Indennizzo diretto: 1) Improponibilità della domanda ex art. 149 D.Lgs.209/2005 se la richiesta di risarcimento danni è stata erroneamente inoltrata, per conoscenza, a società diversa da quella che garantiva il veicolo del responsabile civile; 2) inammissibilità della domanda volta al solo accertamento della responsabilità del conducente il veicolo antagonista; 3) foro del consumatore; 4) Litisconsorzio necessario: insussistenza; 5) requisiti della messa in mora inviata al solo responsabile civile (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 16.02.2011). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA 1 / 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA 2 / 15
Nella causa iscritta al n. 4816/010 RGNR assegnata a sentenza il 16/2/011 promossa da EEE CCC nata a Ischia il cod. fisc... rapp.ta e difesa dall'avv. Ccc Ggg (Cod.Fisc...) presso il cui studio in xxx al Corso xxx elett.te domicilia giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione notificato; - parte attrice - CONTRO CCC SSS nato a San Giuseppe vesuviano il Cod. Fisc.xxx rapp.to e difeso daii'avv. Fff Aaa ( Cod. Fisc...), presso il cui studio elett.te domicilia in san Giuseppe vesuviano alla Via xxx, xx, 3 / 15
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; - parte convenuta - NONCHE' SPA MILANO ASS.NI in persona del legale rapp.te, con sede in Milano alla via Senigallia, 12/2; Parte convenuta contumace OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale 4 / 15
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo ari 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 tenuto conto dell'art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado. Della domanda proposta da EEE CCC con l'atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato per l'udienza del 29/11/010, volta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 149 del dlgvo 209/05 e, quindi, previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di CCC SSS, la condanna della società convenuta, quale società assicuratrice che garantiva per la RCA il veicolo di parte attrice al risarcimento in suo favore nella misura di euro 1.100,00 oltre alla indennità da sosta tecnica, gli interessi legali dal fatto al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, va dichiarata l'improponibilità ed improcedibilità. 5 / 15
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della spa MILANO ASS.NI non costituita sebbene correttamente "vocata in ius". Per la decisione della questione va evidenziato quanto segue: L'attore ha agito in giudizio invocando l'applicazione dell'art. 149 del d.i.g.vo 209/05 il quale espressamente dispone che: " In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale 6 / 15
liquidazione definitiva del danno. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria. impresa di assicurazione L impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando in ogni caso la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto" Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all'esercizio dell'azione giudiziaria, l'art. 149 opera un rinvio all'art. 145 del D. Lgs 209/2005 il quale statuisce che "nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 e nell'art. 148 dello stesso D.lgs (laddove al comma i prevede che "Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto ai risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro" Ed al comma 2 "L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l' indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia 7 / 15
della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione"). Ricostruito in tal modo il quadro normativo di riferimento, non può permanere alcun dubbio in ordine alla intenzione del legislatore di subordinare la proponibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento con le forme dell'indennizzo diretto, alla trasmissione della lettera di costituzione in mora, anche alla società assicuratrice che garantiva per la RCA il veicolo antagonista. Nel caso di specie, risulta provato che, erroneamente, tale missiva è stata inoltrata ad una società diversa. Conseguentemente, l'azione giudiziaria, cosi come proposta deve ritenersi improponibile. 8 / 15
Va, ugualmente, respinta la richiesta formulata dal procuratore di parte attrice di revoca della ordinanza con la quale il magistrato aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, sul presupposto della possibilità di esaminare la sola richiesta di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo antagonista, per le seguenti ragioni: Nell'azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento del risarcimento con le forme dell'indennizzo diretto, secondo l'orientamento di questo magistrato, conforme all'orientamento di altri giudici di merito (non essendo ancora intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione sul punto), non vi è litisconsorzio necessario con il presunto responsabile civile, così come, invece, deve esserci nella ipotesi in cui si agisca con le forme ordinarie riprese dall'art. 148 del d.lgvo 209/05. L'accertamento della responsabilità del terzo, addirittura, secondo parte della giurisprudenza di merito, in tale giudizio, dovrebbe ritenersi inammissibile, posto che, come da pronunce esaminate, tale azione trova le sue radici ed il fondamento nella esistenza del contratto di assicurazione tra il danneggiato e la società obbligata ex lege al risarcimento. 9 / 15
Tanto è vieppiù vero, in considerazione del fatto che, per la procedura in esame, può invocarsi il foro del consumatore. Conseguentemente, il danneggiato, riconosciuta dalla Corte Costituzionale, la sopravvivenza del cd. "doppio binario" per poter ottenere il risarcimento, qualora intenda ottenere una pronuncia opponibile al terzo, non deve agire secondo le forme di cui all'art. 149 del d.lgvo 209/05 bensì con quelle ordinarie ex art. 148 del d.lgvo 209/05. Ne consegue che, la richiesta di accertamento di responsabilità nel giudizio di risarcimento per ottenere l'indennizzo diretto, costituisce una forzatura, comunque, giustificata, allo stato, dalla incertezza normativa sul punto e dalla diversa interpretazione delle norme. 10 / 15
Ciò detto, appare chiaro che, la richiesta di prosecuzione del giudizio, nel caso per cui si discute, solo per l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo danneggiante, deve ritenersi inammissibile. Del resto, tale richiesta, è stata formulata da parte attrice come pregiudiziale alla possibilità di ottenere il risarcimento del danno e quindi funzionalmente preordinata e collegata alla richiesta di risarcimento integrale del danno e non già come domanda autonoma, scollegata dalla richiesta di indennizzo. A quanto sopra va aggiunto che, la richiesta di accertamento della responsabilità, dovrebbe comunque dichiararsi improponibile mancando la regolare costituzione in mora specifica del convenuto. Agli atti della signora EEE CCC, vi è una lettera indirizzata al CCC ma contenente la richiesta di 11 / 15
trasmissione dei dati circa la copertura assicurativa del proprio veicolo, con minaccia di azione giudiziaria nei suoi confronti, solo per l'ipotesi in cui, tali dati non fossero stati comunicati. La successiva lettera di costituzione in mora (indirizzata alle società assicuratrici), lascia desumere che il riscontro a quella missiva ci sia stata, con la ovvia conseguenza che, il contenuto di quella lettera di costituzione in mora, carente degli elementi essenziali di cui alla normativa vigente (indicazione del codice fiscale del danneggiato e della specifica richiesta di risarcimento del danno) non può ritenersi idonea a consentire la successiva domanda di accertamento della responsabilità del destinatario. Per quanto innanzi, delle domande proposte va ritenuta l'improcedibilità e la improponibilità. Tenuto conto della particolarità della questione di diritto trattata; della novità della materia: della divergenza di orientamento giurisprudenziale di merito, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. 12 / 15
P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EEE CCC nei confronti della SPA MILANO ASS.N1, e nei confronti di CCC SSS così provvede: - Dichiara la contumacia della spa MILANO ASS.NI; 13 / 15
- Dichiara la improponibilità della domanda Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ottaviano il 16/2/011 IL GIUDICE DI PACE 14 / 15
Dott.ssa Maria Cuomo 15 / 15