L. 3/2012 Sovraindebitamento Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur 1



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Dr. Giovanni Matteucci 24.6.2012 giovannimatteucci@alice.it L. 3/2012 Sovraindebitamento Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur 1 Nel 2008 il Senatore Centaro depositò la sua proposta di legge, che prevedeva la possibilità di rinegoziare i debiti con i creditori per i soggetti non passibili di fallimento, a fronte di un periodo di grazia da azioni esecutive e cautelari, sotto il controllo del magistrato. Il disegno di legge fu approvato dal Senato, poi dalla Camera (con modifiche), tornò in seconda lettura al Senato. Nel frattempo la crisi economica mondiale produceva i suoi effetti altamente negativi anche in Italia e i numerosissimi soggetti esclusi dalle procedure concorsuali non potevano beneficiare di una procedura che permettesse loro di gestire il proprio futuro. A fine 2011 fu eletto il governo Monti, che in poche settimane deliberò anche alcune riforme che avrebbero dovuto essere realizzate già da vent anni. Tra le altre, il 22 dicembre deliberò il D.L. 212/2011, che riprendeva quasi completamente il testo del ddl Centaro, nel frattempo approdato alla Commissione Giustizia del Senato (in sede deliberante). Sussulto di dignità di quest ultima, la quale, con la scusa che per la conversione del D.L.212 ci sarebbero volute varie settimane, concordò con l Esecutivo la delibera immediata del testo Centàro contro stralcio delle norme di contenuto analogo presenti nel D.L. 212. Il 27.1.2012 fu approvata la L.3/2012, entrata in vigore il 29.2.2012, che è oggetto delle presenti considerazioni. Tale normativa prevede che tutti i soggetti sovraindebitati, esclusi da fallimento e concordato preventivo, (piccole e medie imprese, tutte le imprese agrarie, i privati secondo una mia personalissima stima, non meno di 10.000.000 di soggetti) possano proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei propri debiti, da depositare poi in tribunale. Il magistrato fissa un udienza di prima trattazione del procedimento, nella quale sentiti debitore e creditori- può stabilire la nullità degli atti esecutivi e cautelari nei confronti del patrimonio di quello per un massimo di quattro mesi. Entro tale periodo, se il 70% dei creditori aderisce alla proposta di ristrutturazione, quest ultima è omologata; dopodiché il creditore ha tempo ancora un anno per dare seguito al contenuto del piano. I creditori estranei all accordo e quelli privilegiati (a meno di rinuncia anche parziale al privilegio stesso) dovranno essere pagati per intero e alle scadenze pattuire. La documentazione da allegare alla proposta di accordo è minimalista ; per i debiti verso fisco, Inps, Inail c è un rinvio automatico di 90 giorni delle scadenza (niente procedure complicate come la transazione fiscale, ex art. 182-ter Legge Fallimentare); se il progetto ha determinati requisiti di affidabilità, anche le scadenze dei crediti vantati da soggetti estranei all accordo (ad eccezione di quelli impignorabili) possono essere posposte di un anno; non è escluso che il debitore sia anche il liquidatore dei beni del proprio patrimonio, se non sono soggetti a pignoramento. Il tutto con l ausilio, l iniziativa ed il controllo dei neo costituiti organismi di composizione della crisi (OCC), individuati in primis negli organismi di mediazione costituiti da CCIAA, Ordini di avvocati, commercialisti e notai e già accreditati presso il Ministero della Giustizia. Per i soggetti 1 Tito Livio, Storie, XXI, 7-1. Nel 219 A.C. il generale cartaginese Annibale Barca cinse d assedio la città di Sagunto, in Spagna, che chiese aiuto a Roma, di cui era alleata. Il Senato romano discusse, esaminò, ponderò; per otto mesi. Nel frattempo Sagunto fu espugnata e rasa al suolo. A quel punto Roma si decise a combattere ed iniziò la seconda guerra punica.

2 fisici, che nell ambito di tali organismi prestano la propria opera, richiesti particolari requisiti di professionalità e stabilite conseguenze penali nel caso di comportamenti fraudolenti. L OCC, inoltre, dietro autorizzazione del magistrato, può accedere alle banche dati pubbliche per acquisire notizie sul debitore. Solo se si devono liquidare beni già sottoposti a pignoramento (o se è previsto dall accordo) è presente una ulteriore figura, il liquidatore, nominato dal magistrato su proposta dell OCC. In sostanza una procedura semplificata, con pochissimi organi e gestita da strutture individuate già pronte per l uso. Soprattutto, adeguata alla tipologia di soggetti per i quali è stata pensata. Tuttavia, come si è già ricordato, accompagnata da sanzioni penali comminate a comportamenti fraudolenti del debitore e sanzioni ANCORA PIU PESANTI per comportamenti illeciti del componente dell OCC. Finalmente, dopo oltre tre anni di permanenza della proposta Centàro presso i rami del Parlamento, da marzo 2012 è disponibile una procedura che va incontro alle necessità di tantissimi operatori economici, sempre più risucchiati dalla crisi finanziaria. Tuttavia, entrata in vigore il 29.02.2012, la legge, per divenire operativa, necessita dei regolamenti di attuazione, da emanarsi entro tre mesi (30.06.2012). Nell attesa mi sono posto alcune domande: - come individuare in maniera rapida i creditori; - come quantificare in modo sufficientemente sicuro ammontare e qualità dei debiti; - quali documenti allegare alla proposta di ristrutturazione, in modo che il magistrato abbia riscontri obiettivi al contenuto (o alla maggior parte del contenuto) di quest ultima; - come fare perché nei quattro mesi successivi all udienza di prima trattazione della procedura si arrivi all omologa; in caso contrario liberi tutti. Il punto critico della procedura, infatti, è in quell intervallo di tempo così ristretto, alla fine del quale o si arriva all omologa, oppure i creditori riacquistano la loro piena iniziativa. Alcune risposte le ho già fornite in un articolo apparso sul sito www.mondoadr.it, dal titolo Mediazione e insolvenza: il ruolo degli organismi di composizione della crisi : TEMPESIVITA e TECNICHE NEGOZIALI. Essenziale è la negoziazione debitore creditori, coadiuvata, sollecitata, finanche gestita dall OCC (art. 15 L. 3/2012), che a mio giudizio va svolta quasi tutta prima ancora di rivolgersi al magistrato. A questi, cioè, bisogna presentare un accordo in buona parte definito, che difficilmente verrebbe raggiunto in soli quattro mesi. Determinanti le tecniche di negoziazione / mediazione, per l uso delle quali i componenti degli OCC sopra indicati dovrebbero già essere esperti (sottolineo il condizionale, dovrebbero ). Secondo la legge al magistrato viene presentata una proposta di accordo, la cui conclusione va realizzata dopo una fase negoziale, che in parte si svolge di fronte al giudice; ciò non esclude che a quest ultimo possa essere presentato un accordo già definito, o quasi. L aspetto che ancora viene ben poco sottolineato dai teorici della materia è che, in tutte le procedure con accordo negoziale di composizione della crisi, una corretta e ragionevole negoziazione è la condizione necessaria (e fors anche sufficiente) per raggiungere una soluzione positiva. Negoziazione che tanto prima viene effettuata tanto è meglio. Tra i principali creditori in genere ci sono le banche, il fisco, gli enti previdenziali: gli importi da loro vantati sono rilevabili da Centrale Rischi presso la Banca d Italia, Crif, bollettino dei protesti, situazione dei carichi iscritti a ruolo presso Equitalia, DURC (Documento unico di regolarità contributiva) presso l Inps. Altri debiti possono essere desunti da ipoteche o pignoramenti

3 rilevabili dalle visure ipocatastali. Banche dati cui l OCC può accedere, ma autorizzato dal magistrato e dopo l inizio di quell intervallo di tempo di soli quattro mesi. Meglio che l OCC, alla ricezione della domanda di assistenza per dare avvio alla procedura, chieda subito al debitore di procurarsi LUI quei documenti, da allegare alla scarna documentazione che la legge prescrive venga esibita al magistrato. In questo modo fin dall inizio della procedura vengono quantificati buona parte dei debiti ed al magistrato verranno poi forniti documenti di riscontro non dubbi. Tra i molti, alcuni spunti colti nell analisi della procedura del sovraindebitamento sviluppatasi dopo l entrata in vigore della legge. Anche per questo metodo di gestione della crisi è sentita l esigenza di indici di allerta (in altre parole, tempestività di attivazione della procedura). Proposti dalla Commissione Trevisanato (invero macchinosi), questi warning non sono stati recepiti dal legislatore. Sulla loro utilità nulla quaestio: in qualunque fenomeno avverso, sia esso un incendio o una malattia, se la prevenzione non è stata sufficiente, la tempestività dell intervento è determinante per sperare di ottenere un risultato positivo. Ma gli indici di allerta non esistono nell ordinamento giuridico italiano e trovano difficoltà ad essere formulati in modo incisivo. Tuttavia sono presenti nella pratica operativa, sono numerosi ed anche efficienti; e sono nella disponibilità di una delle principali categorie dei creditori, le banche. Queste quotidianamente possono rilevare anomalie dalla Centrale dei rischi sull utilizzo dei fidi concessi dal sistema (anche se con un ritardo temporale di due mesi), dalla Centrale allarmi interbancaria (assegni non pagati a prima presentazione) su un ricorso eccessivo al finanziamento fai da te tramite assegni post-datati, dai propri sportelli sulla non correttezza dell utilizzo dei fidi da loro stesse concessi, e da altro. Le aziende di credito, quindi, allertate sull insorgere della crisi di liquidità di un loro cliente, pur non potendo attivare la procedura prevista dalla L.3/2010 (che ne riserva l iniziativa al solo debitore), potrebbero tuttavia promuovere la fase negoziale secondo procedure di gestione conosciute da tempo ( Codice di comportamento banche - imprese in crisi adottato dall ABI nel 1999). E dovrebbero essere particolarmente interessate a farlo, nell attuale congiuntura finanziaria, al fine di prevenire la riclassificazione a sofferenze dei rapporti creditizi che manifestano criticità. A metà 2012, infatti, uno dei problemi principali del sistema bancario è l adeguamento del Core Tier 1 (il nocciolo duro del proprio capitale) alla quantità e qualità degli impieghi, che trimestre dopo trimestre vedono aumentare le posizioni deteriorate. Per contenere questo fenomeno le banche hanno realizzato il credit crunch; ma per i clienti già affidati, che manifestano difficoltà, potrebbero attivare tempestivamente una fase negoziale seria che riduca il rischio di un peggioramento irrecuperabile della situazione. Per alcuni teorici determinante è individuare la natura dell accordo nella procedura da sovraindebitamento: contratto, vicino agli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., o procedimento riconducibile al concordato preventivo? La conseguenza principale rileverebbe nel definire la categoria dei creditori estranei : quelli che non partecipano all accordo, quelli dissenzienti o quelli titolari di un diritto intangibile? Inoltre, in caso di fallimento del debitore sovraindebitato (per es., il socio illimitatamente responsabile che adisce la procedura ex. L.3/2012- di società poi dichiarata fallita), ci sarebbero problemi di utilizzo degli istituti previsti per le procedure concorsuali classiche. Molto interessante, per gli sviluppi sia teorici che operativi, il pensiero di chi vede le varie forme di composizione negoziale della crisi, introdotte a più riprese e in maniera poco organica nell ordinamento italiano, come parti di un microsistema in via di composizione, caratterizzato da: l elemento negoziale tra debitore e creditori, volontario; il carattere universale della crisi, che coinvolge il patrimonio del debitore e gli aspetti soggettivi di quest ultimo e dei suoi creditori; la garanzia di trasparenza e correttezza nel raggiungimento dell accordo, sancita dalla presenza (sia

4 pur non invasiva) del giudice. Tale unitarietà complessiva permetterebbe un osmosi nell utilizzo delle norme presenti nei vari istituti. Come detto in precedenza, la L.3/2012, utile per gestire situazioni di crisi finanziaria di moltissimi operatori, soprattutto medio piccoli, è entrata in vigore il 29 febbraio 2012. La stessa legge condiziona la sua operatività a decreti ministeriali di attuazione che dovevano essere emanati entro il 30 maggio 2012. Tale termine è abbondantemente scaduto ed uno strumento così necessario- è al momento inutilizzabile. Forse si attende la conversione di un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri del 9.3.2012, di modifica alla L.3/2012; ma è molto difficile che ciò avvenga nella presente legislatura. Nel frattempo in Italia E allarme rosso sui mancati pagamenti fra le imprese, che nei primi 5 mesi del 2012 sono cresciuti del 47%. Le aziende non incassano più e le fatture da pagare restano nel cassetto. Lo rivela un'indagine di Unimpresa, incrociando i dati delle 130.000 associate, che individua tre motivi in particolare: il crollo dei consumi, la stretta ai prestiti bancari e i crediti della Pubblica amministrazione congelati 2. Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. Giovanni Matteucci 2 http://www.repubblica.it/economia/2012/06/23/news

5 Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011) (GU n. 24 del 30-1- 2012 ) Entrata in vigore 29.02.2012 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Art. 6 - Finalità 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. 2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Art. 7 - Presupposti di ammissibilità 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. 2. La proposta è ammissibile quando il debitore: a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

6 b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi. Art. 8 - Contenuto dell'accordo 1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. 2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili. Art. 9 - Deposito della proposta di accordo 1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. 2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. Art. 10 - Procedimento 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

7 Art. 11 - Raggiungimento dell'accordo 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata. 2. Ai fini dell'omologazione, di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti. 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Art. 12 - Omologazione dell'accordo 1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3. 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. 5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Art. 13 - Esecuzione dell'accordo 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo. 4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli. Art. 14 - Impugnazione e risoluzione dell'accordo

8 1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. 2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Art. 15 - Organismi di composizione della crisi 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 16 - Iscrizione nel registro 1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni. Art. 17 - Compiti dell'organismo di composizione della crisi 1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo. 2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

9 3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo. Art. 18 - Accesso alle banche dati pubbliche 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. Art. 19 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, é punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali 1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data e la decorrenza dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi. 2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

10 3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi. 4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. Capo III ENTRATA IN VIGORE Art. 21 - Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 gennaio 2012 Visto, il Guardasigilli: Severino NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 307 ): Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008. Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 23 settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre 2008; 14, 21 gennaio; 11 e 17 marzo 2009. Relazione scritta annunciata il 26 marzo 2009 (atto n. 307- A) relatore sen. Mazzatorta. Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1 aprile 2009. Camera dei deputati (atto n. 2364 ): Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e questioni regionali. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 23, 29 aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17, 18, 23 giugno; 2, 8,15, 30 luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27 maggio; 30 luglio 2010. Nuovamente assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede legislativa il 24 marzo 2011. Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo; 13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 2011. Senato della Repubblica (atto n 307- B): Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 10 gennaio 2012. Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 gennaio 2012. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 12 gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012.