi previo avviso pubblico. La rinuncia dell'area e della tomba costruita deve risultare da Atto pubblico; le spese sono a carico del rinunciatario. Art. 36 DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER SEPOLTURA DI FAMIGLIA La concessione dell'area per la realizzazione di una tomba di famiglia e la sepoltura stessa può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi: a) Per inadempienza in ordine ai termini per la costruzione della tomba; in tal caso è corrisposto il rimborso di cui all'artìcolo precedente. b) Per soppressione del cimitero, previo rimborso dell'intera somma versata. e) Per abbandono della sepoltura dipendente da incuria o morte di tutti gli aventi diritto. La decadenza è adottata con determina del' Responsabile dell'ufficio Tecnico, previa diffida agli interessati, notificata nei termini di legge. Rev. O del 24/03/2010 13

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI Nel caso di stato di abbandono, e nell'impossibilità di reperire gli eredi, viene posto apposito avviso sulla tomba e all'albo pretorio; tale avviso dovrà riportare i termini dì inizio della procedura suddetta. Tale procedura sarà avviata dai momento in cui l'ufficio Anagrafe del Comune attesterà l'impossibilità di reperire eredi interessati fino al 4 grado di parentela. Qualora eredi oltre il 4 grado, o chiunque altro, manifestassero, la volontà di provvedere alla sistemazione della tomba, avranno facoltà di provvedervi. Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida e dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di idoneo avviso, da pubblicarsi in apposita bacheca posta all'interno di ciascun cimitero in prossimità dell'ingresso principale, ove non ricorrono nuove circostanze, è dichiarata la decadenza del diritto d'uso della tomba. La decadenza per abbandono, incuria o morte di tutti gli aventi diritto, non da luogo ad alcun rimborso. Art. 37 ESTUMULAZIONE A SEGUITO DI DECADENZA Pronunciata la decadenza della concessione d'uso di una tomba di famìglia il Comune provvede alla estumulazione delle salme. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti vengono depositati nelle apposite cassette o nell'ossario generale. Qualora non fosse completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro, in campo comune per il periodo necessario alla mineralizzazione, e solo dopo, i resti verranno depositati nell'ossario generale o nelle apposite cassette. Art 38 TJUSMISSIONE DIRITTO D'USO SEPOLTURA DI FAMÌGLIA La trasmissione del diritto d'uso di una tomba di famiglia deve essere comprovata da titoli regolari quali: a) atto di successione, dal quale risulti la successione fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esìstono altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia o estratto del testamento. b) Contratto in copia autentica di cessione del diritto d'uso gratuito da parte del concessionario in favore di terzi per motivi familiari o di amicizia. Art. 39 SEPOLTURA PROVVISORIA IN TOMBA DI FAMIGLIA II titolare di sepoltura di famiglia, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria per un anno, la salma o i resti di persona estranea alla famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è Rev. O del 24/03/2010 14

(,fèrnw.. di (SataruaS REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI limitata alla salma e non da alcun diritto di successione a favore di altra salma cui appartiene quella già ammessa per tale titolo. Occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi ne risulta incaricato ai fini dell5 autorizzazione alla tumulazione. Ari, 40 RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI SEPOLTURA La concessione di sepoltura per tumulazione è rinnovabile nel tempo. Il rinnovo può essere effettuato sia alla scadenza dei termini che anticipatamente; in quest'ultimo caso la data di scadenza viene fissata a decorrere dalla data di stipula del rinnovo. Ari. 41 SOPPRESSIONE DEL CIMITERO Qualora il cimitero per vari motivi, non risultasse più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie prescritte dal T. U., dal Regolamento di polizia mortuaria o da nuove disposizioni di leggi in materia, senza la possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso. FuO inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche che ne obbligano una più adeguata costruzione in altro luogo. Ari. 42 CREMAZIONE La pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130 cui in oeni caso va fatto riferimento. Ari. 43 INFRAZIONI AL REGOLAMENTO Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle nonne contenute nel presente Regolamento saranno punite ai sensi di Legge. La Giunta' Municipale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con proprio Atto deliberativo, determinerà le misure delle sanzioni amministrative. Rev. O del 24/03/2010 15

i-nume REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E FRUIZIONE DE! CIMITERI COMUNALI ArL 44 NORMA DI RINVIO II presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste rii altre norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento. Art 45 ENTRATA IN VIGORE II presente Regolamento, entrerà in vigore dal momento in cui l'atto Deliberativo approvativo diverrà esecutivo ai sensi di Legge. Art. 46 DIVULGAZIONE Sarà cura dell'ufficio Tecnico del Comune di Piedimonte Etneo, dare ampia divulgazione del presente Regolamento, anche mediante affissione nelle rispettive bacheche dei cimiteri. LAVORI PREPARATORI Proponente: Cons. Rosario Raciti Discussione nella I Commissione Consiliare: Seduta del 02/03/2010 -Presenti: Belfiore, Pagano, Palazzolo, Raciti, Romeo. Seduta del 10/03/2010 - Presenti: Palazzolo, Raciti, Romeo. Seduta del 17/03/2010 - Presenti: Palazzolo, Raciti, Romeo. Seduta del 24/03/2010 - Presenti: Palazzolo, Raciti, Romeo. Trasmesso al Comandante dei VV.UU. in data 24/03/2010 Trasmesso al Dirigente l'ufficio Tecnico in data 24/03/2010 Trasmesso all'ufficio di Segreteria in data 24/03/2010 Rev. O, del 24/03/2010 16