Istituzione della commissione Antimafia in seno al Consiglio regionale della Lombardia



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Consiglio Regionale della Lombardia Istituzione della commissione Antimafia in seno al Consiglio regionale della Lombardia I nuovi modelli economici e finanziari, la globalizzazione e la smaterializzazione dei capitali porta al diffondersi degli interessi economici a livello nazionale ed internazionale. I dati della Commissione Parlamentare Antimafia parlano di una propagazione del fenomeno mafioso anche al nord. I flussi economici che transitano sulla Lombardia, la fiorente attività produttiva, i grandi appalti pubblici rendono Milano e la Lombardia un interessante terreno di conquista. E proprio la specializzazione finanziaria, di snodo verso l Europa rende il capoluogo lombardo appetibile, e quindi, Milano diventa la seconda capitale della mafia. Al di là delle attività illecite la nostra regione ha il vantaggio di poter fornire l infrastruttura per reinvestire i proventi dai traffici in attività lecite o presunte tali che fungono da lavatrice per gli ingenti quantitativi di denaro sporco che deve essere ripulito. L avvicinarsi di expo 2015 impone di aumentare la soglia di attenzione sul fenomeno e attrezzarsi, anche sul fronte politico al fine da contrastare al meglio il fenomeno dell infiltrazione mafiosa. Per questo motivo questo PDL si propone di istituire in seno al consiglio regionale della Lombardia quna commissione antimafia per istituire uno strumento di controllo e verifica che abbia titolo nel contrastare il fenomeno dell infiltrazione mafiosa. Nell articolo 1 si definiscono la costituzione e la composizione della commissione Nell articolo 2 viene definito la disciplina di riferimento Nell articolo 3 sono definite le competenze Nell articolo 4 si chiariscono i rapporti con le istituzioni e gli altri organismi nazionali ed extra nazionali Nell articolo 5 viene definito l esercizio delle funzioni Nell articolo 6 viene definito il modo con cui la commissione relazionerà sul suo operato Nell articolo 7 viene definita la tutela delle informazioni Nell articolo 8 viene definita l organizzazione della commissione per l espletamento delle sue funzioni Nell articolo 9 si definisce la norma finanziaria Nell articolo 10 si stabiliscono i tempi e i modi dell entrata in vigore della presente legge.

Progetto di Legge Regionale Istituzione della commissione Antimafia in seno al Consiglio regionale della Lombardia Di iniziativa del Consigliere Marcello Saponaro

Art. 1 Istituzione 1. E' istituita, in seno al Consiglio regionale, la commissione Antimafia contro il fenomeno della mafia in Lombardia. L effettiva costituzione deve avvenire entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. 2. La Commissione consiliare Antimafia ha carattere permanente e viene rinnovata ad ogni inizio di legislatura. Art. 2 Disciplina di riferimento 1. Ai fini della costituzione, composizione e funzionamento della commissione consiliare Antimafia si applicano le vigenti disposizioni previste dal Regolamento generale del Consiglio regionale della Lombardia per le commissioni consiliari permanenti. Art. 3 Competenze 1. Spetta alla commissione consiliare Antimafia vigilare sulle attività esercitate dalla Regione e dagli enti del sistema regionale di cui all allegato A della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, in ordine: a) a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari esaminando la diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione; b) alla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati, nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti; c) alla piena attuazione di ogni legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia; 2. Alla Commissione compete inoltre: a) la verifica della congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo al fine di rendere più coordinata ed incisiva l iniziativa della Regione e degli altri enti costituenti il sistema regionale nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata; b) la formulazione di proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura civica e di rispetto della legge nella società lombarda;

c) consultare e collaborare con gli enti locali per iniziative ed azioni su tutto il territorio regionale utili alla lotta antimafia; d) l attivazione di azioni sul territorio per coinvolgere tutte le realtà civiche ed associative che possano contribuire alle iniziative antimafia; e) la promozione di convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali, culturali e giurisdizionali operanti nella Regione, nel quadro delle finalità della presente legge; f) segnalare casi per i quali la Regione debba costituirsi parte civile per processi riguardanti fatti di mafia o criminalità organizzata verificatisi nel proprio territorio. Art. 4 Rapporti con altre istituzioni ed altri organismi nazionali ed extra nazionali 1. La Commissione, anche tramite la Presidenza del Consiglio regionale, promuove il confronto e la collaborazione con altri soggetti ed organismi nazionali ed extra nazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi di competenza della Regione Lombardia. 2. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere istituita ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 132 cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze. Art. 5 Esercizio delle funzioni 1. La Commissione esercita le funzioni di vigilanza di cui alla presente legge, di propria iniziativa, ovvero su segnalazione anche di enti privati, associazioni o singoli cittadini, previa in tali casi certa identificazione e verifica dell attendibilità. 2. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può: a) promuovere verifiche presso la Regione e gli enti del sistema regionale di cui all allegato A della l.r. 30/2006 chiedendo la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività degli stessi; b) disporre l audizione di pubblici amministratori e di dipendenti dell Amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a);

c) sollecitare gli organi competenti affinché adottino ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle verifiche ed al relativo esito. 3. La trasmissione dei documenti e degli atti richiesti dalla commissione antimafia deve avvenire con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di accesso a favore dei consiglieri regionali 4. Gli organi dell'amministrazione regionale e quelli degli enti menzionati alla lettera a) del comma 1 sono tenuti a collaborare con la commissione regionale Antimafia, ottemperando alle sue richieste e fornendo alla stessa ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge. 5. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza la commissione regionale Antimafia può verificare l utilizzazione, da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all allegato A della l.r. 30/2006 nonché la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali sono state disposte, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extra regionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell'attività d'impresa. Art. 6 Relazioni 1. La commissione consiliare Antimafia relaziona annualmente all'assemblea regionale sulla propria attività. 2. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un gruppo consiliare, può invitare, in qualunque momento, la commissione consiliare Antimafia, a presentare relazioni in merito all attività in corso. Art. 7 Tutela delle informazioni 1. I componenti della commissione consiliare Antimafia, nonché coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la commissione stessa sono tenuti: a) al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la commissione Antimafia stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle attività in corso;

b) al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali con particolare riguardo ai dati dei singoli cittadini ed a quelli riguardanti l iniziativa economica ed i mercati finanziari; c) alla riservatezza ed al segreto nei casi previsti dalla legge. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili del trattamento dei dati cui accedono e non possono utilizzare i dati stessi per finalità che siano non pertinenti od eccedenti l esercizio delle funzioni. Art. 8 Organizzazione 1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione consiliare Antimafia fruisce di personale, nonché di risorse locali e strumenti operativi messi a disposizione dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 2. In aggiunta alle ordinarie forme di dotazione di personale, qualora fosse necessario assicurare la disponibilità delle professionalità necessarie per l espletamento delle funzioni previste in capo alla commissione consiliare Antimafia, la commissione può chiedere, previa intesa con la Presidenza dell'assemblea, di avvalersi di personale proveniente dal ruolo della Giunta regionale, nonché da altre amministrazioni, anche statali, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di personale ed organizzazione. Art. 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2009 e per gli anni successivi con la legge di bilancio Art. 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione