Milk è un associazione non lucrativa, i cui associati possono essere persone fisiche, associazioni, imprese o società.



Documenti analoghi
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, Bologna e ha durata illimitata.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS. Art. 1 Costituzione

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO della PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES. ART. l - COSTITUZIONE E DURATA. E' costituita in Roma, l'associazione PER - PROMOTING RESOURCES

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Statuto Associazione PACO DESIGN COLLABORATIVE

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Transcript:

Art.1 COSTITUZIONE Milk è un associazione non lucrativa, i cui associati possono essere persone fisiche, associazioni, imprese o società. Art.2 DURATA L associazione ha durata illimitata. Art.3 OBBLIGHI DEI SOCI I soci hanno l obbligo di: - osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; - cooperare, per quanto loro possibile, per il raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività sia in contrasto con questi e con gli interessi dell associazione; - operare in piena collaborazione con gli altri soci, attuando ove possibile iniziative comuni. Art.4 - SEDE Milk ha sede in Codroipo (UD) via n.. Art.5 SCOPO DELL ASSOCIAZIONE Il fine dell associazione è quello di: - promuovere la conoscenza e la diffusione del software libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, tra gli associati e non; - divenire punto di riferimento per utenti e sostenitori del software libero nel territorio; - sostenere la diffusione e l'uso del software libero nei più vasti strati della società civile; a questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento degli scopi sociali con particolare attenzione a: 1) supporto e consulenza nell'uso del software libero; 2) promozione dell'uso del software libero nella scuola; 3) organizzazione di eventi e conferenze atti a migliorare la diffusione della conoscenza del software libero. - favorire il dialogo e la cooperazione con altri gruppi per il conseguimento degli scopi sociali; - valorizzare al proprio interno la partecipazione e la discussione in modo che i processi decisionali non siano esclusivamente affidati al conteggio dei voti o delegati ai rappresentanti; - sostenere la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, evitando danni e sprechi nell uso dei beni, servizi e risorse, per una nuova cultura dei consumi e della salute, dando priorità al riciclo e al riutilizzo creando nei soci e nei sostenitori la consapevolezza tramite le opportune iniziative di informazione;

- realizzare studi e progetti sull economia locale socialmente sfavorita; - collaborare con altre associazioni e istituzioni territoriali; - svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi. L'associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente da ogni organismo economico o commerciale. Inoltre, ogni programma o documento prodotto dall'associazione sarà distribuibile liberamente secondo le licenze GPL, FDL o licenze analoghe che preservino la libertà di modifica e ridistribuzione. Art.6 COLLABORAZIONI L associazione collabora con altre associazioni e con le istituzioni territoriali aderendo ovvero partecipando ad iniziative da queste promosse coerentemente allo spirito e alle finalità espresse nel presente Statuto. Art.7 - ASSOCIATI Possono essere soci coloro che condividono le finalità dell associazione e che ne fanno domanda. I soci si distinguono in: - soci ordinari: hanno diritto di voto in assemblea; l'adesione all'associazione in qualità di socio ordinario avviene per accettazione della giunta dei soci previo versamento di una quota stabilita dall assemblea dei soci. - soci fondatori: hanno diritto di voto in assemblea. I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa. Le somme versate per le quote sociali non sono in nessun caso rimborsabili. I soci cessano di appartenere all'associazione per: - dimissioni volontarie; - mancato versamento della quota associativa annuale; - espulsione; - morte. L'espulsione di un socio può essere proposta da un organo statutario o da un qualunque socio in seguito a palese violazione del dettato statutario o deliberata azione di danneggiamento nei confronti dell'associazione. La decisione viene presa dal consiglio all'unanimità. Se la persona interessata dal procedimento di espulsione è un membro del consiglio stesso allora il consiglio delibera all'unanimità con l'esclusione di tale membro. Il consiglio è tenuto a notificare tale decisione alla persona interessata per mezzo di raccomandata. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento l'espulso può ricorrere all'assemblea. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal presidente su richiesta del socio espulso, entro 45 giorni da tale richiesta. I soci possono partecipare alla vita associativa in qualunque momento. Tutti i soci possono eleggere gli organi dell'associazione e tutti i soci maggiorenni possono esserne eletti. I soci hanno in qualsiasi momento delle vita associativa l'obbligo di attenersi allo statuto dell'associazione ed alle deliberazioni degli organi dell'associazione. È altresì compito dei soci cooperare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.8 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Organi dell associazione sono: - l assemblea dei soci; - il presidente; - il vicepresidente; - la giunta dei soci. Tutti i suddetti organi devono essere composti da soci regolarmente iscritti all'associazione. Art.9 ASSEMBLEA DEI SOCI L assemblea è formata da tutti i soci; è il luogo della partecipazione alla vita associativa, della proposta, della valutazione e delle scelte secondo quanto di propria competenza. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta l anno e straordinariamente ogni qualvolta lo richiedano il presidente o la maggioranza della giunta dei soci o almeno un terzo dell assemblea dei soci. Tutti gli incarichi affidati dall assemblea si intendono fino a revoca o dimissioni, a decorrere dalla data di insediamento. L assemblea approva il documento programmatico predisposto dalla giunta dei soci e i bilanci di preventivo e consuntivo, deliberando a maggioranza assoluta dei partecipanti presenti. Nelle riunioni assembleari è ammessa la delega qualora un associato sia impossibilitato a partecipare all assemblea; un associato può ricevere una sola delega da parte di un altro con diritto di voto. Per la validità della riunione assembleare è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la riunione è valida con qualunque numero di soci presenti. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria con il potere di: - stabilire il numero dei membri del consiglio; - eleggere il presidente ed i membri della giunta; - approvare il programma di attività proposto dal giunta; - approvare il rendiconto annuale economico e finanziario; - stabilire l'ammontare della quota associativa; - prendere decisioni sulla gestione dell'associazione che non possono essere prese dal consiglio. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare e della data di prima e seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con comunicazione inviata a tutti i soci. Le delibere dell'assemblea e gli eventuali allegati verranno verbalizzati e sottoscritti dal presidente. I verbali di tutte le assemblee saranno resi accessibili alla libera consultazione da parte dei soci. Art.10 PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del codice civile.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio. In caso di comprovata necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica del consiglio nella prima riunione utile. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal vicepresidente. Il presidente è membro della giunta dei soci e ne coordina le attività. Art.11 GIUNTA La giunta è eletta annualmente dall'assemblea dei soci ed è composta da: - il presidente; - il vicepresidente; - il tesoriere; - il numero di soci tale da completare la consiglia, sulla base di quanto deciso dall'assemblea. La giunta ha i seguenti compiti: - attribuire i compiti a ciascuno dei suoi membri, fatte salve le indicazioni dell'assemblea; - redigere e proporre il programma di attività dell'associazione; - curare la realizzazione del programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma delle attività approvato dall'assemblea; - deliberare su ogni variazione significativa alle attività previste nel programma annuale, nonché sull'apertura di nuovi progetti; - nominare i responsabili dei progetti e redigere i regolamenti che definiscano i limiti di azione dei responsabili stessi. Questi regolamenti dovranno essere sottoposti a ratifica della prima assemblea dei soci; - redigere e proporre all'assemblea il rendiconto annuale economico e finanziario; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci, motivando l'eventuale rifiuto; - farsi garante del corretto funzionamento generale dell'associazione e del rispetto delle decisioni comuni. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, con eccezione per quanto previsto nell'articolo 3, comma 5. Un membro del consiglio cessa di appartenervi per: - dimissioni volontarie; - cessazione della qualità di socio. Il consiglio può procedere a cooptazione di nuovi membri all'interno del consiglio stesso deliberando all'unanimità, senza però che il numero di membri possa superare quello stabilito dall'assemblea dei soci. Le delibere del consiglio e gli eventuali allegati verranno trascritti in apposito libro verbali e sottoscritti dal presidente. Il libro verbali sarà tenuto a disposizione dei soci. La riunione della giunta può essere convocata dal presidente o dalla maggioranza dei suoi membri; per la sua validità è richiesta la presenza della metà dei suoi membri. Il presidente ha la funzione di tesoriere e predispone la documentazione contabile e patrimoniale dell associazione; se necessario, tale funzione può essere delegata ad un membro della giunta. Art.12 DIRITTI DEI SOCI Nessun socio può rivendicare crediti o diritti a qualsiasi titolo nei confronti dell associazione.

Art.13 ESERCIZIO SOCIALE L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art.14 BILANCIO Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Entrambi i bilanci devono essere pubblicati all albo dell associazione almeno 15 giorni prima della loro approvazione. Art.15 RIMBORSI Tutte le attività svolte dai soci hanno natura gratuita; sono ammessi i soli rimborsi-spesa nella misura e nei modi stabiliti dalla giunta dei soci. Art.16 UTILI L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi dei soci; - donazioni; - contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - introiti derivanti da convenzioni; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; - sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche. L'associazione rifiuta ogni convenzione o sponsorizzazione per attività in contrasto con gli scopi sociali. Gli utili provenienti dall attività di cui alla lettera a) dell art.4 del presente statuto, saranno reinvestiti secondo le finalità dell associazione. Art.17 REGOLAMENTO L associazione adotta un proprio regolamento entro cinque mesi dalla data di registrazione dell atto costitutivo. In seguito il regolamento potrà essere modificato ogni qualvolta l assemblea dei soci lo ritenga necessario. Art.18 MODIFICHE ALLO STATUTO Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea dei soci che è da considerarsi regolarmente costituita solo se sono presenti la maggioranza più uno dei soci, senza possibilità di deleghe. Le modifiche al presente statuto sono accolte se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art.19 SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci. In caso di scioglimento l'associazione nomina i liquidatori e devolve il suo patrimonio dedotte le eventuali passività ad altra organizzazione o associazione non a scopo di lucro e con finalità analoghe alle proprie. Art.20 NORME GENERALI Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del regolamento interno e, subordinatamente, alle norme generali del codice civile vigenti in materia di associazioni.