Il Disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori nell impresa

Documenti analoghi
Partecipazione dei lavoratori agli utili d impresa Federturismo Confindustria Roma, 23 settembre 2009

d iniziativa dei senatori SACCONI, ICHINO, GATTI, MUSSOLINI, BERGER, Mario FERRARA, PAGANO, PICCINELLI e SERAFINI

La partecipazione dei lavoratori:

LANZILLOTTA, SUSTA, GIANNINI, DALLA ZUANNA, DELLA VEDOVA, OLIVERO, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D ONGHIA, MARAN, MERLONI, ROMANO

Documento aggiornato al 18 marzo

Misurazione della rappresentatività.

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata POLVERINI

Articolo Proclamazione dello sciopero aziendale nel settore dei trasporti pubblici

(Schema D.lgs ) Schema di decreto legislativo. Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2000.

Audizione del 4 marzo 2014 Maurizio Petriccioli, Segretario confederale della Cisl

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI GRANDI CITTA

Source: (page consulted on the 19 th of Jan 2010)

Start up innovative: la disciplina del lavoro nel nuovo modello societario

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NEL DLGS 165/2001. Stralcio

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI

Capo VI Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

DECRETO 30 aprile (GU n.105 del ) 10/05/2019, 15:39

PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL ART. 43 DEL D.LGS. 165/2001

REGOLAMENTO ELETTORALE

PROVINCIA DI VICENZA

La disciplina legale e contrattuale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

SOMMARIO CAPO I FINALITA E DEFINIZIONI CAPO II RIDUZIONE DI ALIQUOTA E SOGGETTI BENEFICIARI

L. n. 92 del 28 giugno 2012: Art. 4 commi dal 51 al In linea con le indicazioni dell'unione europea, per apprendimento permanente si intende

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL ART. 43 DEL D.LGS.

Titolo I Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

Regolamento relativo all istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito: accesso anche per i dirigenti e modalità di erogazione

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

PROGETTO ETS SVILUPPO IN- RETE AI SENSI DELL ARTICOLO 72 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.117/2017 ANNUALITA 2017.

Bergamo, 18 luglio 2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il welfare aziendale

TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6 (Direttore di Dipartimento Attribuzioni)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APRILE Proposta di revisione del testo statutario con modifica di alcuni articoli:

A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PILOTI PER LA COSTITUZIONE

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina

Regolamento. Consulta Regionale. dei Costruttori di Impianti delle Marche

Area Organizzazione Via Sant Andrea delle Fratte, Roma Tel fax

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

Relazione della I Commissione permanente

D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168

REGOLAMENTO SOCI SOVVENTORI E EMISSIONE CAPITALE SOVVENTORI

La rappresentanza sindacale all interno dell impresa

PROVINCIA DI VICENZA

Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l acquisizione

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

OGGETTO: Nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali.

Un efficace attività sindacale:sviluppo e formazione delegati A.S.M.O.O.I.

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE TITOLO I

I benefici fiscali e contributivi della detassazione dei premi di risultato erogati per il tramite della contrattazione di secondo livello.

4. Parti del Term Sheet e strumenti finanziari oggetto dello stesso e del Patto Parasociale

R&A. Mettersi in proprio: un impresa possibile! Vantaggi e svantaggi delle tipologie societarie alla luce del nuovo diritto R&A

ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA DI ESPRESSIONE DEL VOTO E DI ANNOTAZIONE NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

REGOLAMENTO SOCI SOVVENTORI E EMISSIONE CAPITALE SOVVENTORI

FEDERMANAGER PARMA REGOLAMENTO. Delibera del Consiglio Direttivo del ed approvato nella Assemblea Ordinaria del

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE

I punti qualificanti del nuovo accordo riguardano: Misurazione della rappresentatività Peso della rappresentatività; Nuove modalità di voto Rsu;

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE "CENTRO STUDI SULL UNIONE EUROPEA"

Bozza provvisoria SENATO DELLA REPUBBLICA XVI

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE LAZIO

Pesaro, 7 dicembre Regolamento di funzionamento della R.S.U. del Comune di Pesaro

Premi di produttività 2016: torna la tassazione agevolata

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL SETTIMO PUNTO

SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2018, N.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTO l articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL TERZO PUNTO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

CHL S.p.A. Emittente: CHL S.p.A. Sito Web: Esercizio Sociale a cui si riferisce la Relazione: 01/01/ /12/2012

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

SPA: Società per azioni

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2014, N. 1

La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: dalle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) alle rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

DETASSAZIONE e WELFARE NELLA LEGGE DI STABILITA'

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 14 DEL 31/05/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE

Disegno di legge. Istituzione del nuovo Comune Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.

CODICE CIVILE. con le parole «previste per la convocazione,».

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

Legge Stabilità 2016: potenziate le agevolazioni sui premi di produttività

Premio di produttività. Lorenzo Cicero Mefop

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del D.P.R. n.

Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La Contrattazione Collettiva di secondo livello

proposta di legge n. 94

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE -parte1-

ACCORDO INTERCONFEDERALE. tra. A.N.Fo.P. Associazione Nazionale Formatori Professionisti;

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ARTICOLO 113 DEL D. LGS N.50.

Punto 4 all ordine del giorno dell Assemblea Ordinaria. Proposte di modifica del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Transcript:

www.pietroichino.it Il Disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori nell impresa DISEGNO DI LEGGE Prima bozza provvisoria di testo unificato in materia di partecipazione dei lavoratori nell impresa - 18.V.09 Articolo 1 Contenuto del contratto istitutivo 1. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo volto a istituire una delle forme seguenti di informazione, consultazione, partecipazione, o coinvolgimento dei lavoratori nell andamento azienda, attraverso cui i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un influenza sulle decisioni concernenti l attività dell impresa: a) obblighi di informazione o consultazione a carico dell impresa stessa nei confronti delle organizzazioni sindacali stesse, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, in conformità con il diritto comunitario laddove esso ponga disposizioni vincolanti in proposito; b) procedure di verifica dell applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle corrispondenti prerogative; c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo o controllo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione delle pari opportunità, le forme di remunerazione

collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell impresa; d) controllo sull andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza; e) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell impresa; f) distribuzione di azioni o quote del capitale societario ai lavoratori, con o senza partecipazione di loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione; g) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario; h) la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell articolo 3; i) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell impresa attraverso la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure associazioni di lavoratori, che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell impresa. Articolo 2 Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo 1. Il contratto istitutivo di una delle forme di partecipazione di cui alle lettere g), h) o i) dell articolo 1 può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell impresa a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, secondo la disciplina di fonte collettiva della rappresentatività sindacale applicabile nell impresa, sia dotata di rappresentatività maggioritaria; b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti

sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell impresa, entro l ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi. [formulazione alternativa: b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che possa considerarsi maggioritaria sulla base di un indice composto per metà sulla base del risultato elettorale nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell'impresa, entro l'ultimo triennio, e per metà sulla base del numero degli iscritti.] 2. In difetto della disciplina di fonte collettiva di cui alla lettera a) e del requisito di cui alla lettera b), il contratto istitutivo di una delle forme di partecipazione di cui alle lettere g), h) o i) dell articolo 1, stipulato da qualsiasi organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali, deve essere sottoposto a referendum tra tutti i dipendenti dell impresa. 3. Il referendum di cui al comma precedente è regolato mediante accordo tra l impresa e le rappresentanze sindacali costituite presso di essa. In difetto di accordo applicabile, il referendum è organizzato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione firmataria del contratto istitutivo e da altrettanti membri designati dall impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell impresa. Allo scrutinio dei voti possono asssistere tutti i dipendenti dell impresa. L eventuale controversia concernente l esercizio del diritto di voto da parte di ciascun dipendente dell impresa, o il corretto scrutinio dei voti, è risolta dalla Direzione provinciale per l impiego, previa costituzione del contraddittorio tra la parte ricorrente, l impresa e tutte le organizzazioni sindacali interessate. Articolo 3 Consigli di sorveglianza

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell 8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409- quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell articolo 2 deve essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza. 2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante lo stesso accordo aziendale. Qualora nell impresa sia stato attivato un piano di azionariato di cui all articolo 4, almeno un posto nel Consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano. Articolo 4 Partecipazione azionaria dei lavoratori 1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l accesso privilegiato dei dipendenti dell impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare. 2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell articolo 2 può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare. 3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell impresa, secondo quanto previsto dai

due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell articolo 2441 del codice civile. 4. Le disposizioni di cui all articolo 51, commi 2, lettere g) e g-bis) e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti a norma del secondo comma. A tal fine, l importo massimo di cui alla lettera g) del comma 2 dell articolo 51 del detto testo unico è fissato in 2600 euro e il periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera è fissato in quattro anni. 5. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti di fedeltà concessi agli aderenti al piano. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell articolo 51, comma 2-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, destinati alla sottoscrizione di azioni dell impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell impresa. 6. Gli importi versati dai dipendenti dell impresa aderenti al piano di partecipazione azionaria, diversi da quelli di cui al comma 4 e fino a un massimo di 5200 euro, danno diritto a una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento degli importi stessi. Articolo 5 Partecipazione al finanziamento e al risultato di piani industriali 1. Mediante il contratto aziendale stipulato a norma dell articolo 2 possono essere disposti: a) il differimento di una parte della retribuzione dei dipendenti dell impresa al raggiungimento di determinati obiettivi oggettivamente verificabili; b) forme di organizzazione del lavoro o della distribuzione dei tempi di lavoro diverse da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale eventualmente applicabile.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma la pattuizione deve disporre anche l attribuzione ai dipendenti, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, di una parte predeterminata del risultato operativo lordo imputabile al successo dell iniziativa. 3. I rappresentanti sindacali che hanno partecipato alla stipulazione del contratto aziendale di cui al primo comma hanno diritto di accedere immediatamente a tutte le informazioni di cui l impresa dispone circa l andamento del piano industriale oggetto dell accordo. Il diniego di accesso o la reticenza in proposito da parte dei responsabili dell impresa costituisce comportamento antisindacale a norma dell articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300. 4. Quanto erogato ai dipendenti a titolo di partecipazione al risultato del piano industriale, in attuazione della clausola collettiva di cui al primo comma, non concorre a costituire la retribuzione imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.