Collegio di Milano, 03 novembre 2010, n.1203

Documenti analoghi
Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857

Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101

Collegio di Milano, 12 maggio 2010, n.357

Collegio di Milano, 25 marzo 2010, n.155

IL COLLEGIO DI MILANO. Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia

Collegio di Milano, 24 novembre 2010, n.1355

Collegio di Milano, 30 giugno 2010, n.637

Collegio di Milano, 04 marzo 2010, n.99

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962

Collegio di Milano, 23 aprile 2010, n.276

Collegio di Milano, 18 maggio 2010, n.376

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603

Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1249

Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.443

Collegio di Milano, 04 giugno 2010, n.493

Collegio di Milano, 26 ottobre 2010, n.1175

Collegio di Milano, 02 marzo 2010, n.71

Collegio di Milano, 16 aprile 2010, n.239

IL COLLEGIO DI MILANO. Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente. Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia

Collegio di Milano, 16 aprile 2010, n.239

Collegio di Milano, 21 giugno 2010, n.573

Collegio di Milano, 26 ottobre 2010, n.1165

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603

Collegio di Milano, 23 giugno 2010, n.589

Collegio di Roma, 15 aprile 2010, n.234

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.848

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

Collegio di Milano, 03 marzo 2010, n.77

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.874

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Collegio di Milano, 23 aprile 2010, n.273

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.860

IL COLLEGIO DI ROMA. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia. [Estensore]

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901

Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.795

Collegio di Milano, 23 aprile 2010, n.273

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.957

Collegio di Napoli, 29 aprile 2010, n.304

Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.790

Collegio di Milano, 05 ottobre 2010, n.1035

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)

Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.708

COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI MILANO. Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia

Collegio di Milano, 07 maggio 2010, n.326

Collegio di Milano, 26 ottobre 2010, n.1176

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480

Collegio di Milano, 23 aprile 2010, n.279

Collegio di Milano, 18 ottobre 2010, n.1121

Collegio di Roma, 11 maggio 2010, n.344

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307

Collegio di Napoli, 06 maggio 2010, n.320

Decisione N del 05 aprile 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena

Collegio di Roma, 24 settembre 2010, n.980

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.877

Collegio di Milano, 23 marzo 2010, n.146

Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.514

Collegio di Milano, 24 settembre 2010, n.974

Collegio di Milano. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia

Collegio di Roma, 17 febbraio 2010, n.59

Collegio di Milano, 24 novembre 2010, n.1354

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.882

Collegio di Roma, 22 luglio 2010, n.768

Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.446

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)

IL COLLEGIO DI ROMA FATTO. Con ricorso n del 26 gennaio 2010, la ricorrente, rappresentata dal coniuge, titolare

Collegio di Milano, 24 settembre 2010, n.974

Collegio di Milano, 07 maggio 2010, n.333

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

Collegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1060

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)

IL COLLEGIO DI MILANO

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]

Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.512

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Collegio di Milano, 20 aprile 2010, n.249

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Decisione n. 226 del 26 gennaio 2018

IL COLLEGIO DI MILANO

Collegio di Milano, 23 marzo 2010, n.146

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) GULLO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.446

IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia

Transcript:

Collegio di Milano, 03 novembre 2010, n.1203 Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Deposito di titoli in amministrazione, Inadeguata informativa, Incompetenza per materia, Operazione di delisting Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto l inadeguatezza delle informazioni fornite al ricorrente dall intermediario che, nel comunicare allo stesso la possibilità di aderire ad un offerta pubblica di acquisto, non avrebbe precisato l eventualità che i titoli in questione potessero essere interessati da un operazione di delisting, risulta evidente come gli eventuali obblighi informativi gravanti sull intermediario e finalizzati a porre il risparmiatore in grado di compiere scelte di investimento pienamente consapevoli ricadano in un ambito estraneo alla competenza dell Arbitro Bancario Finanziario in quanto relativi alla prestazione di servizi di investimento e non a quella dei servizi bancari. Testo sentenza: IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro(Presidente) - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d Italia) - Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore BancarioFinanziario) - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. - Estensore) nella sedutadel 23 settembre 2010 dopo aver esaminato Pagina 1 di 6

- il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l intermediario e detentore di warrant per un controvalore di circa 1.500,00 euro, inviava in data 28 maggio 2009 un reclamo all intermediario lamentando di non aver ricevuto, in quanto detentore di warrant per un controvalore di circa 1.500,00 euro, alcuna informativa né scritta né on line relativa alle vicende che avevano coinvolto la società emittente dei warrant, titoli che avevano perso ogni valore. Affermava, infatti, di essere venuto tardivamente a conoscenza della possibilità di vendere tali strumenti finanziari, dopo che tale operazione non era più realizzabile. L intermediario riscontrava il reclamo in data 11 dicembre 2009 esponendo di aver comunicato al ricorrente in data 23 ottobre 2008, in ottemperanza alle disposizioni dettate dall art. 1838 cod. civ., dell esistenza di un offerta pubblica di acquisto volontaria dei predetti warrant. Esponeva, inoltre, che al termine dell offerta la società emittente aveva comunicato al mercato, con avviso del 25 novembre 2008, la chiusura dell operazione con un adesione pari al 6,75% dei warrant in circolazione e che l offerente si era impegnato a ritirare i warrant portati in adesione all OPA rinunciando alla condizione dell offerta sui warrant ed a mantenere l efficacia dell offerta sugli strumenti finanziari in questione. In data 8 maggio 2009 Borsa Italiana aveva annunciato la revoca della quotazione con effetto dal 15 maggio 2009. L intermediario concludeva invitando il ricorrente a contattare la società emittente per richiedere tutte le informazioni del caso e lo informava che i warrant, non più quotati sui mercati ufficiali, sarebbero scaduti in data 30 giugno 2010. Il ricorrente presentava in data 1 aprile 2010 ricorso all Ombudsman Giurì Bancario per conoscere gli obblighi informativi gravanti sull intermediario in merito alla situazione in questione con la consequenziale condanna dell intermediario al rimborso dell importo di euro 1.500,00, pari all originario valore dei warrant. L Ombudsman riscontrava il ricorso in data 15 aprile 2010 e comunicava la propria incompetenza in materia di servizi e di attività di investimento. Con ricorso presentato Pagina 2 di 6

all Arbitro Bancario Finanziario in data 4 maggio 2010 il ricorrente chiedeva al Collegio di voler accertare la violazione degli obblighi informativi posti in capo all intermediario e di condannare lo stesso al ristoro del danno subito a causa del suo comportamento scorretto e/o negligente. L intermediario presentava le proprie controdeduzioni in data 3 giugno 2010 eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l improcedibilità del ricorso in quanto le contestazioni avanzate dal ricorrente appaiono estranee alla competenza dell Arbitro Bancario Finanziario, facendo esse espresso ed esclusivo riferimento a circostanze riconducibili alla prestazione di servizi ed attività di investimento ed a presunte mancanze dell intermediario specificatamente previste quali motivi di reclamo sui servizi di investimento dall allegata delibera Consob 14105 dell 1 aprile 2003 (tuttora applicata nelle parti non modificate dai sopravvenuti Regolamento Intermediari e Regolamento congiunto Consob Banca d Italia ), all allegato 10, motivo INAS: informativa successiva all operazione non adeguata (rendicontazione errata, incompleta, inviata con ritardo, mancata comunicazione perdite rilevanti). Con riferimento al merito della controversia l intermediario precisava quanto segue: in data 7 ottobre 2008 Borsa Italiana annunciava al mercato, per mezzo dell avviso n. 17520, come la società offerente avesse lanciato un offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulle azioni della società emittente ed un offerta pubblica d acquisto volontaria sui warrant della stessa emittente, entrambe valide nel periodo 27 ottobre 19 novembre 2008; in data 23 ottobre 2008 l intermediario comunicava l operazione a tutti i propri clienti interessati le caratteristiche dell offerta e precisava, oltre al periodo di validità delle offerte, il fatto che l operazione fosse finalizzata all acquisizione dell intero capitale sociale dell emittente ed alla conseguente revoca delle azioni e dei warrant dalla quotazione; in data 24 ottobre 2008 Borsa Italiana annunciava al mercato la pubblicazione del documento d offerta: l operazione si concludeva con il mancato raggiungimento della soglia minima di adesioni prevista dal documento d offerta, ma l offerente si avvaleva della facoltà di accettare un quantitativo di azioni inferiore e provvedeva al ritiro dei warrant portati in adesione; l offerente, poi, acquisita una quota superiore al 90 per cento del capitale sociale dell emittente, adempiva all obbligo di acquisto delle restanti azioni ad un corrispettivo stabilito dalla Consob Pagina 3 di 6

ai sensi dell articolo 108 T.U.F. Il suddetto obbligo non si estendeva ai warrant. L intermediario precisava come la vicenda fosse iniziata con l operazione annunciata da Borsa Italiana nel mese di ottobre 2008, operazione che l intermediario aveva prontamente comunicato alla clientela interessata ed anche al ricorrente. Infine, evidenziava di aver comunicato al ricorrente, in occasione del riscontro al reclamo, sia i dettagli dell operazione sia i recapiti della società offerente per poter rivolgere istanza di acquisto dei warrant entro il termine di scadenza degli stessi, fissato al 30 giugno 2010. Concludeva ribadendo la propria estraneità ad ogni responsabilità per i danni patrimoniali lamentati dal ricorrente ed affermava di aver rispettato la disciplina contenuta nell articolo 1838 cod. civ. che prevede, per il caso di esercizio del diritto di opzione, l obbligo per la banca di chiedere istruzioni al cliente in tempo utile. Sulla base di tali considerazioni, l intermediario chiedeva al Collegio, in via pregiudiziale, di voler rilevare l improcedibilità del ricorso e, in via subordinata, di riscontrare la correttezza del proprio operato e la conseguente assenza di responsabilità, rigettando le richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente. Il ricorrente presentava le proprie osservazioni in data 7 giugno 2010 e comunicava di non aver mai ricevuto le comunicazioni allegate, tra le quali l informativa sull offerta pubblica di acquisto e la lettera di riscontro al proprio reclamo. Con riferimento a quest ultima, manifestava le proprie perplessità in ordine alla possibilità di richiedere informazioni direttamente all offerente. DIRITTO In via preliminare deve essere esaminata l eccezione relativa all inammissibilità del ricorso in quanto estraneo alla competenza dell Arbitro Bancario Finanziario. Pagina 4 di 6

Ai sensi del paragrafo IV, sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia in data 18 giugno 2009 e successive modifiche, all Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi ed alle attività di investimento ed alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell articolo 23, comma IV, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. In particolare, secondo l orientamento di questo Collegio, la delimitazione dell ambito di competenza dell ABF deve essere effettuata avendo riguardo al criterio della prevalenza delle finalità (di investimento o meno) utilizzato dalle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai fini dell individuazione della disciplina della trasparenza quella recata dal TUB in alternativa al TUF applicabile. La citata disciplina, infatti, prevede la non applicabilità delle disposizioni di trasparenza della Banca d Italia ai servizi ed alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari ed alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dallo stesso T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo, disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U. Di conseguenza, in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un operazione di credito al consumo. Ciò chiarito, rileva il Collegio come la doglianza avanzata dal ricorrente sia relativa ad un ipotesi di insufficiente od omessa informazione che gli avrebbe impedito di effettuare una scelta di investimento realmente consapevole. La presente controversia ha, dunque, ad oggetto l inadeguatezza delle informazioni fornite al ricorrente dall intermediario che, nel comunicare allo stesso la possibilità di aderire ad un offerta pubblica di acquisto, non avrebbe precisato l eventualità che i titoli in questione potessero essere interessati da un operazione di delisting. Risulta evidente, pertanto, come gli eventuali obblighi informativi gravanti sull intermediario e finalizzati a porre il risparmiatore in grado di compiere scelte di investimento pienamente consapevoli ricadano in un ambito estraneo alla competenza dell Arbitro Bancario Finanziario Pagina 5 di 6

in quanto relativi alla prestazione di servizi di investimento e non a quella dei servizi bancari. P.Q.M. Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso. IL PRESIDENTE Antonio Gambaro Pagina 6 di 6