DOSSIER * Considerazioni sul voto anticipato

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DOSSIER * Considerazioni sul voto anticipato Cosa dice la Costituzione: L articolo 61 della Costituzione stabilisce che: Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Le Camere vengono sciolte da un decreto del Presidente della Repubblica, che poi firma il decreto con cui il presidente del Consiglio indice le elezioni in un arco di tempo compreso tra i 45 e i 70 giorni dallo scioglimento delle Camere (come previsto dal combinato disposto dell'articolo 61 della Costituzione e dal DpR 5 febbraio 1948, n. 26). Prima che si vada al voto, devono necessariamente passare almeno 45 giorni (e massimo 70), dal momento dello scioglimento delle Camere. In realtà, però, servono almeno 60 giorni prima di tornare alle urne, così che anche gli italiani all'estero possano votare. Per votare entro il 13 ottobre, le Camere dovrebbero essere sciolte a ridosso di Ferragosto; per andare alle urne il 20 ottobre, invece, le Camere verrebbero sciolte dopo Ferragosto; per votare l'ultima domenica di ottobre (27), invece, è necessario che la crisi avvenga non più tardi del 27-28 agosto. Altre date importanti da tenere in considerazione: - L articolo 61 Cost. stabilisce che la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni; - Il deposito dei simboli presso il Ministero degli Interni deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44 e non oltre le ore 16 del 42 giorno antecedente quello della votazione (articolo 15 DpR 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.i.); - Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione (art. 20 DpR 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.i.). Tenendo quindi conto delle tre date di cui si parla per un voto anticipato entro l anno, vediamo i tre possibili calendari tecnici per le principali operazioni elettorali. Legenda comune: Scioglimento - 60 giorno antecedente voto Voto, considerando 60 giorni Prima seduta camere: entro il 20 giorno dalle elezioni Deposito liste: 34-35 giorno antecedente voto Deposito simboli: 42-44 giorno antecedente voto

IPOTESI 1: ELEZIONI IL 13 OTTOBRE AGOSTO lun mar mer giov ven sab dom 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SETTEMBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OTTOBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOVEMBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Scioglimento - 60 giorno antecedente voto Voto, considerando 60 giorni Prima seduta camere: entro il 20 giorno dalle elezioni Deposito liste: 34-35 giorno antecedente voto Deposito simboli: 42-44 giorno antecedente voto

IPOTESI 2: ELEZIONI IL 20 OTTOBRE AGOSTO lun mar mer giov ven sab dom 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SETTEMBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OTTOBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOVEMBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Scioglimento - 60 giorno antecedente voto Voto, considerando 60 giorni Prima seduta camere: entro il 20 giorno dalle elezioni Deposito liste: 34-35 giorno antecedente voto Deposito simboli: 42-44 giorno antecedente voto

IPOTESI 3: ELEZIONI IL 27 OTTOBRE AGOSTO lun mar mer giov ven sab dom 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SETTEMBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OTTOBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOVEMBRE lun mar mer giov ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Scioglimento - 60 giorno antecedente voto Voto, considerando 60 giorni Prima seduta camere: entro il 20 giorno dalle elezioni Deposito liste: 34-35 giorno antecedente voto Deposito simboli: 42-44 giorno antecedente voto

Raccolta firme: Cosa dice la legge elettorale della Camera Art. 18-bis del DpR 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.i. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (quindi da 750 a 100, ndr). Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Quindi: Circoscrizione Collegi plurinominali 2/3 dei collegi Tutti i collegi plurinom Firme Firme min max 2/3 collegi plurinominali Firme Firme min max Abruzzo 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Basilicata 1 1 750 1.000 750 1.000 Calabria 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Campania 1 3 2 2.250 3.000 1.500 2.000 Campania 2 3 2 2.250 3.000 1.500 2.000 Emilia Romagna 4 3 3.000 4.000 2.250 3.000 Friuli Venezia Giulia 1 1 750 1.000 750 1.000 Lazio 1 3 2 2.250 3.000 1.500 2.000 Lazio 2 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Liguria 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Lombardia 1 4 3 3.000 4.000 2.250 3.000 Lombardia 2 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Lombardia 3 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Lombardia 4 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Marche 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Molise 1 1 750 1.000 750 1.000 Piemonte 1 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Piemonte 2 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Puglia 4 3 3.000 4.000 2.250 3.000 Sardegna 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Sicilia 1 3 2 2.250 3.000 1.500 2.000 Sicilia 2 3 2 2.250 3.000 1.500 2.000 Toscana 4 3 3.000 4.000 2.250 3.000 TAA/Südtirol 1 1 750 1.000 750 1.000 Umbria 1 1 750 1.000 750 1.000 Valle d'aosta 1 1 750 1.000 750 1.000 Veneto 1 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Veneto 2 3 2 2.250 3.000 1.500 2.000 TOTALE 64 54 48.000 64.000 40.500 54.000

Mentre, per il Senato: L articolo 9, comma 5 del DpR 20 dicembre 1993, n. 533 e s.m.i, stabilisce che: 5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Circoscrizione Collegi plurinom 2/3 dei collegi Tutti i collegi plurinom. Firme Firme minime massime necessarie necessarie 2/3 collegi plurinominali min per 2/3 collegi max 2/3 collegi Valle d'aosta 1 1 750 1.000 750 1.000 Piemonte 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Lombardia 5 4 3.750 5.000 3.000 4.000 TAA/Südtirol 1 1 750 1.000 750 1.000 Veneto 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Friuli Venezia Giulia 1 1 750 1.000 750 1.000 Liguria 1 1 750 1.000 750 1.000 Emilia Romagna 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Toscana 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Umbria 1 1 750 1.000 750 1.000 Marche 1 1 750 1.000 750 1.000 Lazio 3 2 2.250 3.000 1.500 2.000 Abruzzo 1 1 750 1.000 750 1.000 Molise 1 1 750 1.000 750 1.000 Campania 3 2 2.250 3.000 1.500 2.000 Puglia 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Basilicata 1 1 750 1.000 750 1.000 Calabria 1 1 750 1.000 750 1.000 Sicilia 2 2 1.500 2.000 1.500 2.000 Sardegna 1 1 750 1.000 750 1.000 TOTALE 34 31 25.500 34.000 23.250 31.000 Entro quando depositare le firme? In base al calendario delle operazioni elettorali ipotizzato in precedenza, le firme dovrebbero essere depositate: data ipotizzata voto: inizio deposito: ore 8 del termine deposito: ore 16 del 13 ottobre 8 settembre 9 settembre 20 ottobre 15 settembre 16 settembre 27 ottobre 22 settembre 23 settembre

MA ATTENZIONE! Le liste che - dovendo raccogliere le firme - non si presentano da sole, ma che intendono fare parte di una coalizione, hanno dei tempi di raccolta molto più ristretti. Infatti: - l articolo 14-bis del DpR 361/1957, stabilisce che, all atto del deposito dei simboli presso il Ministero dell Interno, i partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche ; - l articolo 18-bis del citato Dpr, stabilisce che le sottoscrizioni degli elettori della dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, devono essere apposte su moduli che rechino anche l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. Quindi, in caso di difficoltà politiche in seno alle nascenti coalizioni i tempi di raccolta firme si riducono, in prima battuta, tra la data di presentazione dei simboli al Ministero (e di definizione delle coalizioni) e quella di scadenza dei termini per il deposito dei documenti presso le Corti d Appello: data ipotizzata voto: Termine deposito simboli Termine deposito documenti 13 ottobre 30/31agosto 1 settembre 9 settembre 20 ottobre 6/7/8 settembre 16 settembre 27 ottobre 13/14/15 settembre 23 settembre Tali intervalli temporali possono subire ulteriori compressioni qualora non vi sia l accordo politico sull indicazione dei candidati nei collegi uninominali all interno dei collegi plurinominali. CHI E ESENTE DALLA RACCOLTA FIRME Se non dovesse intervenire un decreto legge ad hoc, l articolo 18-bis, comma 2 del Dpr 361/1957 e s.m.i precisa che: Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell articolo 14 [ ] Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.. Ma quali sono i gruppi presenti in Parlamento? CAMERA Forza Italia-Berlusconi Presidente Fratelli d'italia Lega-Salvini Premier MoVimento 5 Stelle Partito Democratico Liberi e Uguali (Gruppo in deroga ai sensi dell'art. 14, co.2, del Regolamento)

SENATO Forza Italia-Berlusconi Presidente Fratelli d'italia Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'azione MoVimento 5 Stelle Partito Democratico Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) Quindi, l applicazione stringente della norma vorrebbe che solamente Forza Italia-Berlusconi Presidente, Fratelli d'italia, Lega-Salvini Premier, MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico siano esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle politiche. A tali partiti potrebbe aggiungersi anche la SVP, che, oltre ad essere rappresentativa di minoranza linguistica riconosciuta, ha avuto un eletto al PE lo scorso 26.