Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Capo III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
Campo di applicazione (art.246) Fermo restando quanto previsto dalla legge 257/92 le norme si applicano alle rimanenti attività lavorative di MANUTENZIONE RIMOZIONE dell'amianto o dei materiali contenenti amianto SMALTIMENTO e TRATTAMENTO dei relativi rifiuti BONIFICA delle aree interessate.
silicati fibrosi compresi nella definizione di amianto
Sezione II (art. 248-260) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Individuazione della presenza di amianto prima di demolizioni e/o manutenzioni; (sanzionato dall art. 262 p.2/a)
Art 249 Valutazione del rischio (di cui all art. 28, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare); Nuova valutazione a seguito di mutamenti significativi dell esposizione entrambi sanz. dall art. 262/1 a)
Nelle ESEDI (casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità) con chiaro rispetto del valore limite di esposizione all'amianto non si effettuano: Notifica (art. 250) sorveglianza sanitaria iscrizione nel registro di esposizione nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale
Dopo le modifiche del dlgs 106/09 non si applica alle ESEDI anche l art. 251 c.1: Limitazione al minimo lavoratori esposti; Utilizzo continuo dpi; Adeguati periodi di riposo; Decontaminazione del personale; Processi lavorativi concepiti per ridurre al minimo la produzione di polvere d amianto; Pulizia e manutenzione di locali e attrezz. Imballaggi chiusi e etichettatura.
La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
(art. 250 c.1) Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori di cui all art. 246 Sanzionato dall art. 262 c.2 lett. a)
Art. 250 comma 2 La notifica deve comprendere almeno: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto
Art. 250 comma 3 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
Art. 250 comma 4 Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 251 Misure di prevenzione e protezione per riduzione al minimo della concentrazione nell aria della polvere di amianto
Attraverso: Limitazione numero lavoratori esposti Utilizzo costante di DPI idonei Periodi di riposo adeguati all'impegno fisico Progettazione di processi lavorativi atti a evitare la produzione/emissione di polvere di amianto;
Pulizia e manutenzione di locali e attrezzature; Stoccaggio e trasporto dell amianto in appositi imballaggi chiusi ; Raccolta il più presto possibile dei rifiuti in appropriati imballaggi chiusi con etichettatura e rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono idonei quando: Il fattore di protezione operativo è adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 (10 ff/l)
Appropriate Misure igieniche art.252 applicapile a tutte le lav. salvo esedi Delimitazione e segnalazione dei luoghi Accessibilità esclusiva Divieto di fumare Predisposizione aree speciali senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
messa a disposizione dei lavoratori di adeguati indumenti di lavoro o adeguati dpi separazione degli indumenti di lavoro o protettivi dagli abiti civili; Messa a disposizione di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; Custodia, pulizia, riparazione e sostituzione dell'equipaggiamento protettivo.
Controllo dell'esposizione art. 253 (escluse esedi) 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro, tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
Campionamento effettuato da personale qualificato nell ambito del servizio di cui all art. 31 rappresentativo dell'esposizione personale previa consultazione dei lavoratori o rls misurazione delle fibre che abbiano una lunghezza 5 micrometri e larghezza < tre micrometri con rapporto lunghezza/larghezza > 3:1.
art,. 254 valore limite Non esporre i lavoratori a concentrazioni > Valore limite (fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 h) Individuare le cause e adottare misure adeguate in caso di superamento del VL
In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario prevedere: l'uso di un dpi con fattore di protezione operativo idoneo; periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; decontaminazione del personale; Consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti in merito ai periodi di riposo
Lavori con previsione di superamento del VL fornisce ai lavoratori adeguati Dpi; provvede all'affissione di cartelli ; adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; consulta i lavoratori o i loro rappresentanti;
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto Solo per imprese qualificate Con piano di lavoro che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno Con Invio 30 gg prima all ASL prima dei lavori
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell assenza di rischi dovuti all esposizione all amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all articolo 254, delle misure di cui all articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro é inviata all organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell orario di inizio delle attività. (vedi chiarimenti circolare 28.10.2009 Regione Lombardia)
Garantire una specifica informazione dei lavoratori art. 257
Formare i lavoratori ad intervalli regolari art. 258 -le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute; -i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; -le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e -l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale -esposizione; -le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; -la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dpi; -le procedure di emergenza; -le procedure di decontaminazione; -l'eliminazione dei rifiuti; -la necessità della sorveglianza medica. n.b.la regione Lombardia prevede un aggiornamento della formazione almeno quinquennale
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ispesl...
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Lettera Circolare 25 gennaio 2011 n. 15/SEGR/0001940 Approvazione Orientamenti Pratici per la determinazione delle ESEDI, formulati dalla Commissione Consultiva Permanente salute e sicurezza sul lavoro
Premesso che:... Il compito (per la Commissione) in definitiva è quello di individuare attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate inequivocabilmente sporadiche e contemporaneamente espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto. La conformità a tali condizioni espositive comporta livelli di rischio stimato socialmente accettabili.
Considerando che:..l amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri dell Unione Europea per la classificazione delle sostanze pericolose;
per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di ESEDI si devono verificare le condizioni di sporadicità dell attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore, subordinato o ad esso equiparato, nelle diverse attività svolte in presenza di amianto.
Attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/l calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.
La durata dell intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell operatore. All intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemp.
Da quanto suesposto si ritiene che le attività ESEDI riportate nell Allegato 1, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che occasionalmente si trovino nella condizione di svolgere lavori con MCA. e che siano formati secondo il dettato normativo previsto dall articolo 59quaterdecies del D.Lgs. n.626/94.
ALLEGATO 1: ELENCO ATTIVITÀ ESEDI a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato su MCA in matrice non friabile: 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse; 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature); 4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto
6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA; 7) attività di conservazione dell incapsulamento con ripristino del ricoprente;
8) inserimento, all interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale; 9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.
b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono presenti in matrice compatta: 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10m2) di mattonelle in vinilamianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all equivalente di 10m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante
c) Incapsulamento e confinamento di MCA in matrice non friabile che si trova in buono stato: 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare; 2) messa in sicurezza di materiale frammentato(in quantità non superiore all equivalente di 10m2), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
d) Sorveglianza e controllo dell aria e prelievo dei campioni ai fini dell individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale: 1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all evoluzione delle conoscenze