Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.514
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1 Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.514 Categoria Massima: Home banking / Obblighi per il cliente Parole chiave: Diligenza del cliente, Frodi informatiche, Home banking, Obbligo di sfruttare i migliori servizi di sicurezza In caso di frode telematica, qualora il cliente scelga di non sfruttare servizi aggiuntivi offerti dalla banca a presidio di una sicurezza maggiore, non può poi addossare alla banca medesima le conseguenze negative risultanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte dell intermediario di tutte le precauzioni necessarie. In tal senso, il cliente, il quale deve avere la consapevolezza della possibilità che attraverso l uso di strumenti telematici e della rete Internet per l esecuzione di operazioni bancarie possano essere perpetuate frodi anche difficilmente riconoscibili, ha l onere di utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici messigli a disposizione dalla banca, al fine di evitare che ciò si verifichi. Testo sentenza: IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente) - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d Italia - Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof. Vittorio Santoro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario) - Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.) nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato - il ricorso e la documentazione allegata; Pagina 1 di 5
2 - le controdeduzioni dell intermediario; - la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica FATTO Con ricorso datato 10 febbraio 2010 il ricorrente, titolare di un conto corrente con operatività on linesottoscritto in data 3 ottobre 2003, affermava che il 13 gennaio 2010 aveva contattato il personale della banca convenuta al fine di disconoscere un bonifico di importo pari a 2.411,89 effettuato il giorno precedente con le sue credenziali attraverso l utilizzo del canale telematico a favore di persona a lui sconosciuta. Riferiva, inoltre, che sempre a tal fine aveva provveduto, alle h. 15:19 dello stesso giorno, a inviare alla banca tramite una formale richiesta in tal senso e a sporgere formale denuncia alla Polizia di Stato per truffa a carico di ignoti. La banca, con lettera del 25 gennaio 2010, evidenziava che il tentativo di recupero della somma bonificata presso il beneficiario non era andato a buon fine e rigettava la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente, adducendo che l operazione contestata poteva essere stata impartita soltanto da chi era in possesso dei codici operativi del ricorrente ed era, pertanto, riconducibile al titolare del conto corrente. Con il sopra citato ricorso il ricorrente chiedeva, dunque, all Arbitro Bancario Finanziario di conoscere le motivazioni del mancato riaccredito del bonifico disconosciuto in quanto la banca non aveva fornito adeguate spiegazioni su come fosse stato possibile l uso fraudolento dei codici per l operatività on linesul conto corrente e chiedeva, inoltre, di conoscere le modalità e i tempi con cui la banca aveva comunicato il disconoscimento del bonifico al fine di storno - alla banca del beneficiario. L intermediario presentava le proprie controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 25 marzo La banca, pur non ponendo in dubbio che il ricorrente potesse essere stato vittima di truffa telematica, evidenziava quanto segue: il cliente, in data 13 gennaio 2010, contattava, prima per le vie brevi poi tramite , il personale della banca per disconoscere il bonifico; la banca, appena informata del fatto, provvedeva a contattare la banca del beneficiario, chiedendo la restituzione della somma bonificata; Pagina 2 di 5
3 nonostante la tempestività degli interventi volti al recupero della somma bonificata, non era stato possibile ottenerne lo storno, in quanto tale operazione poteva effettuarsi solo fino alle h. 17:30 del giorno di disposizione. La banca, inoltre, faceva espresso richiamo alle disposizioni sui servizi on linecontenute nel contratto sottoscritto dal ricorrente. In particolare, la banca evidenziava come l art. 66 delle disposizioni sopra richiamate prevedeva l obbligo di custodia dei codici identificativi in capo al cliente e la conseguente responsabilità per eventuali conseguenze dannose derivanti da abuso o uso illecito di detti codici. La stessa disposizione prevedeva l accesso ai servizi on lineattraverso l uso di tre codici diversi il cui uso determinava l automatica attribuzione dell operazione effettuata al loro titolare. La banca precisava poi che il codice titolare era assegnato dalla banca e non era modificabile, il codice segreto era scelto personalmente dal cliente al primo accesso e il codice operativo veniva creato dal sistema sempre in occasione del primo accesso e, quindi, nessuno ne era in possesso prima del cliente. Sempre la banca affermava, inoltre, che - a tutela della clientela - sul sito internet era presente da sempre una specifica informativa volta a sensibilizzare i fruitori dei servizi on linesui rischi connessi a tale attività e sui comportamenti da adottare per evitare frodi informatiche. Per quanto concerne l adozione di presidi di sicurezza tecnologicamente più avanzati per l accesso al sito internet, la banca affermava che, da ottobre 2009, era stato messo a disposizione della clientela un dispositivo che genera password monouso che variano ogni 5 secondi (cd. token ). La clientela, comunque, come nel caso del ricorrente, poteva continuare ad usare i codici tradizionali fino al 31 marzo 2010 (n.d.r. data successiva rispetto a quella in cui è stata effettuata l operazione contestata). La banca, infine, specificava che il servizio di SMS-alert sul numero di cellulare fornito dal cliente era stato disattivato in data 17 dicembre 2009 e, a fronte di specifico messaggio di notifica inviato tramite SMS all interessato, non era stata ricevuta alcuna comunicazione di rettifica/riattivazione. Tutto ciò premesso la banca chiedeva all Arbitro Bancario Finanziario il rigetto del ricorso. Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 18 maggio Pagina 3 di 5
4 DIRITTO La vicenda sottoposta all esame del Collegio concerne un ipotesi di frode telematica attraverso la quale è stato possibile impartire un ordine di bonifico della somma di 2.411,89, disconosciuto tardivamente rispetto alle tempistiche necessarie per poter procedere al recupero della somma o all annullamento dell operazione. Il punto nevralgico della questione consiste nel valutare se l intermediario, con specifico riferimento ai servizi on lineofferti alla clientela, abbia adottato tutte le cautele e gli accorgimenti idonei, in base al criterio della diligenza professionale, ad evitare e a prevenire il rischio di frode telematica. Ritiene in proposito il Collegio che debba prestarsi adesione all autorevole indirizzo secondo il quale ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca (..) non deve essere omessa la verifica dell adozione da parte dell Istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (nella specie l operatività on line del conto corrente) da eventuali manomissioni (..): infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell accorto banchiere (Cass., sezione I civile 12 giugno 2007, n ; cfr. altresì Cass. sez. I civile, 7 marzo 2003, n. 3389; Cass., sez. III civ., 31 luglio 2002, n ). Tale indirizzo è corroborato, su un piano più generale, dall espressa previsione normativa ex artt e 2403 c.c. dell obbligo, posto a carico dell organo gestorio, di munire in ogni caso l impresa di assetti organizzativi adeguati e dell obbligo, posto a carico dell organo di controllo, di vigilare sull adeguatezza di tali assetti. Alla stregua di detti principi, nel caso di specie, nei confronti dell intermediario non può, tuttavia, essere mosso alcun addebito. Il corretto adempimento dell obbligo di diligenza presuppone, infatti, che l intermediario adotti tutte le precauzioni necessarie e istituisca, mettendoli a disposizione del cliente, tutti i presidi di sicurezza adeguati allo scopo e all evoluzione scientifica e tecnologica. In questo quadro, risulta pacifico che, all epoca dei fatti oggetto della controversia, l intermediario avesse messo a disposizione della clientela strumenti di sicurezza più raffinati rispetto a quelli ab origine utilizzati dal ricorrente, che consistevano nella messa a disposizione, per l accesso ai servizi on line Pagina 4 di 5
5 , di tre diversi tipi di codice (codice titolare, codice personale e codice operativo), questi ultimi due conosciuti solamente da cliente. In particolare, i fatti contestati si collocano nell arco di un periodo transitorio (destinato a terminare il 31 marzo 2010) in cui la banca aveva offerto la possibilità alla clientela di utilizzare dispositivi automatici che generano password monouso variabili ogni 5 secondi (cd. token) e, nell ambito di tale libera scelta offerta alla clientela, il ricorrente aveva invece continuato ad utilizzare i codici tradizionali. A ciò si aggiunga che la banca da tempo metteva a disposizione della clientela anche il servizio SMS-alert, mediante il quale è possibile essere informati di ogni operazione effettuata sul conto corrente: tale servizio era stato, però, nel caso di specie disattivato in data 17 dicembre 2009 e, a fronte di una specifica comunicazione inviata al cliente in merito alla disattivazione, la banca non aveva ricevuto alcuna richiesta di rettifica o riattivazione del servizio stesso. Se, viceversa, il servizio fosse stato ancora attivo, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di venire a conoscenza dell operazione fraudolenta non appena la stessa fosse stata impartita, riuscendo, con tutta probabilità, ad ottenere lo storno in giornata dell operazione medesima. Tutto ciò premesso, e posto che l uso di strumenti telematici e della rete Internet per l esecuzione di operazioni bancarie giova al cliente, consentendogli l operatività a distanza e di riflesso un notevole risparmio di tempo, si ritiene che il cliente debba avere consapevolezza della possibilità che attraverso tali strumenti possano essere perpetuate frodi, anche difficilmente riconoscibili, e, pertanto, sia suo onere utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici messigli a disposizione dalla banca, al fine di evitare che ciò si verifichi. Pertanto, qualora il cliente scelga di non sfruttare servizi aggiuntivi offerti dalla banca a presidio di una sicurezza maggiore, non può poi addossare alla banca medesima le conseguenze negative risultanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte dell intermediario di tutte le precauzioni necessarie. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE Antonio Gambaro Pagina 5 di 5
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