Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero



Documenti analoghi
852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all estero

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sulle persone e le istituzioni svizzere all estero

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

3.05 Prestazioni dell'avs Pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/PC/AFam a terzi

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Codice civile svizzero

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Codice delle obbligazioni

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Codice civile svizzero

Legge federale sulla politica regionale

Trattato

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge sui consulenti in brevetti

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sul commercio ambulante

363 Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Codice delle obbligazioni

Legge federale su l acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Legge federale

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Convenzione

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Sezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Transcript:

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero 852.1 del 21 marzo 1973 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 45 bis della Costituzione federale 1 ; 2 visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1972 3, decreta: Capo I. Campo d applicazione Art. 1 In genere La Confederazione concede, nell ambito della presente legge, prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero che si trovano nel bisogno. Art. 2 Definizione di Svizzero all estero Sono Svizzeri all estero a tenore della presente legge i cittadini svizzeri domiciliati all estero o ivi residenti da più di 3 mesi. Art. 3 Assistenza in caso di rimpatrio 1 Se Svizzeri all estero risieduti all estero durante almeno 3 anni devono essere assistiti dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per 3 mesi al massimo a contare dalla data del ritorno. Le prestazioni assistenziali sono rette in questo caso dalle disposizioni del Cantone di residenza. 2 Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, erano assistite a spese di un Cantone. Art. 4 Misure preventive 1 La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all estero da un indigenza imminente. 2 Essa può sostenere le organizzazioni che vengono in aiuto degli Svizzeri all estero e, in particolare, prestar loro contributi. RU 1973 1976 1 [CS 1 3; RU 1966 1714]. Questa disposizione corrisponde ora all art. 40 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1 set. 2000 (RS 235.2). 3 FF 1972 II 305 1

852.1 Assistenza Capo II. Presupposti alle prestazioni assistenziali Art. 5 Principio Prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli Svizzeri all estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza. Art. 6 Doppi cittadini I doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti. Art. 7 Motivi di esclusione L assistenza può essere negata o soppressa se il richiedente: a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri; b. ottiene o tenta di ottenere prestazioni assistenziali facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete; c. si rifiuta di informare gli organi assistenziali sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni; d. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione; e. non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione; f. impiega abusivamente le prestazioni assistenziali. Capo III. Prestazioni assistenziali Art. 8 2 Genere e entità 1 Genere e entità dell assistenza sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero ch ivi risiede. 2 In applicazione di questo principio, un aiuto supplementare può essere concesso agli Svizzeri all estero che ricevono prestazioni assistenziali dallo Stato di residenza. Art. 9 Condizioni e oneri Le prestazioni assistenziali possono essere vincolate a condizioni e oneri. Art. 10 Cessione e costituzione in pegno Gli aiuti promessi non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

Svizzeri all'estero LF 852.1 Art. 11 Rimpatrio 1 La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se ciò sia nel suo vero interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso, la Confederazione assume le spese di rimpatrio in luogo dell ulteriore assistenza all estero. 2 La Confederazione può assumere le spese di rimpatrio anche se l indigente decide spontaneamente di rimpatriare. Art. 12 Spese di sepoltura La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza. Capo IV. Prescrizioni procedurali Art. 13 Richiesta 1 Chiunque, all estero, chiede una prestazione assistenziale della Confederazione deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dalla quale dipende. 2 La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, all Ufficio federale di giustizia 4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale). Art. 14 Decisione 1 L Ufficio federale decide sulle richieste sottopostele e si fa garante dell aiuto che accorda. 2 In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l aiuto indispensabile; essa ne informa l Ufficio federale. 3 L Ufficio federale può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni assistenziali. 4 Le decisioni negative devono essere motivate per scritto e indicare i rimedi giuridici. Art. 15 Collaborazione delle società assistenziali Le rappresentanze svizzere possono chiedere la collaborazione delle società svizzere assistenziali all estero. 4 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). 3

852.1 Assistenza Art. 16 Assistenza dopo il rimpatrio Spetta all autorità competente secondo il diritto cantonale di collocare ed assistere gli Svizzeri indigenti rimpatriati, anche se le spese sono a carico della Confederazione. Art. 17 Collaborazione amministrativa I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenuti a collaborare gratuitamente al chiarimento dei casi. Art. 17a 5 Trattamento dei dati Allo scopo di esaminare le richieste, le autorità di cui all articolo 13 capoverso 2 gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti. La collezione di dati può contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezione relativi a prestazioni assistenziali e alla salute. Capo V. Contributi alimentari; restituzione Art. 18 Obbligo di assistenza e alimenti Rimane riservata l azione d esecuzione di un eventuale obbligo di assistenza o di alimenti derivante dal diritto di famiglia. Art. 19 Restituzione 1 Le prestazioni assistenziali devono essere restituite se l assistito non ha più bisogno d aiuto ed è garantito un adeguato sostentamento per lui e la sua famiglia. 2 Non devono essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d aiuto all istruzione. 6 3 Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni assistenziali dando scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione. 4 Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni assistenziali di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall eredità. 5 L Ufficio federale decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione. 5 Introdotto dal n. 2 dell all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1 set. 2000 (RS 235.2). 6 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1 gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921). 4

Svizzeri all'estero LF 852.1 Art. 20 Termini e crediti senza interessi Una prestazione assistenziale non può più essere ripetuta 10 anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione dell Ufficio federale. I crediti derivanti dall obbligo alla restituzione non fruttano interessi. Capo VI. Ripartizione delle spese Art. 21 1 La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni assistenziali, previste dalla presente legge. 2 Le spese che la Svizzera dovesse, in base ad una convenzione d assistenza, rimborsare ad un altro Stato, sono a carico della collettività competente del Cantone d origine. Capo VII. Ricorso Art. 22 7 Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all Ufficio federale. Capo VIII. Disposizioni transitorie e finali Art. 23 Disposizioni transitorie 1 Al momento dell entrata in vigore della presente legge, la Confederazione si incarica dei casi d assistenza pendenti, con riserva dell articolo 21 capoverso 2. 2 Le disposizioni e le garanzie date in precedenza e ancora valide restano in vigore; esse saranno tuttavia adattate il più presto possibile alla presente legge. 3 Le prestazioni assistenziali già concesse al momento dell entrata in vigore della presente legge sono a carico dell ente pubblico che ne era allora tenuto. 4 La prestazioni assistenziali già concesse prima dell abbassamento della maggiore età civile a persone d età compresa tra i diciotto e i venti anni non devono essere restituite. 8 7 Nuovo testo giusta il n. 120 dell all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1 gen. 2007 (RS 173.32). 8 Introdotto dal n. II 7 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1 gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921). 5

852.1 Assistenza Art. 24 Aiuto straordinario 1 La presente legge non pregiudica le disposizioni del decreto federale del 13 giugno 1957 9 concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945. 2 Se importanti gruppi di Svizzeri all estero si trovano in situazione d indigenza in seguito a circostante straordinarie, il Consiglio federale può derogare ai termini indicati nell articolo 3 capoverso 1. Art. 25 Esecuzione Il Consiglio federale è incaricato dell esecuzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive. Art. 26 Entrata in vigore 1 La presente legge soggiace al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale stabilisce la data dell entrata in vigore. Data dell entrata in vigore: 1 gennaio 1974 10 9 RS 983.1 10 DCF del 26 nov. 1973 (RU 1973 1982). 6