Svizzera, sui redditi dei frontalieri la tassazione funziona così (2)

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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Dal mondo Svizzera, sui redditi dei frontalieri la tassazione funziona così (2) 13 Settembre 2011 Vivere in un Paese e lavorare in un altro è la condizione di molti connazionali e il caso elvetico è un nuovo esempio In base alla normativa comunitaria (articolo 1, lettera b, del regolamento n. 1408/71/CEE) è lavoratore frontaliero il lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro, dove torna quotidianamente o almeno una volta alla settimana. Le disposizioni convenzionali Il regime fiscale a cui sono soggetti i lavoratori frontalieri rinvia interamente alle convenzioni fiscali bilaterali sottoscritte dagli Stati membri per evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali. Ne deriva che i criteri impositivi possono considerare la tassazione del frontaliero nello Stato di residenza (es. convenzione franco-belga di doppia imposizione), nello Stato del luogo di lavoro (es. convenzione tra Paesi Bassi e Germania), o in entrambi (convenzione tra Svizzera e Germania), in virtù di quanto concordato nel rispetto della sovranità fiscale di ciascuno dei Paesi contraenti. Ciascuno Stato, infatti, conformemente alla propria legislazione in materia deve comunque evitare che il reddito transnazionale sia tassato due volte (doppia imposizione) e, pertanto, addiviene alla stipula delle convenzioni fiscali bilaterali, modulate secondo la convenzione modello dell'ocse che riguarda la doppia imposizione sul reddito e sul capitale. Le regole di tassazione secondo il modello Ocse La regola generale enunciata dal modello dell'ocse nel caso in cui la persona risieda in uno Stato e lavori in un altro prevede l'imposizione nello Stato del luogo di lavoro. L'articolo 15 della convenzione del modello dell'ocse stabilisce che le retribuzioni percepite da una persona residente in un Paese per il lavoro svolto in un altro Stato, siano sottoposte a tassazione in quest'ultimo, a condizione che il datore di lavoro sia residente in 1 di 5

questo Stato e che l'interessato sia presente per più di 183 giorni durante l'anno fiscale in questione. Invece, secondo l'articolo 18 della convenzione modello OCSE, le pensioni sono tassabili unicamente nel Paese di residenza del titolare. Le regole sul lavoro trasnfrontaliero Il regolamento specifico in materia di lavoro frontaliero, contenuto nei trattati interstatali di doppia imposizione, invece, attribuisce più spesso il diritto di tassazione allo Stato di residenza piuttosto che allo Stato del luogo di lavoro, quando il contribuente abita nella regione frontaliera di uno Stato e lavora nella regione frontaliera di un altro Stato, purchè il lavoratore ritorni regolarmente al suo domicilio. Se il luogo di residenza e/o quello di lavoro sono situati al di fuori della zona frontaliera, il reddito di lavoro viene tassato alla fonte, ossia nel Paese in cui il lavoratore è occupato. Le convenzioni volte a evitare la doppia imposizione implicano la compensazione fiscale transfrontaliera ossia una ripartizione delle risorse fiscali per annullare lo squilibrio tra gli oneri e le risorse delle collettività locali situate da una parte e dall'altra della frontiera. La Svizzera e la compensazione finanziaria Nel caso specifico della Svizzera, tale compensazione finanziaria, adottata a livello intercantonale, può concretizzarsi nel pagamento all'altro Stato, nel quadro dell'esecuzione di un accordo interstatale, di una percentuale della massa salariale lorda o netta dei redditi dei frontalieri, come nel sistema franco-svizzero, oppure di una percentuale delle imposte percepite, come nel sistema italo-svizzero. Nel sistema austro-svizzero e in quello tra la Germania e la Svizzera, poi, ciascuno Stato riscuote un'imposta sulla retribuzione dei lavoratori frontalieri secondo parametri predeterminati. Attualmente sono in corso lavori di negoziato tra governo italiano e svizzero sulle questioni connesse al lavoro frontaliero in quanto la situazione dei frontalieri abitanti nell'unione europea che si spostano per lavorare nella Confederazione elvetica presenta alcune notevoli peculiarità rispetto a quella dei frontalieri che lavorano e risiedono nell'unione europea. Con il referendum del 6 dicembre 1992, l'elettorato svizzero ha rifiutato l'accordo SEE tra la Comunità europea e l'associazione europea di libero scambio per cui la Svizzera è rimasta vincolata all'accordo di libero scambio del 1972. Malgrado l'esito negativo del referendum, il 31 ottobre 1994 il Consiglio dei ministri ha affidato alla Commissione il mandato di avviare negoziati con la Svizzera per la conclusione di accordi. Le convenzioni in materia sono le seguenti: 2 di 5

Francia- Svizzera Due casi diversi: imposta alla fonte per i lavoratori frontalieri occupati o residenti nel cantone di Ginevra; imposizione nello Stato di residenza per i frontalieri occupati o residenti nei cantoni confinanti con la Francia ad eccezione di Ginevra. 09.09.1966. Accordo del 29.01.1973 per i frontalieri occupati a Ginevra e accordo del 11.04.1983, articolo 1, per gli altri cantoni Svizzera- Germania Imposizione nel luogo di residenza, zona frontaliera di 30 km da entrambi i lati della frontiera, da cui un elenco di distretti. Il protocollo aggiuntivo del 1992 prevede un prelevamento del 4,5% alla fonte a partire dal 01.01.1994 11.08.1971, articolo 15, e protocollo aggiuntivo del 21.12.1992 Svizzera- Austria Imposizione nel luogo di residenza con possibilità di ripartire le imposte con un prelevamento alla fonte in Svizzera dell'1% sulla massa salariale, defalcando l'imposta di residenza (diritto riservato ai cantoni) 30.01.1974, articolo 15 La Convenzione tra Italia e Svizzera Secondo l'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'italia e la Svizzera, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'accordo tra l'italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della Convenzione stessa. L'Accordo del 3 ottobre 1974, ratificato con la legge 26 luglio 1975, n. 386, all articolo 1 prevede che i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta. Il ruolo del Mef nelle compensazioni finanziarie In attuazione di tale accordo, il ministero dell'economia e delle Finanze determina, con apposito decreto, i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie a favore dei comuni italiani di confine. Tale decreto emanato con cadenza biennale stabilisce il criterio di ripartizione delle somme affluite per compensazione 3 di 5

finanziaria a favore dei comuni, formalmente individuati come di confine, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dalla linea di confine con l'italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. La definizione di lavoratore frontaliero Nè la Convenzione né il citato Accordo forniscono una definizione di lavoratore frontaliero. Essa, comunque, può essere ricavata dall'accordo, in cui vengono dettate le norme in base alle quali i Cantoni svizzeri confinanti con l'italia (dei Grigioni, del Ticino e del Vallese) versano ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni. Sulla base dei rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi la nozione di frontaliero riguarda soltanto i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della fascia di 20 Km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l'italia. La normativa elvetica sui frontalieri L'Ufficio Federale della Migrazione svizzero definisce frontaliero: "un cittadino del'ue/aels che risiede in uno Stato dell'ue/aels ed esercita un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera". Sono parte dell'ue-17/aels i seguenti Stati: Francia, Germania, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Cipro e Malta, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. A seguito dell'accordo del 21 giugno 1999 con l'unione europea sulla libera circolazione delle persone, dal 1 giugno 2007 (allo scadere del periodo transitorio dell'accordo del 21 giugno 1999, in vigore dal 1 giugno 2002 tra la Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone) per i cittadini degli Stati dell'unione europea, le zone di frontiera sono soppresse e non sono più determinanti per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Le conseguenze di rilevo della soppressione Dal 1 giugno 2007 sono state quindi abolite le zone frontaliere per i cittadini dell UE-17/AELS, che possono esercitare un attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera pur mantenendo la residenza principale in uno Stato dell'ue/aels (mobilità geografica e professionale completa). Dalla stessa data : è stato abolito il limite sul numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini dell'ue-17/aels che intendono esercitare un attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera; i lavoratori dell UE-17/AELS assunti da un datore di lavoro Svizzero per una durata massima di tre mesi per anno civile non necessitano di un permesso. i soggiorni di durata superiore a tre mesi in vista dell esercizio di un attività lucrativa restano soggetti a permesso, ma non a contingenti. Le conseguenze sul trattamento fiscale delle attività economiche La soppressione delle zone di frontiera con la Svizzera incide sulla mobilità geografica dei frontalieri e sulla loro capacità di esercitare un'attività economica su tutto il territorio dello Stato di lavoro ma non assume rilevo ai fini del trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente prestato dal lavoratori frontalieri che 4 di 5

continua ad essere disciplinato nei limiti e nei termini di cui al citato Accordo bilaterale del 3 ottobre 1974. La tassazione del reddito in Italia Per quanto riguarda la tassazione del reddito in Italia, l'articolo 2, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 1, comma 398 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che per gli anni a partire dal 2003 e fino al 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. Una norma di analogo contenuto è stata, infine, introdotta per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. FOCUS 1 Austria, sui redditi dei frontalieri, la tassazione dei frontalieri funziona così di Antonina Giordano URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/svizzera-sui-redditi-dei-frontalieri-tassazione-funziona-cosi- 2 5 di 5