Transazione giudiziale col soggetto che rivendica l'assunzione

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Transazione giudiziale col soggetto che rivendica l'assunzione di Giovanni Mocci Pubblicato il 30 agosto 2010 è ricorrente che l azienda sia parte convenuta in giudizi innescati da persone fisiche che seppure dipendenti di ditte fornitrici della azienda stessa rivendichino, nei fatti, di avere costituito un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con il committente del proprio datore di lavoro, in quanto, a loro avviso, la prestazione lavorativa è stata effettivamente eseguita presso il committente medesimo e sotto il coordinamento dell attività lavorativa di quest ultimo Nella prassi della gestione del personale, è ricorrente che l azienda sia parte convenuta in giudizi innescati innanzi al giudice da talune persone fisiche che seppure dipendenti di ditte fornitrici della azienda stessa rivendichino, nei fatti, di avere costituito un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con il committente del proprio datore di lavoro, in quanto, a loro avviso, la prestazione lavorativa è stata effettivamente eseguita presso il committente medesimo e sotto il coordinamento dell attività lavorativa di quest ultimo. In sede giudiziale, le persone di cui trattasi, per altro, possono chiedere al giudice la condanna della convenuta alla ammissione nel posto di lavoro e alla corresponsione di 1

tutte le retribuzioni risultanti dall applicazione dei contratti collettivi e degli accordi integrativi. In sede di transazione giudiziale, è possibile che la parte convenuta e la parte attrice pervengano all accordo con il quale quest ultima dichiara di non avere null altro a che pretendere dalla resistente in relazione ai fatti dedotti nel giudizio e rinunzia ad ogni e qualsiasi pretesa e ad ogni connessa azione, anche di natura risarcitoria, retributiva, contributiva, anche di danno contributivo, o previdenziale o di pagamento di indennità comunque qualificate che tuttavia trovino la loro fonte, anche occasionale, nei fatti oggetto del giudizio nei confronti della resistente. In tale contesto, può risultare utile verificare se, con riferimento alle somme spettanti in base alla transazione giudiziale, possa o no trovare applicazione il criterio della tassazione separata fissato dall art.17 del DPR 917/86 ritenendo che sia irrilevante il fatto che la transazione medesima intervenga o no con un soggetto qualificato come pregresso datore di lavoro. In proposito, ragioni sia di tipo sistematico, in relazione alla lettera delle disposizioni tributarie in materia, che di tipo logico, in considerazione delle ipotesi di transazione giudiziarie generalmente invalse, che hanno carattere novativo, tendenti cioè a regolare l an, del rapporto giuridico precedente e non il quantum, inducono a ritenere maggiormente rispondente alla situazione conciliativa innanzi descritta 2

l applicazione alle somme da essa derivanti del regime fiscale delineato dall art.25 del DPR 600/73 per le obbligazioni di fare, non fare o permettere. In proposito, si fa presente quanto appresso. 1. Nel caso in cui la fonte dell erogazione sia un atto transattivo, perché si possa applicare la tassazione separata ai sensi dell art.17, c. 1, lett. a), del DPR 917/86 è necessario che la somma da essa derivante sia relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro. Anche nel caso delle somme transattive riconosciute in via transattiva nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la lettera c) del citato art.17 prevede la tassazione separata in relazione alla risoluzione di detti rapporti. Nel caso di specie, siamo di fronte ad una transazione cosiddetta novativa finalizzata a comporre non già la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la controversia cui questa ha dato luogo e che le parti stesse intendono definire, senza accertare la situazione giuridica preesistente, bensì disponendo di essa mediante le reciproche concessioni le quali sono da porsi in relazione non ai diritti e agli obblighi effettivamente e sostanzialmente 3

spettanti alle parti, ma alle pretese dedotte e alle correlative contestazioni giudizialmente proposte. In sostanza, la transazione in parola non può dar luogo all instaurazione ex tunc del rapporto di lavoro giacché questo non si costituirebbe certo di per sé, neppure con l eventuale emissione di una sentenza di condanna della parte convenuta all assunzione, in base alla quale, tutt al più, si stabilirebbe semplicemente l obbligo per la convenuta stessa della stipula di un contratto di assunzione (discendendo dunque solo da tale atto l insorgenza del rapporto giuridico di lavoro dipendente). Anzi, nell accordo transattivo, le parti non solo ribadiscono la piena legittimità del proprio operato, senza alcun riconoscimento della fondatezza delle pretese della controparte, ma esse concordano proprio di precludere l instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a fronte del riconoscimento di una determinata somma alla parte attrice. 2. In base all oggetto della conciliazione occorre verificare la presenza o no di una frattura nel nesso di dipendenza del rapporto dall erogazione pecuniaria, giacché tale collegamento presuppone che l erogazione stessa trovi diretta ed immediata origine nel rapporto di lavoro venendo meno allorché sia dimostrata l esistenza di un autonoma e diversa causa negoziale che giustifica il pagamento (Cass. 19 gennaio 1985, n. 163). 4

In sostanza, il corretto inquadramento fiscale delle somme erogate a seguito di conciliazione giudiziale può essere diverso a seconda che la conciliazione stessa abbia avuto ad oggetto il quantum oppure l' an del rapporto controverso. Nel caso prospettato della transazione di cui in premessa, la conciliazione verte sull an, atteso che il negozio conciliativo ha natura costitutiva di una situazione giuridica nuova certa in sostituzione di quella precedente incerta, e la convenuta respinge le pretese della parte attrice, e riconosce una dazione di somma al solo scopo di conciliare la controversia. Dall altro lato, la controparte dal momento che accetta le somme in parola, si obbliga a rinunciare a proseguire la lite giudiziale e a far valere le proprie pretese. Appare, quindi, evidente che la motivazione sottostante al pagamento transattivo è avulsa e separata rispetto al potenziale rapporto di lavoro originario, che per altro mai è venuto in essere, sicché la causa negoziale è ravvisabile nella mera rinuncia a rivendicare l assunzione come lavoratore dipendente nei confronti della parte convenuta. Sulla base di quanto sopra esposto, gli effetti fiscali del procedimento conciliativo si sostanziano in una obbligazione di non fare da parte della parte attrice (essa, infatti, si obbliga a non proseguire la controversia) a fronte del percepimento di una somma determinata erogata dalla Società. Le somme percepite per obbligazioni di non fare costituiscono autonoma 5

fattispecie impositiva inquadrabile nei redditi diversi, ai sensi dell art. 67, c. 1, lett. 1), D.P.R. n. 917/1986. Per quanto attiene all obbligo di effettuazione della ritenuta, si segnala che il Ministero delle finanze con la risoluzione n. 150 del 22 luglio 1996, ha precisato che i redditi derivanti dall assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, sono da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20 per cento di cui all art.25 del DPR 600/73. 30 agosto 2010 Giovanni Mocci 6